Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21

legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento

dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Pretore di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Lavagnini Rosina e l'INPS, iscritta al

n. 326 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 251 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal Pretore di Varese nel

procedimento civile vertente tra Baratelli Battista e l'INPS, iscritta

al n. 532 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 17 marzo 1982 dal Pretore di Caltanissetta

nel procedimento civile vertente tra Pilato Giovanni e l'INPS, iscritta

al n. 388 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Lavagnini Rosina e dell'INPS

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento vertente tra Lavagnini Rosina e

l'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

corresponsione delle quote di maggiorazione della pensione di

invalidità in dipendenza della vivenza a carico di sorella inabile al

lavoro, l'adito Pretore di Mantova - con ordinanza emessa il 10 maggio

1977 (reg. ord. n. 326 del 1977) - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, l. 21 luglio 1965, n. 903 (di

avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione

della previdenza sociale) nella parte in cui non prevede la categoria

dei fratelli e delle sorelle inabili a carico del pensionato ai fini

della corresponsione delle quote di maggiorazione della pensione,

diversamente da quanto previsto in tema di assegni familiari per il

lavoratore non pensionato, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione. Il giudice a quo ha motivato l'ordinanza di rimessione

partendo dal presupposto secondo il quale "alla stregua della normativa

succedutasi non può essere posto in dubbio che si sia attuato un

progressivo movimento di equiparazione del trattamento di maggiorazione

agli assegni familiari".

In particolare, ciò si sarebbe verificato per effetto della legge

30 aprile 1969, n. 153 (artt. 44, 45, 46), del d.l. 30 giugno 1972, n.

267, art. 5 (conv. in l. 11 agosto 1972, n. 485) ed infine del d.l. 2

marzo 1974, n. 30, art. 4 (conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114), il

quale "ha concluso - afferma sempre l'ordinanza - il progressivo

movimento di equiparazione stabilendo che ai titolari delle pensioni

dell'assicurazione generale obbligatoria competono, in luogo delle

quote di maggiorazione, gli assegni familiari".

Data anche "l'assimilazione teleologica delle quote di

maggiorazione con gli assegni predetti" (finalizzati entrambi gli

istituti al "sollievo di un maggior stato di bisogno, connesso con

particolari situazioni familiari, indipendentemente dalla circostanza

che la garanzia del reddito sia assicurata in via principale dal

trattamento previdenziale o dalla retribuzione per attività lavorativa

subordinata"), il Pretore remittente ha quindi sospettato di

incostituzionalità l'art. 21, l. n. 903/1965 per violazione del

principio di uguaglianza poiché limiterebbe, senza alcuna

"giustificazione logica", il diritto alle quote di maggiorazione, per

il titolare di pensione, alle categorie dei figli e del coniuge a

carico, con l'esclusione di fratelli e sorelle inabili pure a carico,

previsti invece per il prestatore di lavoro in tema di assegni

familiari.

Tale diversità di trattamento, a parere del giudice a quo, sarebbe

in contrasto - oltre che con l'art. 3 - anche con il "principio che

vuole assicurato ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere il diritto all'assistenza sociale, nonché

con il principio che assicura al lavoratore mezzi adeguati alle sue

esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e vecchiaia" (con

riferimento all'art. 38 della Costituzione).

2. - Nel corso di un giudizio instaurato da Baratelli Battista per

ottenere dall'INPS l'attribuzione della quota di maggiorazione della

pensione in dipendenza di figlia maggiorenne a carico, invalida, il

Pretore di Varese con ordinanza emessa in data 11 ottobre 1977 (ord. n.

532 del 1977) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

sempre dell'art. 21 l. 21 luglio 1965, n. 903, in quanto condiziona

l'attribuzione della quota di maggiorazione della pensione per il

figlio maggiorenne (a carico) allo stato di inabilità al lavoro dello

stesso, e non a quello di invalidità, come previsto invece per il

coniuge, e ciò in violazione degli artt. 3, 30, 31 e 38 della

Costituzione.

Per il Pretore remittente, "presentando gli assegni familiari -

sotto forma dei quali l'erogazione dell'aumento di pensione è prevista

- carattere e finalità dichiaratamente alimentari, sfugge la ratio di

subordinare il beneficio in argomento a requisiti diversi", inabilità,

che è totale e assoluta in un caso; invalidità, che è parziale,

nell'altro.

