Corte costituzionale

Sentenza n. 1149/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l.

Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme sull'organizzazione

amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del

personale dell'Amministrazione regionale"), promosso con ordinanza

emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione

di Catania - sul ricorso proposto da Rizzi Elena ed altri contro la

Regione Sicilia ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Rizzi Elena ed altri nonché

l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Francesco Tinaglia per Rizzi Elena ed altri e

l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione

di Catania - nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti

statali, i quali chiedevano la corresponsione dell'indennità,

prevista dall'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n.

145 per il personale statale in posizione di comando presso

l'amministrazione regionale - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di detto articolo, in relazione all'art. 3, primo

comma, Cost.

Si rileva che i ricorrenti sono tutti dipendenti di ruolo del

Ministero della pubblica istruzione, in servizio presso gli uffici

scolastici provinciali di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 è stato disposto il

trasferimento alla Regione Siciliana delle attribuzioni degli organi

centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione,

nonché di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado

di scuola, compresa l'assistenza universitaria. In tali materie, in

base ad apposta circolare dell'Assessore regionale, i provveditorati

agli Studi e la sovraintendenza scolastica regionale di Palermo, pur

restando organi statali, sono stati investiti anche delle funzioni

regionali, operando "quali organi decentrati dell'Amministrazione

regionale".

L'art. 55 della l. reg. Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145

prevede, a favore del personale dello Stato in posizione di comando

presso l'Amministrazione regionale in esecuzione di norme di

attuazione dello Statuto, nonché "agli insegnanti elementari

comandati presso la Regione Siciliana" già in servizio nei Patronati

scolastici, la corresponsione di una indennità mensile lorda, pari

alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto

presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al

personale regionale con uguale anzianità nella corrispondente

qualifica. La norma non stabilisce, invece, alcun compenso

particolare per il personale statale che, pur continuando ad operare

presso gli Uffici statali, attende anche alle materie regionali.

Un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o

comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era,

in verità, prevista dalla l. reg. 21 aprile 1955, n. 37, ma essa non

è stata più corrisposta a seguito dell'entrata in vigore della

normativa statale che stabilisce l'onnicomprensività del trattamento

retributivo nell'impiego statale (art. 2, d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1080; art. 50, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 2, l. 15 novembre

1973, n. 734).

In mancanza di una norma che preveda la corresponsione ai

ricorrenti dell'indennità richiesta, la loro domanda andrebbe

respinta.

Ciò premesso, il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma,

Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della

l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145. Infatti, pur essendo i

Provveditorati agli studi organi statali, nei medesimi presta

servizio personale appartenente ai ruoli regionali, quale quello

della l. reg. 3 giugno 1975 n. 38 (artt. 2 e 9), che gode del più

elevato trattamento economico corrisposto al personale statale di

pari qualifica ed anzianità.

La norma impugnata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità

di trattamento economico tra dipendenti in servizio presso i

Provveditorati agli studi, a seconda che appartengano ai ruoli

statali o regionali, ancorché abbiano la stessa qualifica ed

anzianità e svolgano medesima attività. Differenza di trattamento

ancora più ingiustificata, in quanto il personale statale sarebbe

tenuto a prestazioni più gravose, cumulando compentenze statali e

regionali.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente della

Regione siciliana ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non

fondata.

Nelle note depositate si è richiamata l'ordinanza 19 gennaio

1988, n. 9 di questa Corte che ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della l. 15 novembre 1973, n. 734.

Si rileva, poi, che l'indennità prevista dal censurato art. 55

della l. reg. n. 145 del 1980 riguarda il personale statale in

posizione di comando presso l 'Amministrazione regionale ai sensi di

disposizioni di attuazione dello statuto, che prevedono il comando

soltanto per il personale destinato ad essere trasferito nei ruoli

della Regione.

La norma impugnata non sarebbe, dunque, irragionevole nel suo

esclusivo riferirsi alla categoria di dipendenti statali sopra

delineata, nettamente differenziata rispetto alla categoria del

personale statale - e destinato a rimaner tale - "codipendente", alla

quale appartengono i ricorrenti nel giudizio principale.

