Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1966 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato), promosso con

ordinanza emessa il 7 aprile 1965 dal Tribunale di Caltanissetta nel

procedimento civile vertente tra Palmeri Agostino contro l'Istituto

nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale assicurazioni

contro le malattie, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28

agosto 1965.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Guido Nardone, per l'I.N.P.S., l'avv. Arturo Carlo

Jemolo, per l'I.N.A.M., ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atti di citazione, notificati rispettivamente il 3 gennaio

ed il 21 aprile 1964, l'imprenditore Agostino Palmeri, titolare di un

laboratorio di falegnameria in Caltanissetta, faceva opposizione

davanti al tribunale competente contro due decreti di ingiunzione,

rispettivamente a favore dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale e dell'Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie, per

contributi previdenziali e assicurativi da lui omessi relativamente al

lavoratore Anzalone Antonio, iscritto nel libro-matricola

dell'imprenditore con la qualifica di "apprendista".

A parere dei due Istituti assistenziali tale qualifica non avrebbe

potuto essere riconosciuta all'Anzalone, perché assunto dopo il

compimento del ventesimo anno di età, mentre l'art. 6 della legge 19

gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, dispone che

"possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non

inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la

limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti

dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli".

L'attore obbiettava però che questa norma avrebbe dovuto essere

dichiarata affetta da illegittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 35 della Costituzione, che prevede "la tutela del lavoro in

tutte le sue forme ed applicazioni" e la cura della "formazione ed

elevazione professionale dei lavoratori", senza porre alcuna

limitazione in ordine all'età.

I due procedimenti furono riuniti e rimessi al Collegio, che

sospendeva il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di

legittimità costituzionale concernente la norma contenuta nell'art. 6

della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Nella ordinanza di rimessione il Tribunale ha esposto ampiamente i

precedenti della disciplina giuridica della materia ed insistito sul

punto che la limitazione ad anni venti per l'assunzione del lavoratore

in qualità di apprendista, introdotta per la prima volta con la norma

in discussione, importerebbe gravi conseguenze, che sembrerebbero in

contrasto con la norma costituzionale (art. 35).

Osserva il giudice di merito che il giovane il quale, dopo il

compimento degli anni venti, voglia dedicarsi ad un mestiere o che

voglia comunque cambiare quello in atto esercitato - caso reso

frequente dalla attuale evoluzione economica, del Paese, per cui

determinati settori industriali vengono a trovarsi in continuo

progresso con conseguente continua necessità di disporre di mano

d'opera specializzata, al posto di altri in fase di regresso e quindi

non in grado di mantenere gli stessi livelli di occupazione operaia -

non potrà: a) essere assunto quale apprendista e quindi avere

impartito l'insegnamento necessario che gli possa far conseguire "la

capacità per diventare lavoratore qualificato" (art. 11 citata legge);

b) ricevere una formazione professionale da attuarsi con

l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare (art. 16); c)

essere ammesso a frequentare i corsi di insegnamento complementare

(art. 17); d) sostenere, infine, le prove di idoneità ed ottenere la

relativa qualifica (art. 18).

Per contrario colui che a venti anni abbia già iniziato il periodo

di apprendistato potrà continuare, con tale qualifica, fino a 25 anni,

dato che la durata massima dell'apprendistato non può superare i

cinque anni (art. 7).

Questa disparità di trattamento, a seconda che il periodo di

apprendistato sia stato o meno iniziato entro il ventesimo anno di

età, sembra limitare la libertà del lavoratore di qualificarsi nel

campo che meglio ritenga confacente con le sue attitudini; cagionarne

la disoccupazione, se il settore per il quale è qualificato ha esubero

di lavoratori pur essendovi richieste in altri settori, o dovrà lo

stesso collocarsi in tali altri settori, come generico; se non ha già

una qualificazione, gli impedisce di raggiungerla costringendolo a

rimanere nel settore della manovalanza generica, della quale vi è

sovrabbondanza e poca richiesta, necessitando, lo sviluppo delle

attività produttive, di operai specializzati e competenti nelle

mansioni da svolgere.

L'argomentazione contraria avanzata dalla difesa degli Istituti

opposti, secondo la quale la limitazione di cui si è detto sarebbe

conforme al dettato costituzionale in quanto dettata a tutela del

lavoratore, al fine di impedire un eventuale comportamento fraudolento

del datore di lavoro che potrebbe così denunciare come apprendisti

anche lavoratori qualificati al fine di sottrarsi al pagamento dei

contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i non apprendisti,

non sembra decisiva.

Di vero, una siffatta fraudolenta simulazione non potrebbe in ogni

caso aver luogo in quanto, per il disposto di cui all'articolo 18 della

citata legge 1955 n. 25, la qualifica ottenuta dopo i due anni di

addestramento pratico o al termine del periodo di apprendistato, deve

essere annotata sul libretto individuale, per cui potrà essere

facilmente riscontrata dai competenti organi esercenti la sorveglianza

sui rapporti di lavoro.

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti entro i termini di

legge i due Istituti: della Previdenza Sociale (deduzioni depositate il

28 giugno 1965) e della Assicurazione contro le malattie (deduzioni

depositate il 3 settembre 1965 e memoria depositata il 25 ottobre

1966), ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato (atto depositato il

15 settembre 1965). Non vi è stato intervento della parte privata.

Così gli argomenti dei due Istituti previdenziali come quelli

dell'Avvocatura dello Stato si concludono nella richiesta che la Corte

dichiari la infondatezza della questione sollevata dal giudice di

merito; la difesa dell'I.N.P.S. chiede anzi che la sentenza dichiari la

manifesta infondatezza della questione.

