Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1994

Altra decisione · depositata il 07/04/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nei giudizi promossi:

a) dalle province autonome di Bolzano e Trento con due distinti

ricorsi, rispettivamente notificati il 17 ed il 20 settembre 1993,

depositati in Cancelleria il 21 ed 28 settembre successivi, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

del tesoro emesso, di concerto con il Ministro della sanità, il 16

luglio 1993, recante "modificazioni al decreto ministeriale 5

dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di mutui,

rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria", ed

iscritti ai nn. 34 e 35 del registro conflitti 1993;

b) dalla provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il

30 novembre 1993, depositato in Cancelleria il 18 dicembre

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Ministro del tesoro emesso, di concerto con il Ministro della

sanità, il 23 settembre 1993, recante "integrazioni e modificazioni

ai decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993 concernenti

procedure per la contrazione di mutui e rimborso di oneri relativi al

programma di edilizia sanitaria", ed iscritto al n. 40 del registro

conflitti 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la provincia autonoma di

Bolzano e Valerio Onida per la provincia autonoma di Trento e

l'avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Le province autonome di Bolzano e Trento, con due ricorsi

notificati rispettivamente il 17 ed il 20 settembre 1993, hanno

proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Ministro del

tesoro emesso, di concerto con il Ministro della sanità, il 16

luglio 1993, che apporta "modificazioni al decreto ministeriale 5

dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di mutui,

rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria".

Le ricorrenti ritengono che il decreto ministeriale impugnato,

escludendole dal riparto dei finanziamenti statali per i mutui

previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, determini una

lesione della loro autonomia finanziaria, amministrativa e di

programmazione. La provincia di Bolzano denuncia, in particolare, la

violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8,

numeri 10, 17 e 25; 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di

attuazione, nonché dei principi concernenti l'autonomia finanziaria

provinciale di cui agli artt. 69 ss. e 79 dello stesso Statuto

speciale e relative norme di attuazione (specie in relazione agli

artt. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e 12, primo comma, del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).

L'art. 20 della legge n. 67 del 1988 autorizza l'esecuzione di un

programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione

edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario

pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non

autosufficienti; gli interventi sono finanziati mediante operazioni

di mutuo "che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

sono autorizzate ad effettuare ( ..) secondo modalità e procedure da

stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il

Ministro della sanità" (primo comma). In particolare, "le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano predispongono il programma

degli interventi di cui chiedono il finanziamento" (quarto comma).

Sulla base dei programmi regionali il Ministero predispone il

programma nazionale che viene sottoposto al Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale

determina "le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi" (quinto

comma). L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello

Stato (sesto comma).

Fino all'emanazione del decreto impugnato, le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui in questione erano stabilite dal

decreto del Ministro del tesoro 5 dicembre 1991 (a sua volta

sostitutivo di quello precedente del 7 dicembre 1988), che prevedeva

in modo espresso l'assegnazione dei finanziamenti, oltre che alle

regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Le ricorrenti osservano che il decreto impugnato, nel disciplinare

le modalità e le procedure per la concessione dei mutui, menziona le

regioni, ma non più le province autonome. Il decreto ministeriale

richiama, in premessa, l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del

1992, secondo il quale nelle materie di competenza regionale o

provinciale le amministrazioni statali non possono disporre spese né

concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi

per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

L'esclusione dai finanziamenti, disposta dal decreto ministeriale

impugnato, viene fatta risalire dalle ricorrenti ad una errata

interpretazione di questa disposizione legislativa, che sarebbe stata

letta nel senso di impedire qualsiasi finanziamento, con onere totale

o parziale a carico dello Stato, diretto al territorio delle province

autonome ed incidente nelle materie di competenza provinciale. La

finalità della disposizione sarebbe invece quella di vietare

finanziamenti statali diretti che "saltino" le province e restino

estranei al bilancio di queste.

Le province chiedono quindi che la Corte dichiari che non spetta

allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, escluderle dal

riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del

1988, con conseguente annullamento del decreto del Ministro del

tesoro 16 luglio 1993.

2. - Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto dei

ricorsi.

