Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1969 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

citata

  • art. 47d.P.R. 1069/1960
  • art. 1d.P.R. 1032/1960
  • art. 9d.P.R. 1032/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 46 e 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro

1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed

affini, nonché dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei

collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di

categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da

aziende esercenti l'industria edile, resi efficaci erga omnes con

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032;

b) degli artt. 1 e 9 del contratto collettivo nazionale per i

lavoratori dell'alimentazione dolciaria 27 novembre 1957, reso efficace

erga omnes col D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069; promossi con ordinanza

emessa il 4 febbraio 1967 dal tribunale di Cosenza nel procedimento

civile vertente tra Della Mura Francesco e Belladonna Nicola, iscritta

al n. 114 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967, e con ordinanza

emessa il 7 novembre 1967 dalla Corte d'appello di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Dalla Piazza Francesco e la società

"La Modenese", iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24

febbraio 1968.

Visti gli atti di costituzione della società "La Modenese" e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udite nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 e nella camera di

consiglio dello stesso giorno le relazioni del Giudice Relatore

Costantino Mortati;

uditi l'avv. Gustavo Vignochi, per la società "La Modenese", ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 4 febbraio 1967 il tribunale di Cosenza, nel

corso di un giudizio civile promosso dal geometra Della Mura Francesco

contro il suo datore di lavoro Belladonna Nicola per ottenere il

riconoscimento dei crediti vantati in dipendenza dell'attività svolta

alle sue dipendenze, quale impiegato di prima categoria, ha ritenuto

non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità

costituzionale, sollevata d'ufficio, nei confronti degli artt. 46 e 47

del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, nonché

dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi tecnici

provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli

impiegati dipendenti da aziende esercenti l'industria edile (forniti di

efficacia erga omnes in virtù dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032), che sanciscono rispettivamente la improcedibilità

delle domande giudiziali concernenti controversie in materia di

rapporti di lavoro, regolati dal contratto collettivo ove sulle domande

stesse non sia stato previamente esperito il tentativo di conciliazione

in sede sindacale e la competenza dei collegi tecnici a risolvere le

contestazioni relative all'assegnazione degli impiegati alle diverse

categorie, nonché le regole per l'istituzione dei collegi stessi.

Per quanto riguarda la prima delle dette questioni, relativa

all'art. 46, il tribunale si è richiamato alla sentenza di questa

Corte n. 56 del 1965, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo unico dello stesso D.P.R. n. 2032 del 1960, nella parte

in cui rendeva obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto

collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 contenente una norma

analoga con riferimento agli operai edili e che è stato ritenuto

eccedente la delega concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741.

Considerazioni non diverse hanno indotto poi il tribunale a ritenere

non manifestamente infondata anche la seconda questione in ordine

all'art. 47 del medesimo contratto collettivo ed al correlativo accordo

del 14 novembre 1947: infatti anche queste norme, pur riguardando un

diverso vincolo, esulerebbero in modo analogo dalle finalità della

legge di delegazione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967, ma

nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.

2. - Analoghe questioni sono state proposte dalla Corte di appello

di Bologna con l'ordinanza 7 novembre 1967 emessa nel corso di un

giudizio instaurato da Dalla Piazza Francesco contro la società "La

Modenese", alle cui dipendenze aveva prestato servizio (allo scopo di

far riconoscere il diritto al pagamento di somme varie per indennità

di licenziamento, gratifica, ferie, lavoro straordinario, nonché

differenza fra la retribuzione percepita come impiegato di seconda

categoria e quella spettantegli in dipendenza alle mansioni

effettivamente esercitate di impiegato di prima categoria), che ha

messo in dubbio la costituzionalità, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione, degli artt. 1 a 9 del contratto colettivo nazionale per i

lavoratori dell'alimentazione dolciaria, stipulato il 27 novembre 1957

e reso efficace erga omnes col D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069. I detti

