Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 117Costituzione
  • art. 118Costituzione
  • art. 125Costituzione
  • art. 4d.P.R. 616/1977
  • art. 66d.P.R. 616/1977
  • art. 69d.P.R. 616/1977
  • art. 71d.P.R. 616/1977
  • art. 73d.P.R. 616/1977
  • art. 79d.P.R. 616/1977
  • art. 80d.P.R. 616/1977
  • art. 81d.P.R. 616/1977
  • art. 82d.P.R. 616/1977
  • art. 87d.P.R. 616/1977
  • art. 89d.P.R. 616/1977
  • art. 90d.P.R. 616/1977
  • art. 91d.P.R. 616/1977
  • art. 101d.P.R. 616/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e

della Regione Veneto notificati il 27 e il 28 ottobre 1989,

depositati in Cancelleria il 3 e il 6 novembre successivi ed iscritti

ai nn. 14, 15, 16 e 17 del registro ricorsi 1989, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito di tre decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 dal titolo: "Costituzione

dell'autorità di bacino del fiume Po"; "Costituzione dell'autorità

di bacino del fiume Adige"; "Costituzione dell'autorità di bacino

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione".

Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice

relatore Antonio BALDASSARRE;

Uditi gli avvocati Valerio Onida per la Provincia autonoma di

Trento e Giorgio Berti per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ricorsi di contenuto identico, ritualmente

notificati e depositati, la Provincia autonoma di Trento ha promosso

conflitto di attribuzione contro due atti del Presidente del

Consiglio dei ministri, con i quali sono state istituite,

rispettivamente, l'autorità di bacino del Po e quella dell'Isonzo

(nonché Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione), ai sensi

degli artt. 12 e 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Con i

proposti ricorsi la Provincia si duole che gli atti impugnati abbiano

indicato fra i componenti degli organi delle autorità di bacino

sopra indicate il presidente o funzionari della Regione Trentino-Alto

Adige anziché il presidente o funzionari della Provincia autonoma.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente afferma che l'art.

32, secondo comma, della legge n. 183 del 1989 - laddove prevede che,

"per quanto attiene all'Autorità di bacino dell'Adige, i riferimenti

della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai

funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di

competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari

delle province interessate" - dovrebbe essere applicato anche alle

autorità di bacino del Po e dell'Isonzo, istituite con gli atti

impugnati. Questa interpretazione appare giustificata, in primo

luogo, dal rilievo che il riferimento alle regioni operato da una

legge dello Stato destinata ad applicarsi in tutto il territorio

nazionale non potrebbe non intendersi come diretto anche alle

Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al territorio

di loro competenza. In secondo luogo, quella interpretazione sarebbe

confermata dalla circostanza che vari articoli della legge n. 183 del

1989 (artt. 1, quarto comma; 14, terzo comma, e 32, primo comma)

sembrerebbero implicare in modo certo che il riferimento alle regioni

debba essere diretto, per il territorio della Regione Trentino-Alto

Adige, alle due province autonome.

In ogni caso, conclude la ricorrente, ove l'art. 32, secondo

comma, non dovesse esser interpretato nel modo indicato e dovesse

confermarsi l'irragionevole significato letterale che ammette la

rappresentanza delle province autonome nel solo bacino dell'Adige, e

non in quelli in esame, si prospetta la possibilità che questa Corte

sollevi di fronte a sé stessa la relativa questione di legittimità

costituzionale nei confronti dell'art. 32, secondo comma.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita.

2.- La Regione Veneto, con due ricorsi di contenuto analogo

ritualmente notificati e depositati, ha promosso conflitto di

attribuzione contro gli atti del Presidente del Consiglio dei

ministri istitutivi, rispettivamente, della autorità di bacino

dell'Adige e di quella dell'Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza,

Piave e Brenta-Bacchiglione) per violazione degli artt. 117, 118 e

125 della Costituzione, in relazione a vari articoli del d.P.R. n.

616 del 1977 (4, 66, 69 quarto comma, 71, 73, 79, 80, 81, 82, 87, 88,

89, 90, 91 e 101).

La ricorrente, nel lamentare una propria sotto-rappresentazione

negli organi delle autorità di bacino rispetto all'interesse

obiettivo che la stessa regione avrebbe all'attività di tali nuovi

organi (interesse ritenuto maggiore di quello di altre regioni o

delle province autonome che hanno una rappresentanza pari o,

addirittura, più elevata), ritiene che la configurazione delle

autorità di bacino, quale risulta dagli atti impugnati,

confermerebbe e renderebbe evidenti, sul piano della organizzazione

del potere amministrativo, i vizi di costituzionalità rilevati con

un precedente ricorso proposto contro la legge n. 183 del 1989. Oltre

a ciò, la stessa regione fa presente che l'attività istruttoria

degli atti impugnati è stata svolta ad opera del Ministero dei

lavori pubblici, di modo che ne risulterebbero violate le previsioni

della legge n. 183 del 1989 che non consentirebbero la configurazione

di una sfera di competenza esclusiva da parte di detto Ministero.

Anche in questi giudizi non si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - I conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia

autonoma di Trento e dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in

epigrafe sono stati sollevati a seguito dell'emanazione di tre

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tutti del 10

agosto 1989, con i quali sono state costituite le "autorità di

bacino" dei fiumi Po, Adige e Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza,

Piave e Brenta-Bacchiglione), ai sensi degli artt. 12 e 14 della

legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e

funzionale della difesa del suolo).

Dal momento che i conflitti di attribuzione in esame riguardano

atti di contenuto analogo emanati in forza delle stesse disposizioni

di legge, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - La Provincia autonoma di Trento contesta il potere del

Presidente del Consiglio, esercitato con i decreti di costituzione

delle autorità di bacino del fiume Po e del fiume Isonzo, di

individuare come componente del "comitato istituzionale" il

presidente della Regione Trentino-Alto Adige anziché il presidente

della provincia stessa e di indicare come membri del "comitato

tecnico" e della "segreteria tecnico-operativa", rispettivamente,

funzionari e dipendenti della suddetta regione anziché funzionari e

dipendenti della Provincia di Trento. Secondo la ricorrente, il

potere del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di

contestazione sarebbe stato illegittimamente esercitato in quanto la

provincia è stata estromessa dalla composizione delle autorità di

bacino del Po e dell'Isonzo a favore della Regione Trentino-Alto

Adige, nonostante che i poteri delle predette autorità incidano su

materie riservate alle proprie competenze, e non già su quelle

attribuite all'anzidetta regione.

Il ricorso va accolto.

La legge sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989) - dopo

aver disciplinato, all'art. 12, le autorità di bacino di rilievo

nazionale stabilendone le competenze e la composizione - ha disposto

all'art. 32, secondo comma, che "per quanto attiene all'Autorità del

bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti

delle giunte regionali e ai funzionari regionali, si intendono

effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte

provinciali e ai funzionari delle province interessate". In letterale

ossequio a tali norme, i decreti impugnati, nell'individuare i membri

degli organi costituenti le "autorità di bacino" del Po e

dell'Isonzo, hanno indicato i rappresentanti della Regione

Trentino-Alto Adige, anziché quelli della Provincia autonoma di

Trento, pur essendo quest'ultima, per estensione del territorio e

natura delle competenze incise, l'ente direttamente interessato.

In realtà, come questa Corte ha precisato in una sentenza

adottata in occasione di un recentissimo giudizio di legittimità

costituzionale promosso, fra gli altri, dalla stessa Provincia

autonoma di Trento (v. sent. n. 85 del 1990), l'art. 32, secondo

comma, non può essere interpretato in modo puramente letterale, dal

momento che la sua evidente ratio è quella di sostituire ogni

riferimento a rappresentanti regionali con l'indicazione di

rappresentanti provinciali in relazione a ciascun bacino le cui

autorità esercitino poteri interferenti con competenze attribuite

alle province autonome invece che alla regione. Sulla base di questa

premessa la stessa Corte ha precisato che il riferimento al bacino

dell'Adige operato dall'art. 32, secondo comma, deve esser

considerato come esemplificativo di una norma più generale, per la

quale "ogni riferimento fatto dalla legge n. 183 del 1989 ai

presidenti e ai funzionari delle regioni deve intendersi esteso ai

presidenti e ai funzionari delle province autonome ogni volta che

venga in questione un bacino al quale le province stesse siano

interessate".