L'Avvocatura osserva preliminarmente che non viene contestata la

competenza dello Stato all'adozione, con decreto ministeriale, di una

disciplina delle modalità e delle procedure per la concessione dei

mutui. Si ipotizza invece che lo Stato, comprendendo tra i

destinatari dei finanziamenti le regioni e non anche le province

autonome, abbia fatto un esercizio limitato, e perciò illegittimo,

della propria competenza, a seguito di una non corretta

interpretazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Non essendo in contestazione la spettanza del potere di emanare

l'atto impugnato, i ricorsi per conflitto di attribuzione sarebbero

inammissibili.

Nel merito l'Avvocatura osserva che con l'art. 4 del decreto

legislativo n. 266 del 1992, in considerazione ed a garanzia della

più accentuata autonomia delle province autonome, si è voluta

evitare qualsiasi interferenza dello Stato, anche attraverso

interventi finanziari di settore che implicano l'esercizio di

funzioni amministrative statali nelle materie riservate alle province. Nel caso del decreto impugnato si tratta di interventi previsti

da un programma pluriennale statale, selettivo delle richieste

regionali ed affidato ad organismi statali nelle fasi salienti del

procedimento. La relativa disciplina, se potesse trovare applicazione

nelle province di Trento e Bolzano, violerebbe il divieto di

interventi finanziari statali nelle materie riservate all'altrui

competenza.

3. - Con ricorso notificato il 30 novembre 1993 la provincia

autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al

decreto del Ministro del tesoro emesso, di concerto con il Ministro

della sanità, il 23 settembre 1993, che provvede ad "integrazioni e

modificazioni ai decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio

1993 concernenti procedure per la contrazione di mutui e rimborso di

oneri relativi al programma di edilizia sanitaria".

Il decreto impugnato prevede, tra l'altro, che le disposizioni

introdotte dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991 "continuano ad

applicarsi ai mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.

67, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di

previsione del Ministero del tesoro" (art. 1, primo comma); mentre

"le disposizioni recate dal decreto 16 luglio 1993 si applicano

esclusivamente ai mutui di cui all'art. 4, comma 7, della legge 23

dicembre 1992, n. 500, i cui oneri di ammortamento sono a carico

dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della

programmazione economica" (art. 2, primo comma). Inoltre il decreto

ministeriale stabilisce che "le regioni e gli istituti di cui

all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 412, devono

specificare, nella istanza trasmessa per la preventiva autorizzazione

(...), la legge di riferimento del mutuo ai fini dell'imputazione

dell'onere di ammortamento" (art. 3).

Le province autonome - osserva la ricorrente - sembrerebbero poter

usufruire dei finanziamenti, limitatamente alla quota di mutui con

oneri di ammortamento a carico del Ministero del tesoro, essendo di

nuovo applicabile il decreto ministeriale 5 dicembre 1991, che si

riferisce espressamente alle province stesse. Per questa parte si

dovrebbe ritenere venuta meno la lesione recata all'autonomia

provinciale dal decreto ministeriale 16 luglio 1993 e cessata la

materia del contendere. Restando tuttavia il dubbio che il Ministero

continui a ritenere non più applicabili alle province autonome le

disposizioni dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988 e quelle del

decreto ministeriale 5 dicembre 1991 (ipotesi questa avvalorata dalla

circostanza che anche nelle premesse dell'ultimo decreto continua a

menzionarsi l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992), la

ricorrente afferma di avere interesse a chiedere che la Corte precisi

che le province autonome usufruiscono dei mutui con onere di

ammortamento a carico del Ministero del tesoro.

La provincia sostiene inoltre che, per i mutui con oneri di

ammortamento a carico del Ministero del bilancio, il decreto,

confermando l'applicabilità del decreto ministeriale 16 luglio 1993,

ribadisce e rinnova la lesione già recata all'autonomia finanziaria

provinciale dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991. Anche il nuovo

provvedimento sarebbe pertanto illegittimo.

Gli oneri di ammortamento della quota di mutui ai quali rimane

applicabile il decreto ministeriale 16 luglio 1993 sono posti a

carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, ai sensi

dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 500 del 1992, dal cui

riparto le province autonome di Trento e Bolzano sono state escluse

dall'art. 20, lettera e), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415.

Ma la provincia di Trento ritiene che, trattandosi dei mutui previsti

dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, la natura del finanziamento

non dovrebbe essere mutata con la imputazione dell'onere al Fondo

sanitario nazionale di conto capitale.

