Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva

l'art. 15, primo comma, dello Statuto della Comunità montana "Calore

Salernitano", promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal

Tribunale di Salerno, sezione elettorale, sul ricorso proposto da

Stoppiello Antonio contro Rocco Giovanni, iscritta al n. 286 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della Comunità montana del Calore

Salernitano;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avv. Fulvio Fenucci per la Comunità montana "Calore

Salernitano".

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La sezione elettorale del Tribunale di Salerno - con ordinanza

emessa il 3 marzo 1992 nel corso del giudizio promosso da Antonio

Stoppiello, volto a far dichiarare l'ineleggibilità di Giovanni

Rocco alla carica di Presidente della Comunità montana "Calore

Salernitano", per aver ricoperto l'incarico continuativamente da

oltre quindici anni - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge regionale della

Campania 18 maggio 1977, n. 25 (Approvazione dello Statuto della

Comunità montana del Calore Salernitano) (recte: dell'articolo unico

della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella

parte in cui approva l'art. 15, primo comma, dello Statuto della

Comunità montana "Calore Salernitano").

La disposizione denunciata prevede che i componenti della Giunta

esecutiva della Comunità montana, quindi anche il Presidente,

possano essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per

un periodo di non oltre dieci anni. Il Tribunale di Salerno ritiene

che questo limite sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della

Costituzione. In particolare l'art. 51, pur non contenendo una

riserva di legge statale, sarebbe preordinato a realizzare su tutto

il territorio nazionale situazioni di eguaglianza tra i cittadini

interessati all'elezione a cariche pubbliche, mentre la norma

regionale controversa pone limiti all'elettorato passivo per i soli

cittadini residenti nel territorio della Comunità montana.

2. - Si è costituita in giudizio la Comunità montana "Calore

Salernitano", chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia accolta.

Ad avviso della Comunità montana l'unità dell'ordinamento

imporrebbe che la disciplina delle cause ostative all'elettorato

passivo sia riservata alla legislazione statale. Di conseguenza

sarebbe esclusa ogni potestà normativa delle regioni in questa

materia. La disposizione denunciata determinerebbe inoltre una

irragionevole disparità di trattamento per l'accesso ad organi

elettivi.

In prossimità dell'udienza la Comunità montana ha depositato una

memoria per ribadire le ragioni a sostegno della tesi della

illegittimità costituzionale della norma denunciata, affermando che

il limite da essa posto all'elettorato passivo sarebbe arbitrario, in

quanto determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento per

l'accesso agli organi di governo della Comunità montana. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte concerne la legge della Regione Campania 18

maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello

Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", ad essa

allegato. Lo Statuto prevede che i componenti della Giunta esecutiva

dell'ente, tra i quali il Presidente, restino in carica per la durata

del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio generale;

prevede inoltre che possano essere rieletti allo stesso incarico, ma

per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni,

corrispondente alla durata ordinaria di due mandati.

2. - L'unico dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal

Tribunale di Salerno concerne l'asserita violazione dell'eguaglianza

tra i cittadini che intendono accedere a cariche elettive (artt. 3 e

51 della Costituzione). La questione è stata sollevata

esclusivamente sotto il profilo che "la norma regionale controversa

prevede limiti all'elettorato passivo applicabili ai soli cittadini

residenti nel territorio di competenza".

3. - La legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4, istitutiva delle

comunità montane in Campania, alla quale si conforma lo Statuto

della Comunità "Calore Salernitano" (approvato con la legge

regionale denunciata), stabilisce che il Consiglio generale della

Comunità montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta

esecutiva ed il Presidente. I componenti del Consiglio generale sono,

a loro volta, eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella

Comunità montana, dai consigli comunali tra i propri componenti.

Seguendo la prospettazione offerta dall'ordinanza di rimessione,

il limite temporale posto alla consecutiva titolarità della carica

di Presidente della Comunità montana differenzierebbe, nell'accesso

a tale ufficio, i cittadini residenti nel territorio della Comunità

stessa, discriminandoli rispetto agli altri.

Se si tiene conto delle modalità di elezione sopra descritte,

l'effetto discriminatorio denunciato dal Tribunale di Salerno si

potrebbe verificare se fossero eleggibili alla carica di consigliere

dei comuni che partecipano alla comunità montana solamente i

cittadini residenti nei comuni stessi. Ma proprio questa implicita e

necessaria premessa è errata. Difatti la legge 23 aprile 1981, n.

154, nel dettare norme in materie di ineleggibilità ed

incompatibilità, dispone che sono eleggibili alla carica di

consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della

Repubblica (art. 1). Ne segue che il limite all'elettorato passivo

posto dalla disposizione denunciata non è applicabile, come ritiene

il giudice rimettente, "ai soli cittadini residenti nel territorio di

competenza". Questo limite riguarda, al contrario, tutti i cittadini

che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste,

aspirare a quell'ufficio. La discriminazione denunciata, pertanto,

non sussiste e la questione di legittimità costituzionale, così

come è stata proposta, non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella

parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana

"Calore Salernitano", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51

della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il

3 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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