Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1966

Altra decisione · depositata il 19/12/1966 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 24 febbraio 1966, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il successivo 2 marzo ed iscritto al n. 5

del Registro ricorsi 1966, per conflitto di attribuzione tra la Regione

e lo Stato, sorto a seguito del decreto 18 dicembre 1965 del Ministro

delle finanze relativo alla modifica di attribuzioni dei primi uffici

del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e Palermo.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del 18 dicembre 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 322

del 28 dicembre 1965) il Ministro delle finanze ha disposto che il

servizio di riscossione dell'imposta generale sull'entrata, delle tasse

di pubblico insegnamento e di quelle inerenti alla pubblica istruzione

e alle concessioni governative, svolto fino ad allora dall'ufficio di

registro di Palermo, passasse dal 1 gennaio 1966 al primo ufficio del

registro per l'i.g.e. di Roma.

Contro questo decreto ha ricorso, per conflitto di attribuzione, la

Regione siciliana con atto depositato il 2 marzo 1966. In esso innanzi

tutto si ricorda che a datare dal D.L. 12 aprile 1948, n. 507 (art. 2),

la Regione doveva riscuotere direttamente quei tributi; si avverte come

dunque l'ufficio di registro di Palermo, che ne ha esercitato finora la

riscossione, pur appartenendo all'amministrazione statale, sia stato

messo a disposizione della Regione siciliana (sentenza n. 52 del 1957

della Corte costituzionale): è perciò sottoposto al controllo

regionale che invece il decreto impugnato lo sottrae arbitrariamente;

si aggiunge che le norme d'attuazione (D. P. R. 26 luglio 1965, n.

1074) hanno riconosciuto definitivamente alla Regione la pertinenza di

quei tributi e il potere di riscuoterli attraverso gli uffici

periferici dell'amministrazione statale; uffici la cui pianta organica

deve essere stabilita dallo Stato d'intesa con la Regione (art. 8): il

che presuppone che tali uffici debbano restare in Sicilia, sotto il

diretto controllo regionale, o che l'attribuzione delle loro funzioni

ad un ufficio centrale dello Stato non possa avvenire senza intesa con

la Regione; cosa che non è avvenuta, per cui il decreto 18 dicembre

1965 ha invaso la sfera della competenza regionale.

2. - Il Presidente del Consiglio, costituitosi con atto depositato

dall'Avvocatura dello Stato il 15 marzo 1966, contesta la fondatezza

del ricorso.

Innanzi tutto il trasferimento dell'esercizio di riscossione

all'ufficio i.g.e. di Roma rientra in un piano di ammodernamento dei

servizi che prevede la soppressione dei centri meccanografici delle

grandi città come Roma, Milano, ecc., compresa Palermo (cosa già

avvenuta), e l'istituzione di dieci centri di rilevamento zonali, di

cui uno in Sicilia. D'altronde l'ufficio i.g.e. di Roma versa, a mezzo

di postagiri, le entrate della Regione siciliana direttamente e

immediatamente alla tesoreria di quest'ultima: la quale può

controllare l'andamento del gettito sui prospetti analitici che

l'ufficio manda all'Intendenza di finanza della Regione.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato si limita ad osservare che

l'art. 2 del citato D.L. 1948, n. 507 è stato abrogato con le norme

d'attuazione (citato D.P.R. 1965, n. 1074); che secondo tali norme

(art. 8), anche quando la Regione si avvale degli uffici statali,

l'ordinamento di questi ultimi spetta esclusivamente allo Stato (la

Regione dovendo essere sentita solo in merito alle piante organiche);

che perciò anche in Sicilia il Ministro delle finanze può modificare

con proprio decreto le tabelle dei servizi degli uffici finanziari (R.

D. 15 ottobre 1925, n. 2215); che infine il potere di controllo

relativo alle violazioni di norme tributarie è solo dello Stato (art.

48 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e art. 11 del T.U. 1 marzo 1961,

n. 121): alla Regione spetta soltanto il controllo del servizio di

riscossione ed esso, come si è detto, può esercitarsi facilmente

anche dopo l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. - La difesa regionale, nella memoria depositata il 9 novembre

1966, replica affermando che la centralizzazione del servizio,

quand'anche avvantaggiasse lo Stato, danneggerebbe comunque la Regione:

infatti, mentre l'ufficio di Palermo versava le entrate al Banco di

Sicilia ogni tre giorni, l'ufficio di Roma vi provvede solo

mensilmente; inoltre il primo ufficio, a differenza del secondo,

elaborava statistiche mensili e semestrali molto utili alla politica

economica della Sicilia; per di più col nuovo sistema la Regione

finisce per perdere i proventi delle sopratasse da omesso o tardivo

pagamento (vedi art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) poiché esse

affluiscono a un conto corrente unico per tutto il territorio

nazionale: questo inconveniente potrà essere eliminato in futuro, ma

la Regione non avrà modo d'accertarsene se ad essa si nega ogni

ingerenza sul funzionamento dell'ufficio romano.

