Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170, terzo

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 510,

primo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15

ottobre 1968 dal pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di

Isola Giacomo, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11

giugno 1969.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza pronunziata il 15 ottobre 1968 nel corso del

procedimento penale a carico di Isola Giacomo, opponente a decreto

penale di condanna per emissione di assegno a vuoto, il pretore di Iseo

ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

170, terzo comma, in relazione all'art. 510, primo comma, del codice di

procedura penale.

La violazione del ricordato precetto costituzionale, secondo il

pretore, deriverebbe dal fatto che lo svolgimento del giudizio di

opposizione sarebbe impedito dalla limitazione dei poteri del difensore

di ufficio ed in particolare dalla esclusione della possibilità che

egli rappresenti, per gli accennati fini, l'imputato. La comparizione

di questo, d'altra parte, non sarebbe neppure assicurata dalla

notificazione del decreto di citazione col rito degli irreperibili,

volta soltanto a costituire una presunzione legale di conoscenza, non

la effettiva comunicazione della fissazione del dibattimento.

In difetto di costituzioni di parti la Corte ha proceduto all'esame

della questione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme

integrative. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Iseo solleva il dubbio che sia in

contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa il terzo

comma dell'art. 170 del codice di procedura penale, nella parte in cui

è disposto che le notificazioni all'imputato irreperibile, eseguite

con le modalità stabilite nei precedenti commi, "non conferiscono al

difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi

deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale".

La questione è prospettata con specifico riferimento alla ipotesi

di giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna,

per la quale l'art. 510, primo comma, del detto codice prescrive che,

"se l'opponente non si presenta all'udienza, senza giustificare un

legittimo impedimento, il pretore pronunzia sentenza con la quale

ordina l'esecuzione del decreto stesso".

Lo svolgimento del giudizio in sede di opposizione sarebbe quindi

impedito, secondo l'assunto del giudice del merito, dalla esclusione di

poteri di rappresentanza legale nel difensore nominato di ufficio

all'imputato; la cui comparizione all'udienza non sarebbe, peraltro,

assicurata dalla notificazione, mediante deposito in cancelleria, del

decreto di citazione, la quale implica, si osserva, una presunzione di

conoscenza e non l'effettiva comunicazione della data del dibattimento.

La questione non è fondata.

2. - In merito alla disciplina della opposizione a decreto penale

di condanna, questa Corte ha più volte negato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 510 c.p.p. (sent. n. 46/1957; 170/1963) ed ha

osservato che gli effetti della mancata comparizione dell'opponente

sono conseguenza del riconoscimento legislativo della carenza di un

interesse, in lui, alla prosecuzione del procedimento di opposizione.

All'inattività dell'imputato conseguono, infatti, sia l'esclusione

dell'esercizio ulteriore del diritto di difesa ai fini del riesame del

merito della contestazione, sia la limitazione di esso al solo

controllo della volontarietà o meno della mancata comparizione. La

comparizione, infatti, integra un onere processuale, il cui adempimento

implica una manifestazione di volontà dell'opponente, al quale

unicamente è rimessa, nel sistema del giudizio monitorio penale, la

eventualità dello svolgersi del dibattimento (sent. n. 26 del 1966).

Nel quadro del sistema medesimo trova giustificazione razionale la

disposizione del terzo comma dell'art. 170 nello specifico profilo

applicativo, che è stato a torto denunziato dal giudice a quo.

L'attribuzione, invero, al difensore d'ufficio del potere di

sostituirsi all'imputato irreperibile ai fini della comparizione

all'udienza dibattimentale, risulterebbe incompatibile con la accennata

disciplina del procedimento di opposizione, al quale apporterebbe grave

e non necessaria deviazione.

Giova ricordare, peraltro, che, a prescindere dalla possibilità

che l'imputato si avvalga, ove ricorrano le condizioni di cui all'art.

125 c.p.p., del diritto di farsi rappresentare dal difensore munito di

procura speciale, la sua tutela è assicurata, anche in tale fase del

procedimento, dal diritto di ricorrere per cassazione contro la

pronunzia che, nel dare atto della mancata comparizione, abbia

dichiarato esecutivo il decreto di condanna oggetto di opposizione.

E non vale obiettare, come si rileva nell'ordinanza di rimessione,

che la volontarietà del comportamento processuale dell'opponente, nel

caso che il decreto di citazione sia stato notificato col rito degli

irreperibili, è fondata soltanto sulla presunzione che l'opponente

stesso ne abbia preso conoscenza a seguito del deposito in cancelleria.

Tale forma di notificazione, che si ha per eseguita dopo che del

deposito del decreto di citazione è dato avviso al difensore di

fiducia o nominato di ufficio, è configurata dall'ordinamento quale

ultimo e necessario strumento processuale onde rendere possibile

l'ulteriore svolgersi del giudizio, a salvaguardia dell'interesse

pubblico connesso all'esercizio della giurisdizione penale. Va

ricordato che tale forma di notifica può essere disposta soltanto a

seguito dell'accertamento, da parte del magistrato, della

impossibilità che la notificazione, in difetto di consegna personale,

sia eseguita, con speciali modalità, nei luoghi previsti dalla legge,

risultanti dagli atti ed in ispecie da dichiarazioni dell'imputato, o

risultanti dalle ulteriori ricerche, che devono essere ordinate a norma

dell'art. 170, secondo comma, cod. proc. penale. Il tutto in

adempimento di obblighi imposti all'ufficio giudiziario a tutela dei

diritti dell'imputato, su cui peraltro, ai sensi dell'art. 171, terzo

comma, incombe l'onere di comunicare all'ufficio medesimo le eventuali

mutazioni relative ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, la questione sollevata con l'ordinanza di cui in

epigrafe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 170, terzo comma,

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 510 dello stesso

codice.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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