Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1977 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 25r.d. 1127/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo

comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni

legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali),

promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal tribunale di

Modena, nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Gino e la ditta

SERISCREEN, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

adito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Sacchetti Gino conveniva innanzi al tribunale di Modena

Corradi Giorgio, titolare della ditta Seriscrecn corrente in Carpi ed

operante nel campo delle pellicole rifragenti per segnaletica stradale,

e, premesso che egli nel corso del rapporto di lavoro con il detto

Corradi aveva elaborato una nuova formula idonea a consentire la

produzione di pellicole di elevata e particolare capacità rifrangente,

chiedeva che il medesimo fosse condannato nei suoi confronti al

pagamento di un premio commisurato all'importanza dell'invenzione.

Il convenuto eccepiva incompetenza del giudice adito, dovendo la

controversia essere invece sottoposta al collegio arbitrale previsto

dall'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, recante:

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per

invenzioni industriali".

Il tribunale, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza, il

collegio arbitrale di cui all'art. 25, primo comma, r.d. n. 1127 del

1939 citato è competente non solo in ordine alle questioni inerenti al

quantum sibbene anche in ordine a quelle relative all'an, che

l'istituto è qualificato dalla giurisprudenza come arbitrato

obbligatorio e necessario, sollevava questione di costituzionalità

relativamente alla norma suddetta, dubitando contrastasse con quanto

dispongono gli articoli 24, primo comma, 25, primo comma, 102, primo

comma, della Costituzione.

Il collegio arbitrale in discussione non potrebbe qualificarsi

giudice speciale, essendo composto di privati ed esercitando solo

occasionalmente le sue funzioni. La sua competenza esclusiva in materia

di premi conseguenti ad invenzioni elaborate nel corso di rapporto di

lavoro verrebbe allora a contrastare con i principi del giudice

naturale sanciti dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione. La

circostanza poi che i componenti del collegio arbitrale vendono

nominati dopo che la controversia è insorta sarebbe incompatibile con

il principio di precostituzione del giudice per legge stabilito dalla

medesima disposizione.

Sarebbe poi violato l'art. 102, primo comma, della Costituzione,

dato che la esclusiva competenza in materia viene attribuita ad organo

non composto da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme

dell'ordinamento giudiziario. La impossibilità nel procedimento

arbitrale di chiedere ed ottenere provvedimenti cautelari, la limitata

possibilità di impugnare la sentenza arbitrale medesima

costituirebbero infine elementi tali da indurre a dubitare seriamente

circa la idonea tutela del diritto di agire.

2. - Interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente

del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato il

quale chiedeva si pronunziasse sentenza di rigetto. Dovrebbe

escludersi la pertinenza del richiamo al divieto di istituire giudici

speciali contenuto nell'art. 102 della Costituzione, non potendosi

considerare l'arbitrato obbligatorio una forma di giurisdizione

speciale. Tale arbitrato, d'altra parte, finirebbe con il convogliare

le controversie nell'ambito della giurisdizione ordinaria, attraverso

il controllo in sede di omologazione, attraverso l'impugnazione per

nullità ed attraverso il possibile intervento della Corte suprema n

sede di ricorso avverso le sentenze pronunziate su tale impugnativa.

Il collegio arbitrale, inoltre, dovrebbe considerarsi, come organo,

precostituito rispetto alle singole regiudicande che insorgono, anche

se la nomina dei componenti avviene successivamente; dovrebbe quindi

essere esclusa ogni violazione dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, così come interpretato costantemente dalla Corte

costituzionale.

Poiché, infine, il diritto di agire, secondo l'insegnamento della

stessa Corte costituzionale, potrebbe essere diversamente regolato in

rapporto ai diversi tipi di procedimento, le particolari

caratteristiche del processo arbitrale non comporterebbero una

violazione della norma costituzionale che lo tutela.

Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato si riportava

all'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte esamina per la prima volta una questione di

legittimità costituzionale in tema di arbitrato rituale obbligatorio o

necessario, e la esamina sulla base di una ordinanza di rimessione che

(con compiutezza di riferimenti alle norme costituzionali - parametro)

ha indicato la possibilità di contrasto tra l'art. 25, primo comma,

del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e gli artt. 24, primo comma, 25, primo

comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Né potrebbe contestarsi la rilevanza della questione sollevata,

poiché, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione,

il collegio arbitrale previsto dal citato art. 25, primo comma, del

r.d. n. 1127 del 1939 è competente a decidere le controversie non

soltanto sul quantum, ma anche sull'an, vale a dire su qualsiasi

controversia giuridica inerente al compenso spettante al dipendente

inventore.

