Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1827/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l.

4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno

1973 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

Mirabella Agatino, il Registro Navale Italiano e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13

marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione di Mirabella Agatino, del Registro

Navale Italiano e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,

nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Massimo Medina, per il Registro Navale Italiano,

l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 26 giugno 1973 il tribunale di Genova ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, "limitatamente al punto in cui nega la tutela previdenziale

italiana ai rapporti di lavoro sorti nel territorio della Repubblica

mentre hanno stabile esecuzione all'estero e mentre il datore di lavoro

conserva in Italia la sua sede o la sua residenza".

L'ordinanza è stata emessa nel procedimento civile instaurato

dall'ing. Agatino Mirabella con citazione 15 marzo 1971, con la quale

esponeva di essere stato alle dipendenze del Registro Navale Italiano

(R.i.n.a.) dal 1953 al 1970, prestando la sua attività nei primi

undici anni a Genova, e successivamente, dal 1964 al 1970, a Rotterdam

(Olanda), dove era stato trasferito ed aveva assunto la residenza, per

dirigere un ufficio, colà istituito. Precisava che, per il periodo

della sua permanenza all'estero, il R.i.n.a. non aveva più continuato

a versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) i

contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia,

stabiliti dalla legislazione italiana, ma soltanto quelli, di misura

inferiore, previsti dalla legislazione olandese, cagionandogli così un

grave danno. Conveniva, pertanto, in giudizio sia l'INPS che il

R.i.na., per sentir dichiarare quest'ultimo tenuto a versare al primo i

più elevati contributi anche per il periodo di tempo in cui il

rapporto di lavoro era proseguito all'estero, chiedendo, in subordine,

il risarcimento del danno subito.

A tali domande si opponeva il R.i.n.a. rilevando che, per il

servizio prestato dal Mirabella in Olanda, aveva versato i contributi

previdenziali secondo la legislazione olandese, come prescritto dal

Regolamento comunitario n. 3, pubblicato nella G.U. della CEE n. 30 del

1958.

L'INPS, dal suo canto, eccepiva che l'attore non poteva invocare la

più favorevole disciplina previdenziale italiana per il periodo della

sua permanenza all'estero, sia perché era stato trasferito colà non

in via temporanea, ma per lavorarvi stabilmente, sia perché

l'efficacia delle leggi sulla previdenza sociale è limitata al

territorio nazionale.

Il Mirabella sollevava allora eccezione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., delle

norme comunitarie in quanto recepite nel nostro ordinamento.

In luogo di tale questione il tribunale di Genova proponeva

d'ufficio la questione innanzi enunciata, relativa all'art. 1 r.d.l. n.

1827 del 1935, osservando che essa rendeva superflua quella eccepita

dall'attore.

Secondo il giudice a quo la norma denunciata contrasterebbe con il

principio di eguaglianza, dando luogo a disparità di trattamento

pensionistico tra lavoratori dipendenti anche dallo stesso datore di

lavoro, a seconda che il servizio venga da taluni prestato interamente

in uffici esistenti nel territorio nazionale, e da altri, in parte e

stabilmente, all'estero.

Urterebbe, altresì, con il combinato disposto degli artt. 36 e 38

Cost., in quanto il principio, secondo cui la pensione dev'essere

proporzionata alla retribuzione percepita ed ai contributi versati,

viene ad essere violato se si consente il versamento di contributi in

misura minore per il lavoratore inviato a prestare la sua attività

all'estero.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato. Si sono anche costituiti il R.i.n.a., rappresentato e

difeso dagli avvocati Marcello C. Bosio e Massimo Medina; l'INPS,

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giorgi, Sergio Traverso e

Gianni Romoli; e l'ing. Mirabella, rappresentato e difeso dagli

avvocati Luciano Giusta e Maria Luisa Zavattaro Ardizzi.

L'Avvocatura dello Stato, nell'atto d'intervento depositato il 2

aprile 1974, ha ribadito il principio della territorialità per

l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali, stante il loro

carattere di ordine pubblico; se da ciò può derivare un diverso

trattamento tra il lavoratore che abbia prestato sempre la sua

attività in Italia e quello che ha lavorato anche all'estero, la

disparità non appare costituzionalmente rilevante, esistendo tra le

due situazioni obiettive differenze.

D'altronde, l'applicazione della legislazione del Paese in cui

l'attività di lavoro viene svolta, discende anche dalle norme della

Comunità economica europea, che vincolano l'Italia come Stato membro,

e che sono state emanate in attuazione dell'art. 51 del Trattato

istitutivo.

La difesa del Mirabella, nelle deduzioni depositate il 21 settembre

1973, insiste per la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 1

del r.d.l. n. 1827 del 1935, soggiungendo che la Corte "potrà", anche

se il tribunale ha sollevato altra questione, rilevare d'ufficio la

illegittimità costituzionale della legge che ha ammesso nel nostro

ordinamento le norme comunitarie in contrasto con le dette norme

costituzionali".

Nelle deduzioni, depositate il 27 ottobre 1973, e in una successiva

memoria, depositata il 12 febbraio 1976, la difesa del R.i.n.a.

eccepisce preliminarmente la irrilevanza della questione proposta dal

tribunale di Genova nei riguardi dell'art. 1 del r.d.l. n. 1827 del

1935, osservando che, quand'anche tale norma fosse dichiarata

incostituzionale, il rapporto di lavoro svolto dall'ing. Mirabella in

Olanda rimarrebbe pur sempre regolato dalla legge di tale Stato e non

da quella italiana, atteso che i regolamenti comunitari, obbligatori e

direttamente applicabili in Italia, assoggettano alla legislazione

previdenziale dello Stato membro i lavoratori subordinati nel suo

territorio. Sostiene altresì la improponibilità nel presente

giudizio della questione di costituzionalità delle norme comunitarie

sui rilievi che tale questione è stata disattesa dal giudice a quo, e

che il giudizio di costituzionalità deve svolgersi nei limiti

dell'impugnazione indicata nell'ordinanza. In via subordinata conclude

per la manifesta infondatezza della questione proposta, negando che

sussista il denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione.

Anche la difesa dell'INPS, nelle deduzioni depositate il 1 aprile

1974 e nella successiva memoria depositata il 30 gennaio 1976,

eccepisce che la questione sollevata è ininfluente ai fini del

decidere; l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art.

1 del r.d.l. n. 1827 del 1935 lascerebbe, infatti, in vigore l'art. 12

del Regolamento CEE, ai sensi del quale i lavoratori degli Stati membri

sono assoggettati alla legislazione del Paese in cui sono occupati.

Inaccoglibile è poi la richiesta, rivolta alla Corte, di rilevare

d'ufficio la illegittimità costituzionale della legge che ha ammesso

nel nostro ordinamento le norme comunitarie; e improponibile, e

comunque infondata, la questione di costituzionalità nei riguardi di

queste ultime o della legge che, ratificando il Trattato di Roma, ne ha

sancito l'efficacia nel nostro ordinamento. Infondata, infine, la

questione sollevata dal tribunale di Genova, non sussistendo le addotte

violazioni dei precetti costituzionali. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito in legge 6

aprile 1936, n. 1155), nella parte in cui, limitando la sfera d'azione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al territorio

della Repubblica, non consente la tutela previdenziale, ad opera dello

stesso Istituto, dei rapporti di lavoro che, pur sorti in Italia,

abbiano stabile esecuzione all'estero, mentre il datore di lavoro

conserva in Italia la sua sede o la sua residenza. Si assume che la

norma contrasti con il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3

Cost., e con il principio, desumibile dagli artt. 36 e 38 Cost., della

proporzionalità della pensione alla retribuzione percepita ed ai

contributi versati.

2. - La qu'estione è irrilevante.

Come già esposto in fatto, il rapporto di lavoro, da cui trae

origine il giudizio a quo, è sorto e si è svolto inizialmente in

Italia per poi proseguire ed aver termine in Olanda, sempre alle

dipendenze dello stesso datore di lavoro di nazionalità italiana, e

cioè il Registro Navale Italiano (R.i.na.). L'ambito territoriale del

rapporto medesimo è esclusivamente quello della Comunità economica

europea, e nei suoi confronti, pertanto, trovano puntuale applicazione,

in tema di tutela previdenziale, le norme dettate dai regolamenti

comunitari, in attuazione dei principi per la instaurazione della

libera circolazione dei lavoratori, sanciti dall'art. 51 del Trattato

istitutivo della Comunità, ratificato dallo Stato italiano con legge

14 ottobre 1957, n. 1203. E cioè, i Regolamenti comunitari nn. 3 e 4

per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 16 dicembre 1958),

in vigore sino al 1 ottobre 1972, e da tale data sostituiti dai

Regolamenti comunitari nn. 1408/71 e 574/72 (pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente n. 149 del 5 luglio

1971 e n. 74 del 27 marzo 1972).

In particolare, la norma applicabile al rapporto in discussione,

durante il suo svolgimento in Olanda, è quella contenuta nell'art. 12

del citato Regolamento n. 3, la quale stabiliva che "i lavoratori

subordinati... occupati nel territorio di uno Stato membro (della

Comunità) sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se

risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore

di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel

territorio di un altro Stato membro". È quindi evidente che, in

applicazione di tale norma, anch'essa ispirata al principio di

territorialità, gli obblighi previdenziali del datore di lavoro

(R.i.n.a.) andavano assolti secondo la legislazione olandese, per come

imposto dalla normativa comunitaria. E non è superfluo in proposito

ricordare che i regolamenti comunitari - secondo quanto la Corte ha

affermato con la sentenza n. 183 del 1973 e ribadito con la sentenza n.

232 del 1975 - hanno piena efficacia obbligatoria e diretta

applicazione in ogni Stato membro, come atti aventi forza e valore di

legge, senza la necessità di provvedimenti di recezione e adattamento.

Quand'anche, perciò, si pervenisse a dichiarazione

d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata, rimarrebbe

sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il

rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo. Ossia,

per il principio della territorialità al quale ambedue le norme si

ispirano, l'unica legge applicabile a tale rapporto resterebbe pur

sempre quella olandese; di tal che evidente appare l'irrilevanza della

proposta questione.

3. - Né può essere accolta la richiesta di parte, a che la Corte

esamini anche la questione di legittimità costituzionale della legge

che ha ammesso nel nostro ordinamento le norme comunitarie, per

contrasto con gl'indicati parametri costituzionali

Costante giurisprudenza della Corte (sentenze n. 65 del 1962; n.

155 del 1963; n. 29 del 1964; n. 56 del 1971; n. 38 del 1973)

circoscrive il giudizio di legittimità costituzionale nei confini

fissati dall'ordinanza di rimessione, per il che non possono essere

prese in considerazione altre questioni proposte dalle parti: in

particolare, l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta

dalla parte nel giudizio di merito, e ripresa successivamente dinanzi

alla Corte, come appunto è nella specie avvenuto, non puo essere da

questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.

Nemmeno ricorrono i presupposti perché la Corte sollevi la

questione davanti a se stessa in via incidentale, atteso che siffatta

possibilità si dà solo allorché la Corte dubiti della

incostituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, ma che

essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per

arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta: in

altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale

alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto

alla emananda decisione (sentenza n. 68 del 1961; ordinanza n. 73 del

1965; sentenza n. 195 del 1972). Il che non si verifica nel caso in

esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge

6 aprile 1936, n. 1155, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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