Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1967 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 139 della

legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, promosso con ordinanza

emessa il 16 dicembre 1966 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento

penale a carico di Matile René Georges ed altro, iscritta al n. 244

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il cittadino svizzero Matile René, sottoposto a procedimento

penale davanti al tribunale di Sondrio per controllando e frode I. G.

E. su Kg. 96 di tabacco lavorato estero, è detenuto nelle carceri

giudiziarie e non può essere liberato perché, trattandosi di

straniero, non ha prestato cauzione o malleveria ai sensi dell'art.

139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nel dibattimento, la difesa dell'imputato sollevava questione di

legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt.

3, 10 e 27 della Costituzione ed il tribunale emetteva l'ordinanza del

16 dicembre 1966, con la quale, ritenendo la questione stessa non

manifestamente infondata, rinviava gli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.

Nel giudizio si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e

deduzioni presentato il 15 febbraio 1967.

In via pregiudiziale l'Avvocatura si rimette al giudizio della

Corte sulla ammissibilità della questione di legittimità

costituzionale sia per il difetto di motivazione dell'ordinanza sia per

l'omessa pronuncia sulla rilevanza della questione stessa ai fini della

decisione del giudizio di merito.

Nel merito l'Avvocatura sostiene che l'art. 139 della legge

doganale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, giacché il

principio di eguaglianza sancito dalla norma costituzionale concerne i

cittadini e non anche gli stranieri, e, pertanto, detta norma non

sarebbe invocabile nella specie trattandosi di un procedimento a carico

di un cittadino svizzero. D'altra parte, anche a voler ritenere

applicabile l'art. 3 della Costituzione al cittadino straniero, non

sussisterebbe la denunciata violazione, posto che tra il cittadino

italiano e lo straniero sussiste una disparità di posizione, che si

traduce concretamente sul piano della legge penale. Lo straniero,

infatti, può sottrarsi alla esecuzione della pena (ed alle conseguenze

patrimoniali che ne discendono) rientrando nel suo paese di origine; il

cittadino italiano, invece, una volta identificato, non può sottrarsi

a tale pena se non di fatto: il che sarebbe del tutto irrilevante ai

fini della legge.

Inoltre l'art. 139 della legge doganale non potrebbe ritenersi in

contrasto con l'art. 10 della Costituzione innanzitutto perché esso

non costituisce una deviazione dai principi generali tale da rendere

l'ordinamento giuridico italiano non conforme alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute; in secondo luogo perché non

costituisce una regolamentazione della condizione giuridica dello

straniero difforme dalle norme e dai trattati internazionali, e,

infine, perché norme sostanzialmente analoghe a quella impugnata si

rinvengono in tutte le legislazioni straniere, e, in particolare, nella

legislazione svizzera.

Per ultimo la impugnata norma non violerebbe l'art. 27 della

Costituzione, giacché essa non inficia il principio della personalità

della responsabilità penale né quello per cui l'imputato non è

considerato colpevole sino alla condanna definitiva, non

contrasterebbe infine con detta norma costituzionale perché non

concerne l'applicazione delle pene. Considerato in diritto :

1. - Si possono superare i dubbi avanzati dalla Avvocatura dello

Stato circa l'ammissibilità della questione.

In relazione agli atti del processo, i termini della questione

risultano chiaramente posti: trattasi di verificare la legittimità

costituzionale di una disposizione delle legge doganale al cospetto di

norme della Costituzione specificatamente invocate: gli artt. 3, 10,

secondo comma, e 27.

Quanto alla rilevanza, è da osservare che la questione è stata

sollevata ai fini della risoluzione di un aspetto essenziale della

controversia, quelle relative allo stato di detenzione dell'imputato.

2. - Il raffronto tra la disposizione contenuta nell'art. 139 della

legge doganale, secondo cui deve essere mantenuto nello stato di

arresto lo straniero finché non abbia prestato idonea cauzione o

malleveria, e l'art. 3 della Costituzione non deve farsi con questa

norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione

con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il

primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti

inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione

giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle

norme e dei trattati internazionali. Ciò perché, se è vero che

l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo

che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando

trattisi di rispettare quei diritti fondamentali.

Che la concessione della libertà provvisoria sia subordinata alla

prestazione di cauzione o malleveria è cosa ammessa nel nostro

ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni; è cosa anche

espressamente prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui è stata data esecuzione in

Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Trattasi di una misura che il

giudice può adottare per i cittadini e per gli stranieri. Né la

legittimità di tale misura viene meno se essa sia imposta dalla

legge, quando la norma che ne stabilisce l'obbligo faccia parte di un

sistema che assicuri all'imputato la possibilità di essere liberato

non appena vengano a mancare le basi di legittimità della custodia

preventiva e quando la norma stessa fissi - come fa la disposizione

impugnata - un termine massimo per tale detenzione.

Queste condizioni sussistono nel caso in esame.

L'art. 139 afferma espressamente che resta fermo quanto è disposto

nel codice di procedura penale circa la libertà personale

dell'imputato, salvo due eccezioni, una per il caso in cui non è nota

la identità di lui, sia cittadino che straniero, l'altra, riguardante

solo lo straniero, per il caso in cui egli non presti cauzione o

malleveria. Ciò significa che anche in questi procedimenti si applica

nei confronti dello straniero ogni norma che disciplina lo svolgimento

della procedura con tutte le garanzie per i diritti dello imputato,

quali la difesa, la protezione contro qualsiasi arbitrio, la

imparzialità del giudice. Tra le norme ricordate giova richiamare in

particolare quelle che dispongono di mettere in libertà il detenuto

quando manchino sufficienti indizi o motivi di sospetto e quando

intervenga quella declaratoria di non punibilità che deve essere

emessa d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tutto questo

importa che il detenuto straniero non è lasciato senza tutela di

fronte ad illimitate lungaggini delle procedure, né viene sottoposto

ad una pena senza la condanna.

Ne consegue che la disposizione denunziata non viola un diritto

fondamentale dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e

dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo

comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6

della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo (Dichiarazione qui richiamata

prescindendo da ogni indagine, non necessaria ai fini del giudizio,

circa il suo valore giuridico).

Ulteriore conseguenza è che non sussiste violazione del principio

di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della

Costituzione italiana in connessione, come si è detto, con l'art. 2

della Costituzione stessa e con le norme di diritto internazionale

sopra richiamate. Non risulta neppure violato, in relazione allo art.

10, secondo comma, della Costituzione, l'art. 14 della Convenzione

europea che sancisce il diritto dello straniero all'eguaglianza

(diritto proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione

universale).

Diversa è, nella situazione in esame, la posizione dello

straniero rispetto a quella del cittadino. Costui può, è vero,

rendersi latitante o recarsi all'estero, se non ne viene legittimamente

impedito, ma resta sempre soggetto alla sovranità dello Stato, alla

osservanza delle sue leggi ed ai mezzi di coercizione che le leggi

consentono, mentre lo straniero può abbandonare il paese dove ha

commesso il reato e non sempre e non facilmente se ne può ottenere

l'estradizione. E quindi ragionevole che, in taluni casi dei quali il

legislatore valuta la gravità, la legge prescriva che sia mantenuta la

detenzione se l'imputato straniero non presti cauzione. Non si saprebbe

contestare il buon fondamento di questa valutazione affidata al

legislatore quando si tratti, come nei confronti del contrabbando, di

reati che di solito sono commessi da esperti, i quali, particolarmente

addestrati per sfuggire alla vigilanza della polizia fiscale,

saprebbero assai bene sfuggire alle ricerche che se ne farebbero per

ottenerne la presenza nell'istruttoria e nel dibattimento o per

sottoporli all'esecuzione della pena, se questa sarà inflitta.

È da escludere, dunque, che la imposizione della particolare

misura di salvaguardia disposta dalla norma denunziata costituisca una

illegittima discriminazione per lo straniero.

3. - Le osservazioni esposte valgono pure per escludere la

violazione del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale

dichiara che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva: norma il cui contenuto è analogo a quello degli artt. 6,

n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale.

L'imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione

preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo

straniero è accusato, non equivale ad una dichiarazione di

colpevolezza prima della condanna, se, come si è detto sopra, la

disposizione denunziata si inserisce in un sistema generale, che

assicura anche all'imputato che trovasi nelle condizioni previste

dall'art. 139 le garanzie della legge processuale penale circa la

immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva, quando ne

vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in

riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 27 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Sondrio con ordinanza 16 dicembre 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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