Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale della Toscana l'11 marzo 1974 e riapprovata il

17 giugno 1974, recante "trattamento economico del personale per

missioni e per trasferimenti", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 5 luglio 1974, depositato in

cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi

1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Enzo Cheli,

per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 5 luglio 1974, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Toscana concernente il

"trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti",

riapprovata dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di voti,

nella seduta del 17 giugno 1974, nel medesimo testo già approvato

nella seduta dell'11 marzo 1974 e rinviato dal Governo.

Ha dedotto, con due motivi, che la suddetta legge regionale viola

l'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione alla legge 18

dicembre 1973, n. 836, all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.62,

ed a tutto il complesso concernente lo status di dipendente dello Stato

o di Enti locali; e viola, altresì, gli artt. 97,36 e 81 della

Costituzione.

Ha affermato, con il primo motivo, che la legge regionale impugnata

supera i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello

Stato - limiti posti dall'art. 117, primo alinea, della Costituzione,

alla potestà legislativa delle Regioni - poiché dispone, per il

proprio personale, un trattamento economico più favorevole di quello

spettante al personale statale in quanto:

a) prescinde dal principio costante dell'ordinamento statale (art.

1 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1 legge 15 aprile 1961, n. 291),

secondo cui il trattamento di missione non può, di massima, superare i

180 giorni in un anno;

b) attribuisce, con l'art. 2, indennità di missione in misure

superiori a quelle stabilite dalla citata legge dello Stato 18 dicembre

1973, n. 836, per gli impiegati statali, così violando l'art. 67 della

legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione alla prima parte dell'art.

117 della Costituzione;

c) determina l'indennità di missione in misura eguale per tutti i

dipendenti regionali, prescindendo dalla qualifica e dalle mansioni

svolte, in violazione: di principi fondamentali della legislazione

statale; dell'art. 97 della Costituzione, che costituisce uno dei

parametri per l'organizzazione di tutti i pubblici uffici; nonché

dell'art. 36 della Costituzione, che sancisce il principio della

naturale e necessaria differenziazione delle retribuzioni in relazione

alla qualità delle prestazioni effettuate;

d) prevede, nell'art. 5, indennità di comando o di trasferimento,

così istituendo una ipotesi nuova di retribuzione nel settore del

pubblico impiego, che non trova corrispondenza con i principi

fondamentali delle leggi dello Stato.

Con il secondo motivo ha sostenuto che la legge regionale viola

l'art. 81 della Costituzione in quanto l'art. 8 di essa non reca

alcuna copertura sostanziale della maggiore spesa introdotta, tra

l'altro, neanche approssimativamente calcolata, ma prevede soltanto una

imputazione di spesa ai capitoli di bilancio indicati.

La Regione Toscana si è costituita in giudizio, con atto

depositato in data 25 luglio 1974, ed ha, preliminarmente, eccepito che

la prima censura - concernente la mancata previsione, nella legge

regionale impugnata, del termine massimo di 180 giorni all'anno per il

trattamento di missione - è inammissibile, perché formulata per la

prima volta in sede di impugnativa senza essere stata in alcun modo

prospettata in sede di rinvio della suddetta legge regionale.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

La stessa Regione ha depositato in data 9 gennaio 1975 memoria,

nella quale ha esposto con maggiore ampiezza le considerazioni già

specificate nell'atto di costituzione del 25 luglio 1974. Considerato in diritto :

1. - Nel primo motivo del ricorso - censura sub a) - il ricorrente

denuncia che la legge impugnata espressamente prescinde dal principio

costante dell'ordinamento statale, secondo cui il trattamento di

missione per il personale statale non può, di massima, superare i 180

giorni in un anno.

È fondata l'eccezione d'inammissibilità di tale censura sollevata

dalla Regione.

Invero la legge, ora impugnata dal Governo, fu, a seguito di rinvio

ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, approvata di

nuovo dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, ma la questione di costituzionalità, proposta con la

censura suindicata, non fu formulata e neppure sinteticamente accennata

nel telegramma di rinvio, che rivela la volontà del Governo di

chiedere un riesame della stessa legge tenendo conto soltanto delle

censure che sono state specificate nello stesso telegramma di rinvio e,

poi, dedotte nel ricorso dopo quella in oggetto.

Ora a termini del citato art. 127, terzo comma, della Costituzione

"Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata

dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti

con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al

Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto". E

- se si considera che il quarto comma dell'art. 127 della Costituzione

in coerenza con tale disciplina prescrive che, se il Consiglio

regionale approva di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, il Governo "può" promuovere la questione di legittimità

costituzionale davanti alla Corte costituzionale - è da ritenere che

ogni questione di legittimità costituzionale debba essere prospettata

nell'atto di rinvio, in modo da consentire al Consiglio regionale una

consapevole deliberazione e al Governo di valutare, tenuto conto di

siffatta manifestazione di volontà, se sia opportuno promuovere la

questione di legittimità costituzionale.

