Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,

secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti

urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1978 dal tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Amata Antonino ed altri e l'IACP della

Provincia di Venezia, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17

maggio 1978;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Cioli Mario ed altri e l'IACP della

Provincia di Genova, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22

novembre 1978;

3) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Corosu Giovanni ed altri e l'IACP

della Provincia di Genova, iscritta al n. 419 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del

22 novembre 1978;

4) ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Salzano Gennaro ed altri e l'IACP

della Provincia di Roma, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1978

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22

novembre 1978;

5) ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal tribunale di Pavia nel

procedimento civile vertente tra Balderacchi Anna ed altri e l'IACP

della Provincia di Pavia, iscritta al n. 213 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del

9 maggio 1979;

6) ordinanza emessa il 5 dicembre 1978 dal tribunale di La Spezia

nel procedimento civile vertente tra Misiano Chiarina ed altri e l'IACP

della Provincia di La Spezia, iscritta al n. 284 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del

20 giugno 1979;

7) ordinanza emessa il 1 marzo 1979 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Di Napoli Giovanni e l'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 463 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 210 del 1 agosto 1979;

8) ordinanza emessa il 1 marzo 1979 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Vanzillotta Franco ed altri e

l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 464 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Cioli Mario ed altri, Corosu

Giovanni ed altri, Salzano Gennaro ed altri, Misiano Chiarina ed altri,

e dell'IACP delle Provincie di Venezia, Genova e Roma nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Sergio La China, per Cioli Mario ed altri, Paolo

Barile, per Misiano Chiarina ed altri, Lorenzo Acquarone, per l'IACP di

Genova e Umberto Pototschnig, per l'IACP di Venezia e l'avvocato dello

Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Amata Antonino ed altri, conduttori assegnatari di alloggi di

edilizia residenziale pubblica, convennero in giudizio avanti al

tribunale di Venezia l'IACP di quella Provincia affinché venisse

accertato il loro diritto alla cessione in proprietà degli alloggi

stessi in base alle disposizioni contenute nel d.P.R. 17 gennaio 1959,

n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60. L'Istituto convenuto

eccepì che, essendo intervenuta l'abrogazione delle citate norme per

effetto dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513,

l'assegnazione in proprietà avrebbe dovuto avvenire alle condizioni

previste dagli articoli 27, secondo comma, e 28 della legge stessa.

Dette norme innovavano sui criteri di determinazione del prezzo di

cessione in proprietà degli alloggi di edilizia popolare ed economica

che in precedenza era calcolato secondo criteri variamente indicati

nelle disposizioni al riguardo e, principalmente, con riferimento o al

costo di costruzione (d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, art. 6 e successive

modificazioni e d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 23) o al valore

venale, ma incisivamente ridotto del 30% o 40%, a seconda dei casi,

oltre che di una quota proporzionale agli anni di occupazione da parte

del richiedente (legge n. 231 del 1962 artt. 4, 12, 14).

Invece, secondo il primo comma dell'art. 27, della legge n. 513 del

1977 la precedente normativa in materia di cessione della proprietà

agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica è stata

abrogata e in virtù del secondo comma dello stesso articolo è stato

fatto salvo soltanto il diritto a conseguire la cessione a favore di

quegli assegnatari che, avendo già in precedenza avanzato la domanda,

senza che fosse stato stipulato il relativo contratto di cessione in

proprietà, provvedessero a confermarla entro sei mesi dalla entrata in

vigore della legge. Alle domande così confermate, peraltro, in virtù

di quanto espressamente affermato nell'ultima disposizione del secondo

comma del citato articolo, si applica il successivo art. 28, il quale

dispone, fra l'altro, che gli alloggi debbono essere ceduti al prezzo

corrispondente al valore venale al momento dell'entrata in vigore della

legge, determinato dall'Ufficio tecnico erariale tenendo anche conto

dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione ed

ammettendo si soltanto la riduzione dello 0,25% per ogni anno di

effettiva occupazione da parte del richiedente ed una ulteriore

riduzione nel solo caso di acquisto per contanti, di maggiore o minore

misura (30% o 20%) a seconda dell'entità del reddito del richiedente

stesso.

Il tribunale di Venezia, chiamato a decidere sulle domande di

cessione in proprietà avanzate dall'Amata e dagli altri assegnatari ha

ritenuto che la descritta situazione legislativa introdurrebbe una

disparità di trattamento tra assegnatari titolari dello stesso diritto

perfetto al riscatto degli alloggi, in quanto il prezzo di cessione

verrebbe a variare notevolmente, con efficacia retroattiva, in

relazione non al tempo della domanda, ma alla circostanza dell'avvenuta

o non avvenuta stipula del contratto di cessione in proprietà, cioè

ad una condizione che, secondo il tribunale, sarebbe rimessa alla

condotta discrezionale dei singoli Istituti, alcuni dei quali, come

appunto quello convenuto nel giudizio principale, avevano ritenuto che

la cessione in proprietà non fosse più consentita in base alla

normativa introdotta con la legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 61) e

col d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (art. 23), che disponevano, il

primo, l'assegnazione in locazione di tutte le abitazioni costruite in

attuazione dei programmi di cui alla legge stessa salvo una quota del

15% da cedere a riscatto ed il secondo la limitazione delle precedenti

condizioni di cessione più favorevoli ai soli casi in cui gli

interessati avessero presentato la domanda di cessione in data

anteriore al 22 ottobre 1971.

Pertanto, con ordinanza del 19 gennaio 1978, il tribunale di

Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

secondo comma dell'art. 27 della citata legge n. 513 del 1977, per

violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost.

L'IACP di Venezia si è costituito in giudizio rappresentato e

difeso dagli avvocati Feliciano Benvenuti, Umberto Pototschnig e

Vitaliano Lorenzoni, i quali hanno tempestivamente depositato le

proprie deduzioni.

La difesa osserva preliminarmente che la censura sarebbe rivolta

sostanzialmente solo contro l'ultima disposizione del secondo comma

dell'art. 27, che rende applicabili le nuove disposizioni in materia di

prezzo degli alloggi a coloro che abbiano confermato le domande nei

termini. La richiesta di dichiarazione di illegittimità dell'intero

secondo comma, quindi, andrebbe oltre il contenuto della motivazione

dell'ordinanza di rinvio e pertanto gli atti andrebbero rimessi al

giudice a quo per "una nuova formulazione della disposizione di legge

che si ritiene viziata".

Nel merito osserva poi che l'ordinanza di rinvio, in sostanza,

censurerebbe la norma impugnata per avere fatto riferimento, ai fini

della determinazione del prezzo, alla data di entrata in vigore della

legge anziché alla data della presentazione della domanda di cessione

(come si era fatto con l'articolo 23 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n.

1035). Ciò peraltro risponderebbe all'esigenza di evitare la svendita

del patrimonio pubblico di edilizia residenziale aggiornandone i prezzi

anche nei confronti di chi avesse da tempo presentato la domanda di

cessione. Ed al riguardo afferma in particolare che l'art. 27 sarebbe

stato appunto emanato allo scopo di risolvere legislativamente il

problema interpretativo insorto dopo la legge 865 del 1971 ed il

relativo d.P.R. 1035 del 1972, problema originato dal fatto che alcuni

IACP avevano, come si è detto, ritenuto fin da allora abrogata la

precedente normativa in favore della cessione degli alloggi in

proprietà, mentre tale interpretazione era stata contestata dagli

assegnatari, i quali invece avevano insistito per ottenere la cessione

in proprietà pur dopo l'entrata in vigore della legge del 1971.

Abrogando ora espressamente la normativa precedente e quindi escludendo

in modo inequivocabile la cessione in proprietà oltre i termini ed i

limiti ivi previsti, l'art. 27 della legge numero 513 del 1977 avrebbe

superato il problema in linea di principio, ponendo peraltro, con il

rinvio ai nuovi prezzi di cessione indicati dal successivo art. 28 un

corrispettivo della conservazione della validità della domanda di

cessione già presentata e confermata nei termini richiesti.

Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva preliminarmente che la questione, sollevata

soltanto contro il secondo comma dell'art. 27, prescindendo dal primo

comma, sarebbe "mal posta" perché le aspettative degli assegnatari

sarebbero, in ipotesi, lese dal venir meno del diritto alla cessione

degli alloggi conseguente all'abrogazione della normativa precedente

disposta dal primo comma dello stesso art. 27. Il secondo comma

conterrebbe, invece, in sostanza, una disciplina conservativa del

diritto abrogato, sia pure a certe condizioni, onde la questione

dovrebbe, secondo l'Avvocatura, dichiararsi manifestamente infondata.

Quanto al merito, l'Avvocatura, svolge considerazioni analoghe a

quelle esposte nelle difese dell'IACP per quanto riguarda l'origine e

la portata degli articoli 27 e 28 della legge n. 513 del 1977, ed

aggiunge che nell'ordinanza di rinvio si attribuirebbe inesattamente

efficacia retroattiva alle disposizioni impugnate, in quanto esse

opererebbero sulla posizione giuridica degli assegnatari dal momento

della entrata in vigore, in funzione dell'avvenuta o non avvenuta

stipula del contratto. Stipula che, contrariamente a quanto si afferma

nell'ordinanza di rinvio, non risulterebbe rimessa alla

discrezionalità dell'Ente, ma dipenderebbe esclusivamente dal

necessario espletamento delle relative procedure di natura assai

complessa. Ove si fossero verificate disfunzioni o carenze

amministrative al riguardo, con lesione delle posizioni giuridiche

degli assegnatari, prosegue l'Avvocatura, non potrebbe inferirsene

l'illegittimità delle norme impugnate, che non escludono certo

l'operatività degli ordinari rimedi previsti ad eventuale tutela di

tali posizioni.

Comunque, secondo l'Avvocatura, non potrebbe in nessun caso

ravvisarsi nella specie una disparità di trattamento in contrasto col

principio di eguaglianza. Invero, sarebbe connaturale ad ogni

provvedimento legislativo innovatore in senso riduttivo di precedenti

aspettative, che esso comporti una situazione di disparità in fatto

tra coloro che abbiano potuto o non abbiano potuto soddisfare le

aspettative stesse sotto la vigenza della precedente normativa. Nella

specie, il legislatore, dovendo intervenire in una materia complessa e

riflettente una pluralità di posizioni, avrebbe rettamente usato della

propria discrezionalità lasciando impregiudicata la posizione di

coloro che avessero gia stipulato il contratto, fosse oppur no

immediatamente traslativo della proprietà; salvaguardando in parte

(attraverso l'imposizione dell'obbligo della conferma della domanda) la

posizione di coloro che avessero validamente manifestato la volontà di

esercitare il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio, e non

ritenendo invece meritevole di tutela coloro che non avessero neppur

manifestato tale volontà.

Anche il tribunale di Genova, con due ordinanze di identico

contenuto emesse il 3 aprile 1978 nei procedimenti civili promossi da

Cioli Mario ed altri e Corosu Giovanni ed altri contro l'IACP di Genova

e tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto al conseguimento

della proprietà dell'alloggio occupato, a norma della legge n. 60 del

14 febbraio 1963, ivi compreso il riconoscimento del diritto alla

futura vendita dell'alloggio stesso, ha sollevato analoga questione,

estendendola peraltro, oltre che al secondo comma dell'art. 27, anche

al successivo art. 28 della citata legge n. 513 del 1977. Il tribunale

insiste in particolare sul preteso collegamento dell'applicabilità

delle più gravose condizioni di prezzo al verificarsi di condizioni

"accidentali" e "casuali", ben potendosi ipotizzare il caso di domande

risalenti alla stessa data che siano state eventualmente accolte da

IACP di altre Provincie e sfuggano così all'incidenza della nuova

disciplina pur nell'identità dei presupposti riguardanti le posizioni

degli assegnatari. Il tribunale osserva altresì che la disciplina

impugnata sarebbe riferita esclusivamente alla ipotesi di già avvenuta

presentazione di domanda di cessione in proprietà e sembrerebbe quindi

ignorare la diversa ipotesi della assegnazione di alloggi in locazione

con patto di futura vendita, che pure dovrebbe ritenersi compresa nella

generale portata della disposizione abrogativa dell'art. 27, primo

comma, della legge n. 513 del 1977. Si porrebbe così in essere una

disparità di trattamento a danno dei soggetti già titolari dei

relativi diritti, senza che siano individuabili plausibili motivi,

sembrando ingiusto che costoro non fruiscano neppure di una disciplina

transitoria come quella prevista per gli altri casi dai ripetuti artt.

27 e 28 della legge n. 513 del 1977.

