Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 27 novembre 1956, n. 1407 ("Modifiche alle disposizioni del

testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare

dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619") promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 giugno 1976 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Sensini Bianca e l'ENPAS, iscritta al

n. 717 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1977;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1976 dal Tribunale amministrativo

del Lazio sul ricorso proposto da Papandrea Angelo ed altri contro

l'ENPAS, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977;

3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1977 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Maddalena Donata e l'ENPAS, iscritta

al n. 146 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978.

udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio instaurato dalla madre superstite di un

dipendente statale, per ottenere il pagamento dell'indennità di

buonuscita da parte dell'ENPAS, il Pretore di Roma, ritenuta la propria

giurisdizione e competenza, ha sollevato con ordinanza del 30 giugno

1976 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

27 novembre 1956, n.1407, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38

della Costituzione.

Entrambi i parametri costituzionali sarebbero violati, nella parte

in cui la norma impugnata esclude che l'indennità di buonuscita spetti

ai genitori, "permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro e

conviventi a carico dell'impiegato": così discriminandoli rispetto

agli aventi diritto, ivi compresi i collaterali superstiti, cui questa

Corte ha riconosciuto la spettanza del beneficio in esame, con sentenza

n. 82 del 1973. Né la discriminazione sarebbe stata sanata dal d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032, dal momento che esso - osserva il giudice a

quo - "non ha efficacia retroattiva e fa esplicitamente salve le

previgenti disposizioni".

2. - Nei medesimi termini, ma in riferimento al solo art. 3 Cost.,

l'art. 5 della legge n. 1407 del 1956 è stato impugnato dal TAR per il

Lazio, con ordinanza emessa il 9 giugno 1976, su ricorso proposto dagli

eredi della madre superstite di un dipendente pubblico, titolare di

pensione indiretta a carico dello Stato. L'ingiustificatezza del

deteriore trattamento dei genitori - sostiene infatti il TAR - sarebbe

comprovata dalla circostanza che essi si trovano, secondo l'ordine già

risultante dall'art. 12 della legge n. 46 del 1958 e poi ribadito

dall'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, "in una posizione poziore

rispetto alle sorelle e ai fratelli inabili", aventi diritto

all'indennità di buonuscita per effetto della ricordata decisione

della Corte.

Un'impugnativa sostanzialmente identica è stata poi sollevata dal

Pretore di Bari, con ordinanza del 14 dicembre 1977, che fa per altro

richiamo, oltre che al principio costituzionale di eguaglianza, anche

agli artt. 36 e 38 Cost. Secondo il giudice a quo, le stesse ragioni

enunciate dalla Corte nella sentenza n. 82 del 1973 sarebbero

applicabili al caso dei genitori, in quanto anch'essi hanno diritto

alla pensione di riversibilità, ed anzi "con precedenza rispetto alle

sorelle e ai fratelli". Inoltre, dato il carattere lato sensu

retributivo dell'indennità di buonuscita, la circostanza che essa non

sia corrisposta ai genitori stessi verrebbe a menomare il "trattamento

economico" spettante agli impiegati deceduti; né, d'altro canto, il

diverso regime dell'indennità di buonuscita e della pensione potrebbe

conciliarsi con le previsioni dell'art. 38.

3. - In nessuno dei tre giudizi vi sono stati interventi del

Presidente del Consiglio dei ministri, né costituzioni di parte. Considerato in diritto :

1. - I giudizi predetti vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

Le tre ordinanze di rimessione sono infatti accomunate

dall'impugnazione dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407

(sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella

parte in cui tale normativa non prevede - comespecifica il Pretore di

Bari - che "l'indennità di buonuscita spetti, in caso di morte

dell'impiegato, ai genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e

conviventi e a carico dell'impiegato". Disponendo che l'indennità in

questione venga corrisposta "al coniuge superstite avente diritto a

pensione indiretta", ovvero (in mancanza del coniuge o se questi non vi

abbia diritto) "alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni,

nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro", ad esclusione

dei genitori sia pure inabili, la normativa stessa violerebbe in primo

luogo il principio di eguaglianza; e inoltre si porrebbe in contrasto

con altri parametri costituzionali, rappresentati dall'art. 38, cui

fanno riferimento i Pretori di Roma e di Bari, ed anche dall'art. 36,

espressamente richiamato nell'ordinanza di quest'ultimo giudice.

2. - La questione è fondata.

Mediante la sentenza n. 82 del 1973, la Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge n. 1407 del 1956,

"nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti alle

sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo

lavoro conviventi a carico dell'impiegato". Quella mancata previsione

dell'art. 5 è stata, cioè, ritenuta lesiva del principio generale di

eguaglianza, in quanto discriminante fra i collaterali e le altre

categorie di superstiti considerate a tal fine dalla legge, sebbene

anche i primi presentassero "le stesse note caratterizzanti", ivi

compreso il diritto al trattamento pensionistico.

Le medesime considerazioni impongono ora, a più forte ragione, che

la Corte accolga la proposta impugnativa, anche per quanto concerne

l'esclusione dei genitori. In base all'art. 12, penultimo comma, della

legge 15 febbraio 1958, n. 46, si era già previsto che, ove non

sopravvivessero né il coniuge né figli aventi diritto alla pensione,

la reversibilità spettasse, "nella stessa misura stabilita per la

vedova, al padre o, in mancanza, alla madre", sempre che di "età

superiore ad anni sessanta" oppure "inabili al lavoro proficuo,...

nullatenenti e... a carico del deceduto". Ed anzi, a questi effetti, i

genitori avevano la precedenza sui collaterali inabili e conviventi a

carico dell'impiegato, cui spettava la pensione in base all'ultimo

comma del citato art. 12, ma solo ove mancasse ogni altro avente

diritto.

Non a caso, subito dopo la ricordata decisione della Corte, è

sopravvenuto il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (recante il nuovo

"testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei

dipendenti civili e militari dello Stato"), che all'art. 5, primo

comma, ha coerentemente previsto: "In caso di morte del dipendente

statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella

misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al

coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle

che conseguano il diritto alla pensione di riversibilità". Ma tale

disposizione non vale a risolvere il problema in esame, vista

l'applicabilità delle "norme anteriori", statuita dall'art. 52 del

medesimo decreto, con espresso riferimento alle indennità di

buonuscita oltre che agli assegni vitalizi, quanto alle cessazioni dal

servizio ed ai decessi verificatisi "anteriormente alla data di entrata

in vigore del presente testo unico".

Per il passato va dunque pronunciato l'annullamento dell'art. 5

della legge n. 1407 del 1956, in termini analoghi a quelli risultanti

dalla sentenza n. 110 del 1981, circa l'art. 3 della legge 8 marzo

1968, n. 152 (in tema di previdenza per il personale degli enti

locali). Allora, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale

della norma in questione, nella parte in cui essa non comprendeva "tra

le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di

servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza

indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori

ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico

dell'iscritto". Corrispondentemente, la norma impugnata va ora

annullata nella parte in cui esclude i genitori, alle condizioni e

secondo l'ordine di precedenza previsti dall'art. 12 della legge n. 46

del 1958, vigente al tempo in cui sono insorte le controversie che i

giudici a quibus debbono risolvere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27

novembre 1956, n. 1407, sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio

1928, n. 619 (testo unico sull'opera di previdenza per i personali

civile e militare dello stato), nella parte in cui non comprende tra le

categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità di buonuscita,

rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed

ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori

ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico

dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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