Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d,

della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della

Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari), promosso con

ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dalla Corte dei conti - sez. III -

sul ricorso di Turrin Luigia, iscritta al n. 333 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del

9 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte dei conti - sez. III giurisdizionale - con ordinanza

emessa il 16 gennaio 1974, sollevava questione di costituzionalità

dell'art. 26 lett. d) della legge 6 luglio 1939, n. 1035, recante

"Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni dei sanitari" per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Riteneva infatti dubbia la compatibilità con il principio di

eguaglianza della norma indicata in quanto riconosce il diritto a

pensione del sanitario cessato dal servizio per dimissioni volontarie

dopo venticinque anni di servizio utile anziché dopo venti, come è

previsto nelle ipotesi ben più gravi di cessazione dal servizio in

seguito a condanna penale o provvedimento disciplinare.

La Corte dei conti segnalava inoltre un insieme di norme che, in

caso di pronunzia di accoglimento, dovrebbero essere dichiarate

conseguenzialmente invalide ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del

1953, perché del tutto analoghe rispetto a quella impugnata: art. 26

lett. d) del r.d. 12 luglio 1934, n.2312 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di

previdenza per la pensione degli ufficiali giudiziari); art. 33 lett.

d) r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza

per le pensioni agli impiegati degli Enti locali); art. 32 lett. e)

legge 25 luglio 1941, n. 934 (Ordinamento della Cassa di previdenza per

le pensioni ai salariati degli Enti locali); art. 7 lett. c) della

legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di

quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro).

2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo si pronunziasse sentenza di

rigetto. Premesso che la ricorrente avrebbe comunque diritto a pensione

di riversibilità a carico dell'INPS, secondo quanto dispone l'art. 52

della legge 30 aprile 1969, n. 153, che estende le disposizioni della

precedente legge 2 aprile 1958, n. 322 sulla ricognizione delle

posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della

determinazione del trattamento di quiescenza, osservava che le

fattispecie messe a confronto non sono omogenee, essendo preminente nel

caso di dimissioni volontarie l'esigenza di tutela della stabilità del

rapporto, esigenza che non acquista rilievo nell'ipotesi di cessazione

dal servizio per condanna penale o provvedimento disciplinare. Esiste

inoltre un equilibrio tecnico fra contribuzioni ed oneri, che sarebbe

garantito anche dalle norme che stabiliscono al compimento di

venticinque anni di servizio il conseguimento del diritto a pensione in

caso di dimissioni; verrebbe così salvaguardata la funzionalità della

Cassa dagli squilibri tecnico-finanziari derivanti dal facile abbandono

del rapporto assicurativo.

Eguali esigenze di garanzia non sussisterebbero nelle ipotesi

eccezionalissime di cessazione dal servizio per provvedimento

disciplinare o condanna penale.

Si contesta inoltre il ricorrere delle condizioni per una pronunzia

di invalidità conseguenziale in ipotesi in cui l'invalidità - ove

sussistesse - non deriverebbe dalla dichiarazione di

incostituzionalità delle norme rilevanti nel processo a quo, ma

sussisterebbe per motivi autonomi ancorché analoghi. Considerato in diritto :

La questione non è fondata.

La Corte dei conti ritiene che possa emergere una violazione

dell'art. 3 Cost. dal raffronto tra la situazione del sanitario

destituito a seguito di sanzione penale o disciplinare, cui è dato

conseguire (per il combinato disposto degli artt. 25 lett. d) e 26

lett. a) della legge 6 luglio 1939, n. 1035) il trattamento

pensionistico dopo venti anni di servizio utile, con la situazione del

sanitario che, in caso di dimissioni volontarie, consegue la pensione

soltanto dopo venticinque anni di servizio utile.

In particolare la Corte dei conti sottolinea il trattamento di

sfavore rispetto ad altri soggetti meno meritevoli del sanitario che,

avendo raggiunto venti anni di servizio utile (ma non venticinque), si

dimette volontariamente, e cioè "manifesta in maniera conforme alla

legge la volontà di risolvere il rapporto d'impiego". Ma è proprio

questa formulazione a palesare un punto di vista che non appare

accettabile. Infatti la manifestazione di volontà del sanitario rileva

ai fini del conseguimento del diritto a pensione soltanto se sono

maturate le condizioni che la legge prevede quanto alla determinazione

del periodo minimo utile a questo scopo.

Orbene, allorché, fondando le sue pronunzie sul carattere

retributivo delle pensioni e di altri assegni o indennità conseguenti

alla cessazione del rapporto di dipendenza, questa Corte ha escluso che

la causa della cessazione del rapporto (dimissioni, allontanamento dal

servizio a seguito di condanna penale o per motivi disciplinari)

potesse determinare la perdita, la riduzione o la sospensione del

diritto a conseguire e a godere quei trattamenti, ha sempre presupposto

che fossero maturate le altre condizioni di legge per il venire in

essere di quei diritti. Ed ha pure riconosciuto che rientra nel potere

discrezionale del legislatore determinare la durata della prestazione

di servizio necessaria al conseguimento dell'indennità di buonuscita e

del trattamento pensionistico (sent. n. 82 del 1973, nn. 2 e 3 del

considerato in diritto, a proposito dei dipendenti statali).

Se perciò si dichiarasse la illegittimità della norma impugnata,

si verrebbe in definitiva a censurare l'esercizio del potere

legislativo quanto alla definizione del periodo minimo utile al

conseguimento della pensione; un pronunziato, dunque, come emerge anche

dal suggerimento di estendere a disposizioni parallele l'eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale, che eccederebbe di gran

lunga la portata iniziale della quaestio.

In ordine alla specifica violazione dell'art. 3 Cost. posta in

rilievo dalla Corte dei conti, è comunque da constatare che la

diversità di disciplina ivi denunziata è stata ribadita più volte in

leggi posteriori alla entrata in vigore della Carta costituzionale:

cfr. artt. 6 e 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409 per i sanitari in

servizio presso gli enti locali, artt. 6 e 7 della legge 11 aprile

1955, n. 379 per gli impiegati degli enti locali, artt. 15 e 16 della

legge 11 aprile 1955, n. 380 per gli ufficiali giudiziari. Tale

diversità di disciplina si fonda sull'interesse delle Amministrazioni

da una parte ad allontanare dal servizio il più rapidamente possibile

elementi a vario titolo inidonei, e dall'altra ad utilizzare per un

periodo medio ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni

normali. Ove si consideri che la prima ipotesi concerne casi

relativamente eccezionali, mentre la seconda riguarda la regola dei

rapporti, si deve ammettere che la soluzione accolta dal legislatore,

motivata dalla innegabile diversità delle situazioni messe a

confronto, non è contraria a criteri di razionalità; e ciò a

prescindere da ogni valutazione, pur doverosa, circa l'equilibrio tra

il livello globale dei contributi, fondato sulla previsione del normale

sviluppo di carriera degli iscritti, e quello degli oneri posti a

carico della Cassa pensioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, lett. d) della legge 6 luglio 1939, n. 1035 sollevata in

relazione all'art. 3 Cost. dalla Corte dei conti con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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