articoli stabiliscono che tutte le divergenze relative all'appartenenza

del personale, in base alle mansioni svolte, alle varie categorie e

quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia devono

essere sottoposte ad un collegio tecnico composto di membri designati

dalle associazioni provinciali degli industriali e dalle organizzazioni

territoriali dei lavoratori, ove una di esse lo richieda. Altro eccesso

di delega l'ordinanza ha ritenuto in confronto all'art. 8, parte IV, il

quale stabilisce che, qualora nell'interpretazione e nell'applicazione

del contratto stesso o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga

controversia, questa dovrà essere, prima di adire l'autorità

giudiziaria, sottoposta, per il tentativo di conciliazione, alle

competenti associazioni sindacali, prima locali e poi, in caso di

mancato accordo, centrali. Secondo la Corte di appello queste

disposizioni sarebbero estranee a quella parte della contrattazione

collettiva della quale l'art. 1 della legge n. 741 del 1959 ha

consentito la estensione erga omnes poiché meramente strumentali

rispetto al fine di stabilire minimi salariali. Benché il dispositivo

della ordinanza indichi come norma violata il solo art. 76 della

Costituzione, nella motivazione di essa si accenna anche ad una

limitazione che le norme impugnate realizzerebbero del principio di

libertà sindacale.

L'ordinanza è stata regolarmente sottoposta a notificazione,

comunicazione e pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24

febbraio 1968).

Avanti la Corte si è costituita con il patrocinio del prof. avv.

Gustavo Vignocchi l'appellata s.r.l. "La Modesene" che, nel suo atto di

deduzioni del 7 marzo 1968 e nella memoria depositata il 7 novembre

1968, solleva riserve sulla ritualità dell'ordinanza per quanto

attiene alla asserita mancanza di motivazione circa la rilevanza della

dedotta questione non avendo tenuto conto che nella specie il

lavoratore (a parte il fatto che al momento della stipulazione del

contratto collettivo era iscritto alla competente associazione

sindacale) avrebbe ingiustificatamente interrotto la procedura

conciliativa preliminare, cui aveva inizialmente aderito, per

intraprendere il giudizio avanti al giudice ordinario. Nel merito essa

osserva innanzi tutto che, poiché il dispositivo dell'ordinanza fa

menzione soltanto della violazione dell'art. 76 della Costituzione, la

Corte non può esaminare l'altra questione, accennata nella

motivazione, di costituzionalità delle stesse norme per violazione

dell'art. 39. Tale questione sarebbe comunque infondata perché le

modalità di nomina di un collegio arbitrale cui sia attribuito il

compito di accertare e valutare determinati elementi del rapporto di

lavoro su cui sorga controversia non determinerebbero un rapporto di

dipendenza tra il collegio e le associazioni che hanno il potere di

nominarne i membri, non renderebbero questi strumenti di quelle e non

avrebbero incidenza sulla indipendenza della funzione assegnata al

collegio (sentenza n. 98 del 1967).

Infondata sarebbe altresì la questione relativa alla dedotta

violazione dell'art. 76 della Costituzione, giacché le norme in

questione non assumono carattere meramente strumentale. La funzione di

cui è investito il collegio tecnico sarebbe semplicemente e

propriamente quella di procedere ad un esame e fornire in forme

semplificate un parere, sotto il profilo eminentemente tecnico, sulle

questioni controverse, al fine di evitare oneri e spese per le parti,

nell'evidente interesse degli stessi lavoratori che non possono non

beneficiare della maggiore esperienza e competenza dei membri del

collegio stesso, vantaggiosamente utilizzabili, data la molteplicità e

varietà delle situazioni da cui desumere i giudizi sulle qualifiche

professionali. Pertanto le procedure disposte risultano strettamente

collegate con la disciplina sostanziale del rapporto, di cui mirano a

fissare ed accertare taluni elementi essenziali. Escluso che un

qualsiasi potere di decisione in senso proprio spetti al collegio

tecnico, la sua attività sarebbe da accostare a quella di un arbitro

irrituale, cui sia demandato il compito di definire e precisare

determinati elementi della disciplina sostanziale del rapporto di

lavoro e quindi, in definitiva, dei minimi di trattamento

economico-normativo. In tali casi non si tratterebbe tanto di organismi

sottraenti al magistrato ordinario poteri e attribuzioni istituzionali

sue proprie quanto di integrazioni contrattuali. Richiama a sostegno di

tali argomentazioni la sentenza n. 50 del 1966, oltre a quella prima

invocata n. 98 del 1967.

Analoghe considerazioni sono invocate dalla difesa per dimostrare

la legittimità dell'art. 8 della parte IV del contratto collettivo,

poiché le procedure ivi previste, data la loro formulazione e

collocazione, sono da considerare rivolte a raggiungere (in forme

diverse dalle usuali procedure conciliative) finalità di composizione

nell'interesse delle parti, in armonia con le altre norme, in un

contesto di natura accertativa circa le caratteristiche tecniche della

vertenza, in una preliminare sede amministrativa.

La parte privata conclude pertanto perché la questione sia

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ed in via

subordinata perché sia dichiarata infondata.

Con atto 15 marzo 1968 è intervenuto in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri nelle cui deduzioni si nega che l'intervento dei

collegi tecnici abbia carattere propedeutico rispetto all'azione

giudiziaria. Detti collegi si limiterebbero infatti alla formulazione

di un parere che ha funzione di chiarificare alle parti gli esatti

termini della contestazione e il cui tenore è ininfluente in ordine

all'esperibilità dell'azione giudiziaria, mentre, sul piano

probatorio, il parere stesso è liberamente apprezzato dal giudice. Ma

anche ove si accettasse la contraria opinione del giudice di merito, la

diretta incidenza dell'attività dei collegi sul contenuto sostanziale

del rapporto consentirebbe di apprezzare positivamente la recezione

operata dal legislatore delegato delle relative disposizioni

contrattuali.

Quando infatti una clausola di questo genere, oltre ad apprestare

uno strumento per la regolamentazione procedurale di controversie,

incida direttamente sul contenuto giuridico sostanziale del rapporto di

lavoro, essa, migliorando a favore del lavoratore la disciplina di

questo rapporto posta dal codice civile, provvede al fine di assicurare

minimi inderogabili di trattamento normativo (sent. nn. 8 e 50 del

1966). Alla stregua di tale criterio, le norme impugnate non appaiono

viziate da eccesso di delega, anche in considerazione del fatto che le

disposizioni contenute negli artt. da 1 a 9 dell'allegato alla parte

terza del contratto collettivo in questione non possono essere

isolatamente considerate, ma vanno riferite, per l'espresso rinvio in

tal senso enunciato nel primo di detti articoli, a quelle contenute

nell'art. 4 della terza parte della normativa collettiva, che

stabilisce dettagliatamente i criteri in base ai quali procedere alle

attribuzioni di qualifica degli impiegati. È quindi possibile

affermare che tali norme, integrando le disposizioni del codice che

disciplinano il rapporto di lavoro, come ad es. l'art. 2103 del Codice

civile, attengono al minimo normativo.

La giurisprudenza ha posto in rilievo che l'attribuzione della

qualifica inerisce allo status giuridico ed economico del lavoratore e

rappresenta un elemento che definisce la sua posizione nel complesso

aziendale. D'altra parte, le disposizioni contrattuali, per quanto

analiticamente formulate, non possono aderire compiutamente alla

molteplicità delle fattispecie concrete, sicché l'intervento dei

collegi tecnici predisposti dalla contrattazione collettiva si rivela

indispensabile per attribuire concreta effettività alla disposizione

del Codice civile e, per questa via, alla tutela del lavoratore ed alla

effettiva realizzazione dello scopo indicato dal legislatore delegante

di assicurare a tutti gli appartenenti alla medesima categoria un

minimo di trattamento economico e normativo. Anche se si volesse

convenire nell'opinione della diretta incidenza dei collegi stessi sul

contenuto sostanziale del rapporto di lavoro, si dovrebbe tener

presente che la Corte ha ritenuto che le clausole relative a istituti

del genere sono diversamente apprezzabili al fine di dare o no luogo ad

eccesso di delega secondo che apprestino un mero strumento, non

strettamente necessario per la regolamentazione giudiziale di

controversie (sent. nn. 56 del 1965, 8 del 1966, che hanno statuito in

ordine al tentativo obbligatorio di conciliazione) oppure incidano

direttamente sul contenuto giuridico sostanziale del rapporto, nel

quale ultimo caso concorrono ad assicurare minimi inderogabili di

trattamento normativo, rimanendo così attratte nell'oggetto della

delega (sent. 50 del 1966). Le disposizioni contrattuali, per quanto

analiticamente formulate, non provvedono adeguatamente alle

molteplicità delle fattispecie concrete, sicché l'opera dei collegi,

costituenti una specie di arbitraggio, si rivela indispensabile alla

tutela del lavoratore. Se mai, potrebbe venire in considerazione il

problema della lesione dell'autonomia contrattuale; che però nella

specie non si presenta.

Per quanto poi concerne la disposizione dell'art. 8 riguardante il

tentativo di conciliazione, si può ritenere che l'esattezza della

valutazione compiuta dal legislatore delegato è dimostrata dalla

rispondenza della previa esperimentazione del medesimo all'esigenza di

facilitare la composizione delle controversie individuali di lavoro

mediante l'intervento delle contrapposte associazioni sindacali, in

veste di amichevoli compositori, che si presenta perfettamente idoneo

allo scopo di consentire la soluzione stragiudiziale di controversie

che, se portate di fronte al giudice ordinario, costituiscono sovente

fonte di non indifferenti oneri finanziari per il lavoratore e,

comunque, non trovano definitiva soluzione se non attraverso un iter

necessariamente lungo. Per questi motivi sembra consentito ritenere che

la disposizione in esame costituisca indispensabile complemento, sul

piano formale, del trattamento sostanziale voluto assicurare ai

lavoratori dal legislatore delegante. L'Avvocatura generale dello Stato

conclude pertanto perché la questione sia dichiarata manifestamente

infondata. Considerato in diritto :

1. - Le due cause hanno lo stesso oggetto, sicché se ne può

disporre la riunione per la loro decisione con unica sentenza.

2. - Nella seconda causa la difesa della convenuta ha eccepito

preliminarmente la inammissibilità della questione, e ciò per non

avere il giudice a quo motivato sul difetto di rilevanza che era stato

dedotto, relativamente all'atto di adesione al contratto collettivo che

risulta essere stato effettuato dal Della Piazza dando inizio

all'esperimento della procedura di conciliazione e di arbitrato, poi

interrotta per effetto del ricorso all'autorità giudiziaria.

L'infondatezza di tale eccezione appare manifesta dato che la Corte di

Bologna ha espressamente messo in rilievo come preliminare al giudizio

di merito si presentasse la soluzione della questione, rilevabile

d'ufficio, relativa al carattere vincolante per le parti delle predette

clausole dei contratti collettivi, che, se decisa in senso affermativo,

avrebbe reso improcedibile l'azione. Né può considerarsi preclusa

tale azione dall'avere il dipendente consentito, in un primo momento,

di assoggettarsi al tentativo di conciliazione, poiché tale adesione

non può avere modificato la sua posizione di estraneo alle

associazioni sindacali, dal cui accordo era derivato il contratto

collettivo, e che quindi non poteva rimanere vincolato alle sue

clausole se non in virtù della legge n. 741, e nei limiti

dell'efficacia ad essa attribuibile. Tanto meno poi, come esattamente

ha osservato il tribunale di Cosenza nell'ordinanza che ha dato origine

all'altra causa, può valere la circostanza che le parti fossero

iscritte alle associazioni che ebbero a stipulare il contratto

collettivo all'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro, ma non

più successivamente.

3. - Nel merito le due ordinanze sottopongono al giudizio della

Corte, in primo luogo, la questione della validità della clausola

contrattuale che impone il previo esperimento del tentativo di

conciliazione, contenuta nell'art. 46 del contratto collettivo

nazionale di lavoro dei dipendenti addetti alle industrie edilizie ed

affini del 1 agosto 1959, denunciato dal tribunale di Consenza, e

rispettivamente nell'art. 8 della parte quarta del contratto collettivo

nazionale del 27 novembre 1957 per i lavoratori addetti all'industria

dell'alimentazione dolciaria, entrambe rese obbligatorie erga omnes in

virtù dei decreti presidenziali citati in narrativa. Tale questione

risulta però già decisa dalla Corte con le sentenze n. 57 del 1966 e

n. 9 del 1967, nel senso dell'illegittimità costituzionale

dell'estensione erga omnes delle clausole dei contratti collettivi le

quali imponevano ai non iscritti lo stesso obbligo del previo

esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alle organizzazioni

sindacali. Sicché, in conformità della costante giurisprudenza,

analoga pronuncia di incostituzionalità deve ammettersi nei confronti

della disposizione denunciata dalla Corte di appello di Bologna

riguardante categorie diverse da quelle alle quali appartenevano le

parti dei precedenti giudizi; mentre nei confronti dell'identica

questione sollevata dal tribunale di Cosenza si deve dichiarare la

manifesta infondatezza, dato che il contratto collettivo nazionale

denunciato è quello stesso del 1 agosto 1959 che era stato già

oggetto della citata pronuncia di incostituzionalità n. 9 del 1967.

4. - Passando all'altra questione sollevata in confronto all'art.

47 del contratto collettivo per gli addetti all'industria edilizia, e

rispettivamente agli artt. 1 a 9 dell'accordo allegato alla parte terza

del contratto collettivo per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria

(che domandano all'esame dei collegi tecnici provinciali e nazionali le

divergenze relative all'appartenenza del personale alle diverse

categorie in base alle mansioni svolte, nonché quelle concernenti

l'attribuzione della qualifica impiegatizia), sono da richiamare i

criteri seguiti dalla Corte nell'interpretazione dell'art. 1 della

legge n. 741 del 1959. Secondo tali criteri, quali risultano affermati

con la sentenza n. 129 del 1963 e poi confermati da altre successive,

limite della delega conferita al Governo di estendere ai non iscritti

alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve

considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalità di

assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo,

inteso questo nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione,

anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare

ai lavoratori una esistenza degna della persona umana.

Ora non ritiene la Corte che tale vincolo di necessaria

strumentalità pel conseguimento dei fini di legge sia da rinvenire

nelle clausole che impongono l'intervento dei ricordati collegi

tecnici. Non basta, per potere giungere a diversa conclusione,

affermare, come si fa dalla ditta convenuta, che tale intervento è

collegato con la disciplina sostanziale del rapporto, di cui tali

collegi mirano ad accertare elementi essenziali, poiché si tratta di

stabilire se un accertamento del genere debba considerarsi

indispensabile alla tutela del lavoratore. In realtà gli accertamenti

ad essi demandati rientrano nella comune competenza del giudice delle

controversie di lavoro (che potrà giovarsi, se del caso, dell'ausilio

dei consulenti tecnici, di cui agli artt. 441, 442, 443, 468 del Cod.

proc. civile), dato che in essi nulla si riscontra che sfugga ai

poteri probatori del giudice medesimo, o renda il loro esercizio

eccezionalmente arduo, e quindi risulti tale da pregiudicare la difesa

in giudizio del prestatore d'opera. Né vale addurre in contrario

l'opportunità di eliminare per costoro gli oneri inerenti all'azione

giudiziaria perché (pur senza considerare quanto da più parti è

stato osservato sui pericoli che la procedura in contestazione presenta

di porre remore alla soddisfazione degli interessi del detto

prestatore), tale opportunità non è sufficiente a realizzare le

condizioni poste dall'art. 1 della citata legge n. 741, secondo quando

è stato ritenuto anche in ordine al tentativo obbligatorio di

conciliazione.

Non influente sulla controversia in esame deve ritenersi il

richiamo contenuto negli scritti difensionali alla sentenza della Corte

n. 50 del 1966, che ha dichiarato la legittimità costituzionale

dell'estensione erga omnes delle clausole dell'accordo interconfederale

18 ottobre 1950 relativo ai licenziamenti individuali dei lavoratori

dipendenti dalle imprese industriali, poiché nella specie non

ricorrono le circostanze in considerazione delle quali quella pronuncia

venne emessa. Infatti questa ebbe ad argomentare l'esistenza di un

nesso inscindibile della parte dell'accordo che era stato denunciato

con la disciplina sostanziale del licenziamento, e quindi la sua

attrazione nell'oggetto della delega, muovendo dalla constatazione

dell'assenza nell'accordo stesso di una qualsiasi normativa atta a far

controllare la sussistenza di validi motivi di licenziamento e della

conseguente esigenza di affidare siffatto accertamento ad un giudizio

di equità da parte di un collegio all'uopo qualificato.

Eguale situazione non si rinviene nel caso in esame dato che, come

si è osservato, il collegio tecnico, lungi dal potere formulare

giudizi di equità, nessun altro compito può svolgere che non consista

nell'applicazione ai casi concreti, a titolo meramente consultivo, dei

criteri stabiliti dai contratti collettivi per la determinazione

dell'appartenenza alle varie categorie. Compito che, come si è già

detto, si svolge nello stesso campo di quello affidato al giudice.

L'accertata violazione dell'art. 76 della Costituzione assorbe

l'esame dell'altra censura dell'art. 39 della Costituzione pur essa

sollevata dall'ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nonché del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui

rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo

nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti

all'industria edile ed affini (nonché l'accordo 14 novembre 1947) e

gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale

per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957;

b) l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo decreto n. 1069

del 1960 nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8

della parte quarta del suddetto contratto collettivo che prescrive

l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, da parte

delle organizzazioni di categoria;

c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal tribunale di Cosenza nei confronti del

citato D.P.R. n. 1032 del 1960 nella parte riguardante l'esperimento

obbligatorio del tentativo di conciliazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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