3. - La questione di cui al punto 2 è stata sollevata, in identici

termini, anche dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza emessa il 17

marzo 1982 (ord. n. 388 del 1982) in un giudizio vertente tra Pilato

Giovanni e l'INPS ed avente per oggetto ugualmente il riconoscimento di

quote di maggiorazione della pensione in dipendenza di figlia

maggiorenne a carico.

Per il giudice a quo l'impugnata norma creerebbe una

discriminazione che "non appare giustificata in quanto la Costituzione

afferma il diritto di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla

legge, impone il dovere di mantenimento dei figli, agevola con misure

economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e

l'adempimento dei compiti relativi, e tutela i minorati".

4. - a) Nel giudizio instaurato dal Pretore di Mantova si è

costituita Rosina Lavagnini, la quale ha ribadito le argomentazioni

svolte nell'ordinanza di rimessione. Ha in particolare posto in

evidenza come la norma impugnata comporti al momento del pensionamento

del lavoratore "una restrizione della tutela della sfera familiare dei

soggetti a carico, per i quali lo stesso lavoratore ha percepito,

durante tutto il periodo di attività, gli assegni familiari".

La Lavagnini ha altresì rilevato come "la trasformazione delle

prestazioni previdenziali accessorie dall'iniziale configurazione di

quote percentuali, attribuite in aggiunta al trattamento pensionistico,

alla previsione dell'erogazione degli assegni familiari" come per i

lavoratori dell'industria debba essere inquadrata nel "processo di

uniformizzazione delle pensioni alle retribuzioni".

Da ciò l'irragionevolezza dell'esclusione della provvidenza

relativa a fratelli e sorelle inabili a carico in favore del pensionato

che versi nella stessa identica situazione familiare del lavoratore

ovvero di assistito dalle assicurazioni contro la disoccupazione e

contro la tubercolosi, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 38, primo

comma, della Costituzione in quanto la diversità di trattamento

finirebbe per "privare di tutela un cittadino inabile al lavoro"

violando "in modo inaccettabile il principio dell'assistenza sociale".

b) Nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha contestato la fondatezza della sollevata questione di

legittimità costituzionale rilevando in primo luogo come gli istituti

posti a confronto (assegni familiari e maggiorazione della pensione)

abbiano "differente base finanziaria": specifici contributi posti a

carico dei datori di lavoro per gli assegni familiari e fondo pensione

dei lavoratori dipendenti per la maggiorazione della pensione. Quindi,

a parere dell'Avvocatura, una più estesa applicazione della

maggiorazione della pensione inciderebbe sensibilmente sulla situazione

finanziaria dell'INPS in tutti i fondi previdenziali amministrati da

detto Istituto.

In secondo luogo, è stato posto in evidenza come il legislatore

abbia tenuto conto del "nucleo familiare in senso stretto" nel caso del

pensionato (nucleo generalmente limitato alla moglie e ai figli) e

della "famiglia in senso lato" nel caso del lavoratore attivo, per il

quale appare "ipotizzabile in astratto" una differente situazione

familiare (obbligo del mantenimento dei genitori, fratelli ecc.).

Nessuna irrazionalità, quindi, e nessuna offesa al principio di

uguaglianza deriverebbero, secondo l'Avvocatura, dalla norma

denunciata.

Escluso per la questione in esame ogni riferimento al secondo comma

dell'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura ha rilevato, quanto al

primo comma dello stesso articolo, che il diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale del cittadino inabile (previsto in detto comma)

" non deve necessariamente avvenire attraverso una estensione del

contenuto dell'istituto della legittimità costituzionale del quale il

Pretore dubita".

5. - Nel giudizio promosso dal Pretore di Varese (ord. n. 532 R.O.

1977) si è costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

deducendo la infondatezza della questione sollevata.

In ordine alla ratio della norma, il legislatore, a parere

dell'Avvocatura, ha evidentemente ritenuto che "nella normalità dei

casi, il coniuge, che pure conservi molto ridotta capacità lavorativa,

non sia più in condizioni, per ragioni di età, di trarre da tale

ridotta capacità di lavoro, proventi apprezzabili e che ciò, invece,

non sia se si tratti di figlio al quale, normalmente in età tuttora

valida sul piano del lavoro, una certa invalidità consentirebbe di

trarre ancora apprezzabili proventi. È per ciò che per il figlio la

legge esige l'inabilità assoluta".