2. - È preliminare l'esame del secondo motivo in quanto assorbente

delle altre censure del primo motivo sub b), sub c) e sub d), dato che

con esso si denuncia la violazione dell'art. 81 della Costituzione, che

direttamente attiene alla legittimità della legge impugnata nel suo

insieme, mentre le altre censure concernono singole disposizioni della

stessa legge.

Con tale motivo il ricorrente sostiene che la legge viola l'art.

81 della Costituzione in quanto l'art. 8 di essa non reca alcuna

copertura sostanziale della maggiore spesa introdotta, neanche

approssimativamente calcolata, ma prevede soltanto una imputazione di

spesa ai capitoli del bilancio indicati.

La censura è fondata.

Invero la legge impugnata determina, nell'art. 2, l'indennità di

missione "a titolo di rimborso forfettario delle spese personali

incontrate" in misure eguali per tutto il personale (lire 16.000;

8.000; 4.000 in rapporto alla durata della missione). La stessa legge

regionale impugnata istituisce, nell'articolo 5, una indennità lorda

giornaliera da corrispondere "al dipendente trasferito fuori sede per

comando presso un altro ente o per assegnazione ad altro ufficio

regionale", "limitatamente ai primi sessanta giorni", e determina le

misure di tale indennità in lire 7.000; 5.000; 3.500; 2.000 a seconda

della distanza della nuova sede.

Questa particolare normativa comporta "nuova spesa", come la stessa

Regione Toscana implicitamente ammette.

Consegue che, a termini del quarto comma dell'art. 81 della

Costituzione, la legge avrebbe dovuto precisare l'ammontare della spesa

e indicare i mezzi per farvi fronte, come questa Corte ha avuto

occasione di affermare anche nei confronti delle Regioni, non potendo

queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e

solidità di bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche

della stretta correlazione in cui l'attività e i mezzi finanziari

dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (sentenze

n 9 del 25 febbraio 1958; n. 54 del 9 luglio 1958; n. 30 del 30 aprile

1959; n. 31 del 6 giugno 1961; n. 5 del 7 gennaio 1966; n. 41 del 3

maggio 1966; n. 96 del 22 giugno 1966; n. 47 del 12 aprile 1967; n. 17

del 21 marzo 1968; n. 135 del 17 dicembre 1968; n. 37 del 23 gennaio

1972).

La legge impugnata, invece, non indica né l'ammontare della nuova

e maggiore spesa, né i mezzi per farvi fronte, dato che si limita,

nell'art. 8, a imputare tale spesa "ai capitoli 00400, 01300, 06900,

08800, 13.200, 18.300 dello stato di previsione della spesa per l'anno

1974 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli dello stato

di previsione della spesa dei rispettivi esercizi finanziari".

L'indicazione in bilancio di uno o più capitoli relativi a una o

più spese non può, di per sé, significare che per quelle spese sia

soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura

voluta dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione (sentenza di

questa Corte n. 66 del 16 dicembre 1959). Peraltro, va rilevato che

dei capitoli sopra citati il n. 01300 "entrate eventuali diverse

concernenti tasse" non contiene alcuna indicazione delle entrate; ed il

n. 06900 si riferisce a generica "contrazione di mutui".

In contrario non è appropriato l'argomento della Regione, secondo

cui le spese inerenti al trattamento per missioni e per trasferimenti,

in quanto spese ricorrenti, sono state in concreto imputate ai capitoli

del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 concernenti le

spese per il personale, con rinvio ai corrispondenti capitoli per i

bilanci futuri, e, secondo un'interpretazione ormai affermata dell'art.

81, quarto comma, della Costituzione, la copertura delle nuove spese di

carattere permanente e di indole generale, che attengono alla

organizzazione dell'ente, può essere correttamente operata mediante il

richiamo a capitoli già previsti in bilancio che offrano capienza

sufficiente.

Le sentenze di questa Corte n. 30 e n. 47 del 1959, che la Regione

richiama, non corroborano, ma escludono rilievo all'argomento; non

confortano la tesi della resistente, giacché nell'attuale

controversia, a differenza di quelle allora decise, la consistenza

delle nuove e maggiori rilevanti spese si desume, come innanzi si è

rilevato, dal contenuto della legge impugnata, senza che sia possibile

precisarne l'entità globale, dato che la Regione ha opposto al rilievo

del ricorrente gli innanzi indicati generici argomenti.

Sulla decisione non si può riconoscere rilevanza al "disegno di

legge in tema di bilancio e di contabilità regionale di recente

approvato dal Consiglio dei ministri", al quale si è riferita la

difesa della Regione Toscana nella memoria depositata il 9 gennaio

1975. Questa Corte, infatti, non può giudicare sul fondamento di un

disegno di legge, che non è ancora legge, né condizionare il suo

giudizio a un mero disegno di legge.

Conseguentemente deve essere accolto il secondo motivo e sono

assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le

censure sub b), c) e d) del primo motivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Toscana concernente il "trattamento economico del personale per

missioni e per trasferimenti", riapprovata dal Consiglio regionale

nella seduta del 17 giugno 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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