Corte costituzionale

Sentenza n. 127/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/2002 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8,

della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i

lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,

nella legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il

10 novembre 2000 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile

vertente tra Andreazza Giancarlo ed altri e le Ferrovie dello Stato

S.p.a. ed altro, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Andreazza Giancarlo ed altri,

delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Michele Miscione per Andreazza Giancarlo ed

altri, Roberto Pessi per le Ferrovie dello Stato S.p.a., Carlo De

Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti

delle Ferrovie dello Stato S.p.a., al fine di ottenere, nei confronti

del proprio datore di lavoro e dell'I.N.P.S., l'accertamento del

diritto al beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8,

della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto), il Tribunale di Treviso, con ordinanza

del 10 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato

art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato

dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni

urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La norma censurata stabilisce, in favore dei lavoratori esposti

all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che "l'intero

periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita

dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni

pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

Secondo il rimettente, la "interpretazione letterale" della

disposizione induce a ritenere che detto beneficio sia riservato "ai

lavoratori dipendenti da aziende private" e "non sia estensibile ai

dipendenti delle FF.SS. S.p.A." e ciò "quanto meno per il periodo

antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la gestione

dell'assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS.

passò all'I.N.A.I.L.".

In tal senso depone, ad avviso del giudice a quo non solo il

riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione

obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'I.N.A.I.L.,

"ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame", considerato, in

particolare, che il successivo comma 10 "impone alle imprese

(private) l'obbligo di versare all'I.N.P.S. (gestione di cui

all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per

ogni dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato".

È da ritenere, pertanto, che la disposizione censurata riguardi

esclusivamente i lavoratori iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita

dall'I.N.P.S. "e non anche i lavoratori iscritti ad altri fondi

pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge

n. 418 del 1908 per i ferrovieri cui i ricorrenti erano iscritti alla

data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992".

In virtù di "tale necessaria interpretazione dell'art. 13, comma

8", il giudice a quo reputa vulnerato l'art. 3 della Costituzione,

per la "irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori

dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non

private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione

all'amianto".

Quanto alla rilevanza della questione, essa emerge, secondo

l'ordinanza, "dal fatto che la interpretazione letterale e

sistematica" della disposizione denunciata "comporta la esclusione

dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti

per l'intero periodo lavorativo soggetto all'esposizione all'amianto

o, quanto meno, per la gran parte di esso".

2. - Si sono costituiti, fuori termine, Andreazza Giancarlo ed

altri, ricorrenti del giudizio a quo.

3. - Si sono, inoltre, costituite le altre parti del giudizio

principale e cioè le Ferrovie dello Stato S.p.a. - Società di

trasporti e Servizi per Azioni, nonché l'I.N.P.S..

3.1. - Le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno concluso, in via

pregiudiziale, per "la restituzione degli atti al giudice rimettente

perché verifichi nuovamente e motivi sulla rilevanza della

questione", e, in via subordinata, per "la dichiarazione di

inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione"

medesima.

Quanto al merito, la memoria sostiene l'inapplicabilità, già in

base al dato letterale, della disposizione ai dipendenti delle

Ferrovie dello Stato S.p.a., essendo (come, peraltro, ritenuto in una

nota del Ministro del tesoro del 23 gennaio 1996) i benefici previsti

dalla legge n. 257 del 1992 riservati ai lavoratori dell'amianto del

settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

gestita dall'I.N.P.S..

Ad avviso della parte, si tratta di una interpretazione coerente

con la ratio della disposizione denunciata, da ravvisarsi

nell'intenzione del legislatore di beneficiare il settore

privatistico, "maggiormente esposto al problema amianto proprio per

la soppressione di molteplici lavorazioni con gravi conseguenze sui

lavoratori"; rischio estraneo al "personale appartenente al settore

pubblico, o comunque ad esso connesso in qualche modo", come il

personale delle Ferrovie dello Stato, godendo questo di una "maggiore

tutela di ricollocazione nel caso di soppressione dell'attività a

cui era addetto".

