Corte costituzionale

Sentenza n. 121/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45,

comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie

di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma

4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,

per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

29 aprile 1999 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa

del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da

Beber Franco ed altri contro la Regione Trentino-Alto Adige ed altro,

iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige

e di Beber Franco ed altri nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la

Regione Trentino-Alto Adige, Maurizio Calò per Beber Franco ed altri

e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti

regionali, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera della

Giunta regionale di affidamento di incarico di direzione dell'Ufficio

studi, statistica e rapporti con organismi interregionali, il

tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto

Adige, sede di Trento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,

25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli artt. 90, 103

e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670), questione di legittimità costituzionale

degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e

dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione

e per la semplificazione amministrativa).

Il giudice rimettente ha ritenuto rilevante, al fine della

definizione del giudizio a quo l'eccezione di difetto di

giurisdizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione,

trattandosi di questione che sarebbe devoluta, in forza delle norme

impugnate, al giudice ordinario ed ha, quindi, sollevato questione di

legittimità costituzionale della normativa sopra riportata.

Ad avviso del collegio rimettente è indubbia la struttura

autonomistica del Trentino-Alto Adige e, in tale quadro di

"specialità" autonomistica, si colloca anche la previsione

statutaria (art. 90) dell'organo di giustizia amministrativa di primo

grado. Quest'ultimo, oltre a rispondere al principio costituzionale

introduttivo del doppio grado della giurisdizione amministrativa, sul

piano strutturale e funzionale si pone in una dimensione del tutto

atipica. Basti pensare alla particolare composizione di detto organo

(artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 426 del 1984), che risponde

all'esigenza di consentire una più puntuale tutela dei rapporti tra

le diverse etnie esistenti sul territorio regionale.

Il giudice a quo quindi, sottolinea come non possa essere

configurata una deminutio di competenza con semplice intervento del

legislatore ordinario o delegato senza che vengano incise le

peculiarità di detto giudice amministrativo.

In particolare, sottolinea come non possa valere, in proposito,

il richiamo alla "riserva di legge statale" per la disciplina della

materia giurisdizionale, atteso che la eccepita incostituzionalità

della normativa viene dedotta in relazione allo strumento legislativo

usato, fondato su legge delega ordinaria (art. 76 della Costituzione)

in sostituzione del procedimento inderogabile stabilito dalle norme

di attuazione, siccome tassativamente previsto dall'art. 107 dello

statuto.

Tale violazione è, peraltro, molto significativa se si considera

che lo spostamento di giurisdizione a favore del giudice ordinario

sottrae al TRGA le controversie di lavoro dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche, con il venire meno del principio di

concentrazione processuale insito nella giurisdizione esclusiva.

Nell'ordinanza viene segnalato, inoltre, che la peculiare

specialità autonomistica del Trentino-Alto Adige, connessa

all'esigenza di tutela dei rapporti fra i diversi gruppi

etnico-linguistici, è collegata anche alla particolare e più ampia

attribuzione di materie su cui il TRGA è chiamato a decidere

rispetto ai normali tribunali amministrativi regionali, nonché al

rigoroso riparto della competenza territoriale fra il TRGA di Trento

e la sezione autonoma di Bolzano, che può dar luogo ad un "conflitto

di competenza" non configurabile per gli altri tribunali

amministrativi regionali tra sede centrale e sezione staccata,

rimesso alla decisione del Consiglio di Stato con conseguente non

applicazione per il Trentino-Alto Adige del dettato di cui

all'art. 31, primo e nono comma, della legge n. 1034 del 1971 ed al

successivo art. 32.

Il giudice a quo mette, infine, in evidenza la assoluta

inderogabilità della competenza territoriale, tale da essere

qualificata come una competenza funzionale, ogni qual volta vengano

in considerazione le connotazioni proprie della specialità del

Trentino-Alto Adige, il che si verifica in tema di rapporti di lavoro

dei dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi sede nella

Regione.

2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra riportata si

è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, che ha chiesto la

declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate,

svolgendo argomentazioni adesive a quelle riferite.

3. - Anche le parti private del giudizio a quo si sono

costituite, chiedendo la declaratoria di illegittimità

costituzionale delle norme impugnate.

4. - È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando

che le norme impugnate attengono alla materia giurisdizionale, che

deve ritenersi sottratta alla potestà legislativa primaria

riconosciuta a tali regioni.

L'intervento legislativo in contestazione, infatti, riguarda, in

generale, l'esercizio del potere giurisdizionale e non tocca

l'organizzazione o le modalità di funzionamento del TRGA, atteso che

- secondo la prospettazione della difesa erariale - solo questo

aspetto è investito dalla peculiarità voluta dalle norme

statutarie.