4. - Anche in quest'altro giudizio si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o

comunque per l'infondatezza del ricorso.

Richiamate le difese svolte nel giudizio per conflitto di

attribuzione promosso in relazione al decreto ministeriale 16 luglio

1993, l'Avvocatura osserva che il nuovo decreto è stato adottato per

integrare i precedenti decreti ministeriali, essenzialmente quanto ai

tassi da applicare ai mutui ed alle modalità di imputazione della

spesa per le rate di ammortamento. Si tratterebbe pertanto di

modificazioni che non si riferiscono all'applicazione dell'art. 4 del

decreto legislativo n. 266 del 1992.

5. - In prossimità dell'udienza la provincia autonoma di Bolzano

ha depositato una memoria illustrativa.

Con riferimento alla eccezione di inammissibilità del ricorso

sollevata dall'Avvocatura, la provincia sostiene che la mancata

contestazione della competenza dello Stato a disciplinare

l'erogazione dei mutui non è sufficiente ad escludere che possa

essere utilizzato lo strumento del conflitto di attribuzione. Il

conflitto può essere sollevato non solo per rivendicare la

titolarità di competenze costituzionalmente assegnate, ma anche per

tutelare le proprie attribuzioni che si ritengano menomate o impedite

dall'illegittimo esercizio, da parte di altri soggetti, dei poteri

loro spettanti.

Nel merito la provincia ribadisce che la ratio dell'art. 4, terzo

comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 non è quella di

precludere allo Stato il trasferimento di risorse alle province

autonome, ma quella di preservare l'ambito di autonomia provinciale

da ogni interferenza, vincolando lo Stato ad astenersi da interventi

diretti di spesa nella provincia e dal destinare risorse in favore di

altri soggetti se non della provincia stessa, alla quale spettano le

scelte relative all'impiego ed alla ripartizione delle risorse

all'interno del territorio provinciale.

6. - Anche l'Avvocatura ha depositato, nei tre giudizi, memorie

illustrative, sostenendo che l'ammissibilità dei ricorsi è dubbia:

i ricorsi non contestano, anzi postulano, la competenza statale

all'adozione dei decreti ministeriali, in relazione ai quali i

conflitti sono stati sollevati. Inoltre, sebbene proposti contro i

decreti, svolgono in realtà considerazioni relative all'art. 4 del

decreto legislativo n. 266 del 1992, che non è stato tempestivamente

impugnato.

Nel merito l'Avvocatura, dopo avere contestato l'interpretazione

dell'art. 4 della legge n. 266 del 1992, avanzata dalle province

ricorrenti, ricorda che la Corte ha più volte affermato che la

Costituzione e gli Statuti speciali non definiscono né garantiscono

l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome in

termini quantitativi e che la concessione ovvero l'eliminazione o la

riduzione di determinati finanziamenti rivolti a scopi specifici

rientra nella discrezionalità del legislatore statale. Neppure

l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 sarebbe idoneo a fungere da

parametro costituzionale tale da garantire una quantità di risorse

finanziarie definite direttamente o attraverso precisi criteri. Considerato in diritto

1. - Le province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto

conflitto di attribuzione con due distinti ricorsi, denunciando che

la sfera delle competenze loro riservate è stata lesa dal decreto

del Ministro del tesoro emanato, di concerto con il Ministro della

sanità, il 16 luglio 1993, per modificare le procedure, in

precedenza disciplinate dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991, per

il finanziamento del programma di edilizia sanitaria previsto

dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per

il 1988).

Le province ricorrenti ritengono di essere state escluse, con il

decreto ministeriale del quale chiedono l'annullamento, dalla

ripartizione dei fondi destinati a finanziare le operazioni di mutuo,

che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erano

autorizzate ad effettuare, in base all'art. 20 della legge

finanziaria per il 1988, per la esecuzione di un programma poliennale

di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di

ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico. La mancata

inclusione delle province autonome tra i destinatari delle procedure

di rimborso dei mutui in questione sarebbe stata disposta in

attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,

indicato nelle premesse del decreto ministeriale. Ma di questa

disposizione, inserita nel contesto delle norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di potestà

statale di indirizzo e coordinamento e di rapporto tra atti

legislativi statali e leggi regionali e provinciali, sarebbe stata

fatta una applicazione non corretta. La norma difatti, stabilendo che

le amministrazioni statali non possono disporre spese né concedere

finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio

regionale o provinciale, vieterebbe che nelle materie di competenza

della regione o delle province autonome vi siano erogazioni statali

dirette a soggetti che operano in quell'ambito territoriale, ma non

impedirebbe che alle province siano assegnati finanziamenti disposti

da leggi di settore.

