Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal tribunale di Pavia nel

procedimento penale a carico di Agnelli Noemi Dario e Agesilai

Giuseppe, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Anquetil

Lucette ed altri, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31

maggio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Agnelli Noemi Dario e

Agesilai Giuseppe, imputati del delitto di favoreggiamento della

prostituzione, il tribunale di Pavia, con ordinanza 30 marzo 1971, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone uguali pene

per i fatti contemplati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

La stessa questione, accogliendo l'eccezione della difesa, è stata

sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza

19 febbraio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di

Anquetil Lucette ed altri, parimenti imputati di favoreggiamento della

prostituzione.

In entrambi i giudizi conseguiti avanti questa Corte, non vi è

stata costituzione di parti. In quello determinato dall'ordinanza del

tribunale di Pavia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del tribunale di Pavia e del giudice istruttore

del tribunale di Milano sollevano l'identica questione di legittimità

costituzionale, onde i due giudizi vanno riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. - Secondo le dette ordinanze l'art. 3 della legge 20 febbraio

1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della

prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui, violerebbe l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui

dispone pene uguali per fatti contemplati nei nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ed 8. L'unificazione, nell'ambito di un solo articolo, di fattispecie

criminose del tutto diverse, quali l'induzione, lo sfruttamento, il

favoreggiamento etc. etc. attuerebbe un inspiegabile livellamento,

colpendo con la medesima sanzione comportamenti che anche dalla comune

coscienza sociale sono giudicati di differente gravità. Sarebbe

sufficiente esaminare comparativamente il favoreggiamento con le altre

fattispecie criminose, per evidenziare la violazione del principio di

uguaglianza in quanto siffatta unificazione determinando "condizioni di

vantaggio o di svantaggio per i soggetti del rapporto regolato dalla

legge", non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione.

3. - L'art. 3 della legge n. 75 del 1958 - così come è formulato

- ha dato luogo a discussioni in dottrina ed in giurisprudenza,

ritenendosi da alcuni che esso configuri un reato unico a fattispecie

equivalenti e da altri che invece contempli tanti reati autonomi per

ciascuna condotta criminosa descritta nei numeri da uno ad otto. A

qualunque delle due opinioni si aderisca, la Corte è d'avviso che non

sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, come

conseguenza di una irragionevole disciplina adottata dal legislatore,

al quale, come è stato già deciso (sent. n. 45 del 1967; n. 109 del

1968; nn. 45 e 114 del 1970; n. 22 del 1971 e n. 36 del 1972), compete

la valutazione della congruità fra reato e pena e su di essa nessun

sindacato si rende possibile in questa sede, sempre che non ricorra il

caso che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire

sorretta da benché minima giustificazione. Nella specie non ricorre

siffatto caso perché la latitudine della pena, che va da un minimo di

due ad un massimo di sei anni di reclusione e da un minimo di centomila

ad un massimo di quattro milioni di multa, ben consente al giudice di

infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità

della violazione.

Né giova affermare, che l'induzione, il reclutamento, la gestione

o direzione di una casa di prostituzione nella loro obbiettività e

nelle loro modalità esecutive appaiono più gravi dei fatti di

favoreggiamento. Infatti, come bene osserva l'Avvocatura generale dello

Stato, non si può escludere che, in concreto, certe ipotesi criminose

risultino più gravi (e quindi meritevoli di maggiore pena) di altre

che, in astratto, sono soltanto apparentemente di maggiore gravità;

onde è da ritenere che il legislatore ha preferito lasciare al giudice

un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto,

prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall'art. 133

del codice penale fra cui la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il

tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell'azione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della

regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento

della prostituzione altrui), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione dalle ordinanze del tribunale di Pavia e del giudice

istruttore del tribunale di Milano indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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