In realtà, secondo la difesa regionale, l'ufficio di Palermo è un

"organo della Regione" a norma dell'art. 2 del D.L. n. 507 del 1948,

che non è stato, né poteva essere, affatto abrogato dal D.P.R. n.

1074 del 1965 (recanti norme d'attuazione): anzi proprio l'art. 8 di

questo decreto riconosce alla Sicilia la funzione di riscuotere i

tributi e con essa il potere di avvalersi degli uffici periferici

statali: cioè di quelli situati in territorio siciliano, dove quel

potere può naturalmente e direttamente esercitarsi; del resto

l'affermazione (contenuta nell'art. 8) che l'ordinamento, lo stato

giuridico e il trattamento economico di tali uffici continuano ad

essere regolati da norme dello Stato sarebbe pleonastica se non

presupponesse che, nell'esercizio delle funzioni spettanti alla

Regione, gli uffici finanziari assumano la caratteristica di organo

regionale.

In conclusione, secondo la difesa regionale, il Ministro delle

finanze non può disporre a proprio arbitrio degli uffici: ché, se per

le loro piante organiche lo Stato deve procedere d'"intesa con la

regione", a fortiori dovrebbe farlo quando intenda sopprimerne i

servizi periferici di cui essa si avvale.

4. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 29

ottobre 1966, chiarisce le ragioni di carattere tecnico- economico che

hanno imposto con urgenza l'accentramento; ricorda come il centro

elettronico zonale, che deve essere istituito in Sicilia, fra l'altro,

attraverso la sua programmazione, permetterà agli organi regionali di

controllare l'andamento del servizio e il gettito dell'imposta:

controllo regionale che d'altronde può essere esteso anche all'ufficio

i.g.e. di Roma e che, dinanzi a un apparato elettronico, non richiede

la permanenza di ispettori regionali sul luogo.

In diritto il ricorso sarebbe infondato poiché l'art. 8 del citato

D.P.R. 1965, n. 1074, consente alla Regione di avvalersi degli uffici

periferici dello Stato fino a quando non avrà diversamente disposto:

perciò essa potrà organizzare diversamente la riscossione dei

tributi, ma non può interferire sulla competenza e sulla

organizzazione di quegli uffici; uffici periferici che del resto non

sono quelli solo situati in Sicilia: infatti l'art. 4 dello stesso

decreto prevede che la Regione possa servirsi di uffici periferici

posti fuori del proprio territorio ai quali affluiscono per esigenze

amministrative le entrate che le spettano: tra essi rientra

evidentemente anche il primo ufficio i.g.e. di Roma.

5. - Nella discussione orale la difesa della Regione ha rilevato

come un vero e proprio controllo regionale non potrà svolgersi presso

l'ufficio di Roma. Quanto all'art. 4 del D.P.R. n. 1074 del 1965,

invocato dal Presidente del Consiglio, esso si riferirebbe solo a casi

eccezionali ben individuabili: del resto anche gli artt. 7 e 10

proverebbero come il servizio debba svolgersi attraverso uffici situati

in Sicilia. Infine le sezioni delle giurisdizioni tributarie centrali,

che, secondo l'art. 10 del D.P.R. citato, devono istituirsi in Sicilia,

non vi potrebbero svolgere, rispetto a questa materia, la loro

funzione.

L'Avvocatura dello Stato ha osservato come col D. M. 18 dicembre

1965 si sia accentrata propriamente la contabilizzazione, non la

riscossione delle imposte: perciò il controllo regionale presso

l'ufficio di Roma, sempre possibile, non può avere ovviamente ad

oggetto se non il funzionamento dell'impianto elettronico. Considerato in diritto :

La Regione si duole perché, col. D. M. 18 dicembre 1965, il

Ministro delle finanze ha concentrato presso il primo ufficio i.g.e. di

Roma la riscossione di quei tributi (i.g.e., concessioni governative,

pubblico insegnamento e istruzione) che erano riscossi dal primo

ufficio i.g.e. di Palermo: il decreto avrebbe violato norme statutarie

e d'attuazione disponendo, in materia di riscossione tributaria, di un

ufficio periferico sottoposto al controllo della Regione siciliana

(Statuto siciliano, art. 36; D.L. 12 aprile 1948, n. 507, art. 2;

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8).

La denuncia, benché abbia una sua giustificazione, non può essere

accolta.

Non c'è dubbio, e la Corte lo ha più volte riconosciuto, che il

primo ufficio i.g.e. di Palermo svolgesse funzioni amministrative

regionali come tutti quegli organi ed uffici dello Stato di cui la

Regione "si avvale" in virtù di norme d'attuazione; ma è altrettanto

sicuro che tali organi ed uffici strutturalmente continuano a far parte

dell'organizzazione dello Stato (sentenza della Corte costituzionale n.

61 del 1960): vi appartengono e vi apparterranno se e fino a quando non

saranno passati definitivamente alla Regione o comunque "fino a quando

non sarà diversamente" stabilito (in particolare v. art. 8 del D.P.R.

n. 1074 del 1965).

Ne deriva che lo Stato può disporre degli uffici preposti alla

riscossione di tributi regionali purché ne sia garantito il servizio e

salvo che non occorra provvedere sulle loro piante organiche, per le

quali è necessaria l'intesa con la Regione siciliana (citato art. 8).

Ma la concentrazione del servizio di riscossione dell'i.g.e. e degli

altri tributi nel primo ufficio di Roma non compromette quel servizio,

mentre i poteri di vigilanza e quelli di concorso alla formazione delle

piante organiche non sono stati sottratti alla Regione, che ora potrà

esercitarli nei confronti dell'ufficio romano: e li potrà esercitare,

beninteso, data la complessità dell'ufficio, solo ai fini del servizio

di riscossione dei tributi regionali e nei limiti in cui lo consente il

diverso impianto dell'ufficio, che è provvisto d'un apparato

elettronico.

D'altra parte, poiché le somme pagate affluiscono a un conto

corrente vincolato a favore della Regione, il mutamento del sistema di

riscossione si riduce, nella sostanza, a ben poco: le somme prima

giungevano all'ufficio i.g.e. di Palermo che le "girava" al Banco di

Sicilia; ora giungono all'ufficio i.g.e. di Roma, che le gira al Banco

di Sicilia. E altrettanto accade di eventuali sopratasse o interessi

di mora, che ugualmente affluiscono al conto corrente postale 7/100

vincolato a favore della Regione siciliana.

Infine è da escludere che il decreto ministeriale abbia provocato,

come invece ha sostenuto in udienza la difesa regionale, spostamenti di

competenza per territorio degli organi di giustizia tributaria: poiché

il primo ufficio i.g.e. di Palermo riscuoteva tributi in regime di

autotassazione (mentre sono rimasti al secondo ufficio di Palermo

l'accertamento e la riscossione delle tasse dovute in abbonamento: D.

M. 5 novembre 1952, art. 7, comma secondo), le commissioni tributarie

non hanno, come non avevano, alcuna competenza sulla materia; quanto

poi al giudice ordinario, il mutamento di sede dell'ufficio addetto

all'esazione è del tutto irrilevante, come lo è per i ricorsi

all'autorità amministrativa (Intendente di finanza, Ministro):

infatti, a differenza del secondo, rimasto a Palermo, il primo ufficio

i.g.e. non accerta né liquida, ma si limita a riscuotere il tributo;

dimodoché è inapplicabile l'art. 8 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611

("La decisione... spetta ... al tribunale civile del luogo dove. . .

trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sopratassa"), ma

valgono, a seconda dei casi, l'art. 25 del Codice di procedura civile,

gli artt. 2 e segg. del T.U. 14 aprile 1910, n. 639, gli artt. 21 e 55

e segg. della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'art. 52 del D.L. 9 gennaio

1940, n. 2, gli artt. 14-15 del D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, ecc.:

norme, tutte, che, qualunque ne sia la portata, prescindono dalla sede

dell'ufficio preposto alla mera riscossione.

Non si può tuttavia non rilevare come il provvedimento impugnato

appaia emesso senza che la Regione sia stata prima sentita o avvisata:

con ciò indubbiamente si sono offesi quei principi di correttezza sui

quali, anche se la loro violazione nel caso non assurge a vizio di

legittimità, devono riposare in concreto i rapporti fra lo Stato e le

Regioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato a trasferire al primo ufficio

i.g.e. di Roma il servizio di riscossione svolto dal primo ufficio

i.g.e. di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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