Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 13

dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione di Lecce su ricorso proposto da Bleve Francesco contro il

Ministero della Difesa, iscritta al n. 525 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con provvedimento del 20 dicembre 1988, registrato alla Corte

dei conti in data 18 novembre 1989, il Ministero della difesa

dispensava dal servizio permanente, con decorrenza dal 1° febbraio

1989, Bleve Francesco, sottufficiale della marina militare, perché

inidoneo "a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado".

Avverso tale provvedimento il Bleve, che in precedenza ne aveva

già ricevuto un altro con una motivazione parzialmente diversa,

comprensiva anche dello "scarso rendimento e mediocre condotta in

servizio" (provvedimento dichiarato giuridicamente inefficace dallo

stesso Tribunale), proponeva ricorso davanti al Tribunale

amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, deducendo

vari profili di illegittimità.

2. - Con ordinanza del 13 dicembre 1990 il TAR adito ha sollevato,

in relazione agli artt. 3, 53 (recte: 52), terzo comma e 97 della

Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 33 della legge

31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica).

Premette il giudice a quo che la norma impugnata preclude al

militare ogni apporto al procedimento di dispensa dal servizio

permanente e lo relega nel ruolo del mero destinatario passivo con

lesione di vari parametri costituzionali, fra i quali, innanzitutto,

quello di cui all'art. 3 della Costituzione, per la diversità

ingiustificata del trattamento riservato ai militari rispetto agli

impiegati civili dello Stato.

Se è vero che l'ordinamento militare presenta aspetti peculiari,

e differenziati, è altrettanto vero che le disposizioni meno

favorevoli, incidenti sul rapporto di servizio del dipendente

militare, debbono trovare una ragionevole giustificazione e,

comunque, un limite nell'esigenza di salvaguardia dei preminenti

interessi dell'apparato militare. Orbene, il diniego di

partecipazione del dipendente militare al procedimento - in modo da

consentirgli almeno di formulare osservazioni in proposito - non

sarebbe finalizzato ad alcuna esigenza di salvaguardia

dell'ordinamento militare, con la conseguenza di rendere

ingiustamente discriminatorio, e deteriore, il trattamento del

militare rispetto a quello, ben più favorevole, previsto per gli

impiegati civili dello Stato.

La disposizione impugnata, in quanto informata a principi

autoritaristici, contrasterebbe anche con l'art. 52, terzo comma,

della Costituzione e con il principio di buon andamento di cui

all'art. 97. L'azione amministrativa, infatti, potrebbe trovare

migliore esplicazione attraverso l'acquisizione di considerazioni dal

punto di vista dell'interessato; e, così, si appronterebbe uno

strumento di più puntuale conoscenza dei fatti, con maggior garanzia

per il dipendente. L'interesse personale alla conservazione del posto

di lavoro e l'interesse pubblico alla copertura dell'organico

verrebbero a coincidere nell'ipotesi - che non può essere

astrattamente esclusa - in cui l'unità lavorativa fosse, al

contrario di quanto unilateralmente stabilito, idonea alla

prestazione lavorativa.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, il richiamo al terzo comma

dell'articolo 52 sarebbe del tutto inconferente, poiché lo spirito

democratico, cui si debbono informare anche le Forze armate, esula

dalla materia in esame. Né sarebbero invocabili i principi del buon

andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione: la disposizione

impugnata non inciderebbe su situazioni inerenti all'attività

dell'amministrazione (quali sarebbero, ad esempio, le statuizioni che

regolano l'assunzione o l'avanzamento in carriera dei militari),

poiché la normativa concernente la dispensa per incapacità o scarso

rendimento non impingerebbe sull'efficienza e la funzionalità

dell'azione amministrativa.

