Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1986

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo

comma, 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (" Norme per il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla

dinamica salariale "); art. 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n.

843; art. 14, quarto comma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663,

convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, promossi con ordinanze

emesse il 22 settembre 1978 dal Pretore di Novara, il 28 ottobre 1980

dal Pretore di Modena, il 25 settembre 1981 dal Pretore di Modena, il

12 ottobre 1982 dal Pretore di Trento, il 16 ottobre 1982 dal Pretore

di Ferrara, il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Lucca, il 16 settembre

1983 dal Pretore di Modena, il 1 dicembre 1983 dal Pretore di Genova,

il 26 marzo 1984 dal Pretore di Modena, iscritte rispettivamente al n.

593 del registro ordinanze 1978; al n. 881 del registro ordinanze

1980; al n. 779 del registro ordinanze 1981; al n. 827 del registro

ordinanze 1982; ai nn. 84, 436 e 976 del registro ordinanze 1983 e ai

nn. 213 e 886 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 1979, n. 63 del 1981, n. 75 del

1982, nn. 121, 184 e 301 del 1983, nn. 95 e 224 del 1984 e n. 7 bis

del 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Messori Otello e

Badiali Giovannina, di Vaccari Claudio e di Lugli Anita, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 i Giudici relatori

Antonio La Pergola e Francesco Greco;

uditi l'avvocato Pasquale Vario per l'INPS e l'avvocato dello Stato

Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 22 settembre 1978, il Pretore di

Novara solleva questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma,

della legge 3 giugno 1975, n. 160 (recante " Norme per il miglioramento

dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica

salariale"), in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il giudice a

quo ritiene che la norma censurata, nella parte in cui esclude le

pensioni inferiori al trattamento minimo dall'aumento fisso mensile di

13.000 lire, contrasti con il principio costituzionale di eguaglianza.

L'esclusione in discorso sarebbe del tutto ingiustificato.

Le argomentazioni dell'INPS resistente nel processo principale,

secondo le quali la differenza dovuta alla maggiorazione è pressoché

interamente assorbita dall'aumento percentuale previsto per tutte le

pensioni, non basterebbero, poi, ad incrinare il fondamento della

questione, dal momento che, anche ad accoglierle, rimarrebbe pur sempre

un irragionevole disparità del denunciato trattamento normativo.

2. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980, il Pretore di Modena

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, a) dell'art. 10,

primo comma, della legge n. 160/75, nella parte in cui esclude

dall'aumento ivi previsto le pensioni non superiori al trattamento

minimo; b) dello stesso art. 10, terzo comma, in quanto rinvia al

censurato disposto del primo comma; e) infine del quinto comma

dell'art. 10, nella parte in cui esclude dalla disciplina dei commi

precedenti le pensioni inferiori al trattamento minimo, con il

risultato che a queste ultime pensioni si applicherebbe il criterio,

ritenuto meno favorevole per i beneficiari del trattamento

pensionistico, che sancisce l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.

153.

Gli attori nei giudizi principali sono titolari di pensioni le quali

eccedevano in origine il trattamento minimale e poi, ne sono scese al

di sotto, perché l'importo minimo delle pensioni è stato via via

aumentato, in forza di successive disposizioni di legge. Avanti al

Pretore essi lamentano che nei loro confronti non si applichino le

previsioni dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975: più precisamente,

che la specie sia sottratta all'applicazione del nuovo criterio misto

di perequazione introdotto dall'art. 10 della legge n. 160, ed invece

assoggettata, sulla base del quinto comma dello stesso art. 10, al

criterio già fissato nell'art. 19 della legge n. 153 del 1969.

Il più complesso sistema di perequazione, di cui all'art. 10,

osserva il giudice a quo, garantisce alla generalità dei pensionati

(salvo che ai più bisognosi) una quota aggiuntiva, che si collega con

gli scatti dei punti di contingenza. Anche ai pensionati è Così

attribuito quanto occorre per le elementari esigenze della vita.

Viceversa, l'aver mantenuto il sistema previsto dalla legge n. 153

del 1969 per le pensioni, si dice, pari o inferiori al minimo,

comporterebbe che i relativi titolari soggiacciano ad un trattamento

deteriore, tanto più grave, quanto minore è l'importo della pensione.

Tale disparità di disciplina non appare giustificata né in relazione

all'entità dei contributi versati, della quale il congegno

dell'aumento fisso, qual è posto nell'art. 10, non tiene infatti

conto, né sulla base di altri razionali criteri. La normativa

censurata offenderebbe altresl' il precetto dell'art. 38 Cost., il

quale impone che ai lavoratori siano garantiti, nella vecchiaia, i

mezzi indispensabili alle loro esigenze di vita. La maggiorazione dalla

quale vengono esclusi proprio e soltanto i titolari delle pensioni

inferiori al minimo (e cioè l'aumento fisso connesso con gli scatti

della contingenza) servirebbe al recupero del potere di acquisto della

pensione, assicurando a chi ne fruisce " la conservazione di una

capacità economica reale minima adeguata alle necessità personali e

familiari ".

D'altra parte, l'eventuale integrazione al minimo della pensione

inferiore risulta nella realtà solo sussidiaria ed eventuale e

comunque, sempre ad avviso del giudice a quo, il relativo adeguamento

alle variazioni del valore della moneta, avviene - anche là, dove esso

abbia effettivamente operato - secondo criteri meno favorevoli rispetto

a quello previsto nell'art. 10 per le pensioni di più elevato

ammontare.

2.1 - Si costituiscono nel presente giudizio i ricorrenti davanti

al Pretore.

La loro difesa sostiene la fondatezza delle questioni sollevate.

Non sussisterebbero diversità di condizioni né soggettive, né

oggettive, che giustifichino le differenze di trattamento imposte dal

legislatore.

Tutte le forme di tutela previdenziale tendono, viene inoltre

dedotto, a conseguire gli obiettivi del secondo comma dell'art. 38

Cost., che si connettono con l'attuazione del principio di eguaglianza

in conformità del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione. Di

fronte alla identità degli obiettivi che il legislatore si deve

prefiggere, le disparità del regime in esame risulterebbero

ingiustificato, con la conseguente lesione degli invocati precetti

costituzionali.

2.2 - Nel presente giudizio si costituisce anche l'INPS.

Nell'atto di costituzione, si rileva che la legge n. 160 del 1975

ha modificato la previgente disciplina del fenomeno nell'ambito

dell'assicurazione generale obbligatoria: l'art. 19 della legge n. 153

del 1969 continua ad esser previsto con riguardo alle pensioni

supplementari ed a quelle inferiori o pari al minimo; l'art. 9 legge n.

160 collega il trattamento pensionistico con la dinamica salariale

dell'industria, mentre per le pensioni superiori è stabilito un

meccanismo misto: un aumento percentuale sull'ammontare della pensione,

e un aumento in cifra fissa derivante dagli scatti dei punti di

contingenza durante il periodo preso in considerazione. Pertanto, la

disciplina censurata opera diversamente in relazione all'importo della

pensione, secondo che esso superi, oppur no, il minimo fissato dalla

legge.

La difesa dell'Istituto previdenziale osserva quindi che l'art. 19

legge n. 153 assicura la conservazione nel tempo del valore originario

della pensione, garantendo un recupero proporzionale alle variazioni

dell'indice del costo della vita.

L'art. 9 della legge n. 160, sia pure attraverso un meccanismo

distinto dal precedente, configura una " dinamica pensionistica

superiore a quella dell'art. 19 ". L'art. 10 della legge n. 160,

introduce, dal canto suo, un distinto meccanismo di perequazione

automatica, più favorevole per le pensioni inferiori ai 5 milioni

annui, ma svantaggioso per le pensioni di maggior importo.

Le pensioni superiori al minimo sono erogate in funzione di una

maggiore anzianità e/o del versamento di più elevato contributo.

Malgrado ciò, la dinamica prevista per tali pensioni dall'art. 10

della legge n. 160 corrisponde ad una parabola che ha il suo vertice

nei trattamenti pensionistici di 400 mila lire mensili, per poi

discendere; la logica del criterio prescelto si adatta quindi alle

pensioni superiori al minimo non a quelle di importo fisso e fatte

coincidenti con il trattamento minimo.

In definitiva - conclude la difesa dell'INPS - il problema sta

nell'accertare se l'introduzione di un regime differenziato di

perequazione in rapporto al livello delle pensioni rientri, oppur no,

nella discrezionalità del legislatore; se cioè sia stato rispettato

il dettato dell'art. 38 Cost. con riferimento alle pensioni minime o se

per contro tutte le prestazioni vadano assoggettate allo stesso

meccanismo di recupero del valore reale.

Per la soluzione dei quesiti Così configurati la difesa si rimette

al giudizio della Corte.

2.3 - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il sistema della legge n. 160, deduce l'Avvocatura, va visto nel suo

complesso. Dal sistema delle disposizioni ivi contenute risulta che per

le pensioni allora inferiori a lire 100.000 è stato previsto un

aumento pari a 13.000 lire mensili, comprensivo dello scatto di scala

mobile. Ne è conseguito un aumento decrescente, a partire dai

trattamenti minimi e fino alle pensioni al di sotto di 100.000 lire. A

parte ciò, è stato disposto un adeguamento ancorato al costo della

vita.

Quest'ultima forma di maggiorazione - rileva ancora l'Avvocatura

dello Stato - era stata introdotta, per la prima volta, con l'art. 19

della legge n. 153 del 1969, la quale però non prevedeva l'aggancio

con la dinamica salariale, sancito invece nella legge n. 160 nell'art.

9, con riguardo alle pensioni di importo minimo, mentre nei confronti

delle pensioni superiori al minimo, è previsto il seguente altro

regime: l'aumento fisso di cui al terzo comma dell'art. 10 e quello

variabile proporzionale, che si eroga in base al primo comma dello

stesso articolo. Tale disciplina assicura un certo grado di

proporzionalità fra pensioni e retribuzioni dei lavoratori in

attività.

L'Avvocatura passa poi ad illustrare un esempio di calcolo relativo

all'adeguamento in base all'aumento misto ed a quello previsto invece

dall'art. 9: il sistema misto in relazione all'ipotesi sottoposta

all'attenzione della Corte, nella quale figurano pensioni di vario

importo, fermo restando che il costo della vita è pari al 18,5 %

mentre si registra un aumento del 21 %, sarebbe meno favorevole per i

redditi superiori alle 90.000 lire, più vantaggioso per i redditi

inferiori.

Di qui l'esigenza fatta valere dal Pretore di Modena di rivalutare

in base appunto al criterio misto le pensioni più modeste. Senonché

le tesi del giudice a quo sembrano contrastare, secondo l'Avvocatura,

con tre dati del sistema vigente: l'aumento " massiccio " delle

pensioni inferiori a 100.000 lire, la diversità di tecniche di

perequazione automatica, l'attuale (all'epoca dell'intervento - marzo

1981) livello delle pensioni.

Nella materia di cui si controverte, sono state adottate formule di

diverso tipo, dirette tuttavia al medesimo scopo.

