Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto

comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri),

promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di

Bologna sul ricorso proposto da Vanni Pietro contro Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza geometri, iscritta al n. 606 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Vanni Pietro;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avv. Franco Agostini per Vanni Pietro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso contro la Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

dall'iscritto Pietro Vanni, il pretore di Bologna, con ordinanza

emessa il 23 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella

parte in cui non stabilisce, quale limite di reddito oltre il quale

debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo della pensione

di vecchiaia, l'importo del trattamento minimo che la stessa

disposizione prevede.

Con il ricorso depositato il 2 febbraio 1994, la parte attrice,

titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla predetta Cassa,

esponeva che erroneamente quest'ultima aveva determinato la misura

della sua pensione prescindendo dagli effetti della sentenza n. 243

del 1992, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo il quinto comma dell'art. 2 della

legge n. 773 del 1982, che prevedeva il cosiddetto criterio del

"sottominimo", la cui eliminazione comporta il riconoscimento a tutti

gli iscritti, indipendentemente dalla posizione reddituale, del

diritto al trattamento minimo.

Ad avviso del giudice rimettente, tale conseguenza deve applicarsi

al ricorrente, nonostante la consistenza della sua situazione

reddituale. Infatti, venuta meno l'eccezione prevista dal quinto

comma dell'art. 2, la disposizione impugnata - secondo la quale "la

misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il

contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno

anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione" -

garantirebbe "indiscriminatamente a tutti i pensionati della Cassa

l'integrazione al trattamento minimo, invece di garantirla

esclusivamente a coloro che godono di un reddito complessivo

inferiore a tale trattamento minimo e limitatamente alla quota

integrativa necessaria a raggiungere la misura reddituale pari al

trattamento minimo di pensione".

La questione, osserva il giudice a quo, è rilevante. Ove infatti

la Corte costituzionale dichiarasse fondata la questione prospettata,

la domanda attorea dovrebbe essere rigettata (almeno relativamente al

biennio 1993 e 1994, risultando in tali anni il reddito complessivo

annuale dell'attore vicino ai quaranta milioni di lire) e, quanto

meno per il biennio indicato, la pensione a carico della Cassa

convenuta dovrebbe essere corrisposta non già nella misura pari a

tale trattamento minimo, bensì nell'importo risultante

dall'applicazione dei criteri generali stabiliti dal capoverso

dell'art. 2 della legge n.773 del 1982, nel testo introdotto

dall'art. 1 della legge n. 236 del 1990 (e pertanto in misura annuale

pari, anziché a circa 8 milioni di lire per anno, a poco più di 2

milioni di lire).

Il sistema risultante in séguito all'eliminazione del sottominimo

presenta, secondo il pretore rimettente, profili di profonda

irragionevolezza e, ad avviso di quest'ultimo, l'unico criterio che

appare conforme a canoni di razionalità consisterebbe

nell'introduzione, nell'ambito della disciplina in questione, di un

limite di reddito oltre il quale venga meno la garanzia del

trattamento minimo, pari allo stesso importo del trattamento minimo

garantito (con la specificazione che, ai fini della verifica del

mancato superamento del limite reddituale, occorrerebbe tener conto

di tutti i redditi imponibili ai fini dell'Irpef, esclusi solo quelli

soggetti a tassazione separata).

Al giudice a quo l'intervento richiesto alla Corte appare

costituzionalmente obbligato in quanto rappresenterebbe l'unica via

per riportare al principio di eguaglianza la disciplina del criterio

di attribuzione del diritto al trattamento minimo. Egli tuttavia

riconosce che "ciò vale ovviamente in riferimento ai poteri,

puramente rescindenti, della Corte costituzionale: è ovvio che, ove

la Corte dovesse condividere quanto il pretore qui sostiene e dovesse

quindi accogliere la questione che si solleva con la presente

ordinanza, il legislatore, nell'esercizio della potestà politica sua

propria, potrebbe decidere di aumentare per tutti i pensionati della

Cassa i trattamenti pensionistici minimi e potrebbe altresì

prevedere che tali trattamenti siano maggiori per i pensionati con

persone a carico (con il correlativo aumento, per essi, dei limiti

reddituali)".

La disciplina denunciata non si giustifica ad avviso del rimettente

neppure sulla base del principio, espresso dal capoverso dell'art.

38 della Costituzione, che garantisce ai lavoratori "mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita", e che prende in considerazione la

persona del lavoratore, con le sue complessive esigenze di vita, e

non le singole prestazioni pensionistiche isolatamente considerate.

2. - Nel procedimento davanti a questa Corte si è costituita la

parte attrice nel procedimento civile a quo, per svolgere deduzioni a

sostegno dell'inammissibilità, "ancor prima" che dell'infondatezza,

della questione sollevata dal pretore di Bologna. Secondo la parte

costituitasi nel presente giudizio, l'ordinanza di rimessione formula

una proposta di modifica della legge che si presenta in termini

articolati e complessi, "tale da far ritenere che essa meglio

figurerebbe in un disegno di legge proposto all'esame del

Parlamento". Si tratterebbe insomma di un disegno "politico", di una

scelta di legislazione sociale che il pretore suggerisce, chiedendo

alla Corte un intervento che poi dovrebbe essere integrato dal

Parlamento.

Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, Pietro Vanni ha

depositato una ulteriore memoria illustrativa nella quale, dopo aver

premesso che l'ordinanza del giudice a quo si basa su una chiara e

fondata interpretazione della legge, imposta dalla richiamata

sentenza n. 243 del 1992, aggiunge: "Il pretore chiede una sentenza

additiva sulla base di un criterio di scelta sua propria e non con

riferimento a principi già contenuti nell'ordinamento in norme

analoghe ... Il giudice a quo non si riporta, ai fini del richiesto

intervento di "ragionevolezza" , a situazioni normative che, già

frutto di scelte discrezionali del legislatore, possano essere

invocate a comparazione; e non potrebbe comunque dare alcuna

indicazione in questa direzione perché non sussistono situazioni in

effetti comparabili, data la peculiarità della disciplina della

Cassa geometri, quanto a struttura, prestazioni, gestione,

contributi, etc., che, per esempio, per nulla è rapportabile a

quella dei lavoratori dipendenti". D'altro canto, sempre ad avviso

della parte costituita nel procedimento davanti a questa Corte, non

si comprenderebbero le ragioni del limite reddituale indicato dal

giudice rimettente, anche in considerazione della disciplina dettata

per i lavoratori dipendenti dall'art. 6, primo comma, del

decreto-legge n. 463 del 1983, che prevede un limite di reddito pari

a due volte il trattamento minimo. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Bologna dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto

comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), in

quanto - a séguito della dichiarazione d'incostituzionalità, con

sentenza n. 243 del 1992, del quinto comma dello stesso articolo -

garantisce indifferentemente a tutti gli iscritti alla Cassa

l'integrazione al trattamento minimo (rectius: la pensione minima) di

vecchiaia, invece di garantirla esclusivamente a coloro che godono di

un reddito complessivo inferiore a tale trattamento minimo e

limitatamente alla quota integrativa necessaria per raggiungere la

misura della pensione minima. La disposizione impugnata, in altri

termini, appare al pretore rimettente incompatibile con l'art. 3

della Costituzione in quanto prevede, senza alcuna giustificazione,

"un trattamento giuridico indifferenziato di fattispecie assai

diverse", ed impone alla categoria professionale un obbligo di

solidarietà indiscriminato, destinato ad operare anche in favore di

geometri iscritti alla Cassa titolari di redditi (non da lavoro

autonomo) eventualmente molto elevati nel momento in cui maturano il

diritto alla pensione.

2. - La questione non è fondata.

2.1 - L'assenza di un limite di reddito oltre il quale venga meno

il diritto a percepire la pensione minima caratterizzava il sistema

delineato dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, di riforma della Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, già

prima che questa Corte, con la sentenza. n. 243 del 1992, dichiarasse

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della

legge medesima, disciplinante il cosiddetto sottominimo in relazione

alla pensione di vecchiaia (l'incostituzionalità del sottominimo in

relazione alle pensioni di inabilità e di invalidità era stata

precedentemente dichiarata con la sentenza n. 243 del 1990).

Al fine di limitare l'operatività del principio solidaristico nei

confronti dei professionisti - obbligatoriamente iscritti alla Cassa

in conseguenza della loro iscrizione negli Albi professionali dei

geometri - titolari di posizioni contributive molto modeste in

considerazione dell'esiguità del reddito professionale da essi

prodotto, sulla base del quale (art. 10 della legge n. 773 del 1982)

vengono calcolati i contributi da versare, il criterio del

sottominimo impediva all'iscritto di percepire una pensione di

importo superiore al reddito professionale medio calcolato in base al

criterio di cui al secondo comma (corrispondente alla "media dei più

elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati

dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari

anteriori alla maturazione del diritto a pensione").