Nei giudizi di cui sopra si è costituito l'IACP, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Prof. Feliciano Benvenuti e Lorenzo Acquarone, che

hanno tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

La difesa osserva che le norme impugnate sarebbero espressione di

una scelta di politica legislativa sostenuta da ragionevoli motivi, ed

al riguardo ribadisce e sviluppa quanto già illustrato in proposito

nelle deduzioni dell'IACP di Venezia sopra menzionate, aggiungendo che

la lamentata esclusione di una disciplina intertemporale per quanto

concerne la tutela degli assegnatari di abitazioni con patto di futura

vendita non precluderebbe affatto a costoro la possibilità di

acquisire la proprietà dell'alloggio, perché anche la loro posizione

rientrerebbe senz'altro nella disciplina generale cui alla legge n. 513

del 1977.

Si è pure costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura ribadisce anche in questa sede le argomentazioni

svolte in precedenza, per quanto riguarda gli aspetti generali della

questione sollevata.

Con riferimento al profilo specifico evidenziato nell'ordinanza di

rinvio a proposito degli assegnatari di alloggi in locazione con patto

di futura vendita, l'Avvocatura osserva che la lamentata esclusione

degli assegnatari dalla possibilità di beneficiare della disciplina

transitoria si riferirebbe al caso degli alloggi della ex gestione

INA-Casa, già concessi in locazione semplice e dei quali era prevista

la trasformazione in assegnazione con patto di futura vendita ai sensi

dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli artt. 1, n. 2,

lett. a), 2 e 8 d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471. Orbene, secondo

l'Avvocatura, la domanda presentata per ottenere la trasformazione

della locazione semplice in assegnazione con promessa di futura vendita

dovrebbe intendersi pur sempre come una domanda intesa ad ottenere la

cessione in proprietà dell'alloggio, attraverso uno strumento

negoziale mediato, e pertanto sarebbe suscettibile di conferma ai sensi

e per gli effetti della disciplina transitoria impugnata.

Si sono infine costituite anche le parti private, Cioli Mario ed

altri e Corosu Giovanni ed altri, rappresentate e difese dagli avvocati

Sergio La China, Clemente Recina e Attilio Pesaturo che hanno

tempestivamente depositato le loro deduzioni.

La difesa condivide le argomentazioni svolte nelle ordinanze di

rinvio, ponendo in particolare evidenza il fatto che le domande di

assegnazione, nella fattispecie in esame, risalirebbero a diversi anni,

e la cessione della proprietà degli alloggi non si sarebbe

perfezionata esclusivamente per ritardo imputabile all'Ente, il che

renderebbe evidente l'iniquità della disciplina impugnata.

La difesa, infine, osserva che la proroga dei termini di conferma

delle domande, disposta con l'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.

457, e le nuove condizioni ivi previste circa la determinazione del

prezzo di cessione, più favorevoli all'acquirente non influirebbero

nella specie concernente domande già proposte entro i termini di cui

all'art. 27 e perciò già ricadenti sotto la disciplina transitoria di

cui all'art. 28.

Con ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile promosso contro l'IACP di Roma da Salzano Gennaro

ed altri, assegnatari di alloggi di cui chiedevano la cessione in

proprietà a norma dell'art. 29 legge n. 60 del 1963, è stata pure

sollevata questione di legittimità degli artt. 27, secondo comma e 28

della legge n. 513 del 1977, sotto profili analoghi a quelli già sopra

esposti. Anche il tribunale di Roma osserva in particolare che si

verificherebbe una ingiustificabile disparità di trattamento a danno

sia degli assegnatari che avendo presentato domanda prima del 22

ottobre 1971 previsto come si è detto quale termine ultimo per

beneficiare delle migliori condizioni di prezzo stabilite per il

passato hanno ottenuto la stipula del contratto sia di quelli che, pur

avendo presentato la domanda dopo tale data, hanno ottenuto egualmente

la stipula alle condizioni previste dal d.P.R. n. 1035 del 1972 e a

danno invece di coloro che, pur avendo comunque presentato la domanda

di cessione prima della entrata in vigore della legge n. 513 del 1977

non sono ancora riusciti ad ottenere la cessione stessa e possono

quindi conseguirla solo alle condizioni meno favorevoli previste dalle

norme impugnate.

Si è costituito l'IACP in persona del Presidente dr. Girolamo

Marcocci, difeso dagli avvocati Giuliano Bertuccelli e Armando De Maio,

che hanno depositato tempestivamente le loro deduzioni.

La difesa eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della questione

essendo, nelle more del giudizio, intervenuta la legge 5 agosto 1978,

n. 457 con cui il legislatore avrebbe fornito l'interpretazione

autentica del secondo comma dell'art. 27 della legge del 1977 nella

parte in cui dispone la conferma delle domande per le quali non sia

stato "stipulato il relativo contratto" chiarendo che "si considera

stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'Ente

proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e

comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione, qualora non

previsto per legge". Con ciò, poiché per alcuni degli assegnatari di

cui al giudizio principale sarebbe intervenuta la stipula del contratto

in corso di causa e per gli altri l'Istituto avrebbe provveduto ad

invitarli a farlo, l'art. 28 censurato non dovrebbe più essere

applicato nella specie.

In ogni modo, poiché l'art. 52 citato innoverebbe anche per quanto

riguarda il sistema di determinazione del prezzo di cessione attraverso

l'aumento all'1,5% della riduzione per ogni anno di occupazione e con

la riduzione di un ulteriore 10% nel caso in cui il richiedente fruisca

di basso reddito e sono state apportate anche altre modifiche attinenti

alle modalità di pagamento, più favorevoli agli assegnatari, si

renderebbe in ogni caso necessario il rinvio degli atti al giudice a

quo per il riesame della rilevanza anche sotto questo profilo.

Si sono anche costituite le parti private, Salzano ed altri,

rappresentate e difese dall'Avv. Emo Mariani che ha depositato

tempestivamente le proprie deduzioni.

La difesa svolge argomenti analoghi a quelli esposti a base delle

censure nell'ordinanza di rinvio, e chiede quindi dichiararsi

l'illegittimità delle norme denunziate.

Si è infine anche costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura dopo aver osservato che il tribunale avrebbe fatto

riferimento al sistema di determinazione dei prezzi di cessione di cui

al d.P.R. n. 2 del 1959, mentre trattandosi di alloggi costruiti o

dalla soppressa gestione INA-Casa o dalla pure soppressa GESCAL, in

relazione ad essi avrebbero dovuto trovare in ipotesi applicazione, per

quanto riguarda l'INA-Casa l'art. 8 del d.P.R. n. 1471 del 1963, e, per

quanto riguarda la GESCAL, l'art. 32 della legge n. 60 del 1963.

Ciò posto l'Avvocatura ribadisce le osservazioni già esposte a

sostegno della infondatezza delle questioni sui giudizi sopra

ricordati.

Con ordinanza 14 dicembre 1978 il tribunale di Pavia, nel giudizio

vertente tra Balderacchi Anna e l'IACP di Pavia, ed anch'esso avente ad

oggetto l'assegnazione in proprietà di un alloggio ai sensi della

ripetuta legge n. 60 del 1963, ha pure sollevato questione di

legittimità della norma come sopra impugnata, prospettando

considerazioni analoghe a quelle già esposte circa la pretesa

discriminazione a carico di coloro che, pur avendo presentato domanda

di assegnazione prima della entrata in vigore della legge n. 513 del

1977, per circostanze di "pura accidentalità" non erano ancora

riusciti ad ottenere l'assegnazione in proprietà.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura osserva che l'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.

457, oltre ad interpretare autenticamente la portata della condizione

afferente l'avvenuta stipula del contratto prevista dalla legge del

1977 ha modificato la disciplina della materia in esame, e pone in

evidenza che, ciononostante, il giudice a quo, non ha considerato

nell'ordinanza di rinvio la nuova normativa così sopravvenuta. Rileva

poi che, trattandosi nella specie di alloggi costruiti dalla soppressa

GESCAL, sarebbe da applicare ai fini della determinazione del prezzo di

cessione l'art. 32 della legge n. 60 del 1963 e non già il d.P.R. n.

2 del 1959, come invece ritiene il tribunale nell'ordinanza di rinvio.

Nel merito l'Avvocatura ribadisce le tesi già svolte, e conclude

chiedendo dichiararsi infondata la questione.

Anche il tribunale di La Spezia, con ordinanza 5 dicembre 1978,

emessa nel giudizio fra Misiano Chiarina ed altri e l'IACP di La

Spezia, individua nelle norme più volte citate di cui agli artt. 27,

secondo comma, e 28 della legge del 1977 vizi di illegittimità per

violazione del principio di eguaglianza sotto profili coincidenti con

quelli già illustrati. In particolare, l'ordinanza di rinvio in esame,

fa espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 52 della legge 5

agosto 1978, n. 457 e ritiene che anche in tal modo la scelta del

regime di cessione dell'alloggio seguiterebbe a dipendere totalmente

dall'Ente cedente, con disparità di trattamento derivanti da motivi

accidentali e casuali.

Si sono costituite le parti private rappresentate e difese dagli

avvocati prof. Paolo Barile, Roberto Giromini ed Elia Clarizia.

La difesa osserva che, pur dopo le modifiche introdotte dall'art.

52 della legge del 1978, il livello dei prezzi di cessione degli

alloggi sarebbe rimasto più gravoso di quello risultante dalla

legislazione anteriore alla legge n. 513 del 1977.

Le norme impugnate, quindi, interverrebbero pur sempre sul

preesistente diritto degli assegnatari in locazione semplice ad

ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio sulla base del prezzo

più favorevole determinato dalla legislazione previgente, mentre il

rispetto dell'art. 3 Cost. esigerebbe in consimili circostanze

indubitabili motivi di razionale giustificazione, che mancherebbero

invece nella specie per motivi analoghi a quelli già esposti al

riguardo e sopra riferiti.

E ciò varrebbe anche in presenza della nuova disciplina dettata

dall'art. 52 della legge del 1978 per i motivi svolti in proposito

nell'ordinanza di rinvio.

La difesa crede poi di poter prospettare un ulteriore profilo di

illegittimità, sempre per violazione dell'art. 3 Cost., evidenziando

che i soggetti danneggiati dalla nuova normativa avevano, invece, fatto

affidamento sulla permanenza delle condizioni di particolare favore

prevista per il passato ed affermando che la salvaguardia

dell'impegnatività della legge comporterebbe il divieto per il

legislatore di adottare nuovi precetti dettati in modo speciale per

quei soggetti privati "che siano divenuti concreti destinatari della

legge stessa".

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, nelle

proprie deduzioni, riproduce le argomentazioni già svolte nei

precedenti giudizi.

Analoga questione ha sollevato infine anche il tribunale di Milano

con due identiche ordinanze emesse il 1 marzo 1979 sui procedimenti

civili vertenti fra Di Napoli Giovanni, Vanzillotta Franco ed altri e

l'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda

autonoma FF.SS., e concernente la cessione di alloggi di proprietà

dell'Azienda a norma della legge 15 luglio 1966, n. 605, che si

richiama al d.P.R. n. 2 del 1959 per quanto riguarda la determinazione

del prezzo di cessione.

Nell'ordinanza, a sostegno della censura vengono esposti argomenti

analoghi a quelli già in precedenza rappresentati, e ritenuti validi

pur in presenza dell'art. 52 della legge n. 457 del 1978, essendo

pacifico che, nella fattispecie in esame, non risulterebbe comunicato

all'attore dall'Amministrazione dei trasporti il prezzo dell'alloggio

oggetto del riscatto, e dovendosi, quindi, applicare gli artt. 27 e 28

della legge n. 513 del 1977. Ed in particolare il tribunale di Milano

ravvisa un ulteriore vizio delle norme impugnate in quanto,

specificatamente, prevedono per la prima volta condizioni di prezzo

diverse secondo che il pagamento avvenga per contanti o a rate, con la

conseguenza di produrre, anche per questa ragione, una ulteriore

discriminazione tra chi conseguirà la proprietà della casa dopo

l'entrata in vigore della legge del 1977 (18 agosto 1977) e chi invece

l'abbia conseguita prima.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

entrambi i giudizi, depositando deduzioni di identico tenore, con cui

ribadisce le tesi difensive già svolte in occasione dei precedenti

giudizi di cui sopra si è detto.

La difesa dell'IACP di Venezia ha depositato una memoria

illustrativa con cui afferma anzitutto che l'entrata in vigore della

legge n. 457 del 1978 richiederebbe un nuovo esame della rilevanza

della questione. Svolge poi considerazioni parallele a quelle proposte

dall'Avvocatura dello Stato per escludere che il momento della stipula

del contratto sia rimesso alla arbitraria determinazione degli Enti,

ribadendo il concetto che, comunque, si tratterebbe di comportamenti

non previsti dalla legge, la quale, quindi, andrebbe esente da censura.

Sarebbe poi da escludere la natura di diritto soggettivo della

pretesa degli assegnatari in locazione ad ottenere la cessione perché

gli assegnatari attualmente in giudizio avrebbero presentato la domanda

dopo l'entrata in vigore della legge 865 del 1971 e del d.P.R. 1035 del

1972, e stante l'inapplicabilità delle norme precedenti, le quali

soltanto prevedevano il sorgere di tale diritto al momento della

presentazione della domanda.

Anche la difesa dell'IACP di Genova ha presentato una memoria

illustrativa con cui, premesso che l'entrata in vigore delle nuove

norme ha modificato il criterio di valutazione dei prezzi di cessione,

il giudice a quo dovrebbe riesaminare il giudizio di rilevanza.

La difesa svolge poi considerazioni tendenti a dimostrare che il

prezzo di cessione degli alloggi deve essere tale da reintegrare il

depauperamento patrimoniale ad esso conseguente, pur escludendosi

ovviamente ogni profitto, ed afferma che a tale esigenza ben

risponderebbero le norme impugnate, specie per quanto riguarda il

riferimento del prezzo al momento della deliberazione della cessione.

La difesa delle parti private Cioli Mario ed altri ha altresì

depositato una memoria illustrativa con cui svolge ampie considerazioni

intese a ribadire la pretesa discriminazione fra assegnatari derivante

dalla norma impugnata e insiste in particolare sulla irrazionalità del

riferimento alla stipula del contratto contenuta nell'art. 27 della

legge come termine finale per l'applicabilità della vecchia normativa

in materia di prezzi di cessione, irrazionalità che sarebbe confermata

dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978, che avrebbe mantenuto in

sostanza il riferimento ad un'attività discrezionale dell'Ente quale

la comunicazione del prezzo di cessione.

Altra memoria illustrativa è stata depositata dai rappresentanti

delle parti private Misiano ed altri.

La difesa insiste sulla pretesa portata retroattiva della norma

impugnata e, pur riconoscendo che, in tesi generale, la retroattività

delle norme non penali non è esclusa dalla Costituzione, osserva che

la norma retroattiva, in quanto introduca un elemento di

discriminazione afflittiva nei confronti di taluni soggetti, non può

prescindere da un criterio di ragionevolezza in osservanza del

principio di eguaglianza. E ciò sarebbe vero ancor più quando la

norma retroattiva collide con l'affidamento dei singoli sul

mantenimento degli impegni assunti dal legislatore in materia

economica. Tale ragionevolezza peraltro mancherebbe nella specie per i

già esposti motivi e si evidenzierebbe quindi la fondatezza della

censura.

Infine anche l'Avvocatura ha depositato una memoria con cui svolge

ampiamente le argomentazioni già esposte nelle precedenti difese,

insistendo nella richiesta dichiarazione di infondatezza delle

questioni sollevate con le ordinanze sopra ricordate. Considerato in diritto :

1. - I giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza in quanto

sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - La disciplina della cessione in proprietà a favore degli

assegnatari di alloggi economici e popolari costruiti in regime di

edilizia sovvenzionata si è sempre manifestata per il passato come

risposta alla fondamentale esigenza di garantire, nei limiti del

possibile, la disponibilità di una casa ai meno abbienti.

Attraverso una intensa attività legislativa, iniziata fin dai

primi anni del secolo e confluita nel t.u. approvato con il r.d. 28

aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, rimase

acquisito il principio secondo cui era consentito agli Enti gestori

oltre che locare, anche vendere o assegnare in locazione con patto di

futura vendita gli stabili disponibili. E a tale principio

corrispondeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza, un diritto

soggettivo dell'assegnatario ad ottenere la cessione in proprietà,

concorrendo ovviamente le condizioni previste dalla legge ed attinenti

alla natura degli alloggi, al rispetto di una quota limite delle

cessioni rispetto al complesso degli alloggi esistenti, alla posizione

soggettiva dei richiedenti (da ult. artt. 1/4 d.P.R. 17 gennaio 1959,

n. 2, e 61 legge 22 ottobre 1971, n. 865).

Per quanto riguarda in particolare il prezzo di cessione, i criteri

di determinazione adottati fino all'entrata in vigore delle norme

censurate, rispecchiavano sostanzialmente gli scopi sociali che il

legislatore aveva inteso perseguire attraverso le numerose norme

susseguitesi in materia, informate ad un fondamentale criterio di

favore verso l'acquirente mediante il riferimento del prezzo stesso a

livelli nettamente inferiori ai prezzi di mercato. Ed invero, in base

all'art. 6 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4

della legge 27 aprile 1962, n. 231, il prezzo veniva ragguagliato al

valore venale dell'alloggio al momento nel quale gli Enti interessati

deliberavano la cessione, ridotto del 30%, nonché di un ulteriore

0,25% per ogni anno di effettiva occupazione.

Sempre in base allo stesso articolo 6, modificato dall'articolo 5

della legge n. 231 del 1962, per gli edifici costruiti con il

contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961, il valore

venale degli alloggi doveva essere uguale al costo di costruzione, al

netto dei contributi statali.

In base all'art. 22 del ripetuto d.P.R. n. 2 del 1959 così come

modificato dall'art. 12 della citata legge n. 231 del 1962, il prezzo

di cessione degli alloggi dell'ex IRCIS (Istituto Romano Cooperativo

per le case degli impiegati dello Stato) era invece dato dal valore

venale di essi al momento della domanda di cessione, ridotto del 40%

nonché di un ulteriore 0,50% per ogni anno di effettiva occupazione in

base all'articolo 26 del citato d.P.R. n. 2 del 1959, gli alloggi

costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e

tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le

categorie meno abbienti, nonché gli alloggi dell'UNRRA-Casa, venivano

ceduti ad un prezzo pari al 50% del costo di costruzione di ogni

singolo alloggio; secondo infine l'art. 23 del d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035, il prezzo di assegnazione in proprietà degli alloggi era

determinato in base al costo di costruzione quale risultava dagli atti

di contabilità finale e di collaudo, con l'aggiunta del valore

dell'area o del corrispettivo della concessione del diritto di

superficie, determinati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre

1971, n. 865, nonché degli oneri di gestione e di preammortamento,

dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo

statale, salve le condizioni eventualmente più vantaggiose previste da

precedenti leggi per gli assegnatari che avessero presentato domanda di

riscatto entro il 22 ottobre 1971.

