Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a ),

(rectius: art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959,

n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed

in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Brigenti Claudio

Maria e Binarelli Massimo, iscritta al n. 455 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 25 maggio 1989 il Pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, lett. a), della legge 27

maggio 1959 n. 324, nella parte in cui stabilisce il divieto della

cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità della indennità

integrativa speciale istituita dalla legge stessa in favore del

personale dello Stato.

Ad avviso del remittente la disposizione denunciata, a seguito

della sentenza n. 878 del 1988 di questa Corte, con la quale è

venuta meno la impignorabilità - per ogni credito vantato nei

confronti del personale - delle retribuzioni corrisposte dallo Stato,

appare intrinsecamente irrazionale e contrastante con l'art. 3 della

Costituzione per l'inammissibile condizione di disparità tra il

dipendente pubblico, che può sottrarre alle azioni esecutive dei

suoi creditori oltre la metà di quanto gli viene corrisposto per la

sua opera (sotto la voce di indennità integrativa speciale), ed il

dipendente privato che percepisce un corrispettivo sottoposto, senza

distinzione alcuna nelle sue componenti, alle azioni esecutive. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma solleva questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della

disposizione contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, che

stabilisce il divieto della cedibilità, pignorabilità e

sequestrabilità della indennità integrativa speciale istituita

dalla legge stessa in favore del personale dello Stato e percepita in

corso di rapporto.

Per un evidente errore materiale il giudice remittente ha indicato

tale norma nell'art. 2, lett. a), della legge - che pone il medesimo

divieto in ordine all'indennità attribuita ai titolari di pensione -

anziché nell'art. 1, terzo comma, lett. b), che disciplina

specificamente il regime dell'indennità integrativa speciale

accessoria alla retribuzione.

Nondimeno il provvedimento di rimessione è inequivoco nel

delineare correttamente la fattispecie oggetto della controversia

(nella quale è appunto in discussione la pignorabilità della

retribuzione complessiva percepita da un dipendente, in servizio,

dell'Istituto Postelegrafonici), nell'esporre il contenuto normativo

della disposizione che pone il detto divieto di pignorabilità, e nel

motivare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

ai fini della decisione finale; tanto basta per ritenere la questione

inequivocamente riferita alla disposizione di cui all'art. 1, terzo

comma, lett. b), della legge n. 324 del 1959 e, pertanto,

l'indicazione dell'ordinanza può essere corretta dalla Corte (cfr.

sentt. nn. 47 del 1962 e 138 del 1986).

2. - Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte, con la sent. n. 878 del 1988, ha già riconosciuto

la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (nella parte in cui stabiliva il

medesimo divieto in ordine alla pignorabilità, per crediti non

qualificati, delle retribuzioni dei pubblici dipendenti), affermando,

in sintesi, il difetto di ragionevolezza di tale norma e la lesione

del principio di eguaglianza concretantesi nel risolvere in senso

opposto alla regola generale dell'art. 545 del codice di procedura

civile i contrastanti interessi inerenti alla posizione del debitore

ed a quella del creditore; in tal guisa la Corte ha eliminato un

trattamento ingiustamente differenziato tra dipendenti pubblici e

privati in materia di pignorabilità della retribuzione.

Dei medesimi principi non può non farsi applicazione anche nella

questione in esame.

La indennità integrativa speciale è stata introdotta dalla

citata legge n. 324 del 1959 al fine di far fronte alle esigenze dei

lavoratori del settore pubblico impiegando uno strumento che desse

alla retribuzione una stabilità adeguata rispetto all'inflazione,

con un meccanismo del tutto simile a quello dell'indennità di

contingenza prevista per i dipendenti privati. L'esenzione dalla

pignorabilità era allora del tutto omogenea al parallelo principio

stabilito per le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal richiamato

art. 2 del T.U. n. 180 del 1950, sul presupposto che l'esecuzione

coattiva dei crediti sugli emolumenti percepiti dagli impiegati dello

Stato fosse suscettibile di recare turbamento alla funzionalità

della pubblica Amministrazione.

Venuto meno detto limite con la declaratoria d'incostituzionalità

portata dalla citata sent. n. 878 del 1988, la norma in esame

continua a determinare una ingiustificabile condizione di privilegio,

relativamente alla sola indennità integrativa, tra i dipendenti

dello Stato ed i dipendenti privati che percepiscono una retribuzione

sottoposta nel suo complesso alle azioni esecutive, pur nei limiti

indicati dall'art. 545 del codice di procedura civile.

Ai fini che qui interessano, infatti, non vi è dubbio che

l'indennità integrativa speciale è da considerare un elemento della

retribuzione complessiva del pubblico dipendente così come

l'indennità di contingenza lo è per i dipendenti privati.

Conseguentemente il rispetto del principio di eguaglianza impone che

il debitore - che sia pubblico dipendente - risponda parimenti in

sede esecutiva delle sue obbligazioni, anche con l'indennità

integrativa speciale, secondo la regola generale stabilita dall'art.

545 del codice di procedura civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in

cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità

dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma

dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito

vantato nei confronti del personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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