Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,

sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1970 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Luciano Sabato, iscritta

al n. 179 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1970 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Ronzitti Francesco,

iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Visto l'atto di costituzione di Luciano Sabato;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Franco Dottarelli, per il Luciano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito della morte di Mariantonia Luciano, ex operaia della

Manifattura tabacchi, titolare di pensione diretta, il di lei marito

Sabato Luciano, chiedeva, in quanto inabile al lavoro, la

riversibilità in suo favore della pensione.

L'istanza veniva rigettata, con decreto del Ministro per le

finanze, perché l'assunta inabilità non poteva farsi risalire alla

data di morte della pensionata.

Il Luciano quindi proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti,

chiedendo l'annullamento del provvedimento.

La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - poiché dagli

atti risultava che il ricorrente, alla data di morte della moglie, non

era inabile a proficuo lavoro e versava inoltre in condizioni

economiche tali da escludere che potesse considerarsi a carico della

dante causa, in accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico

ministero e dallo stesso ricorrente, con ordinanza del 17 ottobre 1970,

considerava rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 11, comma sesto, parte prima, della legge 15

febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a

carico dello Stato), che pone, per il conferimento della pensione di

riversibilità al vedovo di dipendente o pensionata statale, le

condizioni dell'inabilità a proficuo lavoro e della convivenza a

carico della dante causa.

La questione sarebbe rilevante perché il ricorrente, come si è

detto, non si troverebbe nelle condizioni volute dalla legge.

E sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, perché la norma

denunciata "sancisce, ai fini della pensione di riversibilità, una

palese disparità di trattamento tra il vedovo e la vedova, basandola

unicamente sulla differenza di sesso" e perché da tale disparità

potrebbe discendere in pratica che "mentre alla vedova, anche se

fornita di cospicui redditi ed in giovane età, spetta la pensione di

riversibilità per la morte del marito, per quest'ultimo invece sono

previste dalle norme citate le due condizioni innanzi specificate".

L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.

Davanti a questa Corte si costituiva il Luciano a mezzo

dell'avvocato Franco Dottarelli, il quale, con la comparsa di

costituzione e con la memoria difensiva, chiedeva che fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Francesco Ronzitti, vedovo di Caterina Olivieri, insegnante di

ruolo negli istituti magistrali statali, deceduta in costanza di

servizio, chiedeva al Ministero della pubbica istruzione la pensione di

riversibilità.

Avverso il decreto del Ministro, con cui la domanda veniva respinta

perché dagli accertamenti era risultato che il richiedente non poteva

essere considerato a carico della moglie, l'interessato proponeva

ricorso davanti alla Corte dei conti, sostenendo, tra l'altro,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge

15 febbraio 1958, n. 46, nel punto in cui subordina il riconoscimento

del diritto a pensione di riversibilità a favore del vedovo di una

dipendente statale alla condizione di essere il richiedente all'atto

del decesso della moglie a carico di questa, e ciò per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Alla richiesta del Ronzitti si associava il pubblico ministero.

La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - rilevava che,

con il citato art. 11, comma sesto, della legge n. 46 del 1958, si è

riconosciuto il diritto alla riversibilità al vedovo a condizione che

questo sia stato a carico della moglie, mentre per il riconoscimento in

favore della vedova del dipendente o del pensionato non è necessario

lo stato di bisogno dell'avente causa, e pertanto sollevava l'anzidetta

questione considerandola rilevante in quanto la norma in contestazione

osterebbe al riconoscimento del diritto a pensione nei confronti del

ricorrente, e non manifestamente infondata perché si sarebbe in

presenza di una disparità di trattamento, connessa alla differenza di

sesso tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici propri.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti alla Corte non si costituiva alcuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - All'udienza del 12 aprile 1972, l'avvocato Dottarelli svolgeva

le ragioni a sostegno delle richieste avanzate per il Luciano e

insisteva nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti, in sede giurisdizionale, con le due

ordinanze indicate in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46

(contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato)

nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o

pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando questi

sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e a carico della moglie.

Unica essendo la questione sottoposta all'esame della Corte, i

relativi giudizi vengono riuniti e decisi con una sola sentenza.