Come appare evidente da tali riferimenti un dato costante in

materia era costituito dalla dissociazione di questo tipo di operazione

dalle regole economiche che informano il mercato immobiliare per quanto

riguarda la determinazione del prezzo di vendita. E ciò appunto in

funzione della scelta di politica economica e sociale nel settore,

improntata, come si è detto, alla volontà di soddisfare un bisogno

fondamentale dell'individuo come quello della casa attraverso

l'assunzione degli oneri relativi, in certa misura, a carico della

finanza pubblica e quindi, in ultima analisi, della collettività.

Senonché l'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ha

espressamente abrogato la disciplina precedentemente sancita dal citato

d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, dalla legge

14 febbraio 1963, n. 60, concernente la cessione in proprietà degli

alloggi del medesimo tipo appartenenti alla gestione INA-Casa ed

assegnati in locazione con patto di futura vendita o in locazione

semplice, nonché da tutte le disposizioni "che comunque disciplinano

il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia

pubblica residenziale già assegnati in locazione semplice".

Dopo questa disposizione di carattere generale, abolitiva del

precedente regime vigente in materia, col secondo comma dello stesso

art. 27 è disposto in via transitoria che le domande per le quali non

fosse stato stipulato il contratto di cessione in proprietà dovessero

essere confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, a pena di "decadenza dell'interessato da ogni diritto".

Con l'ultima disposizione del ripetuto art. 27 inoltre, per quanto

riguarda le condizioni per la cessione degli alloggi a coloro che

avessero tempestivamente confermato le domande, si è fatto rinvio a

quanto stabilito nel successivo art. 28, secondo il quale il prezzo di

cessione risultava dal "valore venale degli alloggi stessi al momento

dell'entrata in vigore della legge, determinato dall'Ufficio tecnico

erariale tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile

e della sua ubicazione" ridotto dello 0,25% per ogni anno di effettiva

occupazione da parte del richiedente, e salvo uno sconto per il

pagamento in contante del 30% per i titolari di redditi inferiori a

L.4.800.000 annue e del 20% nel caso di reddito superiore.

Per il caso di pagamento rateale, invece, è stata fissata una

quota minima di acconto del 40% del prezzo e l'interesse del 6%

all'anno per dieci anni sul residuo debito per i percettori di redditi

maggiori ed un acconto del 25% con interesse del 0,50% sul residuo

debito da estinguere in 15 anni per i percettori di redditi inferiori.

Tale disciplina è poi stata ancora modificata con l'art. 52 della

legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, dirimendo difficoltà

interpretative insorte al riguardo, è stato chiarito che "si considera

stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'Ente

proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e

comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione, se non

previsto per legge". È stato poi prorogato il termine di conferma

delle domande ed è stato modificato il sistema di determinazione del

prezzo di cessione stabilendosi che, fermo restando il riferimento al

valore venale come sopra determinato, lo stesso va però ridotto

dall'1,50% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da

parte del richiedente, fino a un limite massimo di venti anni, con una

ulteriore riduzione del 10% da applicarsi nel caso in cui il

richiedente fruisca di reddito non superiore a L. 4.800.000 annue.

Altre modifiche sono pure state apportate per quanto riguarda la

detrazione del prezzo delle migliorie eventualmente apportate

dall'assegnatario, la riduzione al 15% della quota in contanti da

versare per il caso di acquisto rateale da parte dei titolari di

redditi inferiori alla misura predetta ed al 30% per i percettori di

redditi superiori.

Quanto testé riferito rappresenta il punto di arrivo di una

revisione dei principi di favore precedentemente accolti in materia,

ritenuta necessaria dal legislatore, come risulta dai lavori

preparatori, in vista della crisi economica e strutturale del settore

manifestatasi a seguito sia delle gravi carenze di disponibilità per

il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, le cui necessità

assurgevano a valori elevatissimi, sia delle disfunzioni dei meccanismi

di base dell'investimento e della produzione edilizia nel settore.

3. - Poste tali premesse, si osserva in merito alla contestazione

che, secondo quanto emerge dalle ordinanze di rinvio, le controversie

sono state tutte promosse da pretesi titolari del diritto alla cessione

degli alloggi in questione reclamanti i benefici derivanti dalle norme

di favore sopra richiamate e poi abrogate.

Le censure lamentano che l'applicazione della nuova disciplina dei

prezzi sancita dal combinato disposto degli artt. 27, secondo comma e

28 della legge n. 513 del 1977 istituirebbe una disparità di

trattamento a danno degli aventi diritto che, pur avendo presentato a

suo tempo regolare domanda sono esclusi dal regime più favorevole,

unicamente in dipendenza della mancata stipula del contratto, cioè,

secondo quanto affermato dai giudici a quibus, in dipendenza di una

condizione rimessa alla discrezionalità degli Enti interessati dalla

cui inerzia sarebbe dipesa la mancata stipula dei contratti prima della

modifica del sistema normativo. Si tratterebbe quindi di una disparità

di trattamento istituita irrazionalmente fra categorie omogenee di

soggetti, e come tale in contrasto con l'art. 3 Cost.

4. - Ciò premesso passando all'esame delle eccezioni di

irrilevanza formulate nei giudizi provenienti dai tribunali di Venezia,

Genova e Roma, che hanno emesso le ordinanze di rinvio prima della

entrata in vigore della citata legge n. 457 del 1978, deve escludersene

la fondatezza.

Se infatti è vero che, nel caso in cui sopravvenga una nuova legge

che regoli la stessa materia oggetto della norma sottoposta a giudizio

di legittimità costituzionale, il giudice del merito, cui spetta il

giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la

questione sollevata e la decisione del giudizio principale, deve essere

posto in condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle nuove

norme, attraverso la restituzione degli atti da parte della Corte, per

un nuovo esame della rilevanza, deve anche affermarsi che tale criterio

è valido soltanto nel caso in cui la nuova legge comporti una

sostanziale diversità di disciplina rispetto a quella inizialmente

impugnata, almeno per quanto riguarda i punti sottoposti a giudizio di

legittimità.

