Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1988

Altra decisione · depositata il 02/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 11

giugno 1982, recante "Corresponsione di acconti sui miglioramenti

economici al personale regionale il cui trattamento economico è

disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive

modificazioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 30 giugno 1982, depositato in cancelleria l'8

luglio successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta

prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al

proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo

triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del

personale regionale.

Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in

esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle

d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la

violazione del princìpio della contrattazione collettiva; del buon

andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una

divaricazione fra il trattamento economico del personale della

regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a

statuto ordinario; di un asserito princìpio dell'ordinamento

coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio

1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un

trattamento economico del personale regionale più favorevole di

quello spettante al personale statale; dei princìpi, infine, di

uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e

qualità del lavoro.

La Regione Valle d'Aosta ha respinto tali censure come

inammissibili o infondate. Considerato in diritto Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la

Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al

personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al

previsto acconto) riassorbibile "coi miglioramenti che deriveranno

dall'accordo triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha

dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo

1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede

un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più

possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge

impugnata.

Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto

dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari