Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1986

Altra decisione · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata

il 12 luglio 1979 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante

"Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o

sottoposti a trapianto renale", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri notificato l'8 agosto 1979, depositato in

cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi

1979;

udito nella Camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso in data 7 agosto 1979 (n. 21/1979 Reg. ric.) il

Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della

Regione autonoma Valle d'Aosta recante "Provvidenze a favore dei

nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto

renale" riapprovata, dopo il rinvio ex art. 31 dello Statuto speciale,

il 12 luglio 1979.

Viene rilevato un contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui tale legge stabilisce il requisito

della residenza, quanto meno triennale, in Valle d'Aosta ai fini della

corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ai nefropatici

cronici o ai pazienti sottoposti a trapianto renale.

Detta condizione limitativa, estranea allo stato di malattia che

giustifica il beneficio, verrebbe a costituire un ostacolo di carattere

sostanziale per il godimento della prestazione assistenziale, creando

"grave discriminazione" nei confronti di cittadini ugualmente colpiti

da tale malattia, ma residenti nella regione da meno di tre anni.

Contraria ai principi costituzionali predetti viene dedotta,

inoltre, l'assenza nella legge di ogni riferimento alle condizioni

economiche degli interessati, necessario presupposto per una

limitazione o una diversa commisurazione del beneficio assistenziale.

Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata la

legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 di contenuto sostanzialmente

identico a quello di cui alla legge impugnata, ma che soddisfa (artt. 1

e 3 del nuovo testo) ai rilievi che avevano formato oggetto di

impugnativa. Considerato in diritto :

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso

avverso la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvata il 15

maggio 1979 e riapprovata - dopo il rinvio di cui all'art. 31

(penultimo comma) dello Statuto speciale - addì 12 luglio successivo,

recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi

iterativa o sottoposti a trapianto renale".

Ciò sul rilievo di una assunta illegittimità costituzionale per

contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, di tale normativa,

nella parte in cui i benefici di cui trattasi e senza riferimento

alcuno alle condizioni economiche degli interessati vengono, comunque,

condizionati alla residenza triennale nella Valle d'Aosta.

Tuttavia, risultando accolti a seguito della legge regionale 7

dicembre 1979 n. 70, come esposto in narrativa, i rilievi del Governo

formulati in ordine alla precedente legge di "Provvidenze a favore dei

nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto

renale", è venuta meno la situazione di contrasto evidenziata dal

ricorso de quo.

Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione autonoma

Valle d'Aosta approvato il 15 maggio 1979 e riapprovato il 12 luglio

stesso anno, recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in

dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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