Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo

comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; 36, secondo comma, del

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 43, secondo comma, della legge 30 aprile

1969, n. 153; e 6, primo comma, del d.l. 30 giugno 1972, n. 267,

convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, sui trattamenti

pensionistici ed assistenziali, promosso con ordinanza emessa il 28

ottobre 1972 dal tribunale di Rieti nel procedimento civile vertente

tra Lucantoni Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella causa civile vertente tra Lucantoni Antonio e l'INPS, avente

ad oggetto maggiorazione della pensione per familiare a carico, il

tribunale di Rieti ha sollevato, di ufficio, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo comma, della legge

21 luglio 1965, n. 903, 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488, 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 6,

primo comma, del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11

agosto 1972, n. 485.

Secondo l'ordinanza di rinvio, la normativa impugnata, nel

prevedere un minor limite massimo di reddito del coniuge a carico, non

ostativo all'aumento della pensione dell'altro coniuge, nell'ipotesi di

redditi non derivanti esclusivamente da pensione, urterebbe contro il

principio di eguaglianza e lederebbe il diritto del lavoratore ad

ottenere per il caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di

vita.

Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, deducendo l'infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione solleva, in riferimento agli artt.

38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo comma, della legge

21 luglio 1965, n. 903; 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488; 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 6,

primo comma del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in

legge 11 agosto 1972, n. 485, "nella parte in cui prevedono un minor

limite massimo di reddito del coniuge a carico non ostativo all'aumento

della pensione dell'altro coniuge nell'ipotesi di redditi non derivanti

esclusivamente da pensione".

Osserva il giudice a quo che l'aumento della pensione INPS quando

il titolare abbia il coniuge convivente a carico costituisce una forma

di integrazione del trattamento previdenziale dei lavoratori, mirante

ad assicurarne, per quanto possibile, l'adeguamento alle esigenze

normali di vita, tra le quali non possono non comprendersi, - ancorché

la formulazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione sia

diversa da quella dell'art. 36, primo comma - , "anche quelle

particolari derivanti dalla posizione di capo della famiglia del

lavoratore pensionato, e dal carico che su di lui eventualmente si

riversa per il sostentamento del coniuge". Pertanto, dopo aver

attribuito tale diritto e riconosciuto che un determinato reddito

personale è insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a

carico, il legislatore non potrebbe negare il diritto all'aumento della

pensione, quando il coniuge a carico goda di un reddito inferiore a

quello già ritenuto, in identiche condizioni, insufficiente

all'autonomo sostentamento, solo per la sua diversa natura o

provenienza. In tal guisa sarebbe violato anche il principio di

eguaglianza, "perché il fondamento e la natura del diritto all'aumento

della pensione per il coniuge a carico non può che indurre a ritenere

irrilevante la provenienza del reddito del familiare stesso al fine di

discriminare il diritto del pensionato all'ottenimento di mezzi

adeguati alle esigenze di vita sue e del coniuge a carico".

2. - La questione, sulla cui rilevanza ai fini della decisione del

giudizio di merito l'ordinanza fornisce esauriente motivazione, è

fondata. La prima delle disposizioni denunciate (art. 21, terzo comma,

della legge 21 luglio 1965, n. 903), ha riconosciuto ai titolari di

pensioni INPS determinati aumenti delle loro pensioni, per la moglie a

carico o per il marito a carico invalido al lavoro, "purché essi non

abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire

17.000 mensili, o a lire 24.500 mensili ove si tratti di redditi

derivanti esclusivamente da trattamento di pensione"; e le disposizioni

successive sopra ricordate hanno con analoghe formule gradualmente

elevato questi limiti di reddito personale del coniuge a carico,

mantenendo ferma la distinzione tra i redditi derivanti da trattamento

di pensione e gli altri proventi di qualsiasi natura. Solo con il

decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto

1972, n. 485, la distinzione, ancora conservata dal primo comma

dell'art. 6 fino al 30 giugno 1972, è stata eliminata dal secondo

comma del medesimo art. 6, a decorrere dal 1 luglio dello stesso anno,

con riferimento ad una nuova, unica misura di "redditi e proventi di

qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da

trattamento di pensione".

Sono evidenti i motivi che hanno indotto il legislatore, nella

progressiva attuazione del principio sancito dall'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, a realizzare con gradualità nel tempo il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e assistenziali con

riguardo all'esistenza di un coniuge a carico, subordinando la

concessione dell'aumento delle pensioni alla condizione che detto

coniuge non avesse un proprio reddito personale superiore ad un certo

importo, aumentato poi con successive disposizioni. Ma sembra ovvio

osservare che, una volta stabilito tale importo come indice di reddito

insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a carico, e ciò

con riferimento ad esigenze minime di vita, date le misure sempre molto

modeste fissate dalle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, non

poteva ragionevolmente il legislatore istituire una differenza di

trattamento in rapporto alla origine o provenienza di quel reddito,

accordando o negando l'aumento delle pensioni INPS secondo che il

coniuge del pensionato avesse solo un reddito di pensione, ovvero

proventi diversi "di qualsiasi natura", inferiori a detto reddito.

3. - L'Istituto della previdenza sociale, nelle sue deduzioni, ha

sostenuto che la legge del 1965 non avrebbe stabilito in lire 24.500 il

minimo indispensabile per il mantenimento in proprio del coniuge del

pensionato, bensì avrebbe fissato tale limite nella misura di lire

17.000 mensili, apportando una eccezione alla regola per il caso di

reddito proveniente esclusivamente da trattamento di pensione. Ma

l'assunto dell'Istituto appare infondato, perché non esiste plausibile

motivo che possa ragionevolmente spiegare la pretesa eccezione in

rapporto all'origine pensionistica del reddito, come causa

giustificativa di una elevazione del limite di legge. Se il legislatore

ha ritenuto che una pensione di lire 24.500 mensili goduta dal coniuge

a carico non è sufficiente per il suo autonomo mantenimento e pertanto

è compatibile con l'aumento della pensione dell'altro coniuge, è

evidente che questa è la misura limite, richiesta quale condizione per

riconoscere il diritto all'aumento, e che non vi è motivo per

disconoscere il medesimo diritto quando il coniuge a carico goda di

altri proventi inferiori, ma, anche solo in parte, di diversa natura.

L'affermazione dell'Istituto di previdenza, per cui "il pensionato

che non abbia redditi di altra natura si trova in una situazione

soggettiva di bisogno non equiparabile a quella di chiunque altro sia

possessore di reddito dello stesso importo ma di diversa provenienza",

non è sorretta da alcun valido argomento. Tale non è certamente il

richiamo alle norme vigenti sulla incedibilità, insequestrabilità e

impignorabilità, imprescrittibilità, irrenunziabilità delle

pensioni, o sulla loro limitata tassabilità, che dimostrano

precisamente come i proventi delle pensioni siano semmai più sicuri o

meglio garantiti di quelli derivanti dal reddito di piccoli capitali

immobiliari o mobiliari, o di modeste attività economiche, e comunque

non tali da giustificare uno speciale trattamento sotto il profilo

della pretesa minore idoneità a soddisfare esigenze minime di

sostentamento e di vita.

In altri termini, il riconoscimento del diritto all'aumento delle

pensioni INPS quando il titolare abbia un coniuge considerato a carico,

in quanto fornito di redditi non superiori a un determinato importo,

ritenuto di per sé insufficiente al suo mantenimento, rende del tutto

irrilevante il riferimento alla natura e provenienza di tali redditi; e

pertanto ne consegue la irrazionalità del diverso trattamento attuato

dalle disposizioni denunciate, con la distinzione tra i redditi

derivanti esclusivamente da pensione e quelli di altra natura o

provenienza, distinzione che lo stesso legislatore ha ormai abolito,

richiedendo, con il secondo comma dell'art. 6 della legge ora vigente,

un'unica misura- limite per i "redditi e proventi di qualsiasi natura,

ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di

pensione". Deve conseguentemente dichiararsi la illegittimità

costituzionale parziale della preesistente normativa, per contrasto con

il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; e

questa pronuncia è assorbente di ogni altra considerazione circa il

diritto dei lavoratori ad un trattamento di quiescenza adeguato alle

loro esigenze di vita, secondo il disposto dell'art. 38, secondo comma,

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; dell'art. 36, secondo comma,

del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dell'art. 43, secondo comma, della

legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 6, primo comma, del decreto

legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n.

485, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico

non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite

ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti

da pensione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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