In séguito alla eliminazione di tale criterio è residuata una

disciplina che riconosce a tutti gli iscritti alla Cassa un

trattamento minimo di vecchiaia indifferente sia all'entità delle

contribuzioni, elemento di cui tiene conto il secondo comma dell'art.

2, che enuncia il criterio generale di liquidazione della pensione

annua (la quale, a calcolo, "è pari, per ogni anno di effettiva

iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più

elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati" dell'ultimo

quindicennio), sia alle condizioni reddituali del soggetto che abbia

maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (la quale, in base al

primo comma dell'art. 2, "è corrisposta a coloro che abbiano

compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni

di effettiva contribuzione").

Specialmente in séguito all'annullamento della disposizione

disciplinante il sottominimo (che privava del diritto al trattamento

minimo soggetti presumibilmente impegnati in attività lavorative

diverse da quelle liberoprofessionali, ovvero titolari di altre

coperture assicurative), tali condizioni reddituali dovrebbero, ad

avviso del giudice rimettente, rilevare ai fini dell'attribuzione

della pensione minima, non potendosi ritenere giustificata

l'erogazione di una prestazione previdenziale minima priva di

copertura contributiva, a vantaggio indiscriminatamente tanto di

soggetti che versano in stato di oggettivo bisogno, quanto di

titolari di redditi propri eventualmente anche molto elevati.

La giurisprudenza di questa Corte ha in molte occasioni avuto modo

di chiarire che la funzione propria della pensione minima -

riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, e

parzialmente derogatoria del principio di proporzionalità della

pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di

solidarietà (sentenze n. 240 del 1994, n. 243 del 1992, n. 243 del

1990, n. 1008 del 1988, n. 31 del 1986, nn. 133 e 132 del 1984, n.

34 del 1981) - non coincide con quella assegnata agli interventi,

quali ad esempio la pensione sociale, richiesti dal primo comma

dell'art. 38, giacché "i mezzi necessari per vivere non possono

identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita: questi

ultimi comprendono i primi ma non s'esauriscono in essi" (sentenza n.

31 del 1986). Inoltre, in varie pronunce questa Corte ha ritenuto non

incompatibili con la Costituzione discipline dell'integrazione al

minimo prive di qualsiasi riferimento a limiti reddituali ovvero

attributive del diritto alla pensione minima anche in caso di cumulo

con altre pensioni o retribuzioni (ancora nella sentenza n. 31 del

1986 si constata che "leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa

hanno enucleato situazioni nelle quali il trattamento minimo delle

pensioni dei lavoratori è stato riguardato sotto un profilo

oggettivo, quale garanzia, cioè, che la prestazione pensionistica

abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle

effettive condizioni soggettive del destinatario"; con il che "si è

reso obbligatorio ... l'intervento solidaristico anche in ipotesi in

cui i bisogni vitali del pensionato certamente risultavano altrimenti

soddisfatti"). D'altro canto, l'esigenza di riordinare e riformare

una legislazione previdenziale sviluppatasi in tale direzione secondo

canoni non sempre rispondenti a razionalità è stata a suo tempo

ritenuta urgente da questa Corte, in termini di opportunità

(sentenza n. 102 del 1982), senza tuttavia che a tale valutazione si

accompagnasse l'indicazione di interventi legislativi costi

tuzionalmente obbligatori.

Da quanto precede discende che l'intervento additivo richiesto non

può ritenersi imposto dalla Costituzione, che conferisce al

legislatore un'ampia discrezionalità nel porre le condizioni in

presenza delle quali riconoscere il diritto al trattamento minimo (ex

plurimis, sentenze n. 31 del 1986 e n. 132 del 1984). Anche sulla

scorta di una valutazione delle compatibilità finanziarie, il

legislatore, una volta assicurato un livello minimo di protezione e

nel rispetto del principio di ragionevolezza, è libero di

configurare un diritto alla pensione minima più o meno favorevole e

generalizzato.

Senza trascurare che le Casse di previdenza delle diverse categorie

professionali sono entità distinte, ciascuna con una propria

autonomia e con un proprio equilibrio finanziario (sentenza n. 368

del 1988) non è inutile ricordare, da un lato, che gli invocati

limiti di reddito non sono stati previsti dal legislatore in sede di

disciplina, con legge 20 settembre 1980, n. 576, della pensione

minima a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per

gli avvocati ed i procuratori. Con la legge citata è stato riformato

il sistema previdenziale forense, successivamente assunto a "modello"

per la riforma dei sistemi di previdenza di altre categorie di liberi

professionisti, compresa la Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri e gli architetti, disciplinata dalla

legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli

ingegneri e gli architetti), che ugualmente non condiziona

l'erogazione della pensione minima a particolari requisiti

reddituali. Dall'altro lato, occorre rammentare che la sentenza n.

243 del 1992 ha ritenuto la misura di salvaguardia del sottominimo

incompatibile con la Costituzione anche sulla scorta della rilevata

previsione, da parte del legislatore che ha riformato la Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, di un

sistema di flussi finanziari specificamente preordinati al

finanziamento dell'integrazione al minimo delle pensioni, idonei a

garantire l'equilibrio della gestione anche in caso di riconoscimento

generalizzato del relativo diritto. Quanto precede non impedisce

naturalmente al legislatore di intervenire per modificare il sistema

introdotto con la riforma del 1982, anche nella versione risultante

dall'annullamento del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 773

del 1982, correggendone eventuali difetti o disfunzioni.

2.2. - Da un differente punto di vista, peraltro, l'accoglimento

della questione sollevata dal pretore di Bologna, per un verso, non

modificherebbe la misura degli obblighi contributivi posti a carico

dei professionisti iscritti alla Cassa, stabiliti dalla legge a

provvista dei ricordati flussi finanziari; per un altro verso,

potrebbe introdurre una irragionevole discriminazione in danno di

quei professionisti il cui sforzo contributivo, correlato

all'esercizio di un'attività libero-professionale più intensa, si

sia concentrato, come ben può accadere, non già nell'ultimo

quindicennio, bensì nei primi anni di attività.

2.3. - Il riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, ai

limiti di reddito previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 463 del

1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini)

convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638, e modificato, nella

parte che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.

503, da un lato propone un tertium comparationis non apprezzabile ai

fini della valutazione della ragionevolezza della disciplina

impugnata, in considerazione dell'improponibilità di un raffronto

tra discipline così eterogenee: l'una concernente l'integrazione al

minimo delle pensioni a carico delle diverse gestioni INPS, l'altra

riguardante le pensioni minime erogate dalla cassa di previdenza di

una categoria professionale, caratterizzata da una propria autonomia

e da un proprio equilibrio finanziario (sentenza n. 368 del 1988).

Dall'altro lato, tale riferimento dimostra - prevedendo l'art. 6 del

decreto-legge n. 463 del 1983, indicato quale tertium comparationis,

criteri differenti rispetto a quelli indicati dal giudice a quo ai

fini della determinazione del limite reddituale ritenuto necessario -

che il principio di cui il giudice rimettente chiede l'introduzione

mediante sentenza additiva rappresenta solo uno dei molteplici

criteri ipotizzabili per stabilire una ragionevole correlazione tra

la situazione reddituale del pensionato ed il suo diritto a percepire

la pensione minima. La disciplina dell'integrazione al trattamento

minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti di cui al citato

decreto-legge n. 463 del 1983 prevede infatti, all'art. 6, primo

comma, nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992,

n. 503, che l'integrazione "non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente

ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta

sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due

volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte

l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; b) nel caso

di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata,

redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto

a) ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo

superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo".

L'ordinanza di rimessione, in altri termini, contiene una richiesta

di sentenza additiva tendente a prefigurare un'integrazione della

legge che non appare univocamente imposta dalla Costituzione. Lo

stesso giudice a quo, nel sollevare questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 773 del

1982, nella parte in cui "non stabilisce, quale limite di reddito

oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo

delle pensioni, l'importo del trattamento minimo che la stessa

disposizione prevede", precisa che, ai fini della relativa verifica,

"occorrerebbe tener conto di tutti i redditi imponibili ai fini

dell'Irpef, esclusi solo quelli soggetti a tassazione separata", non

senza rimettere a successivi interventi legislativi l'eventuale

differenziazione del limite reddituale in relazione alla presenza o

all'assenza di persone a carico del pensionato.

3. - In conclusione, il denunciato quarto comma dell'art. 2 della

legge n. 773 del 1982, che individua uno dei possibili criteri di

determinazione della pensione di vecchiaia, non è in contrasto con

l'invocato art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773

(Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore

dei geometri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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