Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta

di bollo, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1965 dal Pretore

di Pieve di Cadore nel procedimento civile vertente tra Crisci Vincenzo

e Corte Pause Edoardo, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13

novembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 27 febbraio 1965, emessa nel procedimento civile

per risarcimento di danni, vertente fra Crisci Vincenzo e Corte Pause

Edoardo, il Pretore di Pieve di Cadore - in accoglimento della istanza

della difesa del convenuto - ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267,

recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, assumendo che

l'aumento della medesima nella misura unica di lire 400 per ogni foglio

violerebbe l'art. 53 della Costituzione.

L'ordinanza premette che il gettito derivante da tale aumento è

stato destinato, con altra disposizione legislativa (art. 9, lett. a e

b, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, contenente norme sul

trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed

in quiescenza) alla copertura di una spesa dello Stato del tutto

distinta dall'attività processuale. Fa quindi richiamo alle sentenze

di questa Corte n. 45 del 4 aprile 1963, e n. 30 del 18 marzo 1964, per

dedurne, da un lato, che la spesa per la carta bollata, attenendo al

costo del processo, ed essendo misurabile per ogni singolo atto,

potrebbe lecitamente gravare sulla parte interessata, dall'altro lato,

che le spese dello Stato, riguardanti interessi generali, ivi compresa

l'organizzazione dei servizi giudiziari, debbono gravare

indistintamente su tutta la collettività. Nel caso in esame, il

gettito dell'aumento dell'imposta di bollo è stato espressamente

destinato alla copertura delle spese che hanno il carattere di

generalità, riguardando non soltanto l'organizzazione dei servizi

giudiziari, ma tutto il complesso delle retribuzioni dei funzionari.

Pertanto, secondo l'ordinanza, l'importo del bollo costituisce una

imposta; e per le imposte, deve ritenersi applicabile l'art. 53 della

Costituzione.

L'ordinanza non chiarisce i motivi per cui ritiene che la norma

impugnata violi l'art. 53 della Costituzione, ma si sofferma soltanto

sul principio della progressività del sistema tributario, sancito dal

capoverso del detto articolo. Il Pretore non si nasconde che la

questione potrebbe apparire infondata, atteso che essa viene sollevata

per una soltanto delle varie norme concorrenti a formare il sistema

fiscale, e questa Corte con la sentenza n. 12 del 15 marzo 1960, ha

affermato che il principio della progressività riguarda il sistema

tributario in genere e non i singoli tributi. Adducendo però che una

ipotetica, sistematica violazione di questo principio, attuata nelle

singole leggi istitutive dei vari tributi, porterebbe ad una violazione

dell'art. 53, ritiene che non sia inammissibile il controllo

costituzionale delle medesime e chiede una ulteriore pronuncia della

Corte in riferimento al caso denunziato.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13

novembre 1965. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che l'ordinanza

non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della proposta

questione, non potendo costituire valutazione di tale rilevanza il

semplice riferimento all'applicazione al processo in corso della norma

impugnata.

Nel merito, l'Avvocatura assume che la questione è del tutto

infondata: è fuori di dubbio - osserva - che il tributo corrisposto

mediante l'impiego della carta bollata costituisce, nel nostro

ordinamento, non una tassa ma una imposta, per la quale la scelta dei

presupposti, rimessa al criterio discrezionale del legislatore, può

essere determinata da un complesso di considerazioni economiche,

politiche, tecniche, finanziarie ed anche extra fiscali: ed a nulla

rileva la destinazione che lo Stato dà al conseguente ricavato. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione solleva la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267,

facendo riferimento, in modo impreciso, all'art. 53 della Costituzione,

e limitandosi a sostenere che, contrariamente a quanto ha già deciso

questa Corte, un controllo di legittimità dovrebbe essere ammesso su

ogni singolo tributo per accertare se sia rispettato il principio di

progressività, sancito dalla norma costituzionale.

Sulla rilevanza di siffatta questione per la decisione di una

controversia civile in materia di risarcimento di danni, l'Avvocatura

generale dello Stato prospetta seri dubbi, che tuttavia possono essere

superati tenendo presente che il Pretore ha esposto, sia pure

succintamente, le ragioni per le quali ritiene di dovere accertare se,

nel procedimento in corso, debbano essere applicate le nuove norme di

legge sull'aumento dell'imposta di bollo; ragioni che si sottraggono al

sindacato di questa Corte.

La questione è destituita di qualsiasi fondamento. Non è il caso

di discutere se il bollo, che è un mezzo di riscossione di pubbliche

entrate, appartenga alla categoria delle tasse, oppure a quella delle

imposte. È concordemente riconosciuto, infatti che i proventi delle

imposte possono essere destinati dal legislatore alla copertura, tanto

delle spese generali, quanto di quelle relative al costo dei

particolari servizi anche quando per questi siano previste delle tasse

che non diano un gettito sufficiente; correlativamente, nulla esclude

che una parte del provento di una tassa, utilizzato per esigenze di

carattere generale.

Dal che deriva che il precetto costituzionale dell'art. 53 non

vieta che "la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte

indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede

la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da

chi ne provoca l'attività" (sentenza n. 30 del 18 marzo 1964).

Del pari evidenti sono le ragioni per le quali la norma

costituzionale non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri

diversi da quello della progressività, ma si limita a dichiarare che

il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere

progressivo. Ed invero - nella molteplicità e varietà di imposte,

attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico

tributario - non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista

tecnico, all'adattamento al principio della progressività, che -

inteso nel senso dell'aumento di aliquota col crescere del reddito -

presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di

ogni contribuente. Pertanto il principio della progressività,

applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre diverse

imposte, non può riguardare quelle di bollo.

Il precetto costituzionale della progressività ha un fine politico

sociale, che potrà essere attuato, nei limiti consentiti dalle

particolari esigenze, ricorrendo di preferenza a tipi di tributi i

quali consentano di fare gravare maggiormente il carico sui redditi

personali più elevati, e rendano quindi la partecipazione di ciascuno

alle spese pubbliche adeguata alla capacità contributiva individuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante

provvedimenti in materia di imposta di bollo, sollevata in riferimento

all'art. 53 della Costituzione, con ordinanza 27 febbraio 1965 del

Pretore di Pieve di Cadore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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