Infine, è stata rilevata la mancanza di motivazione,

nell'ordinanza in esame, circa la assunta violazione degli artt. 30, 31

e 38 della Costituzione da parte della norma impugnata.

6. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del Pretore di

Caltanissetta si è costituito soltanto l'INPS, che ha concluso le

proprie deduzioni chiedendo una pronuncia di non rilevanza e, comunque,

di non fondatezza della questione sollevata.

Sulla rilevanza l'Istituto ha osservato che il Pretore "non ha

puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso

sottoposto al suo giudizio".

A parere dell'INPS, infatti, per effetto della norma di cui

all'art. 4 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (conv. con modif. in l. 16

aprile 1974, n. 114) "per le persone di cui all'art. 21 della legge 21

luglio 1965, n. 903 e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485 (e

cioè coniugi e figli) in luogo delle maggiorazioni" competono gli

assegni familiari di cui al T.U. approvato con il d.P.R. n. 797/1955.

Ciò importa secondo l'Istituto previdenziale l'applicazione di

"tutte le norme del medesimo Testo Unico concernente i requisiti di

carico, di età, di reddito ecc.", con la conseguenza che mentre l'art.

4, ultimo comma del citato T.U. riproduce per i figli a carico

maggiorenni il concetto di "inabilità al lavoro" contenuto nell'art.

39 d.P.R. n. 818/1957, l'art. 6 del T.U. suddetto, per quanto riguarda

gli assegni familiari per il coniuge a carico, prescinde totalmente

dallo stato di invalidità di quest'ultimo.

Talché il raffronto operato dal Pretore di Caltanissetta a

fondamento dell'assunta disparità di trattamento tra il requisito di

inabilità per il figlio a carico e quello di invalidità per il

coniuge a carico, non avrebbe ragione di sussistere non essendo più

vigente la norma che prevede per il coniuge tale requisito.

L'INPS ha quindi affermato che per effetto di tale interpretazione

"per detti figli maggiorenni la relativa regolamentazione si presenta

in piena autonomia e lo stato di inabilità all'uopo richiesto ne

costituisce un cardine imprescindibile, pienamente giustificato sotto

ogni profilo, anche e precipuamente costituzionale, trattandosi appunto

di un requisito che il legislatore - a fronte di persone di maggiore

età - dove va necessariamente richiedere così come ha richiesto per

altre prestazioni previdenziali".

Nel merito l'Istituto ha concluso per l'infondatezza della

questione ponendo in evidenza la diversità della posizione del figlio

del pensionato rispetto a quella del coniuge, quest'ultima maggiormente

gravata da oneri quali, tra gli altri, il mantenimento dei figli. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze di rimessione di cui in epigrafe sollevano

questioni di legittimità costituzionale connesse, poiché incentrate

sull'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (trattamenti di

pensione della previdenza sociale); pertanto i relativi giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Una prima questione, avente ad oggetto l'art. 21 predetto, è

stata sollevata dal Pretore di Mantova, con ordinanza emessa in data 10

maggio 1977 e con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, non

prevedendo la denunciata norma la categoria dei fratelli e delle

sorelle inabili al lavoro, a carico del pensionato, tra i soggetti

aventi diritto alle quote di maggiorazione della pensione (quote che,

per effetto dell'art. 4 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, conv. con modif. in

l. 16 aprile 1974, n. 114, sono state sostituite dagli assegni

familiari).

Il dubbio prospettato muove dal raffronto tra la norma denunciata e

la disciplina stabilita - all'incontro - per il prestatore in costanza

di lavoro, nei cui confronti, per i soggetti in questione, inabili e a

carico, opera la corresponsione degli assegni familiari.

Il giudice a quo muove dal presupposto che per effetto della legge

30 aprile 1969, n. 153, artt. 44, 45, 46; del d.l. 30 giugno 1972, n.

267, art. 5 (conv. in l. 11 agosto 1972, n. 485) ed infine,

soprattutto, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, art. 4 (conv. in l. 16

aprile 1974, n. 114) l'istituto delle quote di maggiorazione della

pensione è stato tendenzialmente equiparato a quello degli assegni

familiari sino anzi, con l'art. 4 del citato d.l. n. 30/1974, alla

definitiva sostituzione del primo con il secondo, mantenendosi -

peraltro - ferme le esclusioni soggettive di cui in discorso. E quindi,

per la conseguita, obiettiva "assimilazione teleologica" l'ordinanza,

conclusivamente, ha ritenuto privo di "giustificazione logica" il

diverso e più gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al

lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o

sorella - a carico - inabile al lavoro).

3. - La questione non è fondata.

Le due situazioni non rivestono quelle caratteristiche peculiari di

essenziale omogeneità, atte ad esaltarne sul piano costituzionale, ex

art. 3, le assunte disarmonie, quando non siano in contestazione gli

aspetti retributivi garantiti dal dettato dell'art. 36, bensì

semplicemente il novero degli aventi titolo.

S'è qui sopra posta in luce l'equiparazione dei due istituti -

quote di maggiorazione e assegni familiari, l'assorbimento effettivo

anzi delle prime nei secondi - ma da ciò non sembra doversi

necessariamente inferire che il diverso e più ristretto ambito

soggettivo abbia a concretare, senz'altro, irrazionale disparità di

trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro.

In punto, si pone, infatti, con connotazione di bastevole

ragionevolezza la norma, o il complesso di norme che - sul piano della

discrezionalità legislativa - portano a conferire più circoscritto

rilievo - naturali ratione - all'omogeneità familiare tipica intra

domesticos parietes, resistente nel tempo e più incisivamente

assistita nell'ordinamento, per i suoi preminenti valori primari

d'ordine etico-sociale, prima che giuridico.

Né sembra, d'altronde, possa utilmente rilevare il richiamo

all'art. 38 Cost. essendo ivi posto un principio d'ordine generale, non

confliggente - se al diverso e qui correlato parametro della

ragionevolezza si è corrisposto - con una disciplina adeguatrice,

flessibile alle particolarità delle varie situazioni.

4. - I Pretori di Varese e di Caltanissetta, con ordinanze emesse

rispettivamente in data 11 ottobre 1977 e 17 marzo 1982, denunciano -

in violazione degli artt. 3, 30, 31 e 38 Cost. - l'art. 21 l. 21 luglio

1965, n. 903 nella parte in cui l'attribuzione delle quote di

maggiorazione della pensione (recte: ora assegni familiari) per il

figlio maggiorenne a carico resta condizionata allo stato di inabilità

al lavoro e non a quello di invalidità come previsto, nel medesimo

contesto, per il coniuge a carico.

Senonché l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'assenza di ogni

motivazione in ordine alla violazione degli artt. 30, 31 e 38 Cost.,

mentre la difesa dell'INPS, considerando che il giudice a quo "non ha

puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso

sottoposto al suo giudizio", ha opposto non essere più richiesta

nell'ordinamento la condizione di invalidità, per il coniuge, ai fini

del godimento degli assegni familiari.

5. - Questi ultimi assunti sono fondati. Secondo il già ricordato

art. 4 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, nello stabilirsi che "per le persone

di cui all'art. 21 l. 21 luglio 1965, n. 903" in luogo delle quote di

maggiorazione competono gli assegni familiari di cui al testo unico

approvato con d.P.R. n. 797/1955, si è inteso rendere applicabili al

titolare di pensione, per le persone di cui al detto art. 21 legge n.

903 (e cioè figli e coniuge), tutte le norme del T.U. sugli assegni

familiari concernenti, tra gli altri, i requisiti di particolari

condizioni fisiche o mentali.

Orbene, siffatta normativa richiede tuttora, per la corresponsione

degli assegni, la condizione di inabilità al lavoro (art. 4), nei

confronti dei figli (maggiorenni), così come era previsto dall'art. 21

legge n. 903/1965, mentre per il coniuge non sussiste più la

condizione di invalidità, ai sensi dell'art. 6 citato T.U. del 1955, e

- per quel che attiene agli assegni alla moglie per il marito - in

forza della sentenza di questa Corte n. 105 del 1980.

Manifesta, pertanto, la carenza delle ordinanze in esame, in punto

di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 326 R.O. 1977, 532 R.O. 1977

e 388 R.O. 1982;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non

prevede per il titolare di pensione la categoria dei fratelli e delle

sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di

maggiorazione della pensione (ora assegni familiari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa

in data 10 maggio 1977 dal Pretore di Mantova;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non

parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli

artt. 3, 30, 31 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse

rispettivamente in data 11 ottobre 1977 dal Pretore di Varese e in data

17 marzo 1982 dal Pretore di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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