Nella specie, come si è detto, la censura si incentra su quella

parte degli artt. 27 e 28 della legge n. 513 del 1977 che collega la

diversità del regime di cessione all'elemento dell'avvenuta stipula

del contratto di cessione dell'alloggio, ritenuta casuale perché

rimessa alla discrezionalità dell'Ente. La legge sopravvenuta,

peraltro, pur precisando alcuni elementi di fatto ai fini della

identificazione del momento della stipula del contratto, non ha

innovato su tale punto essenziale prospettato in giudizio come viziato

di illegittimità, né ha sostanzialmente modificato il regime di

cessione in relazione ai profili di illegittimità dedotti salvo che

per aspetti secondari che non attengono in nessun modo alla essenza dei

criteri stabiliti in precedenza. Manca quindi la condizione

fondamentale per far luogo al rinvio degli atti ai giudici a quibus che

hanno emesso le ordinanze prima dell'entrata in vigore della nuova

legge.

A maggior ragione lo stesso criterio va adottato per quanto

riguarda l'eccezione analogamente formulata nel giudizio proveniente

dal tribunale di Pavia, che ha emesso l'ordinanza di rinvio dopo

l'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978.

Né maggiormente fondato appare il particolare motivo di

irrilevanza prospettato dalla difesa dell'IACP di Roma, secondo cui,

essendo intervenuta nel corso del giudizio la stipula del contratto a

norma dell'art. 52 della legge n. 457 del 1978 per alcuni degli

assegnatari attori, la norma impugnata non dovrebbe più trovare

applicazione.

Invero, in base a quanto la stessa difesa afferma, la dedotta

circostanza non riguarda la totalità dei partecipanti al giudizio, per

alcuni dei quali, quindi, permane evidentemente la possibilità di

applicazione del censurato regime dei prezzi di cessione.

Va altresì esclusa la fondatezza della eccezione preliminarmente

formulata dall'Avvocatura nel giudizio proveniente dal tribunale di

Venezia secondo cui l'avere proposto la questione solo con riferimento

al secondo comma dell'art. 27 della legge n. 513 del 1977, prescindendo

dal primo comma, che dispone l'abrogazione della precedente normativa,

inciderebbe sulla fondatezza della censura perché le aspettative degli

assegnatari sarebbero, se mai, lese dall'abrogazione del sistema di

cessione in proprietà, venuto meno appunto in virtù del primo e non

del secondo comma del ripetuto art. 27. Ma è agevole obiettare che le

questioni sollevate, così come si è già precisato in precedenza,

attengono non alla abrogazione del sistema di cessione in proprietà

degli assegnatari di determinate percentuali di alloggi, ma solo ed

esclusivamente al diverso prezzo di cessione in quanto generatore di

pretese discriminazioni; e tale aspetto ha ovviamente una sua autonomia

logica e sostanziale che legittima l'impugnazione nei limiti enunciati.

Nello stesso giudizio la difesa del locale IACP ha pure osservato

che, essendo la censura rivolta, appunto, contro l'ultima disposizione

del secondo comma dell'art. 27, concernente i criteri di applicabilità

dei nuovi prezzi di cessione, la richiesta di dichiarazione di

illegittimità dell'intero secondo comma andrebbe oltre il contenuto

della motivazione dell'ordinanza di rinvio.

Ma anche su tale punto è agevole obiettare che il nesso logico e

sostanziale che unisce la materia trattata nel secondo comma in esame,

con cui si pongono condizioni procedurali per beneficiare del diritto

al riscatto (conferma entro un certo termine delle domande per le quali

non sia stato stipulato il relativo contratto) e la importanza che tale

criterio assume nell'economia generale del provvedimento in relazione

ai prezzi da praticare, rende evidente l'unitarietà della normativa

enunciata nel secondo comma e quindi l'infondatezza dell'argomentazione

riferita.

5. - Quanto alla fondatezza delle censure, la Corte ritiene che la

pretesa violazione dell'art. 3 Cost. non sussista.

Come si è detto, la nuova disciplina, dettata dalle norme

impugnate, è la risultante di una scelta legislativa di politica

economica e come tale rientrante nella discrezionalità del

legislatore; né, d'altra parte, come pure si è detto, la censura

investe la scelta in sé, bensì la sua operatività per quanto

riguarda il momento indicato ai fini di stabilire l'applicabilità

delle due diverse discipline.

Ma a tal riguardo occorre rilevare che la determinazione del

legislatore risponde a criteri di razionalità. Va considerato infatti

che essa fa riferimento al momento in cui la volontà delle parti

(assegnatari ed Enti) aveva dato vita ad un rapporto obbligatorio

avente ad oggetto appunto il trasferimento della proprietà

dell'alloggio, cioè ad una circostanza fondamentale nello svolgimento

del rapporto fra le parti, idonea a mutare la loro situazione giuridica

e tale da costituire un oggettivo punto di riferimento per

l'applicazione della nuova disciplina. E ad un criterio parallelo

risponde altresì l'obbligo imposto di confermare le domande già

presentate per i casi in cui il contratto non fosse ancora intervenuto,

offrendo così in sostanza una possibilità di tutela di situazioni non

ancora definitive, ma ritenute meritevoli di considerazione per

l'avvenuta manifestazione di volontà della parte privata di acquisire

la proprietà dell'alloggio.

Devono d'altra parte respingersi le considerazioni diffusamente

svolte nelle ordinanze di rinvio e dalla difesa delle parti private

circa la pretesa casualità del verificarsi della condizione

dell'avvenuta stipula del contratto. Ed infatti è da escludere che la

stipula possa considerarsi un atto rimesso alla discrezionalità

dell'Ente poiché, come pure si è detto, in base alla precedente

legislazione era riconosciuto all'assegnatario un vero e proprio

diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell'alloggio, e tale

natura indubbiamente permane anche sotto l'impero della nuova legge,

sia pure nel rispetto delle nuove condizioni che ne regolano il

contenuto e l'esercizio.

Pertanto gli Enti si trovavano e si trovano a dovere svolgere una

attività non meramente discrezionale ma legata alla realizzazione di

un diritto soggettivo ad essi affidata e suscettibile, come tale, di

ogni controllo e tutela ammessi dall'ordinamento, ivi compreso il

risarcimento del danno eventualmente arrecato.

Le disfunzioni in relazione alle quali si sarebbero verificate le

censurate disparità di trattamento, d'altra parte, non possono

ovviamente collegarsi con nesso di conseguenzialità alla normativa

impugnata, per cui anche in questo caso deve escludersi ogni loro

influenza sul giudizio di costituzionalità, in conformità di quanto

ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in

analoghe fattispecie (v. sent. 40/1970, 167/1973, 54 e 110/1974).

Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza costante di questa

Corte, non può ritenersi contrastante con il principio di eguaglianza

un differenziato trattamento applicato ad una stessa categoria di

soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, in relazione al verificarsi

di circostanze di fatto che debbono ritenersi una inevitabile

conseguenza della successione delle norme (v. sentt. nn. 109/71;

69/75; 63/77).

Né può condurre a diverse conclusioni l'osservare, come fa la

difesa delle parti private Misiano ed altre, che le norme impugnate

introdurrebbero retroattivamente una discriminazione ingiustificata in

contrasto con l'esigenza di rispettare gli impegni precedentemente

assunti verso gli assegnatari. Invero, a parte la considerazione che

la Costituzione non esclude la retroattività delle leggi non penali

(v. sentenze nn. 118/57; 19/70; 194/76; 13/77 ed altre), è evidente

che, nella specie, la legge impugnata non riveste tale natura. Essa

invero, operando con effetto dalla sua entrata in vigore (18 agosto

1977), non incide sui rapporti già perfezionati e, con la

regolamentazione del regime transitorio, sottopone a nuova disciplina

le situazioni pendenti, lasciando intatti i rapporti già esauriti, con

l'effetto normale della successione delle leggi nel tempo. E d'altra

parte la già dimostrata razionalità della detta regolamentazione la

rende valida, anche se può avere lese talune posizioni soggettive

correlate al precedente regime.

6. - Non fondato è anche il particolare profilo di illegittimità

prospettato nell'ordinanza del tribunale di Genova per quanto riguarda

gli assegnatari di alloggi in locazione con patto di futura vendita.

Si lamenta infatti che costoro sarebbero esclusi dalla possibilità

di ottenere l'assegnazione dell'alloggio in proprietà in quanto la

norma impugnata non fa menzione della loro posizione e impedirebbe che

essi possano beneficiare della rimessione in termini ivi prevista per

le "locazioni semplici".

Al riguardo deve osservarsi che l'art. 27 della legge 513 del 1977

fa riferimento espresso alla cessione in proprietà di alloggi "già

assegnati in locazione semplice" ed è lecito dedurre, quindi, che il

legislatore abbia voluto regolare soltanto il tipo di contratto cui fa

cenno esplicitamente. Altrimenti non avrebbe mancato di menzionare i

contratti di locazione con patto di futura vendita, i quali hanno una

loro precisa individualità giuridico-sociale e normativa.

Deve altresì considerarsi che, come si è detto, il momento cui la

legge fa riferimento per determinare l'applicabilità del nuovo regime

è quello in cui la volontà delle parti (assegnatari ed Enti) aveva

dato vita ad un rapporto avente ad oggetto appunto il trasferimento

della proprietà dell'alloggio. Una parallela situazione già si era

verificata nel caso della cessione in locazione dell'alloggio con patto

di futura vendita, con la particolarità che, mentre al momento della

entrata in vigore della nuova normativa potevano, e di fatto erano,

pendenti numerose domande di cessione in proprietà, il cui iter poteva

avere raggiunto vari stadi, (v. art. 52 legge 5-8-1978 n. 457

concernente, appunto, la determinazione legislativa dei casi in cui il

contratto deve considerarsi "stipulato"), i rapporti di cessione in

locazione con patto di futura vendita, obbligatori anche in relazione

alla sia pure futura cessione in proprietà, potevano ragionevolmente

essere ritenuti ormai già perfezionati e da ricomprendere, pertanto,

nell'ambito di quelle situazioni che il legislatore aveva considerato

definitive e non più suscettibili di nuova e diversa regolamentazione.

Il che chiarisce la mancata espressa menzione dei rapporti in esame

nelle norme transitorie.

E che questo fosse l'intento del legislatore risulta dalla

relazione al Senato sul disegno di legge divenuto poi la legge n. 513

del 1977, in cui chiaramente si afferma che "l'abrogazione non riguarda

minimamente le assegnazioni avvenute con patto di futura vendita o in

proprietà con ipoteca legale e quindi non appare giustificato

l'allarme che si è diffuso al riguardo tra gli assegnatari di alloggi

con questa forma di riscatto".

A ciò si aggiunge un argomento esegetico di notevole rilievo,

ricavabile dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978. Il terzo comma di

detto articolo, invero, dispone che la cessione degli alloggi

realizzati in base alla legge 17 maggio 1952 n. 619 (relativa al

risanamento del rione dei Sassi di Matera) "continua ad essere regolata

dalle norme contenute nella detta legge". Queste norme prevedono la

possibilità di cessione in proprietà degli alloggi mediante contratto

da stipularsi dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo

dell'alloggio ragguagliata al costo di costruzione e lo stesso terzo

comma dell'art. 52 citato dà ragione espressa del mantenimento della

precedente disciplina là dove testualmente precisa che seguita ad

applicarsi la detta legge 619 del 1952 "essendo la disciplina ivi

prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita".

Pertanto è da escludere che le norme impugnate possano essere

interpretate nel senso prospettato dal giudice a quo, e la censura va

quindi disattesa.

7. - Non ha infine fondamento neppure la censura prospettata

nell'ordinanza del tribunale di Milano secondo cui le norme impugnate

violerebbero l'art. 3 Cost. in quanto, stabilendo condizioni di prezzo

diverse secondo che il pagamento avvenga per contanti o a rate,

indurrebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro

che conseguono la proprietà dopo l'entrata in vigore della legge n.

513 del 1977 e coloro che l'abbiano invece già conseguita.

E infatti evidente che le condizioni di maggior favore previste per

i pagamenti in contanti (sconto variabile in misura inversamente

proporzionale all'ammontare del reddito dell'assegnatario) rispondono

ad un criterio di razionalità, dovendosi le condizioni stesse

inquadrare nella carente disponibilità di fondi nel settore

dell'edilizia economica e popolare, e nella funzione per quanto

possibile correttiva svolta al riguardo dalla riscossione dei prezzi in

contanti piuttosto che a mezzo di lunghe rateazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 27, secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513,

come in epigrafe sollevate dai tribunali di Venezia, Genova, Roma,

Pavia, La Spezia e Milano con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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