Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1967

Altra decisione · depositata il 23/11/1967 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 20 febbraio 1967, depositato in cancelleria il 27

successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1967, per conflitto

di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto a seguito

della circolare 24 ottobre 1966, div. VII/Regioni, prot. n. 7026528,

del Ministero delle finanze - Direzione generale per i servizi della

finanza locale - avente per oggetto: "Agevolazioni fiscali per lo

sviluppo delle industrie in Sicilia. Applicabilità del D. L. C. P. S.

14 dicembre 1947, n. 1598 e della legge regionale 7 dicembre 1953, n.

61".

Visto l'atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile, per la Regione siciliana, e

il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione siciliana, con ricorso per conflitto di

attribuzione, depositato il 27 febbraio 1967, denunzia la circolare 24

ottobre 1966, Div. VII/Regioni, prot. n. 7026528, del Ministero delle

finanze (direzione generale per i servizi della finanza locale): essa

violerebbe gli artt. 36 e 20 dello Statuto siciliano, nonché le norme

contenute nelle leggi reg. sic. 20 marzo 1950, n. 29, 7 dicembre 1953,

n. 61 (specialmente l'art. 7) e 5 agosto 1957, n. 51 (specialmente

l'art. 31).

La circolare dispone che le intendenze di finanza siciliane

concedono certe agevolazioni fiscali - contenute, oltreché nella legge

nazionale D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, anche nella legge

regionale 7 dicembre 1953, n. 61 - non solo alle industrie indicate

nelle norme esecutive di quest'ultima (D. Pr. reg. sic. 4 maggio 1954,

n. 2), ma a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente

organizzati; perciò contrasterebbe con l'art. 7 della citata legge

regionale n. 61 del 1953, che riserva quei benefici solo ad alcune

categorie di stabilimenti industriali e che è richiamata dall'art. 31

della successiva legge regionale 5 agosto 1957, n. 51; perciò la

circolare del Ministero o è costituzionalmente illegittima, non

potendo l'amministrazione (statale) superare o modificare la legge

(regionale), o si deve disapplicare.

Inoltre, con essa - come si precisa con un secondo motivo del

ricorso - si sarebbe invasa la competenza regionale perché risulta

dagli artt. 20 e 36 dello Statuto, nonché dall'art. 8 delle norme di

attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), che la potestà

amministrativa in materia finanziaria, segnatamente là dove si tratta

d'attuare le proprie leggi, spetta alla Regione; tanto è vero che

legge e decreto regionali hanno attribuito al solo Presidente della

Regione siciliana il potere di determinare le categorie degli opifici

che possono beneficiare di quelle agevolazioni.

2. - La difesa dello Stato, nelle deduzioni depositate il 9 marzo

1967, risponde sollevando incidente di legittimità costituzionale

dell'intera legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, e in particolare

dell'art. 7: questa norma violerebbe innanzi tutto gli artt. 1, 17 e

36 dello Statuto siciliano poiché, in urto con la legislazione dello

Stato, che dà essa stessa le agevolazioni fiscali a tutti gli

stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, attribuisce al

Presidente della Giunta regionale la potestà di determinare,

indipendentemente dall'organizzazione tecnica dei singoli stabilimenti,

le categorie delle imprese ammesse ai benefici; contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione essendo suscettibile di determinare

disparità di trattamento fra le varie categorie degli operatori

economici sia nella Regione sia rispetto al restante territorio dello

Stato; colpirebbe infine l'art. 23 della Costituzione poiché

attribuisce all'autorità amministrativa un potere di determinazione

dei soggetti e dell'oggetto dell'imposta, determinazione che è invece

riservata alla legge; in più, nella memoria depositata il 24 ottobre

1967, si avverte che la norma attribuisce al Presidente della Regione

una potestà amministrativa spettante invece, per gli artt. 20 dello

Statuto e 13-14 del D. L. C. P. S. 1947, n. 204, alla Giunta regionale.

D'altra parte - prosegue l'Avvocatura dello Stato - la legislazione

statale attribuisce le agevolazioni tributarie, non alle imprese come

tali, ma agli stabilimenti (industriali tecnicamente organizzati), vale

a dire agli opifici; nello stesso senso deve essere interpretata, pur

attraverso le ambiguità terminologiche, la legge regionale n. 61 del

1953 (art. 1) e così è stata intesa a suo tempo dall'Alta Corte

siciliana, che perciò rigettava la questione di costituzionalità

allora sollevata; ne deriverebbe che il D. Pres. reg. sic. n. 2 del

1954 e i successivi provvedimenti, poiché invece si riferiscono a

industrie e non a opifici contrastano sia con la legislazione statale

sia con quella regionale: dunque, sarebbero essi stessi, non la

circolare denunciata dalla Regione, costituzionalmente illegittimi.

Anche l'altro motivo del ricorso sarebbe da respingere: secondo la

difesa statale, l'accertamento dei tributi - che, pur dovendo

attribuirsi alla Regione, restano erariali - è anch'esso riservato

allo Stato sia dal D. L. 12 aprile 1948, n. 507, sia dalle recenti

norme d'attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074); perciò in

questa materia l'autorità amministrativa statale può impartire

disposizioni ai propri uffici periferici e lo ha fatto legittimamente

con la circolare che ora viene denunciata dalla Regione siciliana (v.

anche sentenza 1967 n. 114 della Corte costituzionale).

3. - Nella discussione orale la Regione, a parte i dubbi sulla

rilevanza della questione nel conflitto di competenza, ha negato che la

legge regionale 1953 n. 61 sia costituzionalmente illegittima: essa non

violerebbe l'art. 36 dello Statuto siciliano poiché, restringendo il

numero delle industrie avvantaggiate, si è limitata ad adattare la

legislazione statale alle particolari situazioni ed esigenze regionali:

talune industrie in Sicilia non meritano di essere favorite ed è

perciò che una differenza di trattamento fra industrie in quel

territorio trova la sua giustificazione puntuale; inoltre non

contrasterebbe con l'art. 23 della Costituzione poiché questo si

riferisce alle imposizioni, non alle esenzioni o agevolazioni fiscali;

non colpirebbe gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano poiché la

Regione, lungi dal superare i limiti contenuti nella legge dello Stato,

ha disposto entro quei limiti riducendo, non ampliando, la sfera di

incidenza delle agevolazioni tributarie: potere, questo, che, negato

alla Regione, annullerebbe la sua competenza, costringendola, nel caso,

a diminuire le proprie entrate senza beneficio della propria economia;

meno che meno ci sarebbe violazione dell'art. 20 dello Statuto e degli

artt. 13-14 del D. L. C. P. S. 1947 n. 204 (pretesa competenza della

Giunta, non del Presidente).

Quanto all'altro motivo del ricorso la Regione vi ha insistito

rivendicando il proprio potere impositivo ex art. 36 dello Statuto

siciliano e 6 delle Norme d'attuazione n. 1074 del 1965: così come

può imporre tributi le deve spettare una corrispondente potestà

amministrativa; ha affermato che le entrate tributarie spettano ad essa

per legge (artt. 1 e 3 delle stesse Norme d'attuazione); ha ripetuto

che, comunque, le norme statutarie (artt. 20 e 36) le conferiscono

competenza esecutiva ed amministrativa in ordine alle proprie leggi

fiscali. Considerato in diritto :

1. - La Regione denuncia la circolare 24 ottobre 1966, Div.

VII/Regioni, prot. n. 7/026528, con cui il Ministero delle finanze

dispone che le intendenze di finanza in Sicilia concedano a tutti gli

stabilimenti industriali tecnicamente organizzati le agevolazioni

fiscali previste per tutti dalla legge nazionale n. 1598 del 1947

relativa all'industrializzazione del Mezzogiorno.

L'atto sarebbe illegittimo: 1) sia perché, essendo passata alla

Regione la potestà amministrativa in materia finanziaria, il Ministro

non poteva ingerirsene (violazione degli artt. 20 e 36 dello Statuto e

8 delle Norme di attuazione n. 1074 del 1965);

2) sia perché nel suo contenuto contrasta con la legislazione

regionale, particolarmente con la legge n. 61 del 1953 e col D. Pres.

reg. n. 2 del 4 maggio 1954, che escludono dai benefici alcuni tipi di

industrie.

2. - Il primo motivo non può essere accolto. Come risulta anche

da precedenti decisioni, l'art. 36 dello Statuto non ha attribuito

immediatamente alla Regione la potestà amministrativa in materia

finanziaria; a questo scopo occorrevano apposite norme d'attuazione,

che in realtà ci sono state, prima del 1965 (D. L. 1948 n. 507), ma

che hanno conferito quei poteri, e in via del tutto provvisoria,

limitatamente alla riscossione dei tributi: l'accertamento continuò ad

essere attuato legittimamente dallo Stato coi propri uffici, che non si

erano ancora trasferiti alla Regione (sent. 1962 n. 14 della Corte

costituzionale).

Sotto tale aspetto le più recenti norme d'attuazione (art. 8 del

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), non hanno inteso altro che rendere

stabile, "fino a quando non sarà diversamente disposto", questa stessa

situazione: del resto proprio la Commissione paritetica ha voluto

sottolineare, a proposito dell'art. 8 e sia pure in generale, come

quelle norme seguano le direttive date dalla Corte ed evitino soluzioni

estreme che sarebbero state ad ogni modo dannose. Perciò la Regione

non ha propri uffici, ma si "avvale" di uffici periferici che

strutturalmente fanno ancora parte dell'amministrazione statale (sent.

n. 66 del 1966); ne deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi

rispetto ad essi in posizione di supremazia, può dare istruzioni,

quale che sia la legislazione, statale o regionale, a cui ci si

richiami: sul piano funzionale, almeno fuori del campo della

riscossione, la esclusiva dipendenza degli uffici dell'assessore alle

finanze non può dirsi ancora attuata (arg. ex art. 8, comma terzo).