5. - In prossimità della data fissata per la pubblica udienza,

la Regione Trentino-Alto Adige ha prodotto una memoria in cui

sottolinea la particolare autonomia di cui godono la regione e le

province autonome, che si sostanzia in un proprio ordinamento

giuridico, in cui la legge statale non ha una diretta operatività,

ma dev'essere recepita, per quanto riguarda i principi di riforma,

dal legislatore locale. Ciò vale anche per la giurisdizione

amministrativa, in quanto il TRGA si differenzia, sia sotto il

profilo organizzativo, sia con riguardo agli ambiti di giurisdizione,

dai normali tribunali amministrativi regionali, e trova il proprio

fondamento in disposizioni particolarmente resistenti, nel senso che

la eventuale modifica deve avvenire o attraverso lo strumento della

revisione costituzionale, qualora si voglia modificare lo statuto,

ovvero attraverso lo speciale procedimento rinforzato se si decida di

modificare le norme di attuazione.

Nella memoria viene, infine, segnalato che l'ordinamento del TRGA

di Trento e della sezione staccata di Bolzano, che lo statuto demanda

alle norme di attuazione, non comprende solo l'organizzazione, ma

tocca anche gli ambiti di giurisdizione, con la conseguenza che ogni

intervento sulla giurisdizione dovrebbe avvenire seguendo le

prescrizioni delle norme di attuazione dello statuto.

6. - Anche le parti private del giudizio a quo hanno prodotto una

memoria, in cui illustrano, con argomentazioni adesive a quelle

svolte dal giudice rimettente, le esigenze che hanno condotto alla

speciale autonomia, sia legislativa, sia amministrativa, sia degli

organi di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

In particolare, in memoria si pone in evidenza la violazione

della gerarchia delle fonti, in quanto il decreto legislativo

impugnato incide sulla Costituzione, sullo statuto di autonomia del

Trentino-Alto Adige, nonché sulle disposizioni di natura

paracostituzionale ad esso collegate. Considerato in diritto

1. - Le questioni, sottoposte in via incidentale all'esame della

Corte dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del

Trentino-Alto Adige, sede di Trento, riguardano gli artt. 29 e 45,

comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie

di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e l'art. 11,

comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), nella parte in cui, nell'attribuire

la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti

pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della

singolare caratteristica ordinamentale del tribunale regionale di

giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

L'ordinanza del giudice rimettente denuncia la violazione degli

artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, in quanto

verrebbero fortemente incise le prerogative e le garanzie

riconosciute alla regione ed alle province autonome, senza, peraltro,

l'osservanza dell'iter procedimentale previsto dalle norme

statutarie; nonché degli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in

quanto verrebbe violato l'assetto organizzativo della giustizia

amministrativa con conseguente compromissione della particolare

autonomia di cui gode la Regione.

2. - Preliminarmente deve essere precisato che il ricorso avanti

al giudice amministrativo, che ha dato luogo al procedimento nel

corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale, non coinvolge alcuno dei profili di autonomia e

garanzia (come ad esempio gli speciali ricorsi ex artt. 91, quarto

comma, e 92 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ex artt. 7 e 9 e 10,

primo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 recante: "Norme di

attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige

concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di

Trento e della sezione autonoma di Bolzano" per lesione del principio

di parità dei gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei

bilanci regionali e provinciali), per i quali sono attualmente

previsti particolari rimedi procedimentali. Infatti, il giudizio a

quo riguarda l'affidamento provvisorio (3 luglio 1998) di incarico di

direzione dell'ufficio studi, statistica e rapporti con organismi

interregionali, deducendosi tra l'altro l'erronea applicazione del

criterio di appartenenza al gruppo linguistico e la mancata

considerazione di una graduatoria per la direzione di un ufficio.

Trattasi pertanto di ordinaria controversia relativa a rapporto

di lavoro ormai devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice

del lavoro.

La determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore

ordinario sul riparto della giurisdizione, in materia di rapporti di

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non poteva

essere che unitaria in tutto il territorio nazionale, ivi comprese le

regioni a statuto speciale, non essendo consentite sul piano

costituzionale, in una materia, quale la disciplina della

giurisdizione, spettante allo Stato (v. sentenza n. 154 del 1995),

ripartizioni o soluzioni difformi tra regione e regione.

Di conseguenza deve ritenersi privo di fondamento ogni profilo

che contesti la uniforme devoluzione al giudice ordinario della

giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica

amministrazione nella Regione Trentino-Alto Adige, profilo

assolutamente indipendente dal particolare ordinamento del tribunale

regionale di giustizia amministrativa in tema di composizione e di

stato giuridico dei giudici e del personale di segreteria. Infatti le

disposizioni dell'art. 3 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 dettano

solo soluzioni sul riparto della competenza tra TRGA di Trento e

sezione autonoma di Bolzano, naturalmente nell'ambito delle materie

attribuite alla giurisdizione amministrativa, senza alcuna disciplina

specifica sulla materia del lavoro dei dipendenti di pubbliche

amministrazioni nell'ambito della Regione autonoma.

Eventuali esigenze di norme più analitiche sulla ripartizione di

competenza tra organi appartenenti alla stessa giurisdizione (nella

specie ordinaria) nella materia in discussione, esulano dalla

presente controversia costituzionale, il cui ambito resta

circoscritto, nei limiti della rilevanza nel giudizio a quo

all'applicazione nella Regione Trentino-Alto Adige del nuovo riparto

della giurisdizione sui rapporti di lavoro con la pubblica

amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e

dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione

e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento

agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché

agli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale

regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede

di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari