Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1962 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre

1961 dal Pretore di Tortona nel procedimento penale a carico di

Vanzetto Eliseo ed altri, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1962

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24

febbraio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 7 dicembre 1961 il Pretore di Tortona, nel

procedimento penale a carico di Vanzetto Eliseo ed altri ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, per contrasto con l'art. 16 della Costituzione,

in quanto la disposizione denunziata ammetterebbe limitazioni alla

libertà di locomozione e di soggiorno anche per motivi attinenti alla

pubblica moralità. L'ordinanza, notificata e comunicata,

rispettivamente, il 19 ed il 13 dello stesso mese di dicembre, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 febbraio

1962, n. 51, ed iscritta al n. 12 del Registro ordinanze del 1962.

Nessuno si è costituito, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

Con sentenza 21 giugno 1960, n. 45, la Corte ha dichiarato

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ritenendo che la disposizione predetta

non sia in contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione per avere

demandato all'autorità di pubblica sicurezza l'emissione dell'ordine

di rimpatrio senza traduzione. Con ordinanza n. 23 del 20 marzo 1962

la stessa questione è stata dichiarata manifestamente infondata.

Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Pretore di Tortona ha

proposto questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2

della legge del 1956 ma per un motivo diverso da quello esaminato con

la sentenza e l'ordinanza ora indicate. Mentre nei giudizi precedenti

la questione prospettata era quella della violazione delle norme

costituzionali per il fatto che erano stati conferiti all'autorità di

pubblica sicurezza poteri spettanti a quella giudiziaria,

nell'ordinanza in esame la violazione dell'art. 16 della Costituzione

è dedotta in quanto l'art. 2 rende possibile la limitazione della

libertà di locomozione e di soggiorno anche per motivi attinenti alla

pubblica moralità.

Così prospettata, la questione è nuova rispetto alla legge del

1956 e, pertanto, non può essere dichiarata manifestamente infondata

per effetto della sentenza e dell'ordinanza sopraindicate. Potrebbe

esserlo per effetto della sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, con la

quale la Corte, in riferimento all'art. 157 del T.U. delle leggi di

pubblica sicurezza, dichiarò che le persone pericolose per la pubblica

moralità costituiscono una minaccia alla "sicurezza" ai sensi

dell'art. 16 della Costituzione. Senonché, essendo intervenuta una

nuova legge, la Corte ritiene che la questione debba essere

riesaminata, così come, del resto, era stato fatto con la sentenza

sopraindicata del 21 giugno 1960 rispetto all'altra questione sollevata

nei riguardi dello stesso art. 2 della legge 27 dicembre 1956. Nel caso

attuale il riesame deve essere fatto con sentenza, nella stessa camera

di consiglio, non essendo possibile rinviare la causa all'udienza,

stante che nessuno si è costituito, né è intervenuto.

Con la sentenza del 1956 la Corte ebbe a precisare che, per quanto

si riferisce alla moralità, non dovrà certo tenersi conto delle

convinzioni intime del cittadino di per se stesse incoercibili, né

delle teorie in materia di morale, la cui manifestazione, come ogni

altra del pensiero, è libera o disciplinata da altre norme di legge.

Ma i cittadini hanno diritto di non essere turbati ed offesi da

manifestazioni immorali, quando queste risultino pregiudizievoli anche

alla sanità, o creino situazioni ambientali favorevoli alle sviluppo

della delinquenza comune.

Dopo queste precisazioni fatte dalla Corte con la sentenza del

1956, non ci può essere dubbio circa l'esatto significato delle parole

"pubblica moralità", contenute nell'art. 2 della legge 27 dicembre di

quello stesso anno.

Il pericolo per la pubblica moralità, ai sensi di tale

disposizione, altro non è che un aspetto del pericolo per la sanità o

la sicurezza. Se anche la disposizione non avesse fatto menzione della

pubblica moralità, i motivi attinenti ad essa, quali furono delineati

nella sentenza di questa Corte e presupposti, a seguito della sentenza

stessa, dalla disposizione in esame, sarebbero rimasti egualmente

compresi tra quelli in base ai quali possono essere emanati i

provvedimenti ivi indicati.

Ai sensi della norma denunziata, non può dirsi pericoloso per la

pubblica moralità colui che proclami o pratichi principi morali

difformi da quelli correnti né colui che viva trascurando ogni

principio morale, se e fino a quando egli con la sua condotta non metta

in essere un pericolo per la pubblica sicurezza o per la sanità.

Questa Corte, nella sentenza suindicata, riportò un brano dei lavori

preparatori della Costituzione, dove si faceva cenno dell'accattonaggio

e della prostituzione come di cause che potevano dar luogo

all'emissione del foglio di via obbligatorio. In realtà non è

possibile negare che la prostituzione sia fonte di gravi pericoli per

la sanità e, nello stesso tempo, per la pubblica sicurezza. Né questo

è il solo caso in cui tale congiunto pericolo si verifica (si pensi al

traffico di stupefacenti); così pure esistono altri comportamenti

contrari alla pubblica moralità che importano pericolo per la

sicurezza (per esempio, la tratta delle donne).

In conclusione, poiché nel pericolo per la pubblica moralità deve

essere sempre insito, secondo la corretta interpretazione da darsi

all'art. 2 più volte richiamato, un pericolo per la sanità o per la

sicurezza, non può riscontrarsi in tale disposizione un contrasto con

l'art. 16 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità", in riferimento all'art. 16 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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