Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/05/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge 20 marzo 1954, n. 72 (trattamento di quiescenza

degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza

nazionale e sue specialità), promosso con ordinanza emessa il 5

dicembre 1972 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari -

sul ricorso di Svigelj Vittorio Giuseppe ed altri contro il Ministero

della difesa, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo

1974.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 5 febbraio 1972 (pervenuta a questa Corte il 28

gennaio 1974) emessa dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale

- nel giudizio promosso contro il Ministero della difesa da Svigelj

Vittorio Giuseppe - già 1 caposquadra in servizio permanente effettivo

della disciolta m.v.s.n. - (giudizio poi proseguito dalla vedova Kodric

Maria e dai figli superstiti Svigelj Giuseppe e Mario), è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma concede

agli ex appartenenti alla m.v.s.n. l'aumento di cinque anni sui servizi

effettivamente prestati tanto agli effetti del raggiungimento del

periodo minimo necessario per acquisire il diritto a pensione quanto ai

fini della liquidazione della pensione stessa e non anche ai fini della

liquidazione dell'indennità una tantum prevista dal precedente art. 3

della medesima legge.

Si osserva nell'ordinanza che la norma denunciata detta una

disciplina legislativa differenziata tra soggetti che son venuti in

concreto a trovarsi nell'identica situazione oggettiva di disagio

allorché tutti sono stati costretti a interrompere l'intrapresa

carriera dopo lo scioglimento della m.v.s.n. disposto nel 1943 alla

fine del secondo conflitto mondiale.

D'altra parte lo stesso legislatore, in altre occasioni e per casi

in tutto simili a quello in esame, ha previsto l'aumento di cinque anni

oltre che per il raggiungimento del servizio minimo richiesto per la

pensione ed ai fini della liquidazione della pensione stessa, anche per

la determinazione della indennità una tantum (cfr. art. 1, comma

secondo, d.l.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 837, sul "collocamento a riposo

dei dipendenti dello Stato e degli enti locali che non ottemperino

all'obbligo di rinnovare il giuramento alla Repubblica; l'art. 67 del

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sull'esodo volontario dei dirigenti e

del personale delle carriere direttive dello Stato; ed, infine, quali

esempi normativi più pertinenti, l'art. 6, comma secondo, della legge

20 ottobre 1949, n. 808, e l'art. 6, comma secondo, della legge 11

gennaio 1951, n. 31, riguardanti rispettivamente provvedimenti in

favore delle disciolte milizie nazionali della strada e dei porti).

Conclude, pertanto, l'ordinanza per l'incostituzionalità della

norma denunciata.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se sia in contrasto col

principio di uguaglianza, enunciato dall'art. 3 Cost., la norma

contenuta nell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72,

sul "trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta

milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità" nella

parte in cui essa non estende anche agli effetti della liquidazione

dell'indennità una tantum, prevista dal precedente art. 3 della stessa

legge, la maggiorazione di 5 anni sui servizi effettivamente prestati

riconosciuta utile, invece, sia ai fini del raggiungimento del periodo

minimo necessario per acquistare il diritto a pensione, sia per la

liquidazione della pensione.

La questione è fondata.

A questa conclusione la Corte perviene ponendo a raffronto

l'indicato trattamento di quiescenza stabilito per la milizia ordinaria

con quello precedentemente dettato dal legislatore nei riguardi del

personale appartenente alle disciolte milizie nazionali della strada e

portuaria.

Trattasi delle norme, esattamente richiamate dall'ordinanza di

rimessione, contenute nell'art. 6, comma secondo, della legge 20

ottobre 1949, n. 808, e nell'identico articolo della legge 11 gennaio

1951, n. 31, con le quali si stabilì che al personale collocato in

congedo d'autorità a decorrere dal 1 gennaio 1947, che non avesse

raggiunto il minimo di servizio necessario alla liquidazione della

pensione, anche tenuto conto della maggiorazione di cinque anni, veniva

"corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità

dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili quanti

sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni".

Ora è evidente che la differenza di trattamento normativo sopra

indicato non appare ragionevolmente giustificabile ed è fonte di

illegittima discriminazione giacché identica era nell'ordinamento del

tempo la posizione giuridica del personale della milizia ordinaria e di

quello delle milizie speciali, personale che, sebbene inquadrato in

organici separati e diversamente impiegato, era tutto considerato

facente parte delle forze armate dello Stato; identico era inoltre il

loro vincolo con il cessato regime e che rappresentò il motivo del

comune provvedimento dello scioglimento delle milizie dopo gli

avvenimenti politico-militari della seconda guerra mondiale (r.d.l. 6

dicembre 1943, n. 16/P); assolutamente simile, infine, la situazione di

disagio in cui detto personale venne a trovarsi per effetto dei

provvedimenti di collocamento in congedo d'autorità.

La perfetta identità delle situazioni poste a raffronto postula

l'esigenza dell'uniformità del loro trattamento normativo e va

pertanto dichiarata l'incostituzionalità della norma denunciata nella

parte in cui non estende al personale già appartenente alla milizia

ordinaria e sue specialità, anche agli effetti della liquidazione

dell'indennità una tantum, il beneficio della maggiorazione di cinque

anni di servizio utile concesso, invece, al personale delle disciolte

milizie nazionali della strada e portuaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma

secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul "trattamento di

quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la

sicurezza nazionale e sue specialità", limitatamente alla parte in cui

non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennità una

tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai

servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il

periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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