Rilevatosi insufficiente il criterio fissato dall'art. 19 legge n.

153/69, il legislatore si è orientato verso un'altra soluzione, idonea

a difendere il potere di acquisto contro il continuo ed inevitabile

deterioramento (del valore reale delle pensioni). La scelta non risulta

irrazionale.

Con riguardo alle pensioni minime, oltre al loro incremento del

30%, dal primo gennaio di ogni anno si stabilisce il loro aumento

percentuale collegato all'aumento dei salari operai dell'industria ed

in base all'indice ISTAT.

Con il sistema dell'art. 10 il legislatore ha poi inteso evitare da

un lato che le pensioni più elevate lievitassero eccessivamente,

dall'altro, in conformità del criterio di collegare retribuzione e

trattamento pensionistico, che il reale potere di acquisto delle

erogazioni non fosse integrato in modo da determinare l'appiattimento

fra le pensioni minime e trattamenti di maggior importo. Posto ciò, il

sistema misto non poteva essere applicato alle pensioni minime, nei

confronti delle quali non vi è alcuna esigenza perequativa. D'altra

parte, se il sistema previsto dall'art. 9 legge n. 160 può in

relazione a certe fasce di pensioni condurre a trattamenti lievemente

inferiori rispetto a quelli risultanti dal sistema misto previsto

dall'art. 10, ciò consegue a scelte tecnico-politiche del legislatore,

non censurabili, come tali, dalla Corte. In ogni caso, la normativa in

questione non ha trascurato i trattamenti minimi, giacché ne ha

previsto, prima dell'entrata in vigore del congegno di rivalutazione,

l'aumento di oltre il 30%.

Per tutti i suddetti motivi non sussisterebbe il preteso contrasto

della normativa censurata con l'art. 3 Cost..

Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. il leggero

divario che sussisteva (e non più sussistente già all'epoca

dell'intervento) per gli aumenti dei trattamenti minimi, in ordine

all'applicazione dei due differenti criteri, è dipeso esclusivamente

dalla diversa tecnica di rivalutazione, e dunque, anche qui, da una

scelta che sfugge al sindacato di questo Collegio. La questione va

pertanto risolta con il verificare se il trattamento minimo delle

pensioni, sulla base dell'art. 9 della legge n. 160, e all'epoca in cui

l'ordinanza di rinvio è stata emessa, fosse tale da non soddisfare le

esigenze elementari della vita. La normativa censurata non dispone

altro, se non aumenti di tale trattamento: se le norme che di queste

detertninano l'ammontare sono indenni da censura, altrettanto deve

dirsi delle disposizioni in esame. In proposito - ricorda l'Avvocatura

- alla luce della giurisprudenza della Corte la determinazione dei

trattamenti minimi di pensione è affidata alla discrezionalità del

legislatore che dovrà tener conto delle risorse destinabili al

finanziamento delle pensioni, compatibilmente con il livello del

reddito nazionale.

Infine, quanto alla particolare questione sollevata dal Pretore di

Modena nei confronti del quinto comma dell'art. 10, viene rilevato che

dal testo dell'ordinanza sembra risultare che i ricorrenti fruissero di

pensioni già integrate al minimo e non, dunque, come si assume dal

giudice a quo, sub-minimali. Di qui l'apparente irrilevanza della

questione, com'è posta alla Corte. In ogni caso, l'esclusione del

congegno perequativo sarebbe giustificata per il fatto che i titolari

delle suddette pensioni sono già titolari di altra pensione.

Con riguardo poi alle pensioni con decorrenza compresa nell'ambito

dell'anno anteriore a quello dal quale ha effetto l'aumento,

l'esclusione dalla perequazione si spiega per la considerazione che le

pensioni di nuova costituzione beneficiano per l'anno successivo alla

loro liquidazione delle ultime retribuzioni, prese a base del calcolo

relativo.

3. - Con ordinanze emesse rispettivamente il 12 ottobre 1982 e il

25 marzo 1983 il Pretore di Trento ed il Tribunale di Lucca sollevano

identica questione di costituzionalità.

Le fattispecie sono analoghe alla precedente. Il Pretore e il

Tribunale non adducono a sostegno delle proprie tesi nuove

argomentazioni.

Anche in questi giudizi si costituisce l'INPS, la cui difesa non

adduce nuovi rilievi per l'infondatezza delle questioni, salvo che sul

punto seguente: quando l'inflazione ha assunto dimensioni allarmanti,

il legislatore ha disposto con l'art. 16 legge n. 843/78 " che la

disciplina della perequazione delle pensioni del Fondo lavoratori di

cui agli artt. 9 e 10 legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica a

decorrere dal 1 gennaio successivo a quello di decorrenza della

pensione ".

Successivamente, però, sempre ad avviso della difesa dell'INPS,

con l'art. 2, terzo comma, legge 30 dicembre 1980, n. 895, è stato

stabilito che anche per le pensioni originariamente superiori e

divenute poi pari o inferiori al minimo, continui ad applicarsi la

perequazione automatica prevista per le pensioni superiori.

Con ciò, conclude la difesa dell'INPS, si vede come il legislatore

abbia, nella sua discrezionalità adattato, compatibilmente con i mezzi

a disposizione, il momento per intervenire al fine di temperare gli

effetti dell'inflazione sulle pensioni.

Anche in questi giudizi interviene il Presidente del Consiglio.

L'Avvocatura fa rinvio alle deduzioni già esposte.

4. - Con ordinanza emessa il 16 ottobre 1982 dal Pretore di

Ferrara, viene sollevata la questione di costituzionalità degli artt.

9 e 10 legge n. 160/75 (sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.)

nella parte in cui escludono dagli aumenti previsti nell'art. 10 le

pensioni che non siano superiori ai trattamenti minimi.

Nella sostanza quindi la questione è identica a quella sollevata

in precedenza.

Sia l'INPS nel proprio atto di costituzione, sia l'Avvocatura

nell'atto di intervento per conto del Presidente del Consiglio, non

adducono nuove argomentazioni.

5. - Con nuova ordinanza emessa il 16 settembre 1983, il Pretore di

Modena sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo

comma, Cost., ha sollevato questione di costituzionalità avente ad

oggetto, oltre che i commi primo, terzo e quinto dell'art. 10 della

legge n. 160/75, anche a) il primo comma dell'art. 18 della legge 21

dicembre 1978, n. 843, in quanto ha dichiarato applicabili per l'anno

1979 alle pensioni inferiori al minimo il solo aumento di cui all'art.

10, primo comma, legge n. 160, e non anche l'aumento di cui al terzo

comma del suddetto articolo; b) il quarto comma dell'art. 14 del d.l.

30 dicembre 1979, n. 663, come convertito nella legge 29 febbraio 1980,

n. 33, nella parte in cui ha dichiarato applicabile, a partire dal 1

gennaio 1980 alle pensioni inferiori al minimo, ancora solo l'aumento

percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 e non anche quello

previsto dal terzo comma.

Nella sostanza, dunque, il Pretore osserva che, in luogo

dell'aumento calcolato sulla base dell'art. 19 della legge n. 153/69,

sia stato disposto, rispettivamente per il 1979 e a decorrere dal

gennaio 1980, per le pensioni inferiori al minimo, il solo aumento in

percentuale stabilito dal primo comma dell'art. 10 legge n. 160, e non

anche quello fisso di cui al terzo comma dello stesso articolo.

L'INPS, costituitosi anche nel presente giudizio, deduce dal canto

suo che il Pretore sarebbe incorso in equivoco: infatti, quando una

pensione da superiore diviene inferiore al minimo, essa viene

immediatamente integrata fino all'importo della pensione minima e

pertanto ricondotta al sistema di perequazione di cui all'art. 9 legge

n. 160 e non già, come ritenuto dal Pretore, quello di cui all'art. 19

legge n. 153, rimasto in vita per le pensioni supplementari e per

quelle inferiori al minimo, le quali, a seguito di varie sentenze di

questa Corte, sussistono ora in numero ridottissimo. Pertanto spetta

alla Corte verificare se, Così atteggiandosi lo stato della normativa,

sussista la lamentata violazione degli artt. 3 e 38 Cost..

Interviene anche nel presente giudizio il Presidente del Consiglio.

L'Avvocatura non insiste sulle argomentazioni svolte in precedenza.

In prossimità dell'udienza, la difesa delle parti private

costituitesi nel giudizio di costituzionalità introdotto con la prima

delle due ordinanze emesse dal Pretore di Modena presenta una memoria

aggiuntiva. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost.,

si rileva in detto scritto difensivo che la norma costituzionale

invocata, secondo la pregressa giurisprudenza della Corte, concerne

l'adeguamento dei mezzi previdenziali " alle esigenze di vita

dell'infortunato " (e nel nostro caso, sostiene la difesa di parte

privata, per analogia, del titolare di pensione di vecchiaia)

"piuttosto che le modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse

siano tali da compromettere il conseguimento ".

6. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1981, sempre il Pretore

di Modena ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 19,

primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'aumento ivi

previsto le pensioni aventi decorrenza nel corso dell'anno anteriore a

quello in cui l'aumento dovrebbe avere effetto. Secondo il giudice a

quo, l'inapplicabilità della perequazione automatica per l'intero

primo anno successivo a quello iniziale non comporta solo la perdita di

quella annualità, ma determina un deterioramento della prestazione

previdenziale per effetto del suo mancato adeguamento al potere di

acquisto della moneta. L'iniquità della, norma in oggetto sarebbe

dimostrata dal fatto che il legislatore ha provveduto ad eliminarla ma

solo per il futuro, con l'art. 16, secondo comma, della legge 21

dicembre 1978, n. 843.

La pensione del ricorrente è divenuta inferiore a trattamento

minimo, proprio per effetto della norma censurata. Il giudice a quo,

pone dunque, in via subordinata, per l'ipotesi che questa Corte

dichiari non fondata la suddetta questione, l'altra questione di

legittimità, sollevata nei giudizi di cui si è in precedenza

riferito, che ha per oggetto il primo, terzo e quinto comma dell'art.

10 della legge n. 160 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..

Si sono costituiti nel presente giudizio la parte privata

ricorrente davanti al Pretore e l'INPS; ha inoltre spiegato intervento

il Presidente del Consiglio per tramite dell'Avvocatura dello Stato.

La difesa di parte privata, con argomentazioni analoghe a quelle

del Pretore rimettente, ha sostenuto la fondatezza delle questioni

sollevate.

La difesa dell'INPS, viceversa, a sostegno dell'infondatezza delle

questioni, con riguardo alla censura dell'art. 19, osserva che la ratio

della mancata perequazione delle pensioni nell'anno successivo a quello

della loro decorrenza va individuata nel fatto che l'assicurazione

comune e sue gestioni speciali sono improntate al principio della

solidarietà e non a quello dell'autofinanziamento; sicché ne deriva

la necessità di contemperare le esigenze delle categorie da proteggere

con quelle dell'erario. In tale ottica, anche il collegamento delle

pensioni al costo della vita va considerato come un obiettivo ottimale

che va perseguito senza tuttavia dimenticare le esigenze della

collettività. Pertanto si comprende, a giudizio della difesa

dell'INPS, come il legislatore abbia favorito i titolari di pensioni

con decorrenza più remota, falcidiate maggiormente dall'inflazione. Si

comprende, inoltre, come, essendo mutato il punto di equilibrio fra le

suddette contrapposte esigenze, siano state dettate successivamente

disposizioni tendenti a perseguire in modo più incisivo il richiamato

obiettivo ottimale.

Con riguardo, poi, alla questione subordinata la difesa dell'INPS

non adduce nuove argomentazioni rispetto a quelle relative ai giudizi

di cui si è in precedenza riferito.

L'Avvocatura dello Stato, con riguardo alla questione sollevata in

via principale, rileva che la sua infondatezza si desume dalla

considerazione che la ratio della norma censurata va individuata nel

collegamento tra la pensione di nuova costituzione e l'ultima

retribuzione utilizzata come base di calcolo per la sua liquidazione.

Con riferimento alla questione subordinata neanche l'Avvocatura

adduce nuove argomentazioni.

7. - Infine, il Pretore di Genova, con ordinanza del 1 dicembre

1983, e di nuovo il Pretore di Modena, con ordinanza del 26 marzo 1984,

sollevano la questione di costituzionalità dell'art. 10, quinto comma,

della legge n. 160/75, che detta, in parte qua, disposizione identica

a quella contenuta nell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/69.

La censura è posta, anche in questo caso, in riferimento agli artt. 3

e 38 Cost., con argomentazioni analoghe a quelle già descritte. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di cui questo Collegio è investito sono state

sollevate dal Tribunale di Lucca e dai Pretori di Ferrara, Modena,

Novara e Trento, nel corso di vari procedimenti, che vestono tutti

sulla liquidazione di trattamenti pensionistici a carico dell'INPS.

Forma oggetto di censura, per asserita violazione degli artt. 3 e 38

Cost., la disciplina dettata in talune disposizioni della legge 3

giugno 1975, n. 160 (" Norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale "), ed in

altra successiva normativa. com'è di seguito precisato. I giudizi

promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche o

connesse. Essi sono quindi riuniti e definiti con unica decisione.

1. - Il Pretore di Novara (r.o. 593 /78) denuncia l'art. 1, terzo

comma, della citata legge n. 160/75. Tale disposizione esclude le

pensioni di importo inferiore al trattamento minimo dalla maggiorazione

prevista nel secondo comma della stessa legge, ai sensi del quale

l'importo mensile delle pensioni a carico del fondo pensioni dei

lavoratori dipendenti, comprese fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto

degli assegni familiari, è aumentato di L. 13.000. La norma censurata

offenderebbe l'art. 3 Cost. per avere ingiustificatamente discriminato

le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo dalle altre, che

vengono maggiorate. La circostanza che l'aumento anzidetto è stato in

larga misura assorbito dalla maggiorazione del 13%, stabilita, in forza

di successive previsioni legislative, per adeguare al costo della vita

tutti indistintamente i trattamenti pensionistici. non incide, precisa

il giudice a quo, sui termini della questione: la quale viene

ugualmente a delinearsi, per la parte non assorbita da quest'altro

aumento, che lascerebbe sussistere la lamentata discriminazione ai

danni delle pensioni di importo inferiore al minimo.

1.2 - Altra questione è prospettata dal Pretore di Modena (r.o.

881/80), il quale censura, in relazione all'art. 3, primo comma, e

all'art. 38, secondo comma, Cost., le seguenti disposizioni, contenute

nell'art. 10 della stessa legge n. 160/75: il primo comma, nella parte

in cui manca di estendere l'aumento ivi previsto alle pensioni " che

non siano superiori ai trattamenti minimi "; il terzo comma, in quanto

rinvia, e statuisce in conformità, alle previsioni del primo comma; il

quarto comma, perché esclude dal miglioramento dei trattamenti

pensionistici, qual è contemplato nel medesimo articolo, le pensioni

di importo inferiore al minimo e le assoggetta, invece, al regime

dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (" Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ").

Le pensioni di cui si tratta nel giudizio di merito (pensioni di

vecchiaia, erogate dall'INPS e a carico del fondo per i lavoratori

dipendenti) eccedevano in origine l'importo minimo, ma ne sono poi

scese al di sotto, essendo, per via della loro decorrenza temporale,

rimaste escluse dalla perequazione automatica, com'è congegnata dal

citato art. 19, primo comma, della legge n. 153. Quest'ultima legge

regola l'adeguamento delle pensioni diversamente, secondo che il

relativo ammontare sia da un canto superiore, dall'altro pari o

inferiore al minimo. Riguardo alle pensioni superiori al minimo, è

prevista, rispettivamente al primo e al terzo comma dell'art. 10,

l'erogazione di un duplice aumento: uno in percentuale, pari " alla

differenza fra la dinamica delle retribuzioni degli operai

dell'industria e l'andamento del costo della vita ", ed un altro in

misura fissa, connesso con i punti di contigenza per i lavoratori

dell'industria nei quattro trimestri, che corrono dal diciassettesimo

al sesto mese anteriore a quello da cui opera la prevista

maggiorazione. Ad avviso del giudice a quo, il regime testé descritto

non trova applicazione nella causa di merito, perché concerne

esclusivamente le pensioni, il cui importo risulta superiore al minimo

del trattamento omogeneo (della stessa categoria e a carico del

medesimo fondo), nel momento della liquidazione, e non, come accade nel

caso sottoposto al suo esame, della decorrenza iniziale. Il caso di

specie, si soggiunge, ricade invece nell'ambito dell'art. 19 della

legge n. 153 del 1969, ovvero, in quanto si tratti di pensioni

integrate al minimo, dell'art. 9 della legge n. 160. Rispetto all'una

e all'altra di tali disposizioni, il criterio dell'art. 10

consentirebbe, comunque, una più compiuta ed efficace difesa del

potere di acquisto della pensione, grazie soprattutto all'aumento in

cifra fissa, correlata ai punti di contingenza, che acquista maggior

rilievo, in relazione ai bisogni primari dell'individilo e del suo

nucleo familiare, proprio quando l'erogazione è di importo modesto. Il

sistema di perequazione automatica, di cui si chiede l'estensione alla

specie, costituirebbe anzi una disciplina ormai generalmente accolta

nelle forme di previdenza per i lavoratori dipendenti, sia nel settore

pubblico, sia in quello privato. Il legislatore avrebbe allora

discriminato i titolari di pensioni pari o inferiori al minimo,

dettando esclusivamente nei loro confronti disposizioni diverse e meno

favorevoli rispetto al regime comune, di cui fruiscono i titolari di

pensioni di più elevato ammontare. Tale scelta, secondo il giudice

rimettente, è irrazionale e non può, infatti, giustificarsi nemmeno

in relazione all'entità dei contributi versati, dalla quale l'art. 10

prescinderebbe, sotto i profili dedotti nella censura. Cosi si

prospetta la lesione non solo del principio costituzionale di

eguaglianza, ma anche del precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost.,

in cui è consacrato il diritto del lavoratore, in vecchiaia, a mezzi

adeguati per le insopprimibili necessità personali e familiari.

1.3 - Va aggiunto che, sostanzialmente negli stessi termini, la

questione è sollevata anche dal Tribunale di Lucca (r.o. 436/83) - il

quale indica come norma di raffronto solo l'art. 3 della Costituzione

- e dal Pretore di Trento (r.o. 827/82). Il Pretore di Ferrara

denuncia, poi, (r.o. 84/83) gli artt. 9 e 10 della legge n. 160/75

assumendo che la lesione degli invocati parametri costituzionali

discende dal combinato disposto delle anzidette due statuizioni. Per

quanto concerne, in particolare, l'offesa dell'art. 3 Cost., essa

sussisterebbe anche sotto questo riflesso: la norma posta nella legge

n. 160/75 per escludere dalla perequazione automatica le pensioni

decorrenti dall'anno anteriore all'aumento (art. 10, quinto comma,

della legge n. 160/75) è stata successivamente abrogata (art. 16 legge

21 dicembre 1978, n. 843), per modo che, si assume, i relativi

beneficiari sono andati soggetti ad ulteriore - ed irrazionale -

disparità di trattamento, secondo che la pensione sia stata liquidata

dopo l'entrata in vigore della legge del 1978, ovvero prima.

1.4 - Ancora il Pretore di Modena censura, con l'altra ordinanza

(r.o. 976/83), sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,

secondo comma, Cost., insieme con le disposizioni della legge n.

160/75, oggetto della questione richiamata sub 1.2, altre norme,

rilevanti per la definizione del giudizio di merito: le quali ultime,

intervenute più di recente per regolare l'adeguamento delle pensioni,

avrebbero esse pure, nel rispettivo ambito di vigenza temporale,

configurato una ingiustificato discriminazione a sfavore dei

trattamenti inferiori al minimo.

Così formulata, la questione investe, precisamente, l'art. 18,

primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, perché " ha

dichiarato applicabile per l'anno 1979 alle pensioni inferiori al

trattamento minimo il solo aumento in percentuale di cui al primo comma

dell'art. 10 legge n. 160/75 e non anche l'aumento in misura fissa

previsto dal terzo comma dello stesso art. 10, in luogo del diverso e

meno favorevole criterio di perequazione previsto dall'art. 19 della

legge n. 153/69 "; nonché l'art. 14, quarto comma, del d.l. 30

dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,

che fa operare la contestata previsione dell'art. 18, primo comma,

legge n. 843/78, dal 1 gennaio 1980.

La violazione degli invocati parametri è sostanzialmente

argomentata in base alle considerazioni sopra viste. Si assume peraltro

che le norme qui denunziate abbiano, per il fatto di non prevedere una

perequazione ragguagliata al costo della vita, aggravato il già "

deteriore trattamento " disposto dal legislatore del 1976 per i

titolari delle pensioni inferiori al minimo.

1.5 - Con ordinanza del 25 settembre 1981 (r.o. 779/81) il Pretore

di Modena ha sollevato, in via principale, la questione di

costituzionalità dell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/69,

nella parte in cui vieta la perequazione automatica delle pensioni

relativamente al primo anno successivo a quello di liquidazione.

Gli artt. 3 e 38 Cost. sarebbero lesi per avere il legislatore

sancito nei confronti di alcuni pensionati la perdita di aumenti ad

altri concessi, soltanto sulla base della diversa decorrenza dei

rispettivi trattamenti, mentre per tutti ugualmente si verifica il

pregiudizio della svalutazione monetaria; e perché la mancata difesa

del potere d'acquisto delle pensioni, anche per un limitato lasso di

tempo, può determinare, specie nel caso di trattamenti minimi o di

poco superiori, l'inidoneità del relativo reddito a sopperire alle

esigenze vitali del pensionato.

