Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con l'ordinanza emessa il 3 maggio

1984 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra

Nicoli Luigi e la Società C.A.M. S.p.a., iscritta al n. 1119 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Nicoli Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

udito l'avv. Franco Agostini per Nicoli Luigi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella causa promossa da Nicoli Luigi contro la Società C.A.M.

S.p.a. di Trescore Balneario, datrice di lavoro dell'attore, per

risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio sul lavoro, il

Tribunale di Bergamo il 3 maggio 1984 ha sollevato "questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non consente che ai fini

dell'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale

reato da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto reato possa

essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il

procedimento penale a carico del datore di lavoro si sia concluso con

un provvedimento di archiviazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione".

Da parte della società convenuta erasi pregiudizialmente eccepita

l'improponibilità della domanda in relazione al disposto dell'art. 10

d.P.R. n. 1124 del 1965, poiché il Pretore di Grumello del Monte

aveva concluso con decreto di archiviazione il procedimento penale

aperto a seguito dei fatti di causa, non ravvisando alcuna

responsabilità a carico di soggetti diversi dall'infortunato.

L'attore richiamava la sentenza 102 del 1981 della Corte

costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità

costituzionale del quinto comma, appunto, dell'art. 10 d.P.R. citato,

nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto

di regresso dell'INAIL, a seguito sempre di infortunio occorso,

l'accertamento del fatto possa essere compiuto dal giudice civile anche

nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di

lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in

sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.

Il Tribunale, considerato che gli effetti della menzionata

pronuncia non si estendono all'ipotesi dell'esercizio dell'azione di

danni da parte del dipendente infortunato, ha tuttavia osservato che le

motivazioni della Corte "hanno un contenuto di carattere più generale

riferibile, in astratto, sia all'azione di regresso dell'INAIL, sia

all'azione in sede civile del dipendente infortunato".

Conseguentemente all'assunto, l'ordinanza riporta le argomentazioni

svolte dalla Corte nella sentenza 102 del 1981 ai fini della

dichiarazione di incostituzionalità della norma che, precludendo

all'INAIL l'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili

dell'eventuale reato anche in caso di sentenza di proscioglimento

istruttorio o di decreto di archiviazione, veniva segnatamente a porsi

in "contrasto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di

difesa garantite dall'art. 24 Cost.".

Nel giudizio si è costituito Nicoli Luigi, a mezzo dell'avv.

Franco Agostini, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata

incostituzionale. Sarebbe infatti irrazionale e illegittima la

preclusione del giudice civile all'accertamento del fatto come reato

disposto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, essendo tale

accertamento possibile "in tutti i casi in cui manchi una sentenza

penale e quindi anche quando sia intervenuto, come nella specie, un

decreto di archiviazione". Considerato in diritto :

1. - Con sentenza n. 102 del 19 giugno 1981 questa Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (testo unico sugli infortuni sul lavoro) nella

parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di

regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto di reato possa essere

compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento

penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia

concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento

di archiviazione.

L'odierno giudice remittente ravvisa che in identica situazione si

versi - per i fini dell'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili

dell'eventuale reato promosso da parte dell'infortunato - in

fattispecie conclusasi con provvedimento di archiviazione.

2. - La questione è fondata.

Lo scopo perseguito, per l'accertamento delle responsabilità

civili a seguito di infortunio sul lavoro, si pone identico ex art. 3

Cost. sia per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore

di lavoro - il che ebbe a formare oggetto della citata, precedente

sentenza 102/1981 - sia per il caso, di cui or qui si discute, di

eventuale analoga azione esperibile dall'infortunato medesimo, anche

qui opponendosi - per l'accertamento del fatto di reato - il

provvedimento di archiviazione.

Consegue che in tale seconda ipotesi l'attuale disposto dell'art.

10, comma quinto, d.P.R. n. 1124/1965 viene a contrastare, come posto

in luce nella sentenza 102, con le esigenze di tutela del diritto di

azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma

quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non

consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte

dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere

compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata

promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo

dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione.

Ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la pronuncia di illegittimità

costituzionale - tenuta presente la identità di situazioni rilevate

con la precedente sentenza n. 102/1981 - va estesa sempre al comma

quinto del ridetto art. 10 d.P.R. n. 1124, nella parte in cui non

consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di azione da parte

dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere

compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento

penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia

concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

È a ribadirsi tuttavia che a salvaguardia del principio di

prevalenza della giustizia penale sussiste, comunque, il meccanismo

processuale della sospensione del processo civile in caso di

sopravvenuta riapertura di quello penale (o di inizio della relativa

azione) sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede

civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art.

10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai

fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato,

l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice

civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione

penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi

sia provvedimento di archiviazione;

dichiara ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la illegittimità

costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965,

nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione

da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa

essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il

procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo

dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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