Nel rammentare, poi, che il personale dipendente dalle FF.SS. è

assicurato all'I.N.A.I.L. soltanto dal 1 gennaio 1996 ed iscritto al

Fondo speciale gestito dall'I.N.P.S. a decorrere dall'aprile 2000, la

parte costituita ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 8,

della legge n. 257 del 1992 al predetto personale anche in forza di

una "esegesi sistematica e complessiva" della medesima norma, il cui

comma 10 "fa riferimento ad un meccanismo che coinvolge

esclusivamente le imprese del settore privatistico"; sicché, per

l'"inequivocabile ed espresso il richiamo all'I.N.P.S. quale soggetto

passivo delle prestazioni pensionistiche erogate ai lavoratori che

siano ammessi al pensionamento anticipato", è giocoforza "ritenere

che la disciplina non si applichi ai dipendenti delle FF.SS. (e a

tutti quelli all'epoca iscritti ad altri fondi di previdenza diversi

dall'I.N.P.S.)".

Ciò, peraltro, in armonia con la già evidenziata ratio della

legge n. 257 del 1992, confortata, altresì, dalla circostanza che

gli effettivi destinatari del beneficio "erano stati quantificati in

circa 1200 in fase di discussione parlamentare e per tale numero era

stata reperita la copertura finanziaria ex art. 81 Cost.", laddove

una diversa ed estensiva interpretazione "consentirebbe di attribuire

il beneficio ad una platea anche centinaia di volte più grande".

Nel sostenere, poi, che "nessun argomento in senso contrario"

alle precedenti considerazioni può trarsi dalla sentenza n. 5 del

2000 della Corte costituzionale, la parte costituita esclude, in

definitiva, che possa ravvisarsi il prospettato contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata

individua "una precisa e definita categoria di imprese e di

lavoratori addetti alle medesime", secondo la finalità di favorire

detta categoria di lavoratori, "in ragione della particolare

situazione occupazionale determinata dal divieto di utilizzazione

dell'amianto che ha interessato le imprese cui appartenevano i

lavoratori stessi".

3.2. - L'I.N.P.S., nel concludere per l'inammissibilità o, in

subordine, per l'infondatezza della questione, sostiene, anzitutto,

che l'ordinanza di rimessione è generica, giacché "non precisa, per

ogni lavoratore, il periodo di esposizione all'amianto ... né se il

lavoratore era pensionato o meno all'entrata in vigore della legge

n. 257 del 1992".

Nel merito, la memoria rileva, da un lato, che, nel censurato

art. 13, sussiste "una stretta correlazione tra lavoratori esposti

all'amianto e l'assoggettamento per il periodo di esposizione

all'assicurazione gestita dall'I.N.A.I.L. di cui al comma 8", e,

dall'altro, che lo stesso I.N.A.I.L. gestisce l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei

dipendenti delle Ferrovie dello Stato soltanto dal 1 gennaio 1996.

Non può, dunque, ritenersi, ad avviso della parte,

costituzionalmente illegittima la disposizione denunciata "per detto

collegamento operato dal legislatore, essendo rimessa

l'individuazione dei beneficiari della normativa alla sua

discrezionalità". Peraltro, la circostanza che il beneficio sia

stato limitato "soltanto a particolari categorie" si giustifica in

quanto trattasi di norma eccezionale, che comporta oneri a carico del

bilancio dello Stato (come si evince dal comma 12 dello stesso

art. 13).

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile, come da ordinanza n. 7 del 2000 della Corte

costituzionale, e, comunque, infondata.

5. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie

illustrative le Ferrovie dello Stato S.p.a. e l'I.N.P.S., nonché

l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Le Ferrovie dello Stato S.p.a., a conferma delle

conclusioni già rassegnate, ribadiscono che il denunciato art. 13,

comma 8, "ben può essere interpretato come una norma che partecipa

della medesima ratio del provvedimento che la contiene: ossia il

massimo contenimento del c.d. danno occupazionale discendente

dall'eliminazione dal ciclo produttivo dell'amianto e, dunque, dalla

chiusura ovvero riconversione delle aziende che lo estraevano e lo

trattavano direttamente".

Ove, invece, si volesse individuare la ratio della norma

censurata e dell'intera legge n. 257 del 1992 non già nella volontà

di impedire un danno occupazionale correlato alla imposta dismissione

dell'amianto, bensì "nell'intento di risarcire un danno alla

salute", la memoria sostiene che "si delineerebbero scenari piuttosto

vasti di irrazionalità del complessivo impianto normativo della

stessa legge n. 257 del 1992". Peraltro, nel supporre l'immanenza

nella legge in parola di una finalità risarcitoria, si

"accrediterebbe un singolare schema di assicurazione sociale, che

interverrebbe non già a copertura di un danno, bensì della sua mera

potenzialità".

Ed ancora, si rileva nella memoria, detta interpretazione

creerebbe una intollerabile disparità di trattamento "in materia di

salute" in danno di coloro che, pur esposti all'amianto per oltre un

decennio, siano andati in pensione con il massimo della contribuzione

e, quindi, "impossibilitati a fruire della supervalutazione prevista

dal comma 8 dell'art. 13"; non senza tacere, poi, che l'attribuzione

di una finalità risarcitoria alla disposizione denunciata

"comporterebbe gravi implicazioni in punto di (insufficiente)

copertura finanziaria" per l'attuazione della norma medesima.

Ad avviso della parte costituita, il censurato art. 13, comma 8,

appartiene, dunque, "al campo della previdenza", avendo come

presupposto l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e non può

ad esso attribuirsi un contenuto "risarcitorio (del danno alla

salute)"; la norma tutela, infatti, il "danno all'occupazione" ed il

suo destinatario può essere considerato "solo chi è stato espulso

dal mercato del lavoro a causa della dismissione dell'amianto".

Sotto diverso profilo, la memoria assume che il tertium

comparationis individuato dal rimettente appare "assolutamente

inidoneo" a fondare la prospettata incostituzionalità, giacché "i

settori lavorativi "privato" e "non privato" costituiscono situazioni

soggettivamente ed oggettivamente diversificate".

5.2. - L'I.N.P.S., reiterando, preliminarmente, l'eccezione di

inammissibilità della questione e, in ogni caso, insistendo per la

sua infondatezza, sostiene che le disposizioni contenute nell'art. 13

della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, rispondono

"allo scopo precipuo di accelerare il pensionamento dei lavoratori

esposti al rischio" dell'amianto e che, segnatamente, il comma 8 del

citato art. 13 è finalizzato "al più rapido conseguimento del

trattamento economico previdenziale sostitutivo della retribuzione",

la quale "difficilmente potrebbe essere mantenuta attraverso utile

reimpiego" dei lavoratori esposti all'amianto.

Tanto premesso, la parte costituita assume che i lavoratori delle

Ferrovie dello Stato, "fintanto che erano tutelati con rapporto di

pubblico impiego, avevano la garanzia della stabilità del posto di

lavoro in quanto sostanzialmente pubblici dipendenti" e ciò "spiega

perché i benefici di cui al citato art. 13 riguardano i lavoratori

del settore privato ed iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che

avrebbero potuto subire conseguenze negative sotto il profilo

occupazionale dall'entrata in vigore della legislazione che ha

vietato l'uso dell'amianto".

Peraltro, anche se si intendesse applicare la norma denunciata al

dipendenti delle Ferrovie dello Stato "con retroattività

dall'avvenuta privatizzazione, nessun lavoratore potrebbe rientrare

nell'esposizione ultradecennale", giacché il divieto di utilizzo

dell'amianto è reso operativo, a mente dell'art. 1, comma 2, della

legge n. 257 del 1992, a decorrere da 365 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge medesima.