In via subordinata è, poi, sollevata l'eccezione di

incostituzionalità dell'art. 10, legge n. 160/75, nella parte in cui

(commi primo, terzo e quinto) esclude dall'applicazione del nuovo

meccanismo perequativo, con tale legge introdotto, le pensioni

inferiori al minimo. Anche qui i parametri invocati sono gli artt. 3 e

38 Cost., per la disparità di trattamento che la norma produrrebbe in

danno di titolari di pensioni inferiori al minimo e per la conseguente

insufficienza dei redditi dei medesimi.

1.6 - La questione di costituzionalità concernente il divieto

della perequazione delle pensioni nel primo anno successivo a quello

della loro decorrenza è stata sollevata, ancora dal Pretore di Genova,

con ordinanza del 1 dicembre 1983 (r.o. 213/84), e dallo stesso Pretore

di Modena con ordinanza del 26 marzo 1984 (r.o. 886/84), censurandosi,

però, a tal fine l'art. 10, quinto comma, della legge n. 160/75 che

detta, in parte qua, disposizione identica a quella di cui all'art. 19,

primo comma, legge n. 153/69.

Le norme invocate sono sempre gli artt. 3 e 38 Cost., per le

ragioni suddette.

2. - La questione sollevata dal Pretore di Novara (v. sopra n.

1.1) non è fondata. Il censurato art. 1 della legge n. 160 del 1975

prevede, al secondo comma, una maggiorazione nella misura di L. 13.000

delle pensioni gravanti sui fondi indicati nel primo comma. Questa

disposizione non è diretta a discriminare fra i trattamenti

pensionistici inferiori al minimo e tutti quelli di importo superiore.

Il suddetto aumento è limitato a quella sola fascia di pensioni, il

cui ammontare, al netto degli assegni familiari, risulta compreso fra

le lire 42.950 e le lire 100.000. È vero che dalla maggiorazione in

parola sono escluse, in forza dell'espressa previsione del terzo comma,

le pensioni inferiori al minimo. Ma la limitazione introdotta per

questa via nell'ambito di applicazione della norma denunziata non è

irrazionale, né lede altrimenti l'art. 3 Cost.. Scopo della disciplina

in esame è quello di salvaguardare, di fronte al crescente costo della

vita, la capacità di acquisto dell'erogazione previdenziale. L'organo

legislativo lo ha perseguito secondo criteri di gradualità e

compatibilità con le risorse disponibili, senza per questo offendere

la norma di raffronto. L'importo dei trattamenti inferiori al minimo -

va, infatti, subito precisato - è, anch'esso, sotto vario riguardo

preso in considerazione da apposite norme, che di esso dispongono

l'adeguamento, in modo da tutelarne, tendenzialmente, il valore reale.

Nel contesto della legislazione in cui si colloca la disposizione

oggetto del presente giudizio figura, per vero, il meccanismo di

perequazione automatica istituito con l'art. 19 della legge 30 aprile

1969, n. 153, che si applica alle pensioni inferiori al minimo (cfr. il

primo e il penultimo comma di detto articolo): il cui ammontare è

pertanto aumentato, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura

percentuale pari all'aumento percentuale del costo della vita,

calcolato dall'Istituto centrale di Statistica ai fini della scala

mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. Insieme al

progressivo e costante aumento derivante dalla previsione testé

richiamata, occorre, inoltre, ricordare l'altro congegno perequativo,

che consiste nell'integrare al minimo le pensioni di importo inferiore.

L'integrazione al minimo viene ora ad operare, in forza delle pronunzie

rese da questo Collegio (sentenze nn. 230/74; 236/76; 34/81; 102/82;

314/85) per ogni caso in cui essa era stata in origine preclusa dal

divieto posto in via generale nell'art. 2, secondo comma, lett. a,

della legge 12 agosto 1962, n. 1338; divieto successivamente derogato,

in relazione a singole ipotesi di trattamento pensionistico, da

previsioni, di cui la Corte ha via via esteso l'ambito, in conformità

del principio costituzionale di eguaglianza. Una volta integrata al

minimo, la pensione è a sua volta rivalutata, nello stesso sistema

della legge n. 160/75, mediante il collegamento del relativo importo

con le retribuzioni degli operai dell'industria, qual è congegnato

nell'art. 9. Del resto, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge

n. 160, l'ammontare mensile della pensione minima, che prima era di

lire 42.950, è elevata a lire 55.950: il che significa che esso viene

accresciuto nella stessa misura, (oltre che con pari decorrenza

temporale), delle pensioni ammesse in virtù del secondo comma a fruire

della maggiorazione di lire 13.000. Nessuna consistenza ha, quindi, la

censura avanzata nella specie riguardo al terzo comma dell'art. 1.

L'esclusione dei trattamenti inferiori al minimo dall'aumento in tale

articolo contemplato non è certo priva di giustificazione.

3. - Analogo ordine di rilievi depone per l'infondatezza delle

questioni che riguardano la mancata estensione, alle pensioni pari od

inferiori al minimo, del sistema di perequazione previsto nell'art. 10

della legge n. 160 per le pensioni di più elevato ammontare. Le

censure in esame concordano nell'imputare la lesione degli invocati

precetti costituzionali soprattutto al disposto del terzo comma

dell'art. 10, in cui risiederebbe il nucleo essenziale della

perequazione, per via dell'aumento fisso in ragione dei punti di

contingenza, che si assume indebitamente negato ai titolari delle

pensioni dedotte in controversia nelle cause di merito.

