Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/08/1979 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale

per il personale degli enti locali), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1976 dal T.A.R. per la Calabria sul

ricorso proposto da Cimmino Antonietta contro l'INADEL, iscritta al n.

669 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

2) ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal T.A.R. per la Calabria

sul ricorso proposto da D'Elia Natalia contro l'INADEL, iscritta al n.

349 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso 11 marzo 1974 Cimmino Antonietta - sorella inabile

a qualsiasi proficuo lavoro, già convivente col dipendente comunale

Biagio Cimmino, deceduto in attività di servizio, e titolare di

pensione indiretta - impugnava il provvedimento dell'Istituto nazionale

assistenza dipendenti enti locali (INADEL), con il quale le veniva

negata la liquidazione della indennità premio di servizio in quanto

non compresa tra le categorie dei superstiti aventi diritto in forma

indiretta (vedova e prole) a tale indennità, ai sensi dell'art. 3

della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Deduceva la ricorrente che il beneficio le spettava, trattandosi di

indennità da erogarsi alla cessazione del servizio per qualsiasi

causa; chiedeva, comunque, che nel suo caso venisse applicata la

sentenza n. 82 del 1973 con la quale la Corte costituzionale - nel

dichiarare l'incostituzionalità di analoga norma contenuta nell'art. 5

della legge 27 novembre 1956, n. 1407, in materia di liquidazione

dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS - ha stabilito che

tale indennità è dovuta anche alle sorelle e ai fratelli inabili

permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico

dell'impiegato.

L'INADEL resistente concludeva, invece, per l'infondatezza del

ricorso, osservando che nessuna equiparazione può esser fatta tra

l'indennità di buonuscita (equiparabile a suo avviso all'indennità di

liquidazione ed avente, quindi, carattere di retribuzione differita) e

l'indennità premio di servizio, avente carattere previdenziale per il

suo stretto collegamento coi contributi versati.

Sulla base di tali conclusioni il T.A.R. ha emesso l'ordinanza 23

marzo 1976, con la quale, dopo aver rilevato che sussiste identità tra

le situazioni oggetto delle due normative, per l'evidente carattere

previdenziale sia della indennità premio di servizio che della

indennità di buonuscita, e che le ragioni che hanno indotto la Corte a

dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 1407 del

1956 debbono valere per l'analoga disposizione contenuta nell'art. 3

della legge n. 152 del 1968, ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, di quest'ultima norma, nella parte in cui esclude i

collaterali superstiti dell'iscritto all'INADEL, deceduto in attività

di servizio, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro,

conviventi a carico dell'impiegato, dal diritto alla liquidazione

dell'indennità premio di servizio.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22

dicembre 1976.

2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata, salvo

per l'ulteriore riferimento - eccepito d'ufficio - agli artt. 36 e 38

della Costituzione, è stata sollevata dallo stesso T.A.R. della

Calabria con ordinanza 10 novembre 1977 emessa sul ricorso proposto

contro l'INADEL in data 1 aprile 1975 da D'Elia Natalia, sorella di

D'Elia Osvaldo, già dipendente comunale, deceduto in attività di

servizio, e titolare anch'essa, per tale motivo, di pensione indiretta

a carico dell'INADEL.

Il giudice motiva l'ordinanza solo con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, osservando che le ragioni poste dalla Corte

costituzionale a base della sentenza n. 82 del 1973 sulla buonuscita

dell'ENPAS, meritano di essere considerate anche per la situazione

riguardante l'indennità premio di servizio spettante ai superstiti dei

dipendenti degli enti locali. Evidente è la disparità di trattamento

tra la categoria dei fratelli e sorelle inabili, cui è riconosciuto il

diritto a pensione ma non il diritto all'indennità premio di servizio,

ed altre categorie di superstiti, trovantisi in eguale relazione

assistenziale col defunto ed in eguale stato di bisogno, che sono,

invece, considerate favorevolmente dalla norma.

L'omogeneità delle situazioni avrebbe richiesto identità di

trattamento, e, del resto, lo stesso legislatore. per il solo impiego

statale, si è orientato verso forme ancora più ampie di solidarietà

ai collaterali dell'impiegato deceduto, come è dimostrato dall'art. 7

della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha previsto la corresponsione

dell'indennità di buonuscita, in caso di morte del dipendente statale

in attività di servizio, oltre che al coniuge, agli orfani e ai

genitori, anche ai fratelli e alle sorelle.

L'ordinanza, dopo le rituali comunicazioni e notifiche, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978.

3. - In entrambi i giudizi dinanzi a questa Corte nessuno si è

costituito. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano la questione se sia

costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3,36 e

38 della Costituzione, l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella

parte in cui non comprende, e quindi esclude dalla categoria degli

aventi diritto all'indennità premio di servizio, i collaterali

superstiti dell'iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti

enti locali (INADEL), deceduto in attività di servizio, inabili

permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto identica questione, vengono

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 82 del 1973, alla quale fanno riferimento

entrambe le ordinanze, la Corte, a proposito della indennità di

buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato,

iscritto al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS, ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre

1956, n. 1407, nella parte in cui esclude che l'indennità medesima, in

caso di morte in servizio dell'impiegato, spetti ai collaterali inabili

permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico.

In quella occasione la Corte, premesso che l'indennità di

buonuscita assolve precipuamente una funzione previdenziale ed

assistenziale, ponendosi accanto alla pensione e ad altre indennità o

prestazioni, nell'ambito del trattamento di quiescenza previsto in

favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal

servizio, e di dati superstiti, ha osservato che per altre categorie di

superstiti, trovantisi in eguale relazione assistenziale con il defunto

ed in eguale stato di bisogno, la normativa prevedeva tanto il diritto

a pensione quanto il diritto all'indennità di buonuscita, mentre per

le sorelle ed i fratelli inabili permanentemente a proficuo lavoro e

conviventi a carico dell'impiegato, le stesse norme prevedevano solo il

diritto alla pensione, ma non anche il diritto all'indennità di

buonuscita: donde l'illegittimità costituzionale della denunciata

norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo la sentenza della Corte è stato emanato il testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,

il cui art. 5, primo comma, nel testo sostituito con l'art. 7 della

legge 29 aprile 1976, n. 177, ha sancito che "in caso di morte del

dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di

buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete,

nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai

fratelli e sorelle".

4. - Sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella

finalità, all'indennità di buonuscita per i dipendenti statali è la

indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali,

istituita con la legge 2 giugno 1930, n. 733, e in atto disciplinata

dalla legge 8 marzo 1968, n. 152. Entrambe le indennità, infatti, sono

correlate con le contribuzioni versate a titolo di trattamento

previdenziale, sono erogate non dall'ente datore di lavoro, ma da

appositi enti che riscuotono e gestiscono i contributi versati

dagl'iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche, sono

corrisposte all'iscritto cessato dal servizio o, in caso di sua morte

in costanza di servizio, a dati superstiti.

Proprio per quanto concerne questi ultimi, si riproduce,

nell'ambito della normativa concernente il trattamento di quiescenza

del personale dipendente dagli enti locali, la medesima disparità di

trattamento tra categorie, che condusse la Corte alla ricordata

dichiarazione di illegittimità costituzionale. Infatti, mentre gli

orfani maggiorenni dell'iscritto, inabili permanentemente a qualsiasi

proficuo lavoro e conviventi a suo carico, hanno diritto tanto alla

pensione (art. 40 legge 11 aprile 1955, n. 379) quanto all'indennità

premio di servizio (art. 3, comma 2, lett. b della citata legge n. 152

del 1968), i suoi collaterali, nelle stesse condizioni di inabilità e

di convivenza ed in mancanza degli altri aventi diritto che li

precedono nell'ordine, hanno egualmente diritto alla pensione (art. 7,

ultimo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646), ma non sono, dal

denunciato art. 3, compresi tra le categorie di superstiti aventi

diritto all'indennità premio di servizio (come non lo sono del pari i

genitori dell'iscritto, che si trovano nella stessa posizione dei

collaterali, ma della cui situazione la Corte non è chiamata ad

occuparsi).

Deve, pertanto, anche in questa occasione riconoscersi che la

ingiustificata disparità di trattamento riservata ai collaterali,

concreta una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ne consegue

che, restando assorbito il riferimento, peraltro non motivato, fatto da

una delle due ordinanze anche agli articoli 36 e 38 della Costituzione,

va dichiarata la illegittimità costituzionale del citato art. 3 della

legge n. 152 del 1968, nella parte in cui non comprende tra le

categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di

servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi

indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo

lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le

categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di

servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi

indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo

lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTER RA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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