Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione giuridica

dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia

medica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 dal pretore di Modena nel

procedimento penale a carico di Campioli Geminiano, iscritta al n. 65

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Salinetti Millerio ed altri, iscritta

al n. 70 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'11 aprile 1973.

Visti l'atto di costituzione del Presidente della Federazione

nazionale dei Collegi di tecnici di radiologia medica, parte civile nel

procedimento penale a carico di Salinetti Millerio ed altri, nonché

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per il Presidente della

Federazione nazionale dei collegi di tecnici di radiologia medica, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Campioli Guglielmo,

imputato del delitto di cui agli artt. 12, 14 e 16 della legge 4 agosto

1965, n. 1103, per avere esercitato l'arte ausiliaria di radiologia

medica presso la Casa di Riposo di Modena, senza essere iscritto

nell'albo provinciale, il pretore di detta città, con ordinanza 19

gennaio 1971, accogliendo l'eccezione della difesa, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della menzionata

legge, in riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione.

La stessa questione, ma in riferimento soltanto all'art. 3 della

Carta è stata sollevata dal tribunale di Roma con ordinanza 16

dicembre 1972 emessa nel corso del procedimento penale a carico di

Salinetti Millerio.

Nel giudizio conseguito all'ordinanza del pretore di Modena, il

Campioli non si è costituito, ma è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo la dichiarazione di infondatezza della

questione.

Nel giudizio determinato dall'ordinanza del tribunale di Roma, si

è costituito il Presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei

tecnici di radiologia, concludendo anch'egli per la dichiarazione di

infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di Roma

sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale, onde i

due giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - L'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, viene denunziato

per violazione dell'art. 3 della Costituzione perché l'obbligo di

iscrizione nell'albo provinciale per chi svolge l'arte ausiliaria di

tecnico di radiologia medica presso enti pubblici, che gli vietino di

esercitare la medesima attività fuori degli enti medesimi, crea

disparità di trattamento con le altre categorie di esercenti attività

sanitaria che versino in analoga situazione; e per violazione altresì

dell'art. 18 Cost. in quanto l'obbligatorietà della iscrizione si

risolve in una violazione della libertà di associarsi o meno a collegi

od associazioni che non presentino alcun vantaggio per il singolo

tecnico di radiologia, inquadrato in un diverso apparato pubblicistico.

3. - La questione non è fondata.

Si deve premettere che mentre le parti in causa hanno a lungo

discusso sulla interpretazione da dare alla norma impugnata in merito

all'ambito di applicazione dell'obbligo di iscrizione nell'albo

provinciale, la Corte ritiene che, ai fini della soluzione della

proposta questione di legittimità costituzionale, non è necessario

accertare se coloro i quali esercitano l'arte ausiliaria di tecnico di

radiologia medica alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto

di svolgere la stessa attività per conto di altri, siano, o non siano,

obbligati alla iscrizione nell'albo provinciale. Infatti nell'un caso e

nell'altro la proposta questione non ha fondamento, come è avvalorato

anche dalle tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato e dal difensore

del Presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei tecnici di

radiologia medica, i quali, pur essendo di parere nettamente contrario

sulla interpretazione dell'art. 12 (il primo ritiene che i tecnici in

parola non sono obbligati alla iscrizione, ed il secondo, invece,

conformemente alla ordinanza di rimessione, sostiene che tale obbligo

sussiste), pervengono poi, entrambi, alla conclusione che la questione

di legittimità costituzionale non è fondata.

4. - L'art. 12 in esame non viola il principio di uguaglianza.

Pur a voler supporre che l'effettivo esercizio dell'arte sanitaria

di tecnico di radiologia medica sia subordinato alla iscrizione

nell'albo provinciale anche per i dipendenti di enti pubblici, i quali

vietino loro l'esercizio della libera professione, sicché si verrebbe

a creare per costoro un trattamento differenziato rispetto agli altri

sanitari soggetti alla disciplina dell'Ordine o del Collegio

limitatamente all'esercizio della libera professione (art. 10 del

d.l.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, le cui norme sono estese dalla

legge 29 ottobre 1954, n. 1049, alle infermiere professionali, alle

assistenti sanitarie ed alle vigilatrici di infanzia), il supposto

trattamento differenziato sarebbe pienamente giustificato dalla

particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia.

Infatti, l'esercizio dell'arte ausiliaria di radiologia è soggetto

alla vigilanza del Ministero della sanità; e sono di spettanza dei

ripetuti tecnici la manutenzione degli apparecchi di radiologia, di

radio isotopi, di cobalto betratone, e di altre radiazioni ad alta

energia, la prefissione dei dati radiografici, le centrature del tubo

radiogeno sull'organo da esaminare, la decontaminazione ed il controllo

della vetreria e degli oggetti od ambienti contaminati. Inoltre,

costoro debbono essere assicurati contro le malattie e le lesioni

conseguenti alla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge

20 febbraio 1958, n. 93; legge 4 agosto 1965, n. 1103, e d.P.R. 6 marzo

1968, n. 680). Tutto ciò dà spiegazione delle apprezzabili ragioni

che hanno indotto il legislatore ad emanare per questi tecnici norme

particolari che si discostano in alcuni punti dalla normativa per i

sanitari in genere.

L'art. 12 non è neppure in contrasto con il principio della

libertà di associazione, garantita dall'art. 18 della Costituzione.

La legittimità dell'obbligo dell'iscrizione negli albi

professionali è stata già dichiarata dalle sentenze di questa Corte

n. 69 del 1962, e nn. 11 e 98 del 1968. Dopo avere riconosciuto che

l'art. 18 garantisce la libertà di associazione sotto l'aspetto

positivo e sotto l'aspetto negativo, come libertà di non associarsi,

la Corte ha affermato che, tuttavia, in questa seconda ipotesi, non

può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura

associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde

l'obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite

alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri

interessi costituzionalmente garantiti.

Orbene, non può mettersi in dubbio che il legale riconoscimento

delle associazioni di liberi esercenti un'arte od una professione mira

alla tutela sia dei privati che si avvalgono dell'opera dei

professionisti, sia delle stesse classi professionali. E la disciplina

giuridica delle libere professioni si basa sulla iscrizione negli albi,

che importa la sussistenza di determinati titoli e di altri requisiti,

l'uso del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, e la

salvaguardia degli interessi della categoria. Pertanto, come si è

statuito in merito alla obbligatorietà della iscrizione nell'albo dei

giornalisti, parimenti deve affermarsi, anche nei confronti dei tecnici

di radiologia sanitaria, che l'iscrizione obbligatoria nell'albo

professionale non viola l'art. 18 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione

giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di

radiologia medica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 18 della

Costituzione dalle ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di

Roma, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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