Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 344/1990
  • art. 9legge 21/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,

della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (recte: del decreto-legge 24

novembre 1990, n. 344, recante: "Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego", convertito in legge, con modificazioni, con la

legge 23 gennaio 1991, n. 21), promosso con ordinanza emessa il 27

ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul

ricorso proposto da Anna Lazzarotto ed altri contro l'Università

degli studi di Genova, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Anna Lazzarotto ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994, nel corso di un

giudizio promosso da Anna Lazzarotto ed altri dipendenti

dell'Università degli studi di Genova appartenenti alla sesta

qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria per l'annullamento dei

provvedimenti con i quali erano state respinte le loro domande di

partecipazione a corsi di formazione per l'accesso alla settima

qualifica funzionale, il Tribunale amministrativo regionale della

Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

comma 3, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (recte: del decreto-legge

24 novembre 1990, n. 344, recante: "Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego", convertito in legge, con modificazioni, con la

legge 23 gennaio 1991, n. 21).

La disposizione denunciata consente al personale della sesta

qualifica funzionale, in servizio alla data del 1 luglio 1979 e con

almeno sei anni di anzianità in alcuni profili professionali

specificatamente indicati (assistente amministrativo, assistente

contabile, assistente tecnico, assistente di elaborazione dati,

assistente bibliotecario, assistente poligrafico, assistente di

ufficio tecnico), tra i quali non sono compresi quelli dell'area

socio-sanitaria, di accedere al profilo professionale della qualifica

funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza,

superando un corso di aggiornamento professionale con esame finale,

organizzato dalle singole università secondo programmi definiti con

decreto ministeriale.

Il giudice rimettente, considerato tassativo l'elenco dei profili

professionali per i quali è previsto lo speciale accesso riservato

alla qualifica funzionale superiore, dubita della legittimità

costituzionale della disposizione, in quanto essa non comprende i

profili professionali dell'area socio-sanitaria. Ne deriverebbe una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie

di dipendenti egualmente appartenenti al sesto livello, essendo

identica la configurazione del profilo di collaboratore tecnico

(settima qualifica funzionale) per l'area tecnico-scientifica e per

quella socio-sanitaria. Ad avviso del giudice rimettente, si

determinerebbe una lesione del principio costituzionale di

eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché il differente trattamento non

troverebbe giustificazione neppure nell'applicazione al personale

dell'area socio-sanitaria degli istituti giuridici ed economici

previsti per il corrispondente personale del Servizio sanitario

nazionale (art. 22, comma 7, del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319).

L'irragionevole frammentazione delle discipline di comparto

determinerebbe, inoltre, la violazione dell'art. 97 della

Costituzione, in contrasto con il principio di buon andamento e

imparzialità della pubblica amministrazione. Risulterebbe anche

mortificata la progressione in carriera del personale interessato,

che non conseguirebbe, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione,

benefici economici altrimenti previsti.

2. - Si è costituita Anna Lazzarotto, unitamente ad altri

ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata fondata.

Le parti private condividono le prospettazioni dell'ordinanza di

rimessione e sottolineano la disparità di trattamento che la

disposizione denunciata determinerebbe tra personale delle aree

funzionali tecnico-scientifica e socio-sanitaria. Inoltre negare

l'accesso ai corsi di aggiornamento, con la conseguente possibilità

di progressione in carriera, inciderebbe sulla speranza di un

miglioramento delle condizioni economiche, che si assumono tutelate

dall'art. 36 della Costituzione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto diretta a provocare una pronuncia additiva non logicamente

necessitata.

Nel merito la questione sarebbe infondata. Con riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, il legislatore avrebbe esercitato

correttamente il proprio potere discrezionale, non comprendendo il

personale universitario non docente dell'area socio-sanitaria tra

coloro ai quali è riservato il passaggio alla settima qualifica

funzionale mediante corsi di aggiornamento. La scelta legislativa

terrebbe conto sia delle peculiarità e delle mansioni svolte dal

personale dell'area sanitaria, che dello stato giuridico privilegiato

conferito esclusivamente ad esso dall'art. 22, comma 7, del d.P.R.

n. 319 del 1990, in forza del quale si applica il più favorevole

trattamento previsto per il personale del Servizio sanitario

nazionale. Sarebbe inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, scarsamente

comprensibile il riferimento all'art. 36 della Costituzione.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria,

sottolineando la diversità di posizione del personale appartenente

all'area socio-sanitaria rispetto a quello di altre aree. Solo per

l'area socio-sanitaria l'accesso ai profili professionali della

settima qualifica funzionale (caposala, capo ostetrica, capo tecnico

di servizi diagnostici, capo tecnico di radiologia, dietista capo,

fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari

ausiliari) richiede il diploma delle relative scuole dirette a fini

speciali (art. 22, comma 8, del d.P.R. n. 319 del 1990).

