Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 10d.P.R. 20/1956

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e

terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul

trattamento di quiescenza del personale statale), promosso con

ordinanza emessa il 15 gennaio 1973 dal tribunale di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra Coliola Mario ed altri e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 83 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 112 del 2 maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso da alcuni pensionati

dell'Amministrazione statale nei confronti dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale, al fine di ottenere il riconoscimento del

loro diritto alla pensione di vecchiaia per il servizio prestato alle

dipendenze della Marina militare, in qualità di operai permanenti, il

tribunale di La Spezia, con ordinanza del 21 agosto 1970, sollevava

questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel

secondo e nel terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n.

20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in relazione all'art.

50 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello

Stato).

Secondo detta ordinanza, le due disposizioni denunziate (secondo e

terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 20 del 1956) - avendo,

rispettivamente, statuito il subentro dello Stato nei diritti dei

salariati alla pensione relativa alle assicurazioni obbligatorie ed il

riconoscimento del diritto alla pensione già maturata a favore dei

salariati in servizio, soltanto durante il periodo di prestazione del

medesimo - violerebbero il principio di eguaglianza per

l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina

contenuta nell'art. 50 della successiva legge 5 marzo 1961, che

consentirebbe, invece, ai salariati, assunti in servizio dopo la sua

entrata in vigore, di fruire delle due pensioni.

Dinanzi a questa Corte si costituivano i signori Agostino Bordone,

Luigi Viola, Alberto Lorenzetti e Luigi Grande, attori nel giudizio a

quo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Interveniva il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza

della questione.

La difesa dei pensionati, nel chiedere la dichiarazione di

illegittimità delle norme denunziate, affermava che la citata legge n.

90 del 1961, anche in relazione all'art. 20 della legge n. 376 del

1951, determinerebbe una ingiustificata sperequazione tra salariati,

dei quali soltanto alcuni conserverebbero il trattamento di pensione

dell'INPS.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale domandava che si

provvedesse come di giustizia, sulla sollevata questione, deducendo,

per altro, l'indeterminatezza dei motivi posti a base dell'ordinanza di

rimessione e faceva presente che analoga doglianza delle stesse

disposizioni sarebbe già stata disattesa con sentenza n. 29 del 1964

di questa Corte.

La Corte, con ordinanza n. 99 del 10 maggio 1972, restituiva gli

atti al giudice a quo per una più puntuale definizione del giudizio di

costituzionalità, non essendo stato sufficientemente formulato e

definito l'oggetto della sollevata questione.

Il tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15 gennaio 1973, a

parziale modifica della precedente ordinanza, ribadiva che l'oggetto

del giudizio di costituzionalità riguardava l'art. 10, secondo e terzo

comma, del citato d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, per violazione

dell'art. 3 Cost., e precisava che l'ingiustificata disparità di

trattamento si poneva non in relazione all'art. 50 della legge 5 marzo

1961, n. 90, bensì all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

A seguito di che dinanzi a questa Corte si è ora costituito

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che, pur insistendo

perché si provveda come di giustizia, deduce che neppure la seconda

ordinanza di rimessione contiene elementi nuovi rispetto alla questione

già decisa con l'anzidetta sentenza n. 29 del 1964 di questa Corte e

che, attesa la diversità delle due situazioni normative poste a

confronto dal tribunale, sarebbe da escludere la violazione del

principio di eguaglianza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che la questione sia

dichiarata infondata.

Premesso che il tribunale si sarebbe limitato a rettificare un

errato riferimento legislativo senza modificare la motivazione

dell'ordinanza, lasciando ancora indeterminato l'oggetto del giudizio

di costituzionalità, anche l'Avvocatura esclude che, stante la

diversità delle due situazioni normative sopra indicate, possa

ritenersi violato il principio di eguaglianza.

Osserva, poi, che il d.P.R. n. 20 del 1956 - accentuando il

progressivo passaggio degli operai permanenti dal regime

dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria a quello del trattamento

previdenziale statale - ha per essi elevato la ritenuta in conto

entrate tesoro alla misura (6%) vigente per gli impiegati dello Stato

e, nel contempo, ha posto a completo carico dello Stato i contributi

per l'assicurazione generale obbligatoria, anche per la parte che, in

regime di doppia contribuzione alle due forme di previdenza, sarebbe

stata dovuta dagli operai (art. 8). Ciò al fine di evitare che il

lavoratore rimanesse senza pensione, nel caso in cui non maturasse

quella statale.

Senonché, una volta sorto il diritto alla pensione statale, per la

quale sarebbe valutato tutto il periodo lavorativo trascorso

dall'operaio alle dipendenze dello Stato, era lecito, secondo

l'Avvocatura, che la norma denunziata escludesse il duplice trattamento

di quiescenza, in conformità ai principi della vigente legislazione

previdenziale - posti a base anche della citata sentenza n. 29 del 1964

- i quali escludono che il lavoratore statale possa conseguire, per una

stessa attività, un duplice trattamento di quiescenza.

Con atto depositato il 21 novembre scorso si sono costituiti fuori

termine Primo De Antoni, Ettore Drovandi e Francesco Venturini,

chiedendo che la disposizione denunciata sia dichiarata illegittima. Considerato in diritto :

1. - La questione che, con il presente giudizio, viene sottoposta

all'esame di questa Corte, fu già sollevata dal tribunale di La

Spezia, con ordinanza 21 agosto 1970: non ravvisandovi, allora, una

sufficiente delimitazione del profilo di costituzionalità, la Corte

disponeva (ord. n. 99 del 1972) la restituzione degli atti al giudice a

quo, il quale, con successiva ordinanza 15 gennaio 1973, ha ritenuto di

poter dare una più puntuale definizione all'oggetto della questione

stessa, sia pure limitandosi a richiamare un'altra disposizione

legislativa.

L'attuale giudizio, traendo origine dalla seconda ordinanza di

rimessione, è autonomo rispetto a quello cui diede luogo la precedente

ordinanza, per quanto attiene all'osservanza delle formalità previste

dalla legge, ai fini della sua ritualità. Ne consegue che la

costituzione, con atto in data 21 novembre 1973, di Primo De Antoni e

di altri salariati (rimasti estranei anche al precedente giudizio di

legittimità) deve considerarsi inammissibile, perché avvenuta fuori

dei termini perentori di venti giorni (artt. 35 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2

maggio 1973, n. 112) dell'ordinanza di rimessione.

2. - Sono state denunziate a questa Corte, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, le norme contenute nel secondo e terzo comma

dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, sul trattamento di

quiescenza del personale statale, che prevedono il subentro dello Stato

nei diritti dei salariati di ruolo alle pensione relativa alle

assicurazioni obbligatorie (INPS).

Si assume l'ingiustificata disparità di trattamento di tali

salariati rispetto a quelli inquadrati nei ruoli in forza della legge 5

marzo 1961, n. 90, che sarebbero ammessi a fruire della suddetta

pensione, congiuntamente alla pensione statale.

La questione, riguardante il diverso trattamento, nella pensione

INPS, tra salariati statali pensionati non può dirsi, contrariamente a

quanto asserisce la difesa dell'Istituto, analoga a quella decisa con

sentenza n. 29 del 1964 di questa Corte, concernente, invece, la

duplice diversità, nel godimento della pensione, tra salariati in

servizio e a riposo, e tra salariati dello Stato e gli altri

lavoratori.

Neppure è da condividere la tesi dell'Avvocatura che, pur dopo la

seconda ordinanza di rimessione, resti indeterminato l'oggetto del

giudizio.

Infatti, la più favorevole disciplina per i salariati meno anziani

nei ruoli, per quanto all'inizio non compiutamente indicata, può, sia

pure indirettamente, ricavarsi dal dato normativo ora richiamato dal

giudice a quo, il quale ha fatto menzione dell'art. 20 della legge 5

giugno 1951, n. 376, che esclude l'obbligo dell'INPS di rimborsare allo

Stato i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia

per il periodo di servizio riscattato dai dipendenti statali immessi

nei ruoli organici.

Per i salariati immessi nei ruoli in base alla legge n. 90 del

1961, non esiste una disposizione corrispondente a quelle denunziate

sul subentro dello Stato nelle pensioni INPS.

Il diritto alla duplice pensione (statale e INPS) in favore di

quest'ultima categoria di salariati trova conferma nella pratica

attuazione della normativa vigente in tema di pensioni del personale

salariato statale: ciò si desume pure da una circolare del Ministero

della difesa (n. 1670/D.G. del 10 marzo 1966), che, anzi, al fine di

comprendere nel beneficio del cumulo delle due pensioni un più ampio

numero di operai dello Stato, ha, tra l'altro, assunto quale indice

temporale del collocamento nei ruoli, non la data di entrata in vigore

della citata legge n. 90, bensì quelle successive dei decreti di

nomina dei singoli dipendenti, di volta in volta diverse.

Del tutto differente è la situazione dei salariati già inquadrati

nei ruoli prima della legge del 1961, che non sono stati ammessi a

conservare la pensione INPS, proprio perché soltanto nei loro

confronti mantengono piena operatività le norme denunziate, relative

al subentro dello Stato nei diritti a tale pensione.

3. - Ad avviso della Corte, codesta differenza di disciplina

integra una ingiustificata disparità di trattamento.

Sono sostanzialmente identiche o comunque assimilabili le posizioni

di fatto e giuridiche delle dette due categorie di salariati di ruolo

dello Stato, e l'unico dato sul quale ci si basa per il differente

trattamento legislativo consiste nel diverso momento di assunzione nei

ruoli.

Ora, tale riferimento, puramente temporale, non può dirsi

razionalmente sufficiente a fare apparire giustificata la normativa

oggetto di denunzia.

In relazione alla legge n. 90 del 1961 è, invero, riscontrabile un

indirizzo interpretativo, confermato dalla prassi amministrativa,

inteso ad estendere l'applicabilità delle relative norme anche ai

salariati immessi nei ruoli in date successive all'entrata in vigore

della legge stessa.

Ciò denunzia un favore nei confronti di detti salariati che non

può non riflettersi anche nei confronti di quelli trovantisi - come si

è detto - nella stessa posizione di fatto e giuridica e però assunti

in ruolo prima del 1961. Pure per costoro ricorrono, infatti, le

medesime ragioni che hanno consigliato il legislatore ad adottare la

più recente disciplina ed hanno consentito la ricordata

interpretazione estensiva.

E, in conclusione, non si può non pervenire all'illegittimità

costituzionale delle norme denunziate, limitatamente, come è ovvio,

alla specifica ipotesi de qua.

Dato che risulta in contrasto con il principio di uguaglianza solo

quella parte della normativa che attiene al divieto di cumulo tra la

pensione a carico dello Stato e quella relativa alle assicurazioni

obbligatorie, del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 20 del 1956

risulta costituzionalmente illegittimo il punto il quale reca che il

disposto del secondo comma si applica a partire dalla data di

cessazione dal servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi

secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul

trattamento di quiescenza del personale statale), nella parte in cui

nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente

all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo

di cessazione dal servizio, dispone il sub-ingresso dello Stato nei

diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione

o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria

invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio

1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati

anche per la pensione statale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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