Poiché i bacini idrografici dei fiumi Po e Isonzo ricomprendono

porzioni di territorio della Provincia autonoma di Trento e poiché i

poteri delle relative autorità di bacino interferiscono con

competenze che gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige assegnano alla predetta provincia, e non già

alla regione, si deve concludere che non spetta allo Stato costituire

le autorità di bacino del Po e dell'Isonzo senza individuare, per la

composizione dei relativi organi, rappresentanti della Provincia

autonoma di Trento anziché quelli della Regione Trentino-Alto Adige.

Di conseguenza, vanno annullati in parte qua il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, intitolato

"Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po", nonché quello

dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in pari

data, dal titolo "Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione".

3. - Contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

da ultimo menzionato, nonché contro quello, emanato in pari data,

per la costituzione della "autorità di bacino" del fiume Adige, ha

proposto ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Veneto. La

ricorrente contesta l'illegittimità dei predetti decreti in quanto,

per un verso, prevedono una composizione delle autorità di bacino

che sottorappresenterebbe la partecipazione regionale e, per altro

verso, sarebbero frutto di un'istruttoria compiuta esclusivamente dal

Ministero dei lavori pubblici in asserito contrasto con le previsioni

della legge n. 183 del 1989.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Sotto il primo dei profili indicati, la Regione Veneto non

contesta il cattivo esercizio di un potere statale o vizi propri dei

decreti impugnati, ridondanti in lesione di attribuzioni

costituzionalmente riservate alle regioni, ma, attraverso

l'impugnazione dei predetti decreti, prospetta, in realtà, questioni

di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 12 e 14 della

legge n. 183 del 1989, sulle quali questa Corte si è già

pronunziata con la sentenza n. 85 del 1990. E, poiché è

giurisprudenza ormai costante (v. sentt. nn. 78 del 1971, 28 del

1979, 245 del 1988 e 337 del 1989) che, in sede di conflitto di

attribuzione, non sia possibile impugnare atti amministrativi al solo

scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte

della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti

impugnati - violazioni che si sarebbero potute far valere, nei

termini stabiliti (art. 2 Legge cost.le 9 febbraio 1948, n. 1), nel

processo di legittimità costituzionale in via principale -, non

resta che dichiarare l'inammissibilità, sotto questo profilo, dei

ricorsi proposti dalla Regione Veneto.

Il ricorso è parimenti inammissibile anche sotto l'ulteriore

profilo della asserita violazione degli artt. 12 e 14 della legge n.

183 del 1989, poiché il rilievo che l'istruttoria per l'adozione dei

decreti impugnati sia stata svolta in contrasto con le predette

disposizioni - le quali imporrebbero una ponderazione e una equa

composizione degli interessi statali con quelli regionali - non

comporta, di per sé, la prospettazione di una lesione di

attribuzioni costituzionalmente garantite. Infatti, a parte che

questa Corte ha escluso che gli artt. 12 e 14 della legge n. 183 del

1989 possano essere interpretati nel modo proposto dalla ricorrente

(v. sent. n. 85 del 1990), è indubbio che i predetti articoli, nel

caso di specie, non possano essere considerati come norme integrative

di parametri costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione di cui in

epigrafe:

dichiara che non spetta allo Stato costituire le "autorità di

bacino" del Po e dell'Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza, Piave e

Brenta-Bacchiglione) senza individuare come componenti dei relativi

organi il presidente e funzionari della Provincia autonoma di Trento

in luogo del presidente e di funzionari della Regione Trentino-Alto

Adige e annulla, conseguentemente, in parte qua, i decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati

"Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po" e "Costituzione

dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,

Piave e Brenta-Bacchiglione";

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati

dalla Regione Veneto in relazione ai Decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati "Costituzione

dell'autorità di bacino del fiume Adige" e "Costituzione

dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,

Piave e Brenta-Bacchiglione", in riferimento agli artt. 117, 118 e

125 della Costituzione, come attuati dagli artt. 4, 66, 69 quarto

comma, 71, 73, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 101 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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