L'Avvocatura ribadisce che il mancato inserimento di tutti i

profili dell'area socio-sanitaria tra quelli tassativamente indicati

dalla norma denunciata per il passaggio alla settima qualifica

funzionale attraverso corsi di aggiornamento, troverebbe

compensazione nell'applicazione al personale di quest'area degli

istituti giuridici ed economici, se più favorevoli, riconosciuti al

corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Si

attuerebbe così una perequazione tra le diverse figure

professionali, mediante benefici contrattuali di diversa natura. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne l'art.

9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in

legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, il

quale, nel contesto di disposizioni urgenti in materia di pubblico

impiego, prevede che il personale non docente delle università,

appartenente ad alcuni profili professionali dell'area

tecnico-scientifica, specificatamente indicati, della sesta qualifica

funzionale, possa accedere al profilo professionale della qualifica

immediatamente superiore, mediante un corso di aggiornamento

professionale con esami finali, organizzato dalle singole università

secondo programmi definiti con decreto ministeriale.

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita della

legittimità costituzionale della mancata inclusione del personale

universitario dell'area socio-sanitaria, egualmente appartenente alla

sesta qualifica funzionale, tra le categorie che possono fruire

dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale. Ad avviso

del giudice rimettente, ne deriverebbe un'irragionevole disparità di

trattamento tra personale inquadrato nelle aree tecnico-scientifica o

socio-sanitaria, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Inoltre la mancata progressione in carriera del personale non

compreso nel beneficio, comportando riflessi economici,

determinerebbe una lesione dell'art. 36 della Costituzione.

2. - La questione di legittimità tende ad estendere lo speciale

meccanismo di passaggio dalla sesta alla settima qualifica

funzionale, riservato dalla disposizione denunciata ad alcuni profili

professionali del personale non docente universitario, anche agli

appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria, muovendo da una

piena equiparabilità delle diverse figure.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso.

Nell'area sanitaria i profili professionali della settima qualifica

funzionale (capo sala, capo ostetrica, capo tecnico dei servizi

diagnostici o di radiologia, dietista capo, capo dei servizi sanitari

ausiliari) richiedono, secondo la disciplina vigente (art. 22 del

d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319), il possesso di uno specifico titolo

(diploma delle relative scuole universitarie a fini speciali o altro

titolo culturale e professionale previsto per i corrispondenti

profili del Servizio sanitario nazionale), al quale non può essere

equiparato il corso di formazione disciplinato dalla disposizione

denunciata.

Inoltre, in ragione delle funzioni svolte nell'ambito

dell'assistenza sanitaria e della corrispondente disciplina prevista

per quel comparto, il personale universitario appartenente a profili

professionali speciali della sesta qualifica funzionale era già

stato inquadrato nella settima qualifica funzionale in forza

dell'art. 20, comma 6, del d.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.

Il personale universitario non docente appartenente all'area

sanitaria è destinatario, quindi, di una disciplina complessiva che

ha caratteristiche peculiari ed in parte differenziate rispetto a

quella prevista per altre categorie del personale universitario. Non

è dunque irragionevole la scelta legislativa che tenga conto sia

della diversità di requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica

funzionale di livello superiore sia della parallela disciplina

prevista per il corrispondente personale del Servizio sanitario

nazionale.

Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato con

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, non è pertanto

fondato. Né si vede come possa essere leso l'art. 36 della

Costituzione, posto che la pretesa di un trattamento retributivo

maggiore è prospettata come conseguenza del mancato accesso ad una

qualifica funzionale superiore ed all'esercizio quindi delle relative

mansioni, cui il miglioramento retributivo è collegato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344

(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti

economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché

disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in

legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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