Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per

il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 dal pretore di

Verbania sul ricorso proposto da Ugazzi Domenico contro la R.A.S. -

Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., iscritta al n. 745 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della R.A.S. - Riunione Adriatica di

Sicurtà S.p.a;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la R.A.S. - Riunione Adriatica

di Sicurtà S.p.a.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso della controversia di lavoro promossa da Ugazzi

Domenico contro la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., il

pretore di Verbania ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 gennaio

1996, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, ultima

proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il

riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Il giudice a quo, dopo aver premesso in punto di fatto i termini

della questione sottoposta al suo giudizio, ha rilevato che la norma

impugnata si presenta del tutto analoga a quella già dichiarata

costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 1988 di

questa Corte. Tale norma, infatti, mentre prevede che coloro i quali

maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro i sei mesi

successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.

503 del 1992 non siano tenuti a comunicare al datore l'opzione per la

prosecuzione dell'attività lavorativa, dispone che a carico dei

medesimi permanga l'obbligo di detta comunicazione "non oltre la data

in cui i predetti requisiti sono maturati". Nel caso specifico la

risoluzione della prospettata questione è rilevante perché, avendo

il ricorrente maturato il requisito per la pensione di vecchiaia in

data 21 marzo 1993, avrebbe dovuto comunicare l'opzione per la

prosecuzione del rapporto di lavoro entro tale data; poiché, invece,

la comunicazione è avvenuta il successivo 17 maggio 1993, ossia dopo

il compimento degli anni ma pur sempre nell'arco dei sei mesi

successivi all'entrata in vigore della norma impugnata, il

licenziamento dell'Ugazzi disposto dalla R.A.S. è da considerarsi

legittimo o meno a seconda dell'accoglimento o del rigetto della

presente questione.

Tutto ciò premesso in punto di rilevanza, il pretore di Verbania

ha osservato che la questione di legittimità costituzionale si

presenta anche non manifestamente infondata, e ciò sulla base della

citata sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte; se è vero, infatti,

che la norma impugnata è finalizzata a favorire la scelta del

lavoratore di proseguire l'attività anche dopo il raggiungimento

dell'età pensionabile, appare ingiustificata ed irrazionale la

decisione del legislatore di obbligare il lavoratore a comunicare

l'opzione entro termini che potrebbero essere, in concreto, irrisori,

ricadendo nei primissimi giorni successivi all'entrata in vigore

della norma in esame.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la R.A.S., con apposita comparsa, chiedendo che la

questione sollevata dal pretore di Verbania venga dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata.

In prossimità dell'udienza la predetta società ha presentato

un'articolata memoria, insistendo per le già rassegnate conclusioni.

In particolare, la R.A.S. ha rilevato che la prospettata questione

deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente,

infatti, aveva subito un doppio licenziamento, il primo dei quali non

tempestivamente contestato, secondo quanto affermato dallo stesso

pretore rimettente; allorquando il dipendente aveva esercitato la

seconda opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quella ai

sensi della norma di legge impugnata, il rapporto stesso doveva

ritenersi ormai legittimamente sciolto, in forza del licenziamento

ritualmente comunicato dalla società assicuratrice.

Nel merito, la R.A.S. ha riconosciuto che tra la norma oggi in

esame e quella colpita dalla declaratoria di illegittimità

costituzionale di cui alla sentenza n. 156 del 1988 vi è sostanziale

analogia. Tuttavia, se l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791,

convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54,

costituiva una novità, l'istituto del pensionamento posticipato è

ormai ben noto, sicché i lavoratori non possono lamentare una scarsa

informazione al riguardo.

D'altra parte, il fatto che la normativa transitoria abbia previsto

l'obbligo di comunicare l'opzione entro la data in cui si matura il

diritto alla pensione risponde alla natura negoziale del rapporto di

lavoro, in cui la scelta del lavoratore esige una comunicazione al

datore, entro termini ragionevoli e congrui; nel caso specifico, il

dipendente aveva avuto il tempo di comunicare la propria scelta dal 1

gennaio fino al 21 marzo 1993, il che è un'ulteriore conferma

dell'infondatezza della questione, attesa la piena ragionevolezza

dello spatium deliberandi in concreto attribuito all'interessato. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Verbania dubita che l'art. 1, comma 2, ultima

proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui

dispone che, per gli assicurati che maturino il requisito per il

pensionamento di vecchiaia entro i sei mesi successivi alla data di

entrata in vigore del decreto (in concreto, entro il 30 giugno 1993),

rimanga fermo l'obbligo di comunicare l'opzione per la prosecuzione

del rapporto di lavoro non oltre la data in cui viene maturato il

requisito dell'età (nel caso specifico, entro il 21 marzo 1993), sia

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca

irragionevolezza conseguente alla possibile irrisorietà del termine

in questione.

Richiama in proposito, a titolo di precedente specifico, la

sentenza n. 156 del 1988 di questa Corte.

2. - La preliminare eccezione di inammissibilità per difetto di

rilevanza sollevata dalla R.A.S. è infondata.

Il giudice a quo infatti, con esauriente motivazione, ha affermato

che, - a prescindere dalla prova del tempestivo esercizio, da parte

del lavoratore, del diritto di opzione ai sensi della precedente

legge (art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con

modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54) -, è comunque

indispensabile, ai fini della decisione, valutare la tempestività

del secondo atto di opzione, compiuto dal ricorrente in base alla

norma impugnata. Ne consegue che, indipendentemente dal

perfezionarsi o meno del licenziamento, il rimettente ha prospettato

la questione a questa Corte in termini validi, non essendo consentito

al giudice delle leggi scendere all'esame della questione di merito,

in presenza di una motivazione non implausibile sul punto.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità riguarda la

figura del cosiddetto pensionamento posticipato, ossia quel

particolare diritto potestativo per cui il lavoratore che raggiunge

il limite di età per il pensionamento di vecchiaia ha la

possibilità, a sua scelta, di proseguire l'attività lavorativa fino

al raggiungimento di un'età più avanzata o di un certo tetto

massimo di anni di contribuzione. Questa facoltà di opzione assume

una duplice finalità: da un lato, quella di alleggerire la difficile

situazione economica degli enti di previdenza (fra cui l'INPS),

ritardando il momento in cui essi debbono corrispondere il

trattamento di fine rapporto e la pensione; dall'altro, quella di

consentire a lavoratori ancora relativamente "giovani" e, comunque,

non in possesso di un'elevata anzianità contributiva, di continuare

a lavorare, percependo gli eventuali aumenti di retribuzione e di

pensione.

La possibilità di continuare a lavorare oltre il limite di età

pensionabile è stata prevista già da norme precedenti, fra le quali

si segnalano l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito

con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, l'art. 6 della

legge 29 dicembre 1990, n. 407 e l'art. 4 della legge 9 dicembre

1977, n. 903.

Il pretore rimettente ha correttamente indicato, a titolo di

precedente specifico, la sentenza n. 156 del 1988, con la quale

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

6, terzo comma, ultima proposizione, del d.-l. 22 dicembre 1981, n.

791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n.

54, nonché del medesimo art. 6, secondo comma, nella parte in cui

non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della

facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque

scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del

decreto-legge medesimo.

4. - Rispetto alla norma oggetto di quel giudizio, la disposizione

ora in esame (art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs. 30

dicembre 1992, n. 503) ha un contenuto sostanzialmente analogo.

Se da un lato, infatti, questa disposizione è finalizzata ad

elevare a sessantacinque anni (nello spirito della riforma

previdenziale) il limite di età per la prosecuzione dell'attività

lavorativa, dall'altro il medesimo articolo prevede lo stesso obbligo

di comunicazione a carico del lavoratore.

In particolare, si stabilisce:

1) colui che, pur avendo già maturato i requisiti per la

pensione di vecchiaia, svolge ancora attività lavorativa al momento

di entrata in vigore del decreto è esonerato dall'obbligo di

comunicazione;

2) colui che, invece, matura i requisiti entro i sei mesi

successivi è esonerato dall'obbligo predetto "fermo restando

l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione

sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono

maturati".

Il giudice a quo sottopone al giudizio di questa Corte proprio

l'ultima proposizione del menzionato art. 1, comma 2, ossia la parte

in cui la norma sembra ad un tempo negare e prevedere l'obbligo di

comunicazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore,

dell'esercizio della facoltà di opzione per la prosecuzione del

rapporto. Ed invero questa Corte, nella richiamata sentenza n. 156

del 1988, ha sottolineato la singolarità di un sistema che pone

coloro i quali maturano i requisiti per la pensione entro i primi sei

mesi dall'entrata in vigore della norma nell'alternativa poco chiara

tra l'esonero da ogni comunicazione e l'obbligo, invece, di compiere

quest'ultima entro la data di perfezionamento dei requisiti medesimi.

Osserva tuttavia la Corte che, pur essendo la norma in esame poco

chiara nella propria formulazione, in linea di principio appare

ragionevole che la legge ponga a carico del lavoratore interessato

alla prosecuzione del rapporto di lavoro l'obbligo di comunicare la

propria scelta entro un termine, in quanto ciò, oltre a rispondere

alla logica negoziale del rapporto di lavoro, si collega anche ad

esigenze organizzative, non essendo opportuno che il datore di lavoro

rimanga esposto al protrarsi dell'incertezza oltre termini

prefissati.

È però indispensabile che detto termine sia congruo e tale da non

determinare ingiustificate disparità.

Nel caso in oggetto, invece, si ripropongono gli stessi problemi

segnalati da questa Corte nella sentenza n. 156 del 1988: obbligare

chi matura i requisiti (nella specie, di età) a comunicare l'opzione

entro la data di maturazione degli stessi significa, in concreto,

porre coloro i quali compiono gli anni nei primi giorni dell'anno

nella situazione di non poter esercitare il diritto, data l'estrema

esiguità dei termini.

La R.A.S. nella propria memoria rileva, fra l'altro, che, essendo

il sistema del pensionamento posticipato ormai ben noto, non sarebbe

più necessario concedere ai lavoratori un termine per l'opzione pari

a quello riconosciuto con la menzionata sentenza n. 156 del 1988 di

questa Corte. Neppure questa osservazione può essere condivisa. Ed

invero, anche a voler ritenere che la possibilità di ottenere il

posticipo del pensionamento sia ormai un dato acquisito nel nostro

sistema previdenziale, ciò non toglie che ogni norma di legge che

preveda tale facoltà debba essere sempre accompagnata da un termine

ragionevole per il suo esercizio.

5. - Da quanto detto deriva che la norma in esame è

costituzionalmente illegittima, non perché pone al lavoratore

l'obbligo di comunicare la propria scelta, ma per il fatto che il

termine per compiere tale comunicazione può essere, in pratica,

irragionevolmente breve, andando a scadere molto prima che siano

decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo in esame. Inoltre, così facendo, si viene a creare

un'irragionevole disparità di trattamento, nell'ambito del regime

transitorio regolato dalla norma in questione, tra chi compie gli

anni all'inizio del semestre e chi li compie al termine dello stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

ultima proposizione, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per

il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della

facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano

trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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