2. - Secondo la Corte dei conti la norma denunciata, messa a

raffronto con quanto dispone lo stesso art. 11 per il caso di morte del

dipendente o pensionato e nei confronti della vedova, porrebbe in

essere, a proposito della spettanza del diritto alla riversibilità,

una disciplina differenziata, basata unicamente sulla diversità di

sesso dell'avente causa. Si fa al riguardo notare che, mentre per il

vedovo della dipendente o pensionata statale viene richiesto al

sopradetto fine, e tra l'altro, che esso sia inabile a proficuo lavoro

ed a carico della moglie al momento della di lei morte, queste

condizioni non è necessario che sussistano perché quello stesso

diritto sia riconosciuto alla vedova del dipendente o pensionato

statale. E da ciò si deduce che la rilevata disparità di trattamento,

"tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici propri", sia

"connessa alla differenza di sesso" o più semplicemente che la norma

denunciata sancisca, ai fini della pensione di riversibilità, "una

palese disparità di trattamento tra il vedovo e la vedova, basandola

unicamente sulla differenza di sesso".

3. - La questione, così proposta in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, non è fondata.

Il giudice a guo, come si è ora ricordato, riconduce la disparità

di trattamento alla differenza di sesso, nei due casi, degli aventi

diritto alla riversibilità, o puramente e semplicemente o argomentando

dall'ipotesi che la vedova ed il vedovo siano forniti di eguali mezzi

economici propri. Ma è da ritenersi che presupponga su un piano più

generale come unica o eguale la situazione di fatto e di diritto del

coniuge del dipendente o pensionato statale: altrimenti non potrebbe

ascrivere solo alla differenza di sesso la diversità della disciplina

giuridica.

Ma, a quest'ultimo riguardo, e per valutare la validità

dell'implicita premessa, è necessario tenere nella dovuta

considerazione che con l'art. 104 del testo unico delle leggi sulle

pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70,

venne riconosciuto alla vedova dell'impiegato o pensionato statale il

diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza maturatosi in

favore del marito o da questo già acquisito, e che tale diritto ha

trovato definitiva disciplina nei primi due commi del citato art. 11

della legge n. 46 del 1958; e che, con quest'ultima legge, il diritto

alla riversibilità è stato concesso ad altri soggetti, tra cui il

vedovo della dipendente o pensionata.

Si è operato in tal modo un ampliamento della cerchia e del numero

degli aventi diritto alla riversibilità, attraverso una graduale

evoluzione della normativa.

Il legislatore del 1958, subordinando l'acquisto del diritto da

parte del marito della dipendente o pensionata deceduta alla

sussistenza, tra l'altro, delle dette due condizioni, non ha introdotto

nell'ambito dell'istituto della riversibilità - come invece ritiene la

Corte dei conti - modifiche sostanziali circa i criteri di

riconoscimento del diritto, ma ha solo dettato una disciplina distinta

e articolata della materia.

Per ciò, nulla può dedursi circa la asserita illegittimità

costituzionale della norma in questione dal semplice fatto che siano

differenti i trattamenti per il coniuge superstite nei due casi di

decesso del marito o della moglie.

Occorre, invece, risalire alla premessa implicita dalla quale -

come si è detto - su un piano generale procede il giudice a quo nel

sottoporre la questione.

Ora codesta premessa, in realtà, non è valida.

Non è consentito infatti ritenere che sia unica o unitaria la

situazione di fatto e di diritto del coniuge del dipendente o

pensionato statale. Non si può non considerare tra l'altro che, sia

all'epoca in cui è entrata in vigore la legge n. 46, sia attualmente,

i lavoratori subordinati di sesso maschile occupati nell'agricoltura,

nell'industria e nelle altre attività erano e sono più dei due terzi

dell'intero complesso delle forze di lavoro operanti in quei settori;

che in relazione agli stessi anni tra i dipendenti dello Stato e di

altri enti pubblici è certamente prevalente il numero di quelli di

sesso maschile; e che analoghe considerazioni potrebbero farsi a

proposito della titolarità di redditi non derivanti da lavoro

subordinato.

Tutto ciò comporta la minore probabilità che sia il marito

anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o

pensionato statale, e fa sì che tale situazione possa ritenersi

normale ed essere assunta a base della previsione normativa de qua.

Appare conseguentemente razionale che l'accertamento in fatto dello

stato di bisogno sia richiesto solo per il marito e non anche per la

moglie. Ed è del pari giustificata la previsione del requisito

dell'inabilità a proficuo lavoro, specie se si ponga mente alla

normale Coesistenza di tale stato con la vivenza a carico dell'altro

coniuge.

Conclusivamente, la norma in esame è per ciò il riflesso di una

situazione di fatto e giuridica che non è comune a tutti i coniugi dei

dipendenti o pensionati, e trova nella peculiarità sopra messa in

evidenza la sua logica ragione d'essere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46

(contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato),

nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o

pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando questi

sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie,

questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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