La questione, per ciò che concerne il contrasto della norma

impugnata con il combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e 102,

primo comma, Cost., deve ritenersi fondata.

Infatti, se la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto

di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi

legittimi, ne deriva che, fuori delle ipotesi previste dall'art. 103

Cost., tale diritto deve potersi esercitare dinanzi agli organi

giudiziari ordinari. Ciò non toglie che, "rispetto ad una o anche a

più controversie determinate o determinabili, i soggetti possono

esercitare un potere di disposizione che è strettamente collegato al

potere di azione, seppure non ne è addirittura un aspetto e uno

svolgimento" convenendo con una controparte di deferire una o più

questioni al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale (sent.

n. 35 del 1958).

In altre parole, a seguito del congiunto disposto degli articoli

24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo

esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost.

(riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le

eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi

arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché

solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di

disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24,

primo comma, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102,

primo comma, Cost. Ciò corrisponde al criterio di interpretazione

sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma

può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o

da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche alla garanzia

costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con

particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte),

autonomia, che, mentre ad altro proposito è tutelata dagli artt. 41-44

Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio

compromettibili è appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della

Costituzione.

Sicché la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi

in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà

autoritativa: ed il principio fissato nell'art. 806, primo comma,

(prima parte), del codice del rito civile ("Le parti possono far

decidere da arbitri le controversie tra loro insorte..."), assume il

carattere di principio generale, costituzionalmente garantito,

dell'intero ordinamento.

Questa interpretazione ha un chiarissimo riscontro nei lavori

preparatori dell'Assemblea Costituente, ed in particolare nelle

dichiarazioni del Presidente della Commissione incaricata di preparare

il progetto di Costituzione, il quale ebbe a distinguere nettamente la

sorte dei collegi da riconoscere come vere e proprie giurisdizioni

speciali da quella degli arbitrati "in materia civile, che si formano

per volontà delle parti, e si basano su loro facoltà e sul loro

diritto, che non può essere disconosciuto" (A.C. pag. 2339, seduta del

21 novembre 1947). Dunque o giurisdizioni speciali (quando sia

possibile ravvisarne l'esistenza) oppure arbitrato volontario o

facoltativo, fondato sulla libera opzione delle parti: non si dà

spazio per un terzo tipo di deroga al principio dell'unità della

giurisdizione, e cioè per gli arbitrati imposti dalla legge.

Questa conclusione, suggerita dai lavori preparatori, trova saldo

fondamento nel testo stesso della Carta costituzionale ed è avvalorata

dall'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in

Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. - La legittimità costituzionale degli arbitrati obbligatori o

necessari è stata sostenuta, più o meno esplicitamente, con la

ragione del "coinvogliamento" dell'arbitrato rituale obbligatorio

nonché di quello volontario, secondo lo schema di disciplina contenuto

negli artt. 806 e segg. c.p.c., nell'ambito del giudizio ordinario

attraverso l'impugnazione di nullità, oltreché attraverso il

controllo in sede di decreto di omologazione.

Senonché la opinione del coinvogliamento, dominante nella

giurisprudenza e prevalente in dottrina, appare fondata su un equivoco:

e cioè sulla circostanza che leggi, corti e giuristi tendono a

fornire, entro certi limiti, talune garanzie fondamentali (quella del

contraddittorio in primo luogo) anche alle parti che, in base a

clausola compromissoria o a compromesso, scelgono la via della

giustizia arbitrale, intendendo di avvalersi del lodo con gli effetti

propri della decisione giurisdizionale. Ma ciò non toglie che,

malgrado l'exequatur del giudice statale, l'attività degli arbitri non

sia fungibile con quella del giudice togato: o meglio, risulti pur

sempre irriducibile ad essa, anche se l'ordinamento, rispettoso

dell'autonomia dei soggetti per le materie compromettibili, opera ex

post assimilazione delle decisioni nella loro efficacia ed i giudici

statali, una volta consumatasi la scelta delle parti, considerano

valida l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola

compromissoria o sul compromesso.

In effetti, chi consideri la differenza dei poteri attribuiti ai

giudici ed agli arbitri (fanno difetto a questi ultimi quelli

coercitivi e quelli cautelari) non può restringere le conseguenze

della scelta favorevole all'arbitrato soltanto alla celerità del

giudizio, anche in conseguenza della limitazione del contraddittorio, o

alle maggiori probabilità di approfondimento degli aspetti tecnici di

una questione: salvo a considerare la decisione arbitrale come avulsa

dall'attività che la precede, è innegabile che essa rappresenta il

risultato di un procedimento che si svolge al di fuori del regime della

sovranità statuale. Ed è inutile richiamare i margini di giudizio

piuttosto ristretti in cui si muovono il giudice che omologa il lodo ed

i giudici investiti a seguito della impugnazione per nullità prevista

dall'art. 829 del codice di procedura civile. Né del resto si

potrebbero ravvicinare troppo i due tipi di procedimento, senza mettere

a rischio il significato, l'originalità e l'utilità stessa della

giustizia per arbitri.