3. - L'altro motivo del ricorso riguarda il contenuto della

circolare emanata dal Ministro: essa infatti è denunciata perché

dispone che ai benefici tributari siano ammesse, quando abbiano uno

stabilimento tecnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle

leggi regionali (art. 7 legge 1953 n. 61 e D. Pres. reg. 1954 n. 2).

Il contrasto è indiscutibile e perciò, su questo punto, il ricorso

deve essere accolto per violazione dell'art. 36 dello Statuto,

oltreché dell'art. 6 delle norme d'attuazione (D.P.R. 1965 n. 1074).

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'incostituzionalità di

quelle leggi regionali (esse, in materia di competenza concorrente,

contrasterebbero coi principi delle norme legislative statali sulla

industrializzazione del Mezzogiorno, tratterebbero diversamente

industria da industria, conferirebbero al Presidente della Regione

poteri che spettano solo al legislatore o, tutt'al più, alla Giunta

regionale); incostituzionalità che, se fosse dichiarata, toglierebbe

fondamento alla denuncia della Regione siciliana. Ma la Corte non

ritiene di sollevare innanzi a sé la relativa questione di

legittimità costituzionale che del reato anche l'Alta Corte per la

Sicilia ha respinto a suo tempo. Infatti la legislazione siciliana, sia

la legge 1953 n. 61 sia i decreti esecutivi, al pari di quella statale

attribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in sé ma agli

opifici (purché svolgano una attività ricompresa negli elenchi

annessi a quei decreti); né può esservi dubbio che anche per la

Regione l'accertamento dell'esistenza d'un opificio sia indagine

necessaria da compiersi caso per caso, così come è indiscutibile che,

se gli organi regionali vi venissero meno, non mancherebbe il modo allo

Stato di dolersene in questa o in altra sede (per tutti art. 1 della

legge 1953 n. 61, artt. 1, 2 del (D. Pres. reg. 1954 n. 2, e

posteriori decreti esecutivi). Ma violazione dei principi della

legislazione statale non può scorgersi neppure là dove le norme

regionali (in particolare il D. Pres. reg. 1954 n. 2) precludono ad

alcuni tipi di industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto

il Mezzogiorno dal D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1598: in questo

caso la differenza tra legge dello Stato e leggi della Regione è di

mera quantità e, se si scorrono gli elenchi contenuti in tutti i

decreti regionali, non apparisce così grave da tradursi in diversità

qualitativa; per cui deve escludersi che la Regione si sia discostata

dal tipo d'esenzione previsto nella legge dello Stato e che abbia leso

gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto siciliano. Con il che si è venuta

implicitamente a negare ogni offesa all'art. 3 della Costituzione non

essendo arbitrario che, in ossequio a esigenze della economia regionale

e nell'attuazione di criteri legislativamente espressi (v. art. 27

legge reg. 5 agosto 1957, n. 51), si incoraggino alcuni e non altri

tipi di industria.

Quanto poi al contrasto dell'art. 7 della legge reg. 1953 n. 61,

del D. Pr. Reg. 1954 n. 2 con gli artt. 23 della Costituzione (riserva

di legge in materia tributaria), 20 dello Statuto siciliano e 13, 14

del D. L. C. P. S. 1947 n. 204 (competenza della Giunta non del

Presidente, a emanare provvedimenti esecutivi), la questione non ha

rilevanza nel giudizio. Infatti il decreto è divenuto parte integrante

dell'art. 1 legge regionale 5 agosto 1957 n. 51, contro la quale quei

vizi di costituzionalità non si possono ovviamente prospettare:

l'elenco delle industrie ammesse ai benefici tributari è ormai

contenuto, direttamente, in un comando legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza del Ministro per le finanze a emanare

istruzioni dirette alle intendenze di finanza della Regione siciliana

in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie del

Mezzogiorno;

dichiara l'incompetenza dello Stato, e in particolare del Ministro

per le finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla

legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61 e dal D. Pres. reg. 4

maggio 1954, n. 2, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali

tecnicamente organizzati della Sicilia;

annulla pertanto la circolare 24 ottobre 1966, Div. VII/Regioni,

prot. n. 7/026528, del Ministero delle finanze, Direzione generale

per i servizi della finanza locale, avente ad oggetto: "Agevolazioni

fiscali per lo sviluppo delle industrie in Sicilia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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