Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai

coltivatori diretti, mezzadri, compartecipanti), promosso con

ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Pretore di Belluno nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Zanon Rita ed altra e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto Le coltivatrici dirette Gemma Antoniazzi e Rina Zanon chiedevano

all'I.N.P.S. gli assegni familiari per prole minore a carico per il

periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977,

n. 903.

L'Istituto convenuto eccepiva l'infondatezza della pretesa in base

alla legge n. 585 del 1967 che, per i coltivatori diretti,

considerava aventi diritto ai predetti assegni, in ogni caso, il

padre e, solo in date situazioni (vedovanza, separazione, ecc.) la

madre.

Le predette convenivano l'I.N.P.S. dinanzi al Pretore di Belluno.

Questi, con ordinanza del 13 marzo 1989, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 1 della legge n. 585 del 1967 citata, "nella parte in cui

non riconosce il diritto agli assegni familiari, in alternativa, alla

donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli

stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato così come

avviene dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977". Ha

ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si è costituita né

vi sono stati interventi. Considerato in diritto Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 14 luglio 1967, n. 585, nella parte in cui non prevede,

tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli

a carico, la madre lavoratrice o pensionata in alternativa al padre.

Risulterebbero violati gli artt. 3 e 29 della Costituzione per la

disparità di trattamento che si verifica tra i coniugi, tenuti in

parità ad adempiere gli obblighi familiari.

La questione è fondata.

L'art. 1 della legge n. 585 del 1967, ai fini del diritto

all'erogazione degli assegni familiari in favore dei coltivatori

diretti ed equiparati, considera capo famiglia:

a) il padre di figli aventi l'età prevista dall'art. 2 (minori

e a carico);

b) la madre di figli aventi l'età prevista dall'art. 2 quando

sia vedova o nubile con prole non riconosciuta dal padre o separata o

abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito

invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non fruente di

indennità di disoccupazione od in servizio militare, sempre che non

rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa

di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da

provvedimenti di polizia.

Successivamente, con la legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i genitori sono

stati posti (art. 9, primo comma) sul medesimo piano, in alternativa,

ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni per i figli a

carico e sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in

contrasto con quella emanata (artt. 9, secondo comma, e 19).

Tuttavia, vi sono fattispecie ancora regolate dalla disposizione

denunciata, sicché è certamente rilevante la verifica della sua

conformità o meno ai precetti costituzionali posti in riferimento

dal giudice a quo.

Come già si è osservato (sentt. n. 105 e n. 6 del 1980) in una

fattispecie analoga, la disposizione censurata presuppone una

priorità della posizione del padre in seno alla famiglia e nei

rapporti tra coniugi, per cui essa si pone in contrasto con la

esigenza della equiparazione della moglie al marito in tutti i

rapporti che riguardano la famiglia e i coniugi. Esigenza che risulta

direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli artt.

3 e 29 della Costituzione ed alla quale si è ispirata la riforma del

diritto di famiglia di cui alla legge n. 151 del 1975 e alla cui

logica si è uniformata la legge n. 903 del 1977 sulla parità tra

uomo e donna in materia di lavoro e rapporti connessi.

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della

disposizione in esame nella parte in cui non prevede che gli assegni

familiari per i figli a carico possano essere corrisposti in

alternativa alla madre coltivatrice diretta o pensionata alle stesse

condizioni e con gli stessi limiti che per il padre coltivatore

diretto o pensionato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai

coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) nella parte

in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni

familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice

o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti

per il padre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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