L'esclusione dall'accesso ai finanziamenti in questione è

ritenuta dalla provincia di Bolzano lesiva delle proprie attribuzioni

costituzionali in materia di edilizia sovvenzionata, di lavori

pubblici, di assistenza e beneficenza, di sanità ed assistenza

ospedaliera (artt. 8, n. 10, 17 e 25; 9, n. 10; 16 dello Statuto

speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed in

contrasto con i principi di autonomia finanziaria regionale (artt. 69

e 79 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione). La

provincia di Trento ritiene che tale esclusione sia lesiva della

propria autonomia finanziaria, amministrativa e di programmazione.

2. - La sola provincia autonoma di Trento ha proposto, con

separato ricorso, conflitto di attribuzione, per motivi analoghi a

quelli del ricorso precedente, anche in relazione al successivo

decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993 che, nel

disciplinare le procedure per contrarre mutui ed ottenere il rimborso

di oneri relativi al programma di edilizia sanitaria, ha modificato i

decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993. Anche in

questo caso la provincia ricorrente ritiene di essere stata esclusa,

in tutto o anche solo nella parte posta a carico del Fondo sanitario

nazionale, dall'accesso ai finanziamenti previsti dall'art. 20 della

legge n. 67 del 1988, rimanendo menzionato nelle premesse del decreto

ministeriale l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e non

essendo state indicate le province autonome come destinatarie dei

contributi.

3. - I tre ricorsi, avendo tutti ad oggetto decreti ministeriali

attuativi della stessa disposizione legislativa, concernente il

finanziamento di un programma di edilizia sanitaria previsto dalla

legge finanziaria per il 1988, sono evidentemente connessi e possono

essere riuniti per essere decisi congiuntamente.

4. - Deve essere esaminata l'eccezione pregiudiziale proposta

dall'Avvocatura dello Stato, che ritiene inammissibili i ricorsi, in

quanto le province autonome non contestano la competenza dello Stato

a disciplinare con decreto ministeriale le modalità e le procedure

per la concessione dei mutui, previsti dall'art. 20 della legge n. 67

del 1988.

L'eccezione è infondata. Secondo il costante orientamento di

questa Corte, il conflitto di attribuzione può essere proposto non

solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni

costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie

competenze di natura costituzionale che si suppongono menomate o

impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui

(sentenze n. 473 del 1992 e n. 204 del 1991).

5. - I due conflitti di attribuzione concernenti il decreto 16

luglio 1993 trovano soluzione esaminando il contenuto della serie dei

provvedimenti adottati in tempi diversi dal Ministro del tesoro per

l'attuazione dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988.

Con un primo decreto del 7 dicembre 1988, nel determinare le

modalità e le procedure per la concessione dei mutui previsti per il

finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario, sono

state espressamente menzionate accanto alle regioni anche le province

autonome di Trento e Bolzano, quali legittimate a richiedere i

finanziamenti. Analoga previsione era contenuta nel decreto

ministeriale 5 dicembre 1991 che, apportando modifiche di ordine

tecnico al primo decreto attuativo dell'art. 20 della legge n. 67 del

1988, rispondeva all'esigenza di procedere ad una nuova stesura delle

disposizioni relative alle modalità ed alle procedure per la

concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano, espressamente e distintamente indicate nel decreto stesso

(in particolare agli artt. 1 e 5), erano autorizzate a contrarre. Nel

modificare questa disciplina, il decreto ministeriale 16 luglio 1993,

impugnato da entrambe le province autonome, procede "ad una nuova

stesura del decreto ministeriale 5 dicembre 1991", omettendo di

comprendere, accanto alle regioni, le province autonome. Ma il

successivo decreto ministeriale 23 settembre 1993, "ritenuta la

necessità, per ragioni di carattere ermeneutico, di integrare i

citati decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993", stabilisce che le

disposizioni del primo di questi due decreti (destinato anche alle

province autonome) "continuano ad applicarsi" ai mutui previsti dalla

legge n. 67 del 1988, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello

stato di previsione del Ministero del tesoro (art. 1), mentre le

disposizioni del decreto 16 luglio 1993 (che non indicava tra i

destinatari dei finanziamenti le province autonome) si applicano

(art. 2) ai mutui i cui oneri di ammortamento sono a carico del Fondo

sanitario nazionale di conto capitale (art. 4, settimo comma, della

legge n. 500 del 1992). Dal riparto di questo Fondo le province

ricorrenti erano e rimangono escluse, assieme alle regioni a statuto

speciale, in forza dell'art. 20, lettera e), del decreto-legge 28

dicembre 1989, n. 415, giacché altrimenti si determinerebbe per tali

regioni e province autonome un finanziamento ulteriore ed aggiuntivo,

a danno delle altre regioni alle quali la ripartizione del fondo

stesso è riservata.

Con il decreto ministeriale 23 settembre 1993 risulta dunque

superata la totale esclusione, denunciata dalle province ricorrenti,

dall'accesso ai mutui ed ai finanziamenti previsti dall'art. 20 della

legge n. 67 del 1988. Questa lettura è stata ulteriormente

avvalorata, e trae comunque conferma normativa, dal decreto-legge 2

ottobre 1993, n. 396 (convertito in legge, con modificazioni, con la

legge 4 dicembre 1993, n. 492), che, inserendo il comma 5- bis

all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, espressamente e di nuovo

comprende le province autonome, unitamente alle regioni, tra gli enti

che possono presentare istanza per il finanziamento dei progetti

relativi al programma di edilizia sanitaria in questione. Analoga

previsione, in sede di attuazione di questa nuova disposizione, è

contenuta nella circolare del Ministero del bilancio e della

programmazione economica del 10 febbraio 1991.

Risulta quindi riconosciuto e ribadito l'accesso delle province

autonome ai finanziamenti per la realizzazione dei programmi di

edilizia sanitaria previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988,

i cui oneri sono a carico dello stato di previsione del Ministero del

tesoro. Sicché, in relazione al decreto ministeriale 16 luglio 1993,

è del tutto cessata la materia del contendere.

6. - Le considerazioni già svolte e la lettura che è stata fatta

del decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993 fanno ritenere

che il decreto stesso, impugnato dalla sola provincia autonoma di

Trento, richiamando e rinviando espressamente al precedente decreto

ministeriale 5 dicembre 1991, comprenda le province autonome tra le

destinatarie dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge n.

67 del 1988. Per quanto concerne la possibilità di accedere ai fondi

a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, cui fa

riferimento l'art. 1 del decreto ministeriale impugnato, il ricorso

muove dunque da una non corretta interpretazione del provvedimento

del quale chiede l'annullamento.

Per quanto attiene ai mutui i cui oneri di ammortamento sono a

carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della

programmazione economica (art. 2 del decreto ministeriale 23

settembre 1993), l'esclusione delle province autonome dalla

ripartizione dei relativi finanziamenti dipende non già da una

illegittima limitazione contenuta nel decreto impugnato, ma, per un

verso, dall'art. 4, settimo comma, della legge finanziaria per il

1993 (n. 500 del 1992), che stabilisce che gli oneri derivanti dai

mutui contratti per l'edilizia sanitaria, nei limiti di lire 1.500

miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale

di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a

decorrere dal 1994; per l'altro verso, dalla non partecipazione delle

province autonome al riparto del Fondo sanitario di conto capitale

(art. 20, lettera e), del decreto-legge n. 415 del 1989).

Il ricorso è pertanto infondato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in

ordine ai conflitti di attribuzione proposti dalle province autonome

di Trento e di Bolzano, con i ricorsi in epigrafe, in relazione al

decreto del Ministro del tesoro 16 luglio 1993;

Dichiara che spetta allo Stato, con il decreto del Ministro del

tesoro 23 settembre 1993, ammettere la provincia autonoma di Trento

al finanziamento del programma di edilizia sanitaria i cui oneri di

ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, ed escluderla dalle procedure relative ai mutui i cui

oneri, a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio

e della programmazione economica, sono imputati al Fondo sanitario

nazionale di conto capitale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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