Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con

l'ordinanza 4 ottobre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel

procedimento penale a carico di Ghini Giovanni, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed

iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Ghini Giovanni fu dal Pretore di Savona condannato, con decreto

penale del 24 giugno 1955, alla pena di lire diecimila di ammenda quale

colpevole della contravvenzione preveduta dall'art. 650 Cod. pen. in

relazione all'art. 10, comma secondo, della legge sulla stampa 8

febbraio 1948, n. 47, per avere affisso un giornale murale a copia

unica senza averne dato il prescritto avviso all'autorità locale di

pubblica sicurezza.

Nel giudizio di opposizione la difesa del Ghini propose la

questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel

suddetto art. 10 della legge sulla stampa, in quanto contrastante con

l'art. 21 della Costituzione; ed il Pretore, con ordinanza 4 ottobre

1956, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata,

ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a

questa Corte per la risoluzione.

L'ordinanza fu notificata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri in data 19 ottobre 1956 e comunicata alla Presidenza delle due

Camere in data 6 ottobre 1956; a cura della Presidenza di questa Corte

ne fu disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pubblicazione

avvenuta nel n. 37 del 9 febbraio 1957.

Si è costituita in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello

Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,

nelle deduzioni scritte ed orali, ha concluso che venga respinta la

richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale in

ordine alla norma a cui l'istanza si riferisce. Considerato in diritto :

Non sussiste il preteso contrasto tra la norma dell'art. 10 della

legge sulla stampa e la norma contenuta nell'art. 21 della

Costituzione. Infatti il ricordato articolo della Carta costituzionale,

nel proclamare la libertà di manifestazione del pensiero, sancisce

energicamente il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o

censure. Ma le autorizzazioni o le censure a cui il divieto fa

riferimento devono consistere in provvedimenti cautelari di assenso

preventivo che, nei riguardi della stampa, devono riflettere il

contenuto della pubblicazione, in modo che, a giudizio dell'autorità

competente a rilasciare l'autorizzazione o a dare il consenso, si

dovrebbe ritenere escluso ogni pericolo che dalla diffusione dello

stampato potesse derivare.

Però siffatto esame preventivo, che ferirebbe nella sua essenza la

esplicazione della libertà di stampa, non è affatto richiesto

dall'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; la quale, nel

disciplinare i giornali murali, che della libera stampa sono notevole

esplicazione, si limita a richiedere l'adempimento delle stesse

condizioni richieste per i normali periodici, cioè la registrazione

presso il tribunale e la indicazione di un direttore responsabile,

nonché - in occasione della pubblicazione dei singoli numeri la

consegna preventiva di quattro copie alla Prefettura e di una copia

alla Procura della Repubblica, giusta le disposizioni relative a tutti

gli stampati (legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto

legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660).

Per i giornali murali a copia unica, che possono essere in parte

anche manoscritti, la consegna obbligatoria preventiva delle quattro

copie è sostituita dall'avviso della pubblicazione all'autorità di

pubblica sicurezza.

Ma come per gli stampati e per i giornali ordinari o murali

l'obbligo della consegna delle copie non importa nessuna autorizzazione

e nessun potere di censura da parte dell'autorità a cui le copie

vengono consegnate, così pure per il giornale murale a copia unica

l'avviso che sostituisce la consegna delle copie non è altro che una

notizia della pubblicazione in corso, senza che l'autorità a cui la

notizia deve essere data mediante l'avviso abbia alcun potere di negare

o di sospendere la pubblicazione o comunque di manifestare il proprio

assenso sotto forma di autorizzazione o sotto qualsiasi altra forma,

salve le norme che riguardano il sequestro in caso di reato.

Nessuna incompatibilità pertanto tra quanto dispone l'art. 10

della legge sulla stampa e quanto dispone l'art. 21 della Costituzione;

cosicché la proposta questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata con ordinanza 4 ottobre

1956 del Pretore di Savona sulla legittimità costituzionale dell'art.

10, secondo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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