Ora, la Corte ha ultimamente avvertito (cfr. sent. n. 349/ 85),

proprio in ordine ai trattamenti pensionistici qui considerati, come il

principio di eguaglianza presupponga che le situazioni messe a

confronto siano identiche o almeno omogenee. Nel caso in esame, però,

sussiste un'intrinseca eterogeneità, Così sotto il profilo sociale

come sotto quello strettamente economico delle due categorie di

soggetti, costituite dai titolari, da un lato delle pensioni pari (o

inferiori) al minimo, dall'altro delle pensioni di maggior importo:

ciò con il necessario risultato che un'autonoma ed apposita disciplina

di perequazione per ciascuna delle due categorie non può considerarsi

irrazionale. La pronunzia testé ricordata consente, allora, di

affermare che il legislatore non era costituzionalmente vincolato ad

adottare il sistema dell'art. 10 indifferentemente per le pensioni di

qualsiasi importo. Nelle ordinanze di rinvio vien dedotto che il

criterio adottato in tale articolo, e in particolare l'erogazione della

quota aggiuntiva prevista nel terzo comma, avrebbe assicurato maggiori

vantaggi ai percettori di pensioni, che fruiscono, invece, dei congegni

di rivalutazione stabiliti, secondo i casi, nell'art. 9 della legge n.

160 del 1975 o nell'art. 19 della legge n. 153 del 1969.

Ammesso pure che quest'assunto sia corretto, quel che rileva, ai

fini del presente giudizio, è che il criterio discretivo accolto dal

legislatore per perequare i trattamenti pensionistici di diverso

ammontare non dà luogo ad irragionevoli od arbitrarie disparità di

regime. La finalità ispiratrice di tutta la normativa in discorso -

quella, come si diceva, di salvaguardare il valore delle erogazioni

previdenziali - non è contraddetta, ma coerentemente attuata, dalla

disciplina che regge il caso di specie. La quota fissata in rapporto ai

punti di contingenza è corrisposta in aggiunta all'aumento

percentuale, riferito alle variazioni del salario reale a norma del

primo comma dell'art. 10, per ragioni che, ad avviso della Corte, non

vanno censurate. Così statuendo il legislatore ha, infatti, inteso di

contenere la lievitazione dei trattamenti superiori al minimo, che

sarebbe conseguita alla scelta di un criterio perequativo imperniato

esclusivamente su di un aumento proporzionale all'importo della

pensione. D'altra parte, il criterio di perequazione mista, come esso

qui si configura, serve, nel suo complesso, se non a prevenire, almeno

a correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti

pensionistici e per questo verso la disposizione denunciata risponde

all'esigenza, fuor di dubbio lecita e razionale, che l'importo della

pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione

del dipendente in costanza del rapporto di lavoro o di impiego. Non vi

è, quindi, alcun profilo, sotto il quale la disciplina in esame

integra i prospettati estremi di incostituzionalità.

4. - Le considerazioni sopra svolte valgono altresl' ad escludere

la fondatezza delle questioni che investono l'art. 18, primo comma,

della legge n. 843 del 1978 nonché l'art. 14 del d.l. n. 663 del 1979

(v. sopra n. 1.4) sull'assunto, anche qui, che l'una e l'altra norma

abbiano - ciascuna nella propria cerchia di efficacia temporale -

indebitamente discriminato fra le pensioni di importo superiore al

minimo e quelle di ammontare inferiore, prevedendo per le seconde il

solo aumento percentuale disposto nel primo comma dell'art. 10 e

lasciando invece fermo, con riguardo alle prime, il criterio composito

di perequazione, quale risulta dal primo e dal terzo comma dello stesso

art. 10.

5. - Giustificate, del pari, diversamente da come si assume nelle

ordinanze del Pretore di Modena (v. sopra n. 1.5, 6) e di Genova (v.

sopra n. 1.6), devono ritenersi le disposisizioni del primo comma

dell'art. 19 della legge n. 153 del 1969, e quelle analoghe del quinto

comma dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975, le quali stabiliscono,

come sopra si è detto, il tertnine iniziale di efficacia del regime di

perequazione, disciplinato in altri commi dei suddetti due articoli. La

definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in

esame non sconfina dal ragionevole uso della discrezionalità

legislativa: nemmeno sotto il riflesso - è appena il caso di

aggiungere, dopo le osservazioni già esposte - che i trattamenti

pensionistici esclusi dall'anzidetta disciplina restano dal canto loro

assoggettati ad altro sistema perequativo. Risultano Così destituite

di fondamento entrambe le questioni poste l'una in via principale,

l'altra in subordine, dal Pretore di Modena, con il provvedimento di

rimessione iscritto nel reg. ord. con il n. 779/81 (v. sopra n. 1.5).

6. - Esclusa la violazione del principio di eguaglianza, la Corte

ritiene di dover pervenire ad identico risultato anche per quanto

riguarda l'altra norma invocata in giudizio, che è l'art. 38 del testo

fondamentale (v. sopra n. 1 e n. 1.2, 3, 4, 5 e 6). Il censurato regime

è stato posto nell'esercizio di scelte discrezionali che tale ultima

statuizione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, demanda

all'organo legislativo, chiamato ad adempiere i precetti costituzionali

in tema di previdenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata,

in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Novara (r.o. 593/78);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo, terzo e quinto comma, della legge 3 giugno 1975,

n. 160, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di

Lucca (r.o. 436/83), e agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Modena

(r.o. 881/80 e 976/83) e di Trento (r.o. 827/82);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di

Modena (r.o. 779/1981) e di Genova (r.o. 213 e 886/1984);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara (r.o.

84/83);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 18, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14,

quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con

modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Modena (r.o.

976/83);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di

Modena (r.o. 779/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari