Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi

rustici), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1973 dal

tribunale di Trani - sezione specializzata agraria - nel procedimento

civile vertente tra Tripputi Adelaide e Sorrenti Vincenzo, iscritta al

n. 151 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.

Visti gli atti di costituzione di Sorrenti Vincenzo e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Emilio Romagnoli, per Sorrenti, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nei corso di un giudizio civile, instaurato da Adelaide Tripputi

contro Vincenzo Sorrenti per rilascio di fondo rustico, l'adito

tribunale di Trani - rilevato che il convenuto aveva resistito alla

domanda invocando il "regime di proroga previsto dall'art. 17 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11" - ha, di ufficio, con ordinanza 5

febbraio 1973, sollevato il dubbio di legittimità dell'art. 17,

appunto, menzionato: prospettandone il contrasto con i precetti

costituzionali di cui agli artt. 41, 42 e 44.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo

costituito il Sorrenti, sostenendo la piena legittimità della norma

impugnata.

È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,

per il tramite dell'Avvocatura di Stato: che ha, anch'essa, concluso

nel senso di una declaratoria di infondatezza della sollevata

questione. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che

"per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati

dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata, di cui

al primo comma della legge stessa, è elevato a 15 anni, e la

disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge, anche se stipulati prima

dell'entrata in vigore della legge 1966, n. 606".

Il tribunale di Trani denunzia - come detto - la norma sopra

riportata; e ne prospetta il contrasto con gli artt. 41, 42 e 44 della

Costituzione.

Il dubbio di illegittimità muove dalla considerazione che,

trattandosi di affitto (non già a coltivatore diretto, sibbene) a

conduttore non coltivatore, il proprietario e il conduttore sono

"almeno in astratto su un piano di assoluta parità", tale da "non

tollerare che la disponibilità del fondo sia concessa per un tempo

superiore a quello convenuto".

La disposta "elevazione del periodo minimo di durata dell'affitto"

(che nella prevista ipotesi di applicazione ai contratti "in corso"

alla data di entrata in vigore della norma è empiricamente, dal

giudice a quo, assimilata ad una "proroga del contratto")

concreterebbe, invece, nella predetta ipotesi, proprio tale

inammissibile compromissione della libertà di disporre e del diritto,

altresì, di proprietà sul fondo, che dell'atto di autonomia negoziale

costituisce l'oggetto.

Da ciò la violazione dei precetti costituzionali indicati.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo, in più occasioni, di affermare

che l'autonomia contrattuale - che pur riceve tutela costituzionale

nella previsione degli artt. 41 e 42 - "deve cedere di fronte a motivi

d'ordine superiore, economico e sociale, ritenuti rilevanti dalla

Costituzione" (v., per tutte, sent. n. 37 del 1969).

L'evenienza contemplata si verifica puntualmente nella specie:

giacché la limitazione della libera disponibilità dei fondo - che si

connette all'elevazione a 15 anni (disposta dalla legge impugnata) del

periodo minimo (già fissato in anni 6 dalla precedente legge 1966 n.

606) di durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore -

si giustifica in funzione proprio della superiore finalità del

"razionale sfruttamento del suolo" (di cui all'art. 44 della

Costituzione), che qui si specifica nel fine di una più progredita (e,

quindi, più rispondente all'utile sociale) gestione dell'impresa

agricola: per cui, appunto, si rende indispensabile una, sia pur

relativa, stabilità dell'affitto del fondo, su cui l'impresa insiste.

L'individuazione, in concreto (in anni 15), dello spatium temporis

necessario per il raggiungimento dei detti scopi di stabilità e

funzionale gestione dell'impresa rappresenta, poi, innegabilmente, una

scelta consentita al legislatore: per altro, nella specie, motivata

dall'intento di adeguamento della normativa nazionale alle direttive

fissate, in materia, in sede comunitaria.

Una volta ritenuto dal legislatore che per il raggiungimento della

predetta superiore finalità del razionale sfruttamento del suolo

occorresse assicurare al conduttore non coltivatore una durata minima

della gestione agricola maggiore di quella prevista dalla disciplina

anteriore, l'applicazione della nuova norma anche ai contratti in corso

alla data di entrata in vigore della legge è espressione di una scelta

discrezionale, e non irrazionale, del legislatore, di immediata e

generale attuazione del nuovo assetto normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina

dell'affitto dei fondi rustici), sollevata, in riferimento agli artt.

41, 42 e 44 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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