Non sussiste omogeneità delle situazioni poste a raffronto;

d'altro canto, interferenze regionali sullo stato economico del

personale statale, attinente a materia riservata all'esclusiva

competenza del legislatore nazionale (sentenza n. 93 del 1968)

sarebbero illegittime.

3. - Si sono costituite anche le parti private nel giudizio a quo,

sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg.

Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, con ampie argomentazioni,

ribadite nelle note depositate. In esse si sostiene, in particolare,

l'omogeneità delle situazioni del personale statale comandato e di

quello non comandato, che svolga attività di competenza regionale. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art 55 della l. reg.

siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, sia illegittimo, perché in

contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. La norma impugnata non

prevede la corresponsione dell'indennità da essa disciplinata al

personale statale degli uffici periferici dell'amministrazione della

pubblica istruzione in servizio in Sicilia, il quale svolge anche

funzioni di competenza regionale; essa porrebbe in essere un

trattamento differenziato, privo di giustificazione, fra dipendenti

in servizio presso i Provveditorati agli studi, giacché quelli

appartenenti ai ruoli statali godono di un trattamento economico meno

favorevole di quello attribuito ai dipendenti regionali o ai

dipendenti statali in posizione di comando presso la Regione.

2. - La questione non è fondata.

È da rilevare innanzi tutto che - come ha posto in luce nel suo

atto di intervento il Presidente della Regione siciliana - la

corresponsione di un'indennità in favore dei dipendenti statali

distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione

regionale era prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37

(art. 2); peraltro tale corresponsione cessò con l'entrata in vigore

della legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'art. 2, istituì

l'assegno perequativo pensionabile e stabilì l'onnicomprensività

del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale.

Finalità della norma fu la razionalizzazione del trattamento

economico dei dipendenti statali con la eliminazione delle notevoli

disparità esistenti fra le varie categorie di tali dipendenti.

Questa Corte (cfr. da ultimo ord. 19 gennaio 1988, n. 9) ha

ritenuto che la omogeneizzazione, così realizzata, dei trattamenti

retributivi nel settore dell'impiego statale, estesa da successive

leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribadita con la l.

29 marzo 1983, n. 93, costituisce un punto fermo della normativa in

materia che non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., ma è

sicuramente conforme ad esso, essendone anzi svolgimento e

attuazione.

3. - La corresponsione di un'indennità (pari alla differenza fra

il trattamento economico complessivo lordo goduto presso

l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale

regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente

qualifica) è prevista per i dipendenti statali, in posizione di

comando presso l'Amministrazione regionale siciliana, in esecuzione

di norme di attuazione dello Statuto. Tale indennità, stabilita

dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (art. 55), riguarda,

alla stregua della ricostruzione compiuta dallo stesso giudice a quo,

personale statale in posizione di comando in attesa di essere

trasferito nei ruoli della Regione.

In proposito rileva esattamente la Regione che la corresponsione

dell'emolumento realizza l'anticipazione del trattamento che

spetterà al dipendente a seguito dell'inquadramento nei ruoli

regionali ed è connessa alla peculiarità della posizione di comando

derivante dalle norme di attuazione dello statuto. Tale posizione si

concreta, infatti, nel sostanziale "passaggio a disposizione" del

personale interessato, con il conseguente onere del trattamento

economico a carico della regione, che si avvale delle prestazioni di

quel personale ancor prima della definizione delle procedure di

trasferimento e di inquadramento.

Nel riferirsi a tale ben delimitata categoria, la norma non appare

irragionevole, in quanto concerne un gruppo di impiegati nettamente

differenziato rispetto al personale statale "codipendente", al quale

appartengono i ricorrenti nel giudizio a quo.

Quest'ultima categoria è costituita da soggetti che sono inseriti

nei ruoli statali e che sono destinati a permanervi; tale

appartenenza attuale e futura li differenzia dal personale in via di

transizione alla Regione, al quale si riferisce l'art. 55 l. r. n.

145 del 1980.

La persistente statalità del rapporto di impiego sottrae alla

potestà normativa della regione il regime di quel personