Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 162legge 312/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge

11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menchi Pietro ed altro,

contro il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ed altra,

iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Menicucci

Lydia in Manes contro il Ministero dell'Industria, Commercio e

Artigianato, iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Menicucci Manes Lydia nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Massimo Colarizi per Menicucci Manes Lydia e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi concernenti l'impugnativa dei

provvedimenti con cui le amministrazioni di appartenenza avevano

negato ai ricorrenti l'attribuzione, ai fini pensionistici e di

buonuscita, della qualifica di dirigente generale, il TAR del Lazio,

con due distinte ordinanze emesse rispettivamente in data 27 aprile

1988 (r.o. n. 515 del 1989) e 9 marzo 1989 (r.o. n. 393 del 1989), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11

luglio 1980, n. 312, nella parte in cui, innovando al sistema del

pensionamento anticipato previsto dall'art. 67, terzo comma, del

d.P.R. n. 748 del 1972, "assicura ai funzionari della vecchia

carriera direttiva un trattamento pensionistico superiore a quello

dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che

il personale delle due categorie rispettivamente assume

nell'ordinamento".

La norma impugnata, prevede, infatti, che anche per le qualifiche

(del ruolo ad esaurimento) acquisite successivamente alla data di

entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, ma con decorrenza dalla

stessa, vale l'equiparazione posta nella prima parte del terzo comma

del predetto art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972, con la conseguenza

che la qualifica, attribuibile ai fini dell'esodo volontario, è

individuabile, non più in quella corrispondente ma in quella

superiore della carriera dirigenziale. Tale effetto, ad avviso del

giudice a quo, risulterebbe irragionevole e lesivo del principio di

buon andamento in quanto consentirebbe ad un soggetto, inquadrato

nella dirigenza al momento di entrata in vigore del decreto delegato

di ottenere, in sede di esodo volontario, una qualifica inferiore a

quella attribuibile al collega, di pari anzianità, che non essendo

invece transitato nella dirigenza, ha potuto conseguire una

promozione nel ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo alla data

di entrata in vigore del decreto stesso.

Il tribunale remittente ritiene poi di poter superare la decisione

con cui questa Corte (sent. n. 521 del 1987) ha già dichiarato non

fondata la medesima questione nel presupposto che le situazioni poste

a raffronto non siano omogenee. Difatti, l'asserita incomparabilità

della posizione del funzionario che, per sostanziale effetto

dell'anzianità, viene inquadrato nella carriera dirigenziale

rispetto a quella del collega che è invece promosso nella qualifica

superiore del ruolo ad esaurimento attraverso uno scrutinio per

merito comparativo, poggerebbe su di un rilievo meramente formale in

quanto quest'ultima procedura avrebbe certamente perso il suo

carattere selettivo in seguito al ridotto numero di personale ad essa

interessato, per effetto dell'inquadramento nella dirigenza e

dell'esodo volontario.

Inoltre, la qualifica dirigenziale per l'autonomia e la rilevanza

esterna delle funzioni che ad essa attengono, si dovrebbe, in ogni

caso ritenere più elevata, e quindi più meritevole di

apprezzamento, rispetto alle qualifiche rivestite dal personale

direttivo ad esaurimento.

2. - Nel giudizio promosso con ordinanza in data 27 aprile 1988

(r.o. n. 515 del 1989) si è costituita la parte privata che,

ribadendo le argomentazioni svolte dal giudice a quo, ha evidenziato

come, per effetto del nuovo sistema creato dalla norma impugnata, un

direttore di divisione inquadrato primo dirigente consegue, all'atto

dell'esodo, una qualifica inferiore a quella del collega di pari

anzianità che, non transitato nella dirigenza, è invece promosso

ispettore generale del ruolo ad esaurimento con effetto retroattivo.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale

dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata, essendo già stata definita in tal senso

con ordinanza n. 1079 del 1988 e con sentenza n. 521 del 1987. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due

distinte ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312, nella

parte in cui, attribuendo, in sede di esodo volontario dal servizio -

disciplinato dall'art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972 - particolari

benefici soltanto ai dipendenti pubblici del ruolo ad esaurimento e

non anche a quelli transitati nel ruolo della dirigenza,

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le

due categorie.

2. - I giudizi così promossi, concernendo il medesimo oggetto,

possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione.