5.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel concludere

per la manifesta infondatezza della sollevata questione, rileva che

"il differente regime previdenziale dei ferrovieri (iscritti al fondo

pensioni con onere a carico delle FF.SS. e dello Stato) e dei

dipendenti privati (iscritti all'I.N.P.S.) non legittima il dubbio di

costituzionalità", non potendo ravvisarsi violazione del principio

di eguaglianza nel raffronto tra regimi previdenziali diversi, né

potendosi estendere "a favore dell'una le provvidenze dettate per

l'altra" categoria.

Sostiene, ancora, la difesa erariale che in presenza di un

tertium comparationis che ha natura di norma eccezionale, derogatoria

alla regola generale desumibile dal complesso sistema normativo, non

può utilmente invocarsi il principio di eguaglianza, risultando

così "inammissibile la estensione ad altre ipotesi", ove, peraltro,

"la mancata estensione di un beneficio non può di per sé costituire

offesa al dettato costituzionale". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge

27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.-l.

5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del

settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge

4 agosto 1993, n. 271.

La disposizione stabilisce che, "per i lavoratori che siano stati

esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero

periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita

dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni

pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, "nella parte in cui

non prevede l'applicabilità del beneficio pensionistico ivi

contemplato ai lavoratori dipendenti delle FF.SS. S.p.a.", violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, introducendo "una irragionevole

disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese

private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di

una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto".

2. - In via preliminare deve essere rilevata la tardività e,

perciò, l'inammissibilità della costituzione di Andreazza Giancarlo

ed altri, ricorrenti del giudizio a quo effettuata con memoria

depositata oltre il termine stabilito dagli artt. 25, secondo comma,

della legge n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

3. - Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di

inammissibilità sollevate dalle parti costituite, le quali adducono

un difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di

rilevanza: mentre, secondo l'I.N.P.S., sarebbe assente ogni

riferimento specifico alle singole posizioni dei lavoratori

interessati al beneficio previsto dalla disposizione censurata, ad

avviso delle Ferrovie dello Stato non sarebbe possibile la verifica

sulla "necessaria pregiudizialità logico-giuridica della questione

sollevata rispetto alle domande svolte dai lavoratori" nel giudizio

principale.

Le eccezioni non possono trovare accoglimento.

Infatti, come si rileva dall'ordinanza di rimessione, il giudice

a quo non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari

elementi di descrizione della fattispecie sottoposta alla sua

cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle

Ferrovie dello Stato S.p.a., assegnati a vari impianti e mansioni, ma

ha anche plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio

principale, della norma denunciata, che ha per oggetto l'accertamento

del diritto dei ricorrenti stessi al beneficio previsto dalla norma

medesima. Il che consente, perciò, di apprezzare adeguatamente la

sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente

di costituzionalità e il giudizio a quo.

4. - Nel merito la questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 5 del 2000, ha già avuto modo

di affrontare, sebbene sotto profili diversi da quello attualmente

all'esame, lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 13, comma 8,

anche ora denunciato, dichiarando non fondate le censure allora

sollevate, le quali prospettavano il contrasto della menzionata

disposizione con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione,

a motivo della asserita indeterminatezza, oggettiva e soggettiva,

della fattispecie legale attributiva del beneficio della

rivalutazione dei periodi assicurativi.

In quell'occasione si è evidenziato, che la norma censurata -

nel testo risultante dalla soppressione (operata in sede di

conversione in legge del decreto-legge n. 169 del 1993) della

locuzione "dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o

utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di

dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o

dismesse" - conferisce essenziale rilievo, "ai fini dell'applicazione

del beneficio previdenziale, all'assoggettamento dei lavoratori

all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali

derivanti dall'amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione

che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività

produttiva del datore di lavoro".

Coerentemente con tale conclusione, che trova conferma proprio

nelle vicende normative che hanno preceduto l'approvazione del testo

attuale del comma 8 dell'art. 13, lo scopo della disposizione

medesima è stato rinvenuto "nella finalità di offrire, ai

lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo

(almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza

invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano

potenzialità morbigene".

E ciò attraverso un precetto ritenuto da questa Corte

"adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie

che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il

legislatore si è prefisso", ove si consideri il rapporto che,

nell'ambito della stessa disposizione, è dato rinvenire tra il dato

di riferimento temporale e la nozione di rischio morbigeno,

caratterizzante il sistema della assicurazione obbligatoria gestita

dall'I.N.A.I.L..

Un rischio che, in materia di prevenzione da esposizione

all'amianto, il legislatore ha individuato in forza dei criteri posti

dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (e successive

modificazioni).

5. - Così definite portata e finalità del precetto sospettato

di incostituzionalità, va osservato che il rimettente, nel sollevare

la questione, muove dal presupposto che la norma denunciata riservi

il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi

assicurativi "ai lavoratori dipendenti da aziende private", senza

possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

e ciò "quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio

1996", data in cui la gestione dell'assicurazione infortuni, per

detti dipendenti, passò all'I.N.A.I.L..

In tal senso deporrebbe, secondo il giudice a quo non solo il

riferimento al periodo di lavoro soggetto all'assicurazione

obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'I.N.A.I.L.,

"ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame", e, segnatamente,

il successivo comma 10 che "impone alle imprese (private) l'obbligo

di versare all'I.N.P.S. (gestione di cui all'art. 37 della legge

9 marzo 1989, n. 88 ...) un contributo per ogni dipendente che abbia

fruito del pensionamento anticipato". Donde la conclusione, trattane

dal giudice a quo dell'esclusiva pertinenza del beneficio

previdenziale in esame ai lavoratori iscritti all'assicurazione

generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e non già, anche, ai

"lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al

fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri",

soppresso soltanto dal 1 aprile 2000, in forza dell'art. 43 della

legge n. 488 del 1999.

Detto assunto va considerato, però, tutt'altro che pacifico,

essendo frutto di una non adeguata indagine sulla ratio della

disposizione denunciata.

Indagine tanto più necessaria ove si consideri non solo

l'assenza, nel caso specifico, di diritto vivente, ma anche

l'esigenza, evidenziata dalla costante giurisprudenza di questa

Corte, di una doverosa ricerca, tra più soluzioni interpretative

possibili, di quella costituzionalmente adeguata, posto che

l'incostituzionalità di una disposizione può dichiararsi soltanto

ove sia impossibile darne una interpretazione costituzionale e non

già perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali.

6. - In questa prospettiva, occorre rilevare che

l'interpretazione adottata dal giudice a quo non risulta essere

l'unica possibile, militando per una diversa lettura della

disposizione censurata plurimi elementi esegetici, i quali portano a

ritenere che essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i

lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei

presupposti fissati dalla disposizione stessa, secondo quanto

evidenziato dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 5 del

2000. Presupposti richiesti proprio perché la legge n. 271 del 1993

ha voluto tener conto della capacità dell'amianto di produrre danni

sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da

attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità

contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità

dell'attività lavorativa svolta.

Obiettiva pericolosità che indubbiamente non manca anche

nell'ambito del servizio ferroviario, ove l'eliminazione e lo

smaltimento del materiale rotabile contenente amianto, già

esplicitamente incluso tra i prodotti la cui produzione e

commercializzazione erano destinate, sia pure gradualmente, a cessare

(lettera d) della tabella allegata alla legge n. 257 del 1992), si

pone, tuttora, come problema di non secondaria importanza (cfr. il

"Secondo addendum al contratto di programma tra Ministro dei

trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994-2000", di cui alla

deliberazione 22 giugno 2000 del CIPE).