L'Istituto della previdenza sociale insiste particolarmente sul

punto della rispondenza della norma denunciata ai principi espressi

nell'art. 37 della Costituzione per la tutela del lavoro dei minori.

Fa presente che nel rapporto di apprendistato è obbligo essenziale

dell'imprenditore quello di provvedere all'addestramento

dell'apprendista e di collaborare alle iniziative dirette a completare

la sua istruzione professionale; ma soggiunge che la legge predispone

anche i rimedi per impedire che - sotto il pretesto dell'apprendistato

- si instaurino veri rapporti ordinari di lavoro subordinato in

condizioni di sfruttamento, onde ne deriva una sufficiente garanzia a

favore dei lavoratori maturi, per i quali la legge e la Costituzione

non prevedono l'estensione delle misure dettate a favore dei minori.

Tali lavoratori possono del resto anche essi apprendere un mestiere

diverso da quello già esercitato, ma con altri mezzi e ben altro

trattamento di quelli previsti per i minori di venti anni.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie pone

anzitutto in rilievo nelle proprie deduzioni il pericolo, confermato

dalla citazione di numerose sentenze del Tribunale di Roma e della

Corte di cassazione, che non pochi datori di lavoro facciano di tutto

per mantenere nella qualifica di apprendista anche chi dovrebbe essere

considerato e trattato come operaio maturo o addirittura provetto. In

quanto ai limiti di età e di durata fissati dagli artt. 6 e 7 della

legge in esame, la difesa dell'I.N.A.M. osserva che per i lavoratori

adulti, che ambiscano a specializzarsi, esistono istituti appositi,

preferibili ad un apprendistato da compiere a contatto con compagni

più giovani e già provetti. Questi argomenti sono stati ribaditi

nella successiva memoria della difesa dell'Ente, nella quale si pone in

risalto anche maggiore la funzione assegnata alle norme in discussione.

Infine l'Avvocatura generale dello Stato ribadisce le conclusioni

dei due Istituti nel proprio atto di intervento, con altre osservazioni

desunte dai testi dell'art. 35 della Costituzione e della legge 29

aprile 1949, n. 264, che vi dette la prima attuazione di carattere

generale. Vi aggiunge l'osservazione che l'apprendistato può

riguardare soltanto le giovani leve del lavoro anche perché queste non

hanno normalmente una famiglia a carico e possono quindi accontentarsi

di una retribuzione molto più limitata e che, del resto, tutto il

sistema della legge e le singole disposizioni concernenti: l'apposito

comitato presso la commissione centrale dell'avviamento al lavoro, la

visita sanitaria e l'esame psicofisiologico, la maggiore limitazione

della durata del lavoro, il divieto del lavoro notturno, le ferie più

estese, l'esclusione di lavori faticosi ed infine l'obbligo del datore

di lavoro di informare la famiglia dell'apprendista sui risultati ed i

progressi di questo, hanno ragione di essere proprio e soltanto in

relazione all'età giovanile degli apprendisti.

Anche l'Avvocatura generale conclude pertanto perché la Corte

voglia dichiarare la infondatezza della denunciata questione di

illegittimità costituzionale.

Nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 le parti costituite

hanno confermato le tesi già svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

Le osservazioni e le conseguenti deduzioni esposte nella ordinanza

del Tribunale di Caltanissetta, che ha ritenuto in contrasto con la

norma dell'art. 35 della Costituzione la limitazione ad anni venti per

l'assunzione dei lavoratori con la qualifica di apprendisti, non

possono essere condivise dalla Corte.

Esse sono infatti in netto contrasto con la natura e la funzione

dell'apprendistato, che è stato sempre ed ovunque concepito come il

metodo più adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti

ad imparare un'arte od un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto

la guida dell'imprenditore e l'esempio dei compagni più anziani e

provetti.

L'abolizione di ogni limite di età in relazione a tale qualifica

avrebbe effetti del tutto negativi, sia nei riguardi dell'ordine, della

disciplina e del rendimento del lavoro, sia rispetto ai rapporti fra le

maestranze, basati necessariamente sulla osservanza di una gerarchia a

carattere tecnico, in funzione della esperienza acquisita.

È pertanto comprensibile e giustificata la decisione del

legislatore di stabilire i limiti di età, tanto per la assunzione

della qualità di apprendista quanto per la cessazione di essa: il

limite minimo, - di quattordici anni - è in correlazione con le norme

che regolano l'istruzione obbligatoria e con la necessità che

l'aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed

intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova

giustificazione nella scarsa probabilità di successo di soggetti, i

quali siano giunti a quella età senza avere svolto alcuna attività

lavorativa e raggiunto una certa esperienza.

D'altro lato, l'aspirazione, più che legittima, di lavoratori che

abbiano superato quel limite di età senza avere ottenuto alcuna

qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, può e

deve essere soddisfatta in altri modi, come quelli descritti dagli

Istituti assistenziali costituiti nel presente giudizio, che dovranno

però essere potenziati e diffusi, anche per evitare il pericolo,

segnalato dagli Istituti stessi, che la qualifica di apprendista possa

essere attribuita a lavoratori maggiorenni ed eventualmente anche

esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a

quello dovuto, eludendo le norme contenute nelle leggi o nei contratti

collettivi.

La questione sottoposta all'esame della Corte non può essere

perciò considerata fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del

Tribunale di Caltanissetta in data 7 aprile 1965, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25

(disciplina dell'apprendistato), in riferimento all'art. 35 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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