Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato),

promosso con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di

Augusta nel procedimento civile vertente tra Bruccoleri Francesco e

l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 441 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso dal ferroviere Bruccoleri

Francesco nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il Pretore di

Augusta ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in relazione

alla normativa prevista dall'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n.

210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che prevede, per

la trattazione delle controversie di lavoro, la competenza del

pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato

nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo

le norme ordinarie.

La norma che stabilisce il foro erariale, secondo il Pretore di

Augusta, sarebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 24 della

Costituzione, che prevede il diritto alla tutela giurisdizionale, e

di cui all'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di

eguaglianza.

In particolare, il remittente osserva che la regola del foro

erariale è stata ritenuta costituzionalmente legittima da questa

Corte per l'esigenza di concentrare sia i giudizi a cui partecipa lo

Stato, sia gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, presso un numero

ristretto di sedi giudiziarie sì da dare impulso alla

specializzazione di queste ultime.

Tali ragioni non sussisterebbero nel caso dell'Ente Ferrovie, i

cui rapporti di lavoro, trattandosi di ente pubblico economico, sono

trattati dal giudice ordinario e più precisamente dal pretore del

lavoro.

La norma finirebbe quindi per danneggiare i lavoratori dipendenti

dall'Ente Ferrovie, i quali, a differenza di quelli degli altri enti

pubblici economici, ed in particolare di quelli dell'ENEL, non

possono giovarsi del principio posto a tutela del lavoratore, secondo

il quale la competenza territoriale nei giudizi di lavoro appartiene

al giudice del luogo del rapporto di lavoro.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale osserva che il riferimento ai dipendenti degli enti pubblici

economici, ed in particolare dell'ENEL, non è pertinente, in quanto

per essi non sussiste il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con

le conseguenti problematiche relative al foro erariale ed agli

aspetti organizzativi della gestione delle funzioni e servizi

dell'Avvocatura dello Stato.

Sotto l'aspetto di una presunta irragionevolezza della norma

denunciata, sarebbe stato censurato, in sostanza, il potere

discrezionale del legislatore il quale ha voluto tener presente

l'elevatissimo numero dei dipendenti F.S., l'organizzazione

ferroviaria su base compartimentale e la necessaria opportunità di

accentramento nella trattazione dei giudizi.

Inoltre, non sussisterebbe la denunciata violazione dell'art. 24

della Costituzione, in quanto la norma in esame non lede i diritti di

difesa, ma si limita a regolare la competenza del giudice.

Né potrebbe dirsi violato l'art. 3 della Costituzione, laddove si

stabilisce un foro diverso rispetto alle controversie dei dipendenti

degli enti pubblici economici. Al riguardo viene sottolineato come

questa Corte abbia più volte affermato che il principio

dell'eguaglianza dei cittadini davanti la legge non impedisce al

legislatore di dettare una diversa disciplina per regolare situazioni

che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando

le norme agli svariati aspetti della vita sociale, quando ciò sia

fatto per categorie di destinatari e non ad personam. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a giudicare la legittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il

quale dispone che la trattazione delle controversie di lavoro

relative al personale dipendente dall'ente "Ferrovie dello Stato" sia

devoluta alla competenza territoriale del Pretore del luogo ove ha

sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova

il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Il Pretore di Augusta dubita della legittimità della norma, sia

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole

disparità di trattamento dei dipendenti dell'ente rispetto a quelli

degli altri enti pubblici economici, sia in riferimento all'art. 24

della Costituzione, in quanto il previsto spostamento di competenza

territoriale sarebbe suscettibile di incidere in concreto sul diritto

dei detti lavoratori di agire in giudizio.

2. - In particolare, sotto il primo profilo, il giudice remittente

osserva che le ragioni in base alle quali questa Corte ha ritenuto

legittima la regola del foro erariale non sussistono nel caso in

esame, trattandosi di un ente che opera imprenditorialmente i cui

rapporti di lavoro con il personale sono stati sottratti alla

disciplina del pubblico impiego ed assoggettati alle norme del

rapporto di lavoro privato.

La disposizione impugnata finirebbe quindi per danneggiare i

dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato i quali, a differenza di

quelli degli altri enti pubblici economici, non possono giovarsi

della regola posta a tutela del lavoratore, secondo cui, nelle

controversie di lavoro, la competenza territoriale appartiene al

giudice del luogo ove il rapporto è sorto, ovvero si trova l'azienda

o una sua dipendenza.

3. - Sotto tale profilo la questione è fondata.

L'art. 23 della legge n. 210 del 1985 istituisce un foro dell'ente

Ferrovie dello Stato che ha caratteristiche proprie e speciali anche

rispetto al foro erariale. In quest'ultima ipotesi, infatti, le norme

ordinarie di competenza rimangono ferme per i giudizi innanzi al

Pretore, anche nei casi in cui un'Amministrazione dello Stato sia

parte in giudizio (v. art. 7 del regio decreto n. 1611 del 30 ottobre

1933), ed inoltre, mentre il foro dello Stato riguarda tutte le

controversie in genere (salve poche eccezioni indicate nel citato

art. 7), quello previsto dalla norma in esame riguarda unicamente le

controversie di lavoro.

Non v'è dubbio che tale regola è effettivamente in grado di

rendere più elevato, per le altre parti, il costo del giudizio,

quando questo abbia a svolgersi in una sede più lontana rispetto

alla loro residenza, e che quindi la disposizione impugnata pone in

essere una disparità di trattamento, rispetto agli altri lavoratori

subordinati privati, che, ove non risulti giustificata da una

differenza di situazioni e da ragionevoli esigenze, si risolve

manifestamente in una violazione del principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione.

Ora, occorre considerare che se rilevanti ragioni di interesse

pubblico possono giustificare l'istituzione del foro erariale (come

questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n.

118 del 1964), gli stessi limiti posti finora dal legislatore per

circoscriverne l'applicazione possono ben costituire - stante la loro

persistenza ultracinquantennale - un valido criterio di valutazione

in ordine alla ragionevolezza o meno della norma contenuta nella

disposizione impugnata e degli interessi ivi ritenuti preminenti. Il

fatto cioè che la regola del foro erariale sia esclusa nei giudizi

avanti i Conciliatori ed i Pretori dimostra che non si è mai

ritenuto necessario, per la cura dei pubblici interessi, stabilire

anche in tali casi l'adozione di un foro particolare.

Se questo è avvenuto in generale, tanto meno la regola appare

derogabile proprio in ordine alle controversie di lavoro, la cui

disciplina è ispirata al principio della maggior tutela del

lavoratore; né certamente possono ravvisarsi, in favore dell'ente

delle Ferrovie, speciali motivi che consentano di incidere a tal

punto sul suddetto principio.

In conclusione, nel momento in cui la legge istitutiva del nuovo

ente muta gli indici legali di collegamento della giurisdizione per

tutto quanto concerne le controversie di lavoro (stabilendo che

l'ente agisce a titolo imprenditoriale e sulla base - paritetica -

della contrattazione collettiva), risulta del tutto irragionevole e

contraddittorio mantenere poi una posizione di privilegio per l'ente

stesso in sede giudiziale. Tanto più ove si consideri che tale

disciplina è ancora più accentratrice di quella del foro erariale e

pone una deroga, unica nel settore degli enti pubblici economici,

alle rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale che hanno

invece consigliato la disciplina generale, espressa dall'art. 413 del

codice di procedura civile, in ordine alla competenza per territorio

del giudice del lavoro.

L'accoglimento della questione sotto il suddetto profilo rende

superfluo l'esame di quello ulteriore, relativo all'art. 24 della

Costituzione, prospettato dal giudice remittente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

17 maggio 1985, n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie

dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di

lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla

competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio

dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che

sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziché del pretore

competente secondo la disciplina generale delle controversie in

materia di lavoro (art. 413 del codice di procedura civile).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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