Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni

degli immobili urbani), modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1974 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Adducci Margherita e Morelli Carla in

Mariani, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Spinj Maria Pia e Bianchi Luisa,

iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;

3) ordinanza emessa il 3 marzo 1977 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montorfano e Chiesa Gianna,

iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.

Visti gli atti di costituzione di Bianchi Luisa e Spinj Maria Pia

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Gabriele Moricca, per Bianchi Luisa e l'avvocato dello

Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1974 nel procedimento

civile, in grado di appello, vertente tra Adducci Margherita e Morelli

Carla in Mariani, ed avente ad oggetto il diritto o meno alla proroga

legale di un contratto di locazione di immobile urbano ad uso di

abitazione, il tribunale di Roma ha sollevato, ritenendola rilevante e

non manifestamente infondata, la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, come modificato

dall'art. 56 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in

legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il giudice a quo ritiene che nel primo e nel secondo comma della

norma impugnata sia stata dettata, ai fini della proroga legale delle

locazioni, una diversa disciplina a seconda che i contratti siano stati

stipulati anteriormente o posteriormente al 1 marzo 1947, nel senso

che, fermo restando il requisito economico-fiscale (reddito non

superiore a lire 2.500.000) per entrambe le relative categorie di

conduttori, il beneficio della proroga resta subordinato, per i

conduttori il cui contratto sia stato stipulato prima del 1 marzo 1947,

alla ricorrenza di un ulteriore requisito (indice di affollamento), non

richiesto, invece, per i conduttori che abbiano stipulato il contratto

dopo la data anzidetta. Questa diversità di trattamento, fondata

esclusivamente sulla data di stipulazione del contratto, comporterebbe

una palese violazione del principio di eguaglianza.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della proposta

questione, osservando che il legislatore non ha affatto introdotto

un'arbitraria ed ingiustificata diversificazione tra conduttori che

abbiano stipulato il contratto in epoca anteriore o successiva al 1

marzo 1947, ma ha, invece, tenuto conto della diversa situazione

economica e di mercato, e quindi della differenza sostanziale di

posizione tra rapporti di locazione posti in essere prima o dopo tale

data. Basta al riguardo rilevare che i contratti stipulati "prima"

erano soggetti al regime vincolistico, mentre quelli stipulati "dopo"

erano cosiddetti liberi, per contestare l'affermazione del giudice a

quo sulla sussistenza di un diverso trattamento in funzione di un mero

criterio cronologico.

2. - La su indicata questione è stata nuovamente sollevata dallo

stesso tribunale di Roma con ordinanza del 26 novembre 1974, emessa in

altro procedimento civile, in grado di appello, vertente tra Spinj

Maria Pia e Bianchi Luisa in Giannandrea: identici a quelli della

precedente ordinanza gli argomenti addotti a sostegno della non

manifesta infondatezza.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, che ha egualmente concluso per l'infondatezza.

Si sono costituite anche le parti private Spinj e Bianchi,

rispettivamente rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Fornario e

Gabriele Moricca.

La difesa della Spinj conclude per l'incostituzionalità della

norma, che attuerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

due categorie di conduttori unicamente in funzione della data di inizio

del rapporto: è irrazionale che si sblocchino locazioni anteriori al

1947, in considerazione del cosiddetto indice di affollamento, mentre

si bloccano le locazioni iniziatesi posteriormente.

La difesa della Bianchi, dal suo canto, conclude per

l'infondatezza, rilevando che il legislatore ha inteso regolare in modo

diverso situazioni diseguali.

3. - L'art. 1, comma primo, della legge n. 833 del 1969, come

modificato dall'art. 56 del d.l. n. 745 del 1970, è stato denunciato,

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, anche dal tribunale di

Milano con ordinanza del 3 marzo 1977, emessa nel procedimento civile,

in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, vertente tra la s.p.a.

Montorfano e Chiesa Gianna, ed avente ad oggetto l'applicabilità o

meno della proroga legale ad un rapporto di locazione.

Il giudice a quo premette che la Corte di cassazione, con

statuizione vincolante per il giudice di rinvio, ha stabilito che, in

tema di proroga dei contratti di locazione, il primo ed il secondo

comma del citato art. 1 regolano rapporti differenti, e cioè, da un

lato, le locazioni già vincolate, e, dall'altro, le locazioni esenti

da vincoli e non scadute: con la conseguenza che i requisiti previsti

per l'ulteriore proroga dei contratti già prorogati sono soltanto

quelli indicati nel primo comma, mentre i requisiti indicati nel

secondo comma valgono esclusivamente per la proroga dei contratti non

vincolati, protrattisi in base a titolo negoziale e in corso al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 833 del 1969. Tale diversità di

disciplina non va immune, ad avviso del tribunale di Milano, dal dubbio

di irragionevolezza, in quanto non appare proporzionata all'elemento di

differenziazione esistente tra le due fattispecie da regolare: occorre,

al contrario, perché sia rispettato il principio d'eguaglianza, che

tra la diversità delle situazioni e la differenza di disciplina esista

uno stretto collegamento causale. Sotto questo profilo, non si

comprende il motivo per il quale il legislatore abbia ritenuto di dover

subordinare la proroga dei contratti vincolati (anteriori al 1 marzo

1947) ad un requisito, quale quello dell'indice di affollamento, che

non si presenta in alcun modo collegato con l'esigenza di perequazione

dei canoni.