Potrebbe, è vero, venire in rilievo il principio di uguaglianza o

quello di ragionevolezza, in considerazione della diversità di

trattamento dei militari rispetto agli altri pubblici dipendenti, ma

il loro status - per il peculiare vincolo gerarchico -

giustificherebbe la diversità di disciplina. Nel settore

dell'impiego militare sarebbe indispensabile, infatti, poter contare

su elementi di sicura affidabilità, in ragione dell'assoluta

delicatezza dei compiti da affrontare ove si tratti (come nel nostro

caso) di unità con mansioni di comando. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte l'art. 33 della legge 31 luglio

1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica), che consente all'amministrazione la dispensa dal

servizio permanente del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le

attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità

necessarie o per scarso rendimento, senza procedere alla

contestazione dei fatti e, comunque, all'assegnazione di un termine

per la presentazione delle proprie osservazioni, come avviene per

tutti gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 129, terzo

e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato). Del citato art. 33 si sospetta il contrasto con i principi di

uguaglianza e ragionevolezza contenuti nell'art. 3, nonché con

quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui

all'art. 97, e con il terzo comma dell'art. 52 della Costituzione, in

base al quale l'ordinamento delle Forze armate si informa allo

spirito democratico della Repubblica.

Poiché il provvedimento impugnato dal sottufficiale contiene

soltanto l'ipotesi della "incapacità", quale formula della dispensa,

non rileva in questo giudizio il secondo comma del citato art. 129,

riguardante la "previa ammonizione" dell'impiegato per lo "scarso

rendimento". Le ulteriori garanzie elencate dai commi terzo e quarto

dell'art. 129 trovano, tuttavia, identica applicazione nelle due diverse ipotesi di dispensa.

L'invocato tertium comparationis, vale a dire la previsione

contenuta nei commi terzo e quarto dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del

1957, - dopo aver conosciuto, in una prima fase, un'interpretazione

riduttiva - ha successivamente visto affermarsi, con una

ricostruzione più corretta e adeguata alla lettera e allo spirito

dello "statuto", una esegesi della norma volta a garantire al

dipendente pubblico, in caso di dispensa, il diritto alla

contestazione degli addebiti, dei fatti ascritti e, finanche, il

diritto di estrarre copia degli atti del procedimento, per

l'affermato collegamento con l'art. 111 dello stesso d.P.R. n. 3 del

1957.

Al contrario, l'art. 33 della legge n. 599 del 1954 - che,

nell'ambito della complessiva disciplina dello Stato giuridico dei

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, detta

una specifica regola circa la dispensa per inidoneità e per scarso

rendimento - non prevede né comunicazione dei fatti, né difesa,

risolvendosi l'azione amministrativa in un provvedimento unilaterale,

privo di una qualsiasi forma di partecipazione o interlocuzione da

parte dell'interessato.

Certo, in seguito all'emanazione della legge 7 agosto 1990, n.

241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e

diritto di accesso ai documenti, e particolarmente in base all'art.

7, la giurisprudenza ha affermato che l'avviso di procedimento, in

esso previsto, deve precedere ogni provvedimento idoneo a incidere

sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica

amministrazione, atteggiandosi a requisito di legittimità del

provvedimento conclusivo. Così che - se il provvedimento impugnato

nel procedimento principale non fosse anteriore all'entrata in vigore

della legge n. 241 - il Tribunale amministrativo rimettente avrebbe

potuto, e dovuto, risolvere il caso utilizzando l'indicato strumento

normativo; ma essendosi verificata la conclusione del procedimento in

una data anteriore all'emanazione della legge n. 241, la questione

sollevata assume rilevanza per il canone tempus regit actum.

2. - Passando al merito, la questione è fondata.

Come si è già visto, la previsione impugnata riservava ai

sottufficiali delle tre armi un trattamento deteriore rispetto al

genus degli impiegati civili dello Stato. Tale discriminazione -

venuta meno, ora, in virtù della già citata legge n. 241 - non

poteva trovare, neanche per il passato, una valida ragione

giustificatrice nel peculiare status dei militari. Infatti, nel caso

in esame non si contesta la legittimità costituzionale dell'istituto

della dispensa, ma la carenza di garanzie procedimentali a presidio

della difesa: che risultano altresì strumentali al buon andamento

dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore

utilizzazione delle risorse professionali. Di qui, la lesione non

soltanto dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza

introdotti dall'art. 3, ma anche del canone di buon andamento

dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Resta assorbita la censura mossa con riferimento all'art. 52 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al

sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un

termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data

la possibilità di essere sentito personalmente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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