Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55d.P.R. 250/1949

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R.

19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto

sardo, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1962 dal Tribunale di

Tempio Pausania nel procedimento civile vertente tra la "Società

anonima immobiliare Gilpa" e la "Società a r. l. Sugherificio

italiano" contro il Comune di Olbia e la Regione autonoma della

Sardegna, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1962.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio della Regione autonoma della

Sardegna e delle Società Gilpa e Sugherificio italiano;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Giuseppe Locati, per le predette Società, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e per la Regione autonoma della

Sardegna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La "Società anonima immobiliare Gilpa" e la "Società a r. l.

Sugherificio italiano", entrambe con stabilimento in Olbia, con

citazione 28 febbraio 1958 convenivano davanti al Tribunale di Tempio

Pausania il Comune di Olbia e la Regione sarda, chiedendone la condanna

al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione d'urgenza di un

terreno di loro proprietà, autorizzata dal Prefetto di Sassari con

provvedimento successivamente annullato dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale.

La Regione, costituitasi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato,

eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Tempio Pausania e

la nullità dell'atto di citazione, in quanto la notifica era stata

effettuata presso la Regione, invece che presso l'Ufficio distrettuale

dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 55 delle Norme di attuazione dello

Statuto sardo (D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), che estende

all'amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello

Stato, nonché le norme del T.U. e del regolamento 30 ottobre 1933, nn.

1611 e 1612, e degli artt. 25 e 144 del Cod. proc. civile. Chiedeva

nel merito la reiezione della domanda. Il Comune di Olbia eccepiva

l'incompetenza del giudice adito e opponeva l'infondatezza della

domanda.

La "Gilpa" e il "Sugherificio" controdeducevano che la notifica

doveva considerarsi regolare e che, comunque, se errore c'era stato,

poteva essere sanato con la rinnovazione di essa. In relazione al

citato art. 55 sostenevano che esso aveva conferito alla Regione una

semplice facoltà di avvalersi della rappresentanza in giudizio

dell'Avvocatura dello Stato, ed inoltre ne prospettavano la

illegittimità costituzionale.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza 15 maggio 1962,

affermava che il citato art. 55 determina, col richiamo all'articolo 25

del Cod. proc. civile, una competenza di carattere funzionale, come

tale inderogabile; rilevava inoltre che, in virtù dell'altro richiamo

all'art. 144 del Cod. proc. civ., e al T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611,

nei confronti della Regione sarda si applicano le norme di quest'ultimo

relative alle notificazioni; dichiarava, quindi, non fondate le

argomentazioni delle parti attrici, e, ritenuto che nessuna sanatoria

fosse nella specie consentita, ne deduceva l'impossibilità di decidere

la causa senza prendere in esame il detto art. 55. Considerava, però,

discutibile la legittimità costituzionale del conferimento alla

Regione sarda di un giudice diverso da quello istituito dal legislatore

con criterio generale all'art. 20 del Cod. proc. civile, e pertanto

decideva di rimettere a questa Corte la sollevata questione di

legittimità costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata alle parti e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle

Camere e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14

luglio 1962, n. 177.

Si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con atto di intervento 28 giugno 1962, e la Regione sarda,

con deduzioni depositate il 27 giugno 1962, entrambi rappresentati e

difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le Società

"Gilpa" e "Sugherificio italiano", rappresentate e difese dall'avv.

Giuseppe Locati, con deduzioni depositate il 31 luglio 1962.

Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio

l'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza della proposta

questione di legittimità costituzionale, in quanto l'art. 55 del D.P.

n. 250 del 1949 e l'art. 25 del Cod. proc. civile, nel loro combinato

disposto, determinano, per le cause in cui è parte la Regione, un foro

speciale, che costituisce il giudice naturale della Regione, ai sensi

dell'art. 25 della Costituzione: secondo la giurisprudenza e la

dottrina prevalenti, giudice naturale è, infatti, il giudice

precostituito per legge, con criteri certi ma non necessariamente

generali. Né l'articolo 20 del Cod. proc. civ., è norma di diritto

costituzionale e, tanto meno, di diritto naturale.

Nelle deduzioni per la Regione l'Avvocatura ribadisce che non può

dubitarsi della legittimità costituzionale di norme che istituiscono

fori speciali in relazione a predeterminate categorie di controversie e

insiste perché la questione proposta sia dichiarata infondata.

La difesa delle Società "Gilpa" e "Sugherificio" nelle sue

deduzioni sostiene l'incostituzionalità della norma in discussione in

relazione all'art. 134 della Costituzione, in quanto da essa sarebbe

derivato un ibridismo di funzioni dell'Avvocatura dello Stato,

contrastante con i principi dell'ordinamento in materia di patrocinio.

Svolge inoltre, a sostegno della sua tesi, varie considerazioni sulla

collocazione topografica dell'art. 55 e sul significato della

espressione "norme finali"; scorge nella norma impugnata una

limitazione dell'autonomia regionale; nega ad essa il carattere di

norma di attuazione, prospettando una violazione dell'art. 87 della

Costituzione, anche per il mancato parere del Consiglio di Stato;

deduce, infine, la violazione degli artt. 5, 25, 109, 102, 115, VII

disp. trans. della Costituzione, 3 e 56 della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3, nonché del principio della libertà di esercizio

della professione legale. Chiede, pertanto, la dichiarazione di

incostituzionalità dell'art. 55.

