Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 ter,

terzo e quarto comma, e 334 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 17 giugno 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Innamorato Francesco ed altri, iscritta

al n. 94 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 17 giugno 1972 nel

procedimento penale a carico di Innamorato Francesco ed altri, ha

proposto questione di legittimità costituzionale delle norme di cui

agli artt. 334, 304 ter, terzo comma, e 304 ter, quarto comma, del

codice di procedura penale in tema di perquisizione domiciliare. Tali

norme sarebbero in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 14

della Costituzione, perché non prevedono che alle operazioni di

perquisizione debba assistere il difensore dell'imputato: questi, in

sostanza, dovrebbe essere preavvisato del compimento dell'atto

istruttorio, nei casi in cui non ostino ragioni di urgenza o di

segretezza; altrimenti, dovrebbe essere avvisato della perquisizione

domiciliare successivamente all'accesso sul luogo, ma prima dell'inizio

delle operazioni, previa sospensione, eventualmente, delle operazioni

stesse.

Nei casi di assoluta urgenza, poi, la perquisizione, secondo il

giudice a quo, potrebbe essere compiuta senza preavviso o avviso al

difensore, purché ai sensi dell'art. 304 ter, quarto comma, siano

indicate nel verbale, con adeguata motivazione, le ragioni della deroga

alle norme ordinarie.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata come per

legge. Poiché nessuna delle parti si è costituita, né è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in

camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Torino propone alla Corte cinque questioni di

legittimità costituzionale concernenti norme in materia di

perquisizione domiciliare, poiché ritiene che esse violino gli artt.

24, secondo comma, e 14 della Costituzione.

Più precisamente la denunzia investe i seguenti articoli del

codice di procedura penale:

a) l'art. 334, nella parte in cui non prevede che debba esser dato

all'imputato un avvertimento circa il diritto che gli compete di farsi

assistere da un difensore;

b) lo stesso art. 334, nella parte in cui limita il diritto

dell'imputato di farsi assistere o rappresentare da persona che sia sul

posto, escludendo il difensore, che non vi si trovi, ma sia prontamente

reperibile in un congruo lasso di tempo;

c) l'art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che,

dopo l'accesso dell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni,

quando non ostino ragioni di urgenza e la cosa sia concretamente

possibile, sia dato avviso al difensore, con fissazione del termine,

anche ad horas, in cui le operazioni di perquisizione devono iniziare;

d) l'art. 304 ter, terzo comma, nella parte in cui non prevede che

occorre dare preavviso al difensore, quando non ostino ragioni di

urgenza o di segretezza;

e) l'art. 304 ter, quarto comma, nella parte in cui non comprende

la perquisizione domiciliare nel novero degli atti per i quali occorre

motivare in verbale, a pena di nullità, la ragione di assoluta urgenza

per la quale viene omesso l'avviso al difensore.

Sebbene l'ordinanza di rinvio deduca anche la violazione dell'art.

14 della Costituzione, le questioni, nei termini in cui sono state

proposte, riguardano esclusivamente la violazione del diritto di difesa

e non incidono in alcun modo sulla tutela costituzionale del domicilio.

Esse, comunque, risultano tutte non fondate.

2. - L'art. 334 c.p.p. prescrive che all'imputato, o a colui che

abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione

domiciliare, sia consegnata, prima dell'inizio delle operazioni, copia

del decreto con il quale è stato disposto l'atto istruttorio e che gli

venga rivolto invito orale di assistervi o di farsi rappresentare da

persona che sia sul posto. E evidente che tale persona, qualora vi si

trovi, può essere anche il difensore dell'imputato: ogni precisazione

al riguardo appare del tutto fuori luogo, giacché non è neppure

concepibile che un incarico, che può essere conferito a qualsiasi

cittadino, come quello dell'assistenza o della rappresentanza alle

operazioni di perquisizione, non possa essere commesso al difensore

dell'imputato.

È, pertanto, destituita di ogni fondamento la prima delle

questioni proposta dal giudice a quo: l'art. 334, infatti, non tanto

esclude che possa essere dato all'imputato l'avvertimento che egli ha

diritto di farsi assistere dal difensore, quanto piuttosto limita la

categoria dei soggetti, da cui l'interessato può farsi assistere o

rappresentare, alle persone che siano "sul posto".

3. - La legittimità di tale limitazione è contestata dal pretore

di Torino, con le questioni indicate alle lettere b), c) e d), che

possono essere esaminate congiuntamente perché muovono tutte dalla

medesima premessa.

Esse in sostanza postulano che non tutte le perquisizioni

domiciliari abbiano le stesse caratteristiche di urgenza o di

riservatezza e che per tutte sia comunque possibile, dopo l'accesso

dell'ufficio, ma prima dell'inizio delle operazioni di perquisizione,

attendere il tempo necessario per effettuare le ricerche o le notifiche

volte ad assicurare, con la presenza e l'assistenza di un difensore, la

tutela del diritto di difesa.

In ordine a tali considerazioni, deve rilevarsi che la

perquisizione è atto, per sua natura, sempre urgente e riservato,

perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento

sorpresa.

Né essa perde le sue caratteristiche dopo che l'autorità che vi

procede ha raggiunto il luogo in cui si sospetta che ci siano cose

pertinenti al reato o che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di

altra persona indiziata od evasa (art. 332): è appena il caso di

precisare che una pausa nello svolgimento delle operazioni di

perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, può rendere più

agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento

degli oggetti da sequestrare.

Del resto, tali vicende sono state espressamente considerate, come

fattori di turbamento delle operazioni, dal legislatore che ha

giustamente disposto apposite cautele. Il terzo e il quarto comma

dell'art. 334 c.p.p. prescrivono infatti che il giudice, nel procedere

alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di disporre che siano

perquisite le persone presenti o sopraggiunte; egli inoltre può

ordinare che esse non si allontanino prima del compimento delle

operazioni e, in difetto, che siano trattenute o ricondotte con la

forza sul posto.

La disciplina dei poteri del giudice nelle perquisizioni, della cui

legittimità qui non si discute, si risolverebbe, nel caso in cui si

consentisse l'interruzione delle operazioni in attesa del difensore

dell'imputato o indiziato di reato, in una rilevante limitazione della

libertà di movimento di tutte le altre persone nei confronti delle

quali il magistrato ritenesse di dover adottare i provvedimenti

contemplati nella norma in esame, i quali, proprio per la loro durata,

potrebbero risultare di assai dubbia legittimità.

4. - Per quanto riguarda l'ultima questione, indicata alla lettera

e), è da rilevare come non può meritare censura la norma che non

prevede l'obbligo della motivazione dell'urgenza e dell'esonero del

preavviso per un atto processuale, quale la perquisizione, che, per

quanto si è detto, è, per sua natura, sempre urgente ed esclude ogni

preventiva notizia relativa al suo compimento.

In conclusione, la garanzia del diritto di difesa nelle

perquisizioni domiciliari trova, nella vigente normativa, dei limiti

che scaturiscono dalla stessa natura e funzione dell'atto istruttorio:

comunque, nella relativa disciplina, il legislatore, nel conflitto fra

due esigenze costituzionalmente rilevanti, (nella specie: difesa

processuale del cittadino e tutela della collettività dal delitto) ha

un margine di discrezionalità che restringe il controllo di

costituzionalità alla sola razionalità della soluzione adottata.

E questa, nel caso, appare rispondente alle ragioni che dovevano

ispirare l'azione legislativa e alle finalità che essa si riprometteva

di perseguire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 334, 304 ter, comma terzo, e 304 ter, comma quarto, del

codice di procedura penale, proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 14 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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