È necessario riconoscere che il costituente ha voluto tutelare la

concentrazione della funzione giurisdizionale sia nei confronti delle

giurisdizioni speciali sia contro altri congegni di sostanziale

svuotamento. Sarebbe stato del resto contraddittorio richiedere il

ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'istituzione

di nuove giurisdizioni speciali e consentire nello stesso tempo che con

nuove leggi ordinarie si potessero sottrarre sistematicamente al

giudice statuale intere serie di controversie; di guisa che fosse più

facile erodere l'unità della giurisdizione con l'istituzione di

arbitrati obbligatori ex lege anziché con la creazione di nuovi

giudici speciali.

Tanto ciò è vero che l'art. 47 del nuovo capitolato generale di

appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori

pubblici (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) contiene una

normativa che consente sia alla parte attrice che alla parte convenuta

di escludere la competenza arbitrale. Si è così affermata, anche su

questo piano, la necessità di tutelare l'autonomia delle parti.

D'altro lato la legge sul nuovo processo del lavoro (artt. 4 e 5

della legge 11 agosto 1973, n. 533), mentre consente arbitrati rituali

e irrituali nelle già precluse controversie di cui all'art. 409

c.p.c., prescrive che ciò avvenga, in sede di contratti e accordi

collettivi "senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire

l'autorità giudiziaria".

Comunque, a seguito del carattere rigido della Costituzione, la

legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto

predisporre, non già disporre gli arbitrati tra le parti.

Spetterà al legislatore, con la previsione di procedure

preliminari di carattere amministrativo (sent. n. 62 del 1968), con la

istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari

ordinari (art. 102, secondo comma, Cost.) e con altri modi di

intervento non contrastanti con la Costituzione, di ovviare agli

eventuali inconvenienti cui si è inteso di far fronte con

l'imposizione di arbitrati ex lege.

3. - La questione di legittimità dell'art. 25, primo comma, del

r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, è senz'altro da ricomprendere nella più

ampia questione della conformità a Costituzione degli arbitrati

obbligatori o necessari, poiché, secondo costante giurisprudenza, il

collegio arbitrale in esso previsto non potrebbe mai considerarsi una

giurisdizione speciale.

Si tratta, anzi, di un arbitrato tra privati particolarmente

incongruo, in quanto si applica ad una situazione che può degenerare

dall'esercizio di un diritto di prelazione dell'imprenditore ad una

effettiva espropriazione a favore di un privato: correndo il rapporto

giuridico, che dà occasione all'arbitrato obbligatorio, tra due

soggetti di forza economica assai diversa. Mentre, come è noto, la

giustizia per arbitri dà risultati particolarmente soddisfacenti

quando le parti si trovino in posizione di relativo equilibrio.

È anche opportuno rilevare che, con l'entrata in vigore della

Costituzione repubblicana, si è creata tra le due disposizioni

dell'art. 25 del r.d. n. 1127 del 1939 una rilevante disarmonia:

poiché nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo (se

l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale...), la

deliberazione del Ministro, che in luogo del collegio di arbitri,

provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo e le relative

modalità, non può più considerarsi insindacabile, ma risulta

senz'altro e senza limiti impugnabile a norma dell'art. 113 Cost. (la

inderogabilità dei rimedi giurisdizionali è riaffermata anche nella

citata sent. n. 62 del 1968). Questa interpretazione è poi confermata

dal testo dell'art. 34 dello Statuto per gli impiegati civili

(approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il quale, a proposito

dei diritti derivanti da invenzione industriale del dipendente statale,

non dichiara insindacabile il decreto ministeriale che stabilisce il

premio, il canone o il prezzo e le relative modalità di

corresponsione. Se dunque l'arbitrato previsto nel primo comma

dell'art. 25 non avesse carattere facoltativo, vi sarebbe, nel rapporto

tra l'imprenditore e il dipendente, tenuto pur conto della impugnazione

per nullità, una comparativamente attenuata tutela giurisdizionale.

Risulta superfluo, a questo punto, l'esame della censura in ordine

all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,

del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative

in materia di brevetti per invenzioni industriali) nella parte in cui

non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di

adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VT TALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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