Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse

artistico e storico), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Canepa Pietro ed altro contro il Ministero per i

beni culturali ed ambientali, iscritta al n. 469 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Perugia Alessandro ed altri contro il Ministero

per i beni culturali ed ambientali ed altro, iscritta al n. 493 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Perugia Alessandro ed altri

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Giovanni Vanin e Renato Di Castro per Perugia

Alessandro ed altri e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con D.M. del 4 aprile 1987, il Ministro per i beni culturali

e ambientali sottoponeva a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno

1939, n. 1089, l'"Antico Caffè Genovese" di Cagliari, dichiarato di

interesse particolarmente importante.

Avverso tale provvedimento ricorrevano al T.A.R. Lazio Canepa

Pietro e Canepa Francesco, proprietari del predetto locale, deducendo

la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939, ed

eccesso di potere.

L'adito Tribunale, con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 (R.O. n.

469 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 9 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della

citata legge, nella parte in cui non prevedono la possibilità di

tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del

territorio cittadino ed, in particolare, i centri storici.

Ha osservato che dal contenuto del D.M. impugnato si evince che

esso non ha inteso tanto tutelare l'arredo e i decori del locale,

quanto, soprattutto, assicurare la continuità dell'attività

commerciale ivi esercitata, in quanto tradizionalmente connessa al

centro storico di Cagliari.

Ma tale finalità è estranea alla previsione della legge n. 1089

del 1939, la quale tutela cose materiali, sia che presentino

particolare interesse storico, artistico, archeologico o etnografico

(art. 1), sia che tale carattere abbiano acquistato per il loro

riferimento ad accadimenti della storia politica, militare, della

letteratura, dell'arte e della cultura in genere (art. 2).

La previsione di limiti alla destinazione delle cose di interesse

storico e artistico, operata dall'art. 11 cpv., che consente

all'Amministrazione di vietare usi non compatibili con il carattere

delle cose predette o tali da arrecare pregiudizio alla loro

conservazione ed integrità, secondo il giudice a quo, avrebbe solo

portata strumentale e non autonomo rilievo.

Ad avviso del Collegio, le stesse norme, però, proprio nella

parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività

culturalmente rilevanti e caratterizzanti l'assetto di una via, di un

quartiere, di una zona, contrasterebbero con il precetto dell'art. 9

della Costituzione in base al quale il bene "cultura" costituisce un

valore fondamentale per cui devono tutelarsi tutti gli interessi che

riguardano il modo di essere della comunità.

2. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità, e, comunque, per la

infondatezza della questione. Ha sostanzialmente condiviso l'esigenza

di proteggere beni culturali, ma ha prospettato la possibilità che

la tutela sia assicurata dalle norme denunciate mediante una

interpretazione più adeguata all'evoluzione dei tempi, secondo cui i

vari tipi di interessi culturali da esse considerati possano avere la

loro matrice in un'attività che si trasfonda in una

caratterizzazione culturale della cosa.

Ha rilevato che l'esigenza di protezione culturale in relazione

all'uso può anche esprimersi in effetti corrispondenti ad un vincolo

di destinazione che, agendo sulla proprietà e non sul diritto di

iniziativa economica, ha carattere reale e non personale, non

potendosi confondere con l'obbligo di esercitare l'attività, che si

porrebbe in contrasto con altri principi di rango costituzionale.

3. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso T.A.R.

Lazio con ordinanza emessa il 13 aprile 1989 (R.O. n. 493 del 1989),

sul ricorso proposto da Perugia Alessandro ed altri, per

l'annullamento del D.M. del 12 novembre 1984, con il quale il

Ministero per i beni culturali e ambientali, nel sottoporre a

vincolo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, il

"Palazzo Fiano", sito in Roma, ha dichiarato d'interesse

particolarmente importante, ai sensi degli artt. 1 e 2 della predetta

legge la "Gioielleria Masenza", ubicata nello stesso palazzo.

Il giudice a quo ha svolto argomentazioni identiche a quelle poste

a base dell'ordinanza precedente.

4. - Nel giudizio si è costituita la parte privata che ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Nella memoria ha poi precisato che il titolare della licenza di

esercizio della gioielleria in questione si è definitivamente

ritirato dal commercio dei preziosi, e che i locali, pur nella

disponibilità dei legittimi proprietari, sono chiusi da tempo, ed ha

osservato che, in sostanza, estendendo il vincolo dell'attività

commerciale, se ne imporrebbe agli interessati la ripresa, in

contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica

privata, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Il vincolo, inoltre, violerebbe anche l'art. 42 della

Costituzione, il quale prevede che la proprietà privata possa essere

sottoposta a limiti solo per assicurare la funzione sociale, mentre,

nel caso di specie, il preteso interesse generale perseguito non

potrebbe essere attuato poiché il bene che si intende tutelare non

è un valore culturale attuale.

5. - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, rassegnando

identiche conclusioni che nel precedente giudizio con le stesse

argomentazioni.

6. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata ha

depositato memoria, ma fuori termine. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, siccome prospettano identica questione, per

evidenti ragioni di connessione possono essere riuniti e decisi con

un unico provvedimento.

2. - Il T.A.R. Lazio dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nella parte in

cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali

caratterizzanti una parte del territorio cittadino ed, in

particolare, i centri storici, in quanto risulterebbe violato l'art.

9 della Costituzione, non risultando tutelato il bene "cultura"

assunto, per effetto del precetto costituzionale, a principio

fondamentale dell'ordinamento.

3. - La questione non è fondata.

Gli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 prevedono la tutela

rispettivamente dei beni (cose mobili o immobili) di interesse

storico, artistico, archeologico, etnografico (art. 1) e di beni di

interesse particolarmente importante per il loro riferimento alla

storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della

cultura in genere (art. 2).

L'art. 11 della stessa legge vieta delle suddette cose una

destinazione ed un uso non compatibile con il loro carattere e,

comunque, tale da pregiudicarne la conservazione e l'integrità.

La tutela dei beni è determinata dal loro valore "culturale" e

dal relativo interesse pubblico, da accertarsi con atto

amministrativo discrezionale, soggetto al sindacato del giudice

amministrativo. Nella specie lo ha esercitato il giudice remittente

che, peraltro, ha ritenuto oggetto del vincolo l'attività

commerciale relativa ai beni in esame piuttosto che i beni stessi

(arredi, decori, mobili vari ecc.).

4. - Il valore culturale dei beni di cui all'art. 2 su richiamato,

al cui genere appartengono quelli di cui trattasi, è dato dal

collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con

accadimenti della storia, della civiltà o del costume anche locale.

In altri termini, essi possono essere stati o sono luoghi di incontri

e di convegni di artisti, letterati, poeti, musicisti ecc.; sedi di

dibattiti e discussioni sui più vari temi di cultura, comunque di

interesse storico-culturale, rilevante ed importante, da accertarsi

dalla pubblica amministrazione competente. La detta utilizzazione non

assume rilievo autonomo, separato e distinto dal bene ma si

compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e,

quindi, non può essere protetta separatamente dal bene, come si

pretenderebbe.

L'esigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla

loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un

vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può

trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione

sociale che la proprietà privata deve svolgere (art. 42 della

Costituzione).

Il vincolo non può assolutamente riguardare l'attività culturale

in sé e per sé, cioè, considerata separatamente dal bene, la quale

attività, invece, deve essere libera secondo i precetti

costituzionali (artt. 2, 9 e 33).

La stessa iniziativa economica è libera, salvo il suo indirizzo e

coordinamento a fini sociali a mezzo leggi (art. 41 della

Costituzione).

Vi sono certamente attività culturali (c.d. beni-attività) che

lo Stato tutela con incentivi vari, specie di natura finanziaria,

disposti con leggi apposite, distinte da quella in esame.

Anche i centri storici, cui ha fatto riferimento il giudice

remittente, hanno una protezione particolare e peculiare. L'art. 4

del decreto-legge n. 832 del 1986, convertito in legge n. 15 del

1987, demanda alla discrezionalità del sindaco, in occasione del

rilascio delle licenze di commercio per i locali siti nelle varie

zone del centro storico, la valutazione della compatibilità di

alcune attività commerciali con le caratteristiche delle suddette

zone.

5. - In tale situazione non risulta affatto violato l'art. 9

della Costituzione. Esso impegna la Repubblica ad assicurare, tra

l'altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela

del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale

testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese.

Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato

deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale

concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro

sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro

personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In

particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e

dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni

che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo

strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il

loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia

della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare

alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da

essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno

1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) in

riferimento all'art. 9 della Costituzione, sollevata dal Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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