Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 della

legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di

pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e 1 del d.P.R. 28

dicembre 1970, n. 1434 (Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei

coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari,

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti), promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1974 dal pretore di Reggio Emilia, nel

procedimento civile vertente tra Terzo Reverberi e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 506 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Terzo Reverberi e dell'I.N.P.S.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Franco Agostini per Reverberi, l'avv. Ennio

Cerritelli per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 22 marzo 1974 Terzo Reverberi conveniva

in giudizio, davanti al pretore di Reggio Emilia, l'Istituto Nazionale

per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) perché fosse dichiarato che aveva

diritto a veder computati come versati nella assicurazione generale

obbligatoria i contributi versati nella gestione speciale coltivatori

diretti, mezzadri e coloni, per il periodo dal 1957 al 1962.

Di conseguenza chiedeva la corresponsione delle prestazioni di

invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme dell'assicurazione

generale obbligatoria e perciò che l'I.N.P.S. fosse condannato a

corrispondergli la pensione di vecchiaia già da lui richiesta.

La richiesta veniva respinta dall'Istituto il 10 gennaio 1972

perché:

a) nella gestione lavoratori dipendenti (assicurazione generale

obbligatoria) non aveva raggiunto il minimo contributivo di legge;

egli, infatti, aveva versato solo 613 contributi settimanali dal 27

settembre 1935 al 1 maggio 1971 contro i 780 richiesti;

b) nella gestione coltivatori diretti non aveva raggiunto il 65

anno di età (richiesto a norma dell'art. 17 della legge 26 ottobre

1957, n. 1047 e dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9) il che

rendeva inattuale il cumulo della contribuzione versata nella

assicurazione per lavoratori dipendenti con la contribuzione versata

nella gestione speciale (art. 6 legge 9 gennaio 1963, n. 9).

Dinanzi al pretore, il Reverberi oltre a riproporre i temi sopra

accennati sollevava, in via subordinata, questione incidentale di

costituzionalità dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e degli

artt. 1 e 7 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434.

Nell'un caso e nell'altro per violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

E in particolare, per quanto riguarda l'art. 6 della legge ne 9 del

1963, rilevava il Reverberi che quest'articolo, alla lettera b. limita

il diritto alla liquidazione della pensione da parte della

assicurazione generale obbligatoria a quei lavoratori della terra che

lo abbiano maturato autonomamente e cioè senza potersi giovare del

cumulo dei versamenti e che gli artt. 1 e 7 del d.P.R. 28 dicembre

1970, n. 1434 limiterebbero ingiustamente il computo nella

assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati nella

gestione speciale ai soli mezzadri e coloni che siano rimasti tali alla

entrata n vigore della legge.

Il pretore, con ordinanza del 22 giugno 1974 ha ritenuto che l'art.

6 della legge n. 9 del 1963 e l'art. 1 del d.P.R. n. 1434 del 1970

"determinano disparità di trattamento... fra assicurati i quali si

vengono a trovare sotto il profilo sostanziale in identica situazione,

attuando discriminazioni in relazione all'età e favorendo coloro che

fossero ancora iscritti alla gestione speciale (coloni e mezzadri)

all'entrata in vigore del d.P.R. 1434/1970 a detrimento degli altri

che pur essendosi trovati nelle medesime condizioni (soprattutto sotto

il profilo contributivo) non si trovassero nelle condizioni precisate".

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale sono intervenuti,

oltre alla Avvocatura generale dello Stato, anche il Reverberi e

l'I.N.P.S.

L'Avvocatura rileva che l'art. 6 prevede la possibilità di cumulo

del periodi di contribuzione nella gestione speciale con quelli utili

ai tini dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale cumulo si

effettua di ufficio, ma dà luogo al conseguimento della pensione

unicamente quando sussistano i requisiti dell'età (65 anni o 60 se

donne), di assicurazione (15 anni), di contribuzione (2340 contributi

giornalieri).

Sempre secondo l'Avvocatura, l'art. 1 della legge n. 1434/ 1970

riguarda il diritto del mezzadro o colono di chiedere l'iscrizione

nell'assicurazione generale obbligatoria ove tuttavia sussistano le

condizioni prescritte.

Né nel primo caso, né nel secondo si ha violazione dell'art. 3

della Costituzione perché ci si trova di fronte a soggetti che, sia

oggettivamente che soggettivamente, vengono a trovarsi in posizioni

diverse.

L'I.N.P.S. rileva che l'art. 6 si applica indistintamente a tutti i

mezzadri consentendo la utilizzazione dei contributi versati in

ciascuno delle due gestioni assicurative, con il vantaggio che ove in

gestioni diverse da quella dei cd/mc (ad es. quella dell'assicurazione

generale) vengono raggiunti i requisiti per la liquidazione di una

pensione prima che ne sia maturato il diritto nella gestione speciale,

la prestazione deve essere data nell'altra forma assicurativa con

l'aggiunta di un supplemento per utilizzare la contribuzione versata

come cd/mc. D'altro canto rileva l'I.N.P.S. come non sia esatto che

nell'art. 6 ci sia una discriminazione relativa all'età (come è detto

nell'ordinanza) né che richieda che il soggetto abbia raggiunto i

requisiti per la pensione di vecchiaia nelle due forme di assicurazione

obbligatoria: l'art. 6, infatti, specifica che l'assicurato ha diritto

ad ottenere la pensione nella assicurazione obbligatoria quando tutti i

requisiti di legge risultino maturati e ciò indipendentemente dai

contributi accreditati nella gestione speciale.

Quanto all'art. 1 del d.P.R. n. 1434/1970 esso pure, secondo

l'I.N.P.S., non pone discriminazioni poiché non può essere

considerato tale il fatto che esso riguardi soltanto coloro che, al

momento in cui ne chiedono l'applicazione, appartengono ancora alla

categoria dei mezzadri perché chi lo fu e più non lo è non può

computare nella assicurazione generale obbligatoria i contributi

versati nella gestione speciale. E ciò per non causare insopportabili

oneri finanziari all'Istituto.

Secondo il Reverberi, invece, la incostituzionalità deriverebbe

dalla irrazionalità della norma che limita i benefici della legge solo

a coloro che erano coloni o mezzadri alla data di entrata in vigore del

d.P.R. n. 1434 del 1970. Considerato in diritto :

1) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 1 d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1434, promossa dal pretore di Reggio Emilia con la ordinanza de qua in

riferimento, per entrambe le norme, all'art. 3 della Costituzione, non

è fondata.

È errata la premessa del giudice secondo la quale, ai sensi del

citato art. 6 "i contributi versati nella gestione speciale mezzadri,

si cumulano con quelli versati nella assicurazione generale

obbligatoria a condizione che il soggetto abbia raggiunto i requisiti

per la pensione di vecchiaia nelle due forme di assicurazione

obbligatoria...". Da questo errore discende la altrettanto erronea

deduzione che quanto sopra viene a creare "disparità di trattamento

non oggettivamente giustificata fra assicurati i quali si vengano a

trovare, sotto il profilo sostanziale, in identica situazione, attuando

discriminazioni in relazione all'età...".

L'art. 6 della legge 1963, n. 9, che riguarda la gestione speciale

dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non dice affatto che per

effettuarsi il cumulo dei versamenti il soggetto debba aver raggiunto

l'età pensionabile prescritta nelle due forme di assicurazione

obbligatoria (quella per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e

quella per i lavoratori dipendenti): che anzi, dopo aver nel primo

comma fissato l'obbligo del cumulo dei citati versamenti (ai fini del

pensionamento da parte della gestione speciale) anche se l'assicurato

non abbia maturato il diritto alla pensione né presso questa né

presso altre assicurazioni, stabilisce nel comma successivo che ove dai

versamenti effettuati presso altra gestione (assicurazione generale

obbligatoria) derivi al lavoratore la pensione di vecchiaia, questi ha

il diritto di chiederla al compimento dell'età prevista (60 anni o 55

per le donne) inferiore a quella (65 e 60) occorrente per il

percepimento della stessa pensione da parte della gestione speciale.

Ciò sta a significare che il legislatore, con norma di evidente favore

per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha inteso impedire che la

iscrizione obbligatoria di quei lavoratori nella gestione speciale,

accentratrice di ogni tutela assicurativa in forza del cumulo, non

consenta loro di godere di altre forme di assicurazione che si siano

maturate prima di quelle fissate nella stessa gestione speciale.

2) Non esiste pertanto alcuna discriminazione in relazione alla

età degli assicurati: 65 anni o 60, se uomini, per ottenere la

pensione di vecchiaia nella gestione speciale coltivatori diretti,

mezzadri o coloni; 60 anni o 55 se donne per ottenerla da parte

dell'assicurazione generale (lavoratori dipendenti) quando insieme

all'età concorrano gli altri requisiti richiesti dalla legge. Nella

fattispecie esaminata dal giudice a quo, il lavoratore non aveva

raggiunto l'età di 65 anni per avere la pensione di vecchiaia da parte

della gestione speciale (art. 5 legge 9 gennaio 1963, n.9) e non aveva

raggiunto il minimo contributivo di legge per ottenerla nella gestione

lavoratori dipendenti.

Questa situazione di fatto era da sola impeditiva al sorgere di una

pretesa di pensione, ne ha vulnerato il principio di eguaglianza (art.

3 Cost.) L'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 che intende far

conseguire la pensione di vecchiaia a tutti gli elencati lavoratori

della terra quando ricorrano le condizioni stabilite.

3) L'altra questione di costituzionalità, sempre in riferimento

all'art. 3 Cost. investe l'art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434,

secondo l'ordinanza del pretore, "nella parte nella quale limita il

computo nella assicurazione generale obbligatoria dei contributi

versati nella gestione speciale ai soli mezzadri che, essendo rimasti

tali alla entrata in vigore della norma stessa, abbiano chiesto

l'inserimento in detta assicurazione generale obbligatoria, con

conseguente esclusione di quei mezzadri i quali siano stati in modo

diverso inseriti nella assicurazione obbligatoria".

Ciò determinerebbe disparità di trattamento ingiustificata tra

assicurati che si trovano in situazione identica con conseguente

discriminazione in relazione all'età e con favore per chi fosse ancora

iscritto, all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1434 del 1970. alla

gestione speciale, a detrimento di altri che non si trovassero in

queste condizioni.

Ma anche questa censura non è fondata.

Premesso che dell'età non e assolutamente fatto cenno nel citato

art. 1, è da considerarsi razionale che il legislatore abbia inteso

che la norma sia applicata soltanto a coloro che rivestano attualmente

la qualità di mezzadri o coloni. Tende infatti la norma a far sì che

costoro possano iscriversi alla assicurazione generale dei lavoratori

dipendenti anziché alla propria assicurazione offre minori vantaggi;

ma se detta norma avesse consentito questa agevolazione a quelli che

mezzadri e coloni furono un tempo ma non più in atto, cioè a dire a

tutti i lavoratori subordinati che nella loro vita lavorativa abbiano

avuto un periodo di attività autonoma, si sarebbe venuta a creare una

situazione economica assai pesante per la copertura delle pensioni che

è garantita dalle contribuzioni acquisite e dalle riserve

matematicamente accantonate.

Nel mentre è doveroso operare onde la sicurezza sociale di cui è

parte la previdenza possa sempre di più trovare estensione, è del

pari indispensabile procedere con ragionata gradualità di evoluzione

dato che, come questa Corte ha già motivato con sentenza n. 128 del

1973, essa gradualità si presenta come modo di essere necessario, dato

che la modifica del sistema pensionistico richiede e comporta una

pluralità di atti ed una successione di tempi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 1 del d.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1434, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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