Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 629/1979
  • art. 7legge 25/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9,

della legge 15 febbraio 1980, n. 25 recte: del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di

rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e

provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito in legge 15

febbraio 1980, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1995

dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra lo IACP

di Bologna e Vrahulaki Costantia, iscritta al n. 654 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso di un giudizio promosso dallo IACP di Bologna nei

confronti di Vrahulaki Costantia avente ad oggetto la convalida dello

sfratto per finita locazione relativa ad un alloggio di edilizia

residenziale pubblica, il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il

28 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25 recte: del

decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di

abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito in

legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui consente alla

pubblica amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi

popolari a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla legge 27

luglio 1978, n. 392 con conseguente facoltà per il locatore di far

cessare l'assegnazione dell'alloggio ad nutum alla scadenza del

contratto senza attribuire alcuna rilevanza ai requisiti che, in base

alla stessa legge, devono sussistere ai fini dell'assegnazione.

A parere del giudice a quo non sembrerebbe conciliabile con le

finalità pubblicistiche perseguite dalla normativa disciplinante

l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la

prevista libertà del locatore di recedere dal contratto alla sua

scadenza. Né sarebbe giustificabile, in assenza di qualsiasi

mutamento dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione

dell'alloggio, il rifiuto da parte del locatore di rinnovare il

contratto e di mantenere così in vita quell'assegnazione operata

sulla scorta dei requisiti tuttora ricorrenti.

La norma impugnata, pertanto, creerebbe ingiustificatamente un

diverso e più penalizzante regime di assegnazione per determinate

categorie di assegnatari; inoltre, la mancata previsione dell'obbligo

per la pubblica amministrazione di considerare se alla scadenza del

contratto persistano o meno le ragioni che avevano giustificato

l'assegnazione dell'alloggio, comporterebbe il venir meno al dovere

di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione nonché al

dovere di rimuovere gli ostacoli d'ordine economico che impediscono

il pieno sviluppo della persona umana, di cui all'art. 3 della

Costituzione.

Infine, la norma contrasterebbe con i canoni di buon andamento e di

"razionalità" imposti alla pubblica amministrazione, in quanto le si

consente di sfrattare persone cui l'alloggio popolare era stato

assegnato in base alla considerazione, legislativamente prevista, del

fatto di essere state sfrattate da un alloggio privato.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la

infondatezza della questione.

Ha osservato la difesa erariale che la finalità della legge n. 25

del 1980 è quella di assicurare a chi ne abbia urgente bisogno in

vista dell'imminente perdita dell'alloggio attualmente goduto,

un'abitazione del patrimonio immobiliare comunale, a condizioni

diverse a seconda del reddito percepito, senza che a ciò consegua la

stabilità nel tempo della assegnazione, rimanendo il comune libero

di gestire gli immobili secondo le generali esigenze di mercato. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se l'art.

7, comma 9, della legge 15 dicembre 1980, n. 25 (recte: del

decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1980, n. 25),

nella parte in cui consente alla pubblica amministrazione di

procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale

pubblica a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla legge 27

luglio 1978, n. 392 con conseguente facoltà di far cessare

l'assegnazione dell'alloggio alla scadenza del contratto, sia in

contrasto: con l'art. 2 della Costituzione per il venir meno al

dovere di solidarietà; con l'art. 3 della Costituzione in quanto

crea per alcune categorie di assegnatari un diverso e più

penalizzante regime di assegnazione; con l'art. 3, secondo comma,

della Costituzione per il venir meno al dovere di rimuovere gli

ostacoli d'ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della

persona umana; con l'art. 97 della Costituzione in quanto si consente

alla pubblica amministrazione di sfrattare persone cui l'alloggio di

proprietà pubblica era stato assegnato perché sfrattate da altro

alloggio di proprietà privata.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che il legislatore, affrontando i vari problemi

relativi alla esecuzione degli sfratti con il decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629 (Dilazioni dell'esecuzione dei provvedimenti di

rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e

provvedimenti urgenti per l'edilizia), dispose, tra l'altro,

finanziamenti ai comuni per l'acquisto di immobili da assegnare "ai

soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo

di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione". Si stabiliva

anche che l'assegnazione "è effettuata in locazione con contratto

interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392",

fissandosi una serie di condizioni, tra le quali quella che gli

assegnatari avessero un reddito non superiore ad una certa misura e

che non avessero già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di

edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 11 del citato art.

7 della legge medesima, si prevedeva inoltre che "il comune,

stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la

proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari

competente per territorio".

3. - Il giudice a quo, partendo dalla premessa che l'assegnazione

degli alloggi operata secondo la precedente legge sarebbe

sostanzialmente equiparabile all'assegnazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, dubita della legittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede che

il contratto resti interamente assoggettato alle norme sull'equo

canone. In particolare, osserva il giudice rimettente che, in assenza

del mutamento di alcuni requisiti (in capo all'assegnatario) per

ottenere l'assegnazione (reddito non superiore ad un certo livello e

impossidenza di altri alloggi), sarebbe del tutto ingiustificato il

rifiuto da parte della pubblica amministrazione di rinnovare il

contratto.

4. - Deve verificarsi preliminarmente se sia esatto il presupposto

da cui muove l'ordinanza di rimessione, quello cioè della

equiparazione dell'assegnazione dell'alloggio in questione a quella

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quindi del

perseguimento delle stesse finalità pubbliche.

Questa Corte ritiene, al contrario, che le due predette situazioni

non siano equiparabili. La vera e propria edilizia residenziale

pubblica è caratterizzata da particolari condizioni relative ai

requisiti degli assegnatari (soprattutto il basso reddito familiare),

al sistema del concorso per la selezione degli assegnatari stessi, ai

criteri speciali e dettagliatamente previsti per la determinazione

del "canone sociale", e quindi alla stabilità del rapporto,

svincolato dalle norme sul c.d. equo canone.

Viceversa l'assegnazione di alloggi agli sfrattati risponde alla

diversa ratio di fronteggiare una situazione di temporanea emergenza,

ovviando alla particolare difficoltà in cui può trovarsi una

famiglia che non dispone ancora di un altro alloggio al momento in

cui si esegue lo sfratto.

Questa diversa logica di fondo non resta alterata - ma anzi è

confermata - dal fatto che la legge preveda anche il requisito che

gli interessati abbiano un determinato reddito (che è comunque

superiore a quello previsto per l'edilizia pubblica) e che non siano

già assegnatari di altri alloggi.

Alla differenza di ratio e di condizioni delle due situazioni

razionalmente corrisponde una differenziazione degli effetti: dalla

assegnazione degli alloggi agli sfrattati per ragioni di emergenza e

dall'assoggettamento del rapporto di locazione alle norme della legge

sull'equo canone deriva che questi contratti sono disdettabili alla

normale scadenza prevista dalla legge avendo avuto il conduttore un

congruo tempo per trovarsi altro alloggio; e ciò anche al fine di

destinare gli alloggi ad altre famiglie che si trovino in analoghe

difficoltà a seguito dell'esecuzione degli sfratti.

Nella specie, al conduttore fu intimato lo sfratto nel 1989, allo

stesso fu dato in locazione l'alloggio di emergenza dal comune di

Bologna, nel quale tuttora si trova nonostante che l'IACP gli abbia

notificato la disdetta nel 1994.

Una volta riconosciuta la ragionevolezza della diversificazione di

disciplina, per ritenere insussistente l'ulteriore denuncia circa la

violazione dell'art. 2 della Costituzione, è sufficiente ricordare

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 252 del

1989 e 404 del 1988), il diritto all'abitazione tende ad essere

realizzato in proporzione delle risorse della collettività; solo il

legislatore, infatti, "misurando le effettive disponibilità e gli

interessi con esse gradualmente satisfattibili, può razionalmente

provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali

fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali"

(sentenza n. 252 del 1989). In particolare, il diritto sociale

all'abitazione viene in considerazione quale esigenza di conservare

il tetto "fino alla normale consumazione della durata quadriennale

del rapporto, come stabilita ex lege".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629

(Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli

immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per

l'edilizia), convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal pretore

di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Santosuosso

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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