Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in

materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, promosso

con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dalla Commissione distrettuale

delle imposte di La Spezia sul ricorso di Vanich Francesco contro

l'Ufficio delle imposte dirette di La Spezia, iscritta al n. 229 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 23 giugno 1966 la Commissione distrettuale delle

imposte dirette ed indirette di La Spezia ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, avente

per oggetto la concessione di condono in materia tributaria delle

sanzioni non aventi natura penale.

Dalla citata ordinanza risulta: che l'ingegnere Francesco Vanich,

con dichiarazione unica presentata il 31 marzo 1960, aveva denunciato

di aver realizzato nell'anno 1959, un reddito netto di lire 1.210.000;

che l'ufficio imposte di La Spezia aveva, per contro, induttivamente

determinato un reddito di lire 4.200.000; che contro tale accertamento

il Vanich aveva in un primo tempo presentato tempestivo ricorso e

successivamente, in data 20 marzo 1964, una domanda diretta

all'ufficio imposte con la quale chiedeva di essere ammesso al

beneficio del condono della soprattassa previsto dalla legge n. 1458

del 1963; che l'ufficio imposte, omettendo di prendere qualsiasi

decisione sulla domanda di condono, chiedeva alla Commissione

distrettuale di confermare l'accertamento d'ufficio.

In sede di esame del ricorso la Commissione disattendeva l'assunto

del rappresentante dell'ufficio secondo il quale la legge di condono

non sanciva alcun obbligo di prendere una decisione sulle istanze di

condono e ricordava che lo stesso Ministero delle finanze con propria

circolare della Direzione generale del contenzioso n. 9/5835 del 18

novembre 1963, aveva, per contro, fatto obbligo agli uffici, nel caso

non ritenessero di accettare le domande di definizione, di darne

immediata comunicazione agli interessati. Soggiungeva la Commissione

che non poteva rimettere gli atti all'ufficio perché fosse provveduto

sulla domanda del Vanich dato che l'art. 2 (comma terzo) della legge n.

1458 del 1963 stabilisce che il condono non si applica se la

definizione dell'accertamento non interviene entro sei mesi

dall'entrata in vigore della legge, termine questo che, nel caso di

specie, era largamente decorso.

Sollevava, pertanto, la questione di legittimità costituzionale di

tale disposizione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

osservando che l'inerzia dell'ufficio imposte su una domanda di condono

tempestivamente presentata non può evidentemente danneggiare il

contribuente, che si vedrebbe trattato diversamente, con proprio danno

patrimoniale, rispetto ad altri contribuenti che, avendo presentato

analoghe domande, hanno avuto la fortuna di vederle esaminate nel

termine di sei mesi stabilito dalla legge.

Rimetteva quindi la Commissione gli atti a questa Corte ricordando

che la questione di legittimità sollevata è in tutto simile a quella

già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 85

del 1965 nei riguardi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14

gennaio 1967.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, né il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento. Considerato in diritto :

Rileva esattamente la Commissione distrettuale delle imposte di La

Spezia che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, è analoga a quella promossa dalla

stessa Commissione, con la precedente ordinanza del 28 aprile 1964, nei

riguardi dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559,

questione decisa con sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte.

Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma

impugnata sia in contrasto con il principio di eguaglianza sancito

dalla Costituzione, perché subordina l'applicazione del condono in

materia tributaria alla condizione che la definizione amministrativa

dell'accertamento intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore

della legge.

Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza è a dirsi

che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di

trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono

per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito

dalla legge e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio

perché i loro accertamenti non sono stati definiti. La disparità di

trattamento non è poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione

in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente,

possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per

l'applicazione del condono. Fondata è per conseguenza la denunziata

violazione dell'art. 3 della Costituzione, e costituzionalmente

illegittima deve dichiararsi anche la disposizione in questa sede

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia

tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui

stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento

tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di

cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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