Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

lettera a) della legge della regione Lombardia del 17 febbraio 1986,

n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle

istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività

ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), promosso con

ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal pretore di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Mazzali Alberto ed altri e USLL 47

di Mantova iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento della regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Mantova, adito da Mazzali Alberto e altri,

medici-chirurghi, avverso ordinanze-ingiunzioni che comminano

sanzioni amministrative per l'attivazione di ambulatori medici senza

autorizzazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia 17 febbraio

1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle

istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività

ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), nella parte in

cui assimila situazioni diverse, e cioè gli istituti con

organizzazione propria che presentano le stesse caratteristiche delle

case e degli istituti di cura, e lo studio privato del singolo medico

con targa pubblicitaria e, in ipotesi, con un solo dipendente.

Detta assimilazione sarebbe irragionevole: se scopo della norma è

infatti quello di consentire il controllo dell'autorità preposta ai

servizi sanitari gestiti dai privati, la definizione di ambulatorio

va circoscritta alle strutture organizzate che siano dotate di

attrezzature idonee per gli accertamenti diagnostici e gli interventi

terapeutici. Di qui, la violazione del principio di eguaglianza.

2. - È intervenuto il presidente della regione Lombardia, nel

senso dell'inammissibilità e, in subordine, dell'infondatezza.

Innanzitutto, perché il rimettente non descrive le caratteristiche

degli studi professionali dei ricorrenti, precludendo in tal modo al

giudice costituzionale il controllo della rilevanza, per cui la

questione sarebbe inammissibile per insufficiente indicazione dei

fatti di causa. Ulteriore ragione di inammissibilità è, poi, nel

fatto che l'ordinanza non precisa il "senso" della richiesta

declaratoria di illegittimità costituzionale, ed è indeterminato il

thema decidendum; né si individuano ragioni a sostegno

dell'introduzione di scelte non costituzionalmente obbligate e,

quindi, riservate alla discrezionalità del legislatore.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Il legislatore

regionale ha sottoposto a controllo tutte le strutture aperte al

pubblico, movendo da un dato oggettivo, e cioè la possibilità di

accesso indifferenziato. Coerentemente, si è dato rilievo

all'elemento della pubblicità che mira ad attirare clienti nella

struttura sanitaria, favorendo così l'accesso a un pubblico

indifferenziato. Altrettanto può dirsi per l'ulteriore elemento

della presenza di dipendenti, che si giustifica in nome dell'esigenza

di mantenere rapporti con il pubblico.

L'ampiezza della fattispecie descritta dalla disposizione censurata

- prosegue la difesa della regione - è funzionale alla tutela degli

utenti della struttura sanitaria, quale che sia la sua importanza.

Ma anche aderendo alla prospettazione dell'ordinanza, le conclusioni

non sarebbero diverse. Se l'intento del legislatore regionale -

invero costituzionalmente apprezzabile - fosse stato quello di

esercitare un controllo sui servizi sanitari gestiti dai privati, non

si vede per quale motivo vi si dovrebbero sottrarre le strutture

carenti di attrezzature idonee per gli accertamenti e gli interventi

terapeutici, giacché si impone il massimo rigore per qualunque

attività di assistenza sanitaria.

Argomenti, questi, che la Regione Lombardia ha ribadito in una

memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, ove si

richiamano le sentenze di questa Corte nn. 35 e 17 del 1997, con

riguardo al valore costituzionale, essenziale, della salute. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Mantova ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge della regione Lombardia

17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la

vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che

svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di

infermi), nella parte in cui assimila indiscriminatamente situazioni

diverse, e cioè gli istituti aventi individualità e organizzazione

propria che presentano le stesse caratteristiche delle case e degli

istituti di cura, e lo studio privato del singolo medico il quale

abbia, in ipotesi, un solo dipendente e la targa pubblicitaria. Detta

assimilazione sarebbe irragionevole e fonte di disparità; e,

infatti, se la norma tende a controllare i servizi sanitari gestiti

dai privati, la definizione di ambulatorio va circoscritta alle

strutture organizzate, dotate di attrezzature per gli accertamenti

diagnostici e le terapie prescritte.

2. - Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità mosse dalla

regione Lombardia, secondo cui l'ordinanza di rimessione non indica i

fatti di causa, è indeterminata nel thema decidendum, e inoltre

richiede alla Corte una pronuncia lesiva dell'ambito di

discrezionalità riservato al legislatore.

Nella parte iniziale, relativa alle sanzioni amministrative

comminate ai ricorrenti per aver attivato ambulatori medici senza

l'autorizzazione, prevista dalla legge regionale n. 5 del 1986,

l'ordinanza motiva in modo per vero succinto, ma sufficiente, circa

la rilevanza della questione. Né può dirsi incerto il thema

decidendum: il dubbio di legittimità, avanzato alla luce dell'art. 3

della Costituzione, concerne l'assimilazione - nell'ultima parte

dell'art. 2, comma 1, lettera a) - di fattispecie che si assumono

diverse. E non vale altresì, quale ragione di inammissibilità, la

garanzia della discrezionalità legislativa, dal momento che dopo

un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale si renderebbe

comunque necessario un successivo intervento del legislatore

regionale volto a dare razionale sistemazione alla materia, secondo i

principi affermati da questa Corte.

3. - Passando dunque al merito, la questione è infondata.

Il giudice a quo si duole dell'assimilazione - a suo avviso

ingiustificata - di situazioni diverse: quella degli istituti con

individualità e organizzazione propria e autonoma, e quella dello

studio privato del singolo medico; onde la violazione del principio

di eguaglianza.

Va considerato, innanzitutto, che la regione è titolare dei poteri

di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di

carattere privato, fra i quali rientra, certo, quello di autorizzarne

la pubblicità (in particolare, v. la sentenza n. 461 del 1992). La

definizione delle istituzioni sanitarie private che svolgono

attività ambulatoriali, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5

del 1986, è strumentale al meccanismo autorizzatorio disciplinato

dall'art. 3 che vale, infatti, per le strutture individuate dalla

legge.

La questione di legittimità costituzionale pone un problema di

bilanciamento fra diverse istanze: vi è l'esigenza di tutelare beni

pubblici essenziali, riconducibili al diritto fondamentale della

salute, con il riconoscimento di poteri di vigilanza e di

autorizzazione affidati a soggetti pubblici; ma occorre che tali

poteri siano conformati in modo ragionevole, al fine di non limitare

- senza che vi sia effettiva necessità - l'iniziativa privata nel

settore dell'assistenza sanitaria. Ora, non si può dire che la

scelta operata dal legislatore regionale sia fonte di disparità

ingiustificate o sia, comunque, irragionevole. La lettera a)

dell'art. 2, qui in esame, si fonda essenzialmente sulla sussistenza

di una "autonomia organizzativa" della struttura e sulla sua

"apertura al pubblico": deve trattarsi, cioè, di "istituzioni

sanitarie", secondo quanto precisato nella parte iniziale dell'art.

2, comma 1, e nell'ultima parte della lettera a), che eccettua gli

studi privati sprovvisti di organizzazione propria.

Il sistema qui ricostruito si sottrae, dunque, alle censure mosse,

e la questione va dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia

17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la

vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che

svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di

infermi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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