A conclusioni di infondatezza della questione è pervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto anche in questo

giudizio, a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, osservando che

ragionevolmente il legislatore ha trattato in modo diverso la

situazione delle locazioni vincolate, per le quali ha richiesto

requisiti più rigidi, rispetto alla situazione delle locazioni in

corso, i cui conduttori corrispondevano un canone superiore rispetto

agli altri. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe, dei tribunali di Roma e Milano,

la Corte è chiamata ad accertare se sia costituzionalmente

illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1

della legge 26 novembre 1969, n. 833 (come modificato dall'art. 56 del

decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre

1970, n. 1034), nella parte in cui, ai fini della concessione della

proroga legale delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di

abitazione, detta una diversa disciplina, rispettivamente nel primo e

nel secondo comma, a seconda che trattisi di contratti già prorogati

per effetto di precedenti leggi vincolistiche (cioè contratti

stipulati anteriormente al 1 marzo 1947), o di contratti esenti da

vincoli e in corso alla data di entrata in vigore della legge. La

denunciata norma, pur prescrivendo per entrambe le categorie di

conduttori la sussistenza del requisito economico-fiscale di un reddito

annuo non superiore a lire 2.500.000, subordina il beneficio della

proroga, solo per i conduttori che hanno stipulato prima del 1 marzo

1947, alla ricorrenza anche di altro requisito (indice di affollamento

pari o superiore a 0,75), che non è, invece, richiesto per gli altri

conduttori.

2. - Stante la identità della sollevata questione, i giudizi

vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Le ordinanze sono state emesse anteriormente all'entrata in

vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha

dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,

la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,

ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad

ogni effetto le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale,

quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a

quibus conferma della rilevanza della questione nei processi di

provenienza.

4. - La questione non è fondata.

La denunciata norma, nella interpretazione accolta dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione e fatta propria dai giudici a

quibus, appare preordinata alla disciplina di situazioni differenziate.

Ed invero, il primo comma dispone la ulteriore proroga (fino al 31

dicembre 1973 o alle scadenze consuetudinarie successive) dei contratti

di locazione "già prorogati" con legge 12 febbraio 1969, n. 4, cioè

dei contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947, e

ininterrottamente prorogati, di scadenza in scadenza, per effetto delle

succedutesi leggi vincolistiche. Il secondo comma, invece, dispone la

proroga (fino alla stessa scadenza indicata dal primo comma) dei

contratti di locazione "in corso" alla data di entrata in vigore della

legge n. 833 del 1969 (1 dicembre 1969), cioè dei contratti fino

allora esenti da vincoli di legge e non ancora scaduti in base alle

clausole pattizie.

Alla diversità delle situazioni il legislatore fa corrispondere

una diversità di requisiti per la concessione della proroga. Infatti,

i contratti già prorogati sono ulteriormente prorogati solo ove

ricorrano congiuntamente: a) l'indice di affollamento pari o superiore

a 0,75; b) il reddito annuo del conduttore non superiore a lire

2.500.000 (primo comma). I contratti, nei cui confronti non abbia già

operato precedente proroga, sono, invece, prorogati solo ove ricorrano

congiuntamente: a) la composizione di non più di cinque vani abitabili

oltre gli accessori; b) il reddito annuo del conduttore non superiore a

lire 2.500.000 (secondo comma).

La censura d'incostituzionalità si appunta sulla disparità di

trattamento che si concreta nella richiesta dell'indice di affollamento

(pari o superiore a 0,75) per i soli contratti della prima categoria;

mentre tale indice non è richiesto per quelli della seconda categoria

("anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno" precisa

la impugnata norma). Ma la Corte non ritiene che in tal guisa venga ad

esser vulnerato il principio costituzionale dell'eguaglianza.

Giova ricordare che l'indice di affollamento va determinato, a

norma del primo comma dell'art. 3 del d.l. 27 giugno 1967, n. 460,

convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628, dividendo

il numero dei componenti la famiglia del conduttore per il numero dei

vani abitabili. Ora il legislatore, richiedendo un indice in misura

pari o superiore a 0,75, fa sì che gli alloggi con indice inferiore a

0,75, che esso ritiene esuberanti rispetto alle esigenze familiari del

conduttore, siano sottratti all'ulteriore proroga: trattandosi, cioè,

di immobili da oltre venti anni soggetti al vincolo ed al blocco dei

canoni, dell'ulteriore proroga possono beneficiare soltanto quei

conduttori che, vivendo in un alloggio appena sufficiente per la loro

famiglia, versino in modeste condizioni economiche e non possano quindi

agevolmente mutare abitazione. Invece, per gli alloggi assoggettati a

proroga per la prima volta (e per i quali i canoni sono stati fino a

tal momento quelli di mercato) il legislatore pone requisiti meno

rigidi, prescrivendo soltanto che si tratti di conduttori con modesto

reddito, condizione che, oltre tutto, avrà già di per sé costituito

remora alla locazione di alloggi esuberanti.

In tale prospettiva, la denunciata diversità di disciplina non

appare irragionevole se rapportata alle diverse situazioni che ne

formano oggetto, dovendo considerarsi effetto di quella discrezionale

valutazione della situazione economica e di mercato, che in materia di

locazioni la Corte ha più volte riconosciuto riservata al legislatore

(sentenze n. 132 del 1972; n. 29 del 1975; n. 4 del 1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle

locazioni degli immobili urbani), come modificato dall'art. 56 del

decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre

1970, n. 1034, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con le ordinanze del 15 ottobre 1974 e del 26 novembre 1974 del

tribunale di Roma, e del 3 marzo 1977 del tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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