7. - Così individuata la causa giustificativa della norma

denunciata, non corretta appare, anzitutto, la qualificazione, da

parte del giudice a quo dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato

come dipendenti di "imprese non private", senza, con ciò, avvedersi

che, alla data di entrata in vigore della disposizione denunciata

(frutto della modifica apportata, all'art. 13, comma 8, della legge

n. 257 del 1992, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione

del d.l. n. 169 del 1993), l'Ente cui essi appartenevano (istituito

dalla legge n. 210 del 1985, in luogo della già Azienda autonoma

delle Ferrovie dello Stato) era stato trasformato in società per

azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992:

trasformazione che, come anche rilevato da questa Corte (sentenza

n. 179 del 1996), ha dato luogo ad un "organismo societario

privatistico (sia pure a configurazione speciale)".

Inoltre, anche se, come ricorda il rimettente, il personale

ferroviario è stato assicurato presso l'I.N.A.I.L. soltanto dal 1

gennaio 1996, in forza dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge

n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, non può

ignorarsi che la stessa disposizione ha posto a carico

dell'I.N.A.I.L., a decorrere sempre dal 1 gennaio 1996, tutte le

prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e

alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il

31 dicembre 1995 e non ancora definiti, essendo all'uopo contemplato,

dal successivo comma 15, l'obbligo delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

di versare all'I.N.A.I.L. una riserva matematica per il pagamento di

tutte le predette prestazioni.

Un'ipotesi, questa, di rapporto successorio ex lege che ha avuto

come esito, da un lato, il venir meno della posizione delle Ferrovie

dello Stato quale ente assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali del personale dipendente, e, dall'altro, la

concentrazione in capo all'I.N.A.I.L. della relativa gestione

assicurativa, essendo a suo carico, a partire dal 1 gennaio 1996, non

soltanto le prestazioni dovute per gli eventi insorti dopo detta

data, ma anche quelle relative ad eventi pregressi, se non definiti

entro il 31 dicembre 1995.

E ciò senza trascurare che anche in precedenza il personale

ferroviario, benché escluso, per effetto dell'art. 127 del d.P.R.

n. 1124 del 1965 (ora abrogato dall'art. 53, comma 7, della legge

n. 449 del 1997), dalla gestione assicurativa I.N.A.I.L., fruiva, con

erogazione a diretto carico delle Ferrovie dello Stato, di una tutela

assicurativa contro gli infortuni corrispondente a quella contemplata

dallo stesso decreto.

Non può, infine, convenirsi sul peso che il rimettente tende ad

annettere, sul piano sistematico, al disposto del comma 10

dell'art. 13 della legge in esame, che imponendo l'obbligo di versare

all'I.N.P.S. uno specifico contributo per ogni dipendente che abbia

fruito del pensionamento anticipato, conforterebbe la tesi che il

beneficio di cui al comma 8 denunciato riguardi i lavoratori iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S..

A tacer del fatto che, dal 1 aprile 2000, la gestione

pensionistica del personale delle Ferrovie dello Stato è stata

affidata all'I.N.P.S., presso il quale ente è istituito un apposito

Fondo, con contestuale soppressione di quello istituito con legge

n. 418 del 1908 (art. 43 della legge n. 488 del 1999), l'argomento

addotto dal giudice a quo pretermettendo, ancora una volta, la dovuta

considerazione della ratio della norma censurata, non tiene

adeguatamente conto del fatto che come rilevato, del resto, dalla

stessa giurisprudenza ordinaria non può essere certo la diversità

dell'onere contributivo per le imprese e finanziario per gli istituti

previdenziali, risultante dal menzionato comma 10 dell'art. 13, a

costituire, di per sé, un elemento interpretativo per escludere la

spettanza del beneficio stesso anche in favore di lavoratori iscritti

a gestioni previdenziali diverse dall'I.N.P.S..

8. - Alla luce delle motivazioni che precedono, la disposizione

denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso

da quello prospettato dal rimettente, consentendo in particolare di

ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori

delle Ferrovie dello Stato, beninteso, in presenza dei richiesti

presupposti, attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale

all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al

rischio morbigeno, secondo quanto innanzi già evidenziato.

Donde l'insussistenza del prospettato vulnus all'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato

dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169

(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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