3.1. - Si premette che analoga questione è stata già dichiarata

non fondata con sentenza n. 521 del 1987 e manifestamente infondata

con ordinanza n. 1079 del 1988, nell'assunto che le situazioni poste

a raffronto sono tra loro non omogenee e quindi non comparabili, in

quanto la diversità di trattamento si ricollega ad un elemento

obiettivo quale le diverse modalità di accesso alle qualifiche del

ruolo ad esaurimento rispetto a quella di primo dirigente.

Nelle due ordinanze di rinvio ora in esame si confuta tale assunto

sostenendo che "gli effetti perversi" della norma denunciata, non

possono ritenersi superati "sul mero rilievo formale... che gli

ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale

qualifica previo scrutinio per merito comparativo... siano meritevoli

di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza... ...

sulla base della sola anzianità e su semplice giudizio di non

demerito". Ciò, si sostiene, in primo luogo, perché le promozioni

nel ruolo ad esaurimento, mediante scrutinio per merito comparativo,

non possono assimilarsi alle procedure selettive originariamente

concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3 del 1957, e 38 del

d.P.R. n. 1077 del 1970, sicché non del tutto diversi dovrebbero in

realtà considerarsi il sistema di accesso alla dirigenza e quello di

accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento, ed in secondo luogo

perché la qualifica di primo dirigente, per tutta la serie di

compiti, di responsabilità e di oneri che comporta, deve ritenersi

più elevata della qualifica di ispettore generale.

3.2. - La questione, anche così riproposta, è infondata.

Diversamente da quanto si asserisce nelle ordinanze di rinvio, le

richiamate pronunzie della Corte non si erano fondate su di un

giudizio di valore in ordine alla maggiore o minore importanza

dell'uno o dell'altro sistema di promozione, bensì sulla obbiettiva

diversità esistente fra i due sistemi. Si era difatti osservato

(sent. n. 521 del 1987) che ciò che impedisce di porre a raffronto

le due situazioni sono le diverse modalità di accesso alle

rispettive qualifiche dei due ruoli, "il che relega l'originaria

posizione di entrambe le categorie (nel ruolo dei direttori di

divisione) al rango di remoto precedente ormai superato ed alterato

da altre vicende nel frattempo verificatesi, così escludendo la

possibilità di una riconsiderazione ai fini di un raffronto in

termini di attualità". La Corte non ha perciò fondato la propria

decisione su di un mero rilievo formale, ma sulla obbiettiva

diversità fra due situazioni fra loro non paragonabili il che

impedisce di poter operare l'auspicata addizione.

Ininfluente è il rilievo, al riguardo formulato dal giudice a

quo, secondo cui l'accesso alle due qualifiche del ruolo ad

esaurimento non sarebbe avvenuto in base alla procedura selettiva

propria del merito comparativo, bensì, in realtà, sulla base

dell'anzianità, e cioè in modo non sostanzialmente diverso

dall'inquadramento nel ruolo della dirigenza. In proposito si deve

osservare che non può spettare alla Corte la valutazione di un

accadimento del genere, che si asserisce essersi verificato in sede

di concreta applicazione di una legge, peraltro diversa da quella

impugnata, perché implica apprezzamenti che solo il legislatore

potrebbe compiere qualora ritenesse di intervenire nuovamente nella

materia, riconsiderando la situazione nel suo complesso, anche alla

luce di tali asseriti elementi di fatto.

Né può essere preso in considerazione l'argomento del giudice a

quo circa la maggiore qualificazione delle funzioni proprie della

dirigenza. Difatti, stante la brevità del tempo intercorso fra le

operazioni di inquadramento, successive alla data di entrata in

vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, e l'esodo, l'accesso al ruolo

dirigenziale - come è stato anche rilevato da altra giurisprudenza

amministrativa - assunse, per il personale che si avvalse di tale

beneficio, carattere soltanto formale, e si deve altresì considerare

che l'inquadramento nella dirigenza fu effetto, in sostanza, della

precedenza in ruolo, elemento di per sé neutro rispetto ai meriti di

servizio (sent. n. 257 del 1989).

Poiché è quindi impossibile in questa sede operare un giudizio

di valore fra le due situazioni poste a raffronto, tenuto conto del

momento transitorio e delle modalità in cui si svolsero le vicende

conseguenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972 che

renderebbero opinabile qualunque giudizio del genere, l'obbiettiva

diversità impedisce di paragonare le anzidette situazioni il che non

fa apparire irragionevole la valutazione già compiuta dal

legislatore e che egli soltanto potrebbe, perciò, modificare sulla

base di un diverso discrezionale apprezzamento di tutto il complesso

delle circostanze in precedenza indicate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980,

n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e

militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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