L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 30 gennaio

1963, dopo avere sviluppato le tesi già esposte, rileva che le

Società "Gilpa" e "Sugherificio" hanno prospettato aspetti della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 disattesi dal

Tribunale, e che pertanto non possono essere presi in considerazione.

Comunque di essi sostiene la manifesta infondatezza.

La difesa delle due Società, da parte sua, nella memoria

depositata il 15 marzo 1963 ha ripreso gli argomenti precedentemente

indicati. In particolare ha sostenuto che con l'art. 55 sarebbe stato

posto in essere dall'esecutivo un eccesso di potere, rilevabile

d'ufficio, col quale si sarebbe mutato l'ordinamento giudiziario e il

Codice processuale. Quanto all'art. 25 della Costituzione, si afferma

che finora è stato esaminato prevalentemente in relazione

all'applicazione di norme penali, mentre ben diverso è il problema

attualmente proposto. Vengono quindi confermate le precedenti

conclusioni.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno insistito sulle

tesi rispettive. Considerato in diritto :

La sola questione di cui questa Corte è investita nel presente

giudizio, a termini dell'ordinanza di rimessione, riguarda la

legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n.

250, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Né

potrebbe la Corte esaminare detta questione oltre i limiti nei quali

risulta formulata dall'ordinanza stessa, dovendo essa tener conto,

secondo la sua costante giurisprudenza, delle deduzioni difensive solo

in quanto sviluppino ed illustrino il contenuto delle ordinanze, e non

in quanto sollevino questioni nuove (sentenze n. 48 del 1961 e n. 65

del 1962).

In relazione alla questione dedotta, va premesso che l'art. 55 del

citato decreto, estendendo le funzioni dell'Avvocatura dello Stato

all'Amministrazione regionale sarda, stabilisce nel capoverso che nei

confronti della detta Amministrazione si applicano gli artt. 25 (foro

della pubblica Amministrazione) e 144 (notificazioni alle

Amministrazioni dello Stato) del Cod. proc. civile. Secondo la tesi

delle Società "Gilpa" e "Sugherificio italiano", ritenuta non

manifestamente infondata dal Tribunale di Tempio Pausania, le ricordate

disposizioni sarebbero incostituzionali, in quanto attribuiscono alla

Regione sarda un giudice diverso da quello che il legislatore ha

istituito con criterio generale nell'art. 20 del Cod. proc. civile, con

la conseguenza che il privato che intenda convenire in giudizio la

Regione si trova nella necessità di far ricorso al giudice del

cosiddetto foro della pubblica Amministrazione anziché al giudice che

sarebbe competente a norma del predetto art. 20.

Ritiene la Corte che la questione non è fondata.

Va innanzi tutto rilevato che l'art. 20 del Cod. proc. civile

indica un foro facoltativo, concorrente col foro generale delle persone

fisiche e delle persone giuridiche, di cui ai precedenti artt. 18 e 19.

Inoltre, lo stesso foro generale è stabilito da questi ultimi articoli

con salvezza che la legge disponga altrimenti.

Da quanto precede deriva che l'art. 20 del Cod. proc. civile non

enuncia un criterio generale, inderogabile, come è stato sostenuto

dalla difesa delle due Società. Esso, al pari dell'art. 25 dello

stesso Codice, fa parte di quel sistema di norme regolatrici della

competenza nel processo civile, le quali, preordinate, come sono,

all'insorgere delle singole controversie, non contrastano col precetto

costituzionale del rispetto del giudice naturale.

Questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che la

nozione di "giudice naturale" corrisponde a quella di giudice istituito

in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di

singole controversie, in modo che sia data al cittadino la certezza

circa il giudice che lo deve giudicare (sentenze n. 29 del 1958, n. 22

del 1959, n. 88 del 1962).

Nel caso in esame, tanto l'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949,

quanto l'art. 25 del Cod. proc. civile, stabiliscono la competenza del

cosidetto foro della pubblica Amministrazione in maniera generale, per

tutte le categorie di controversie in cui è parte la Regione o la

pubblica Amministrazione. Le disposizioni in essi contenute non

ammettono alcuna possibilità che la competenza venga determinata in

relazione a una controversia già insorta, e danno al cittadino la

previa certezza del giudice che dovrà conoscere della sua causa.

Alla stregua dei criteri ricordati, può ben dirsi che il giudice

la cui competenza è determinata, per il richiamo contenuto nell'art.

55 citato, dalla legge sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello

Stato e dall'art. 25 del Cod. proc. civile, è esso stesso un giudice

naturale precostituito per legge. Nessuna illegittimità

costituzionale è dato, pertanto, scorgere nella indicata norma

legislativa che deferisce ad esso le controversie in cui è parte la

Regione sarda, e nella norma conseguenziale che regola le notificazioni

alla Regione secondo le disposizioni dell'art. 144 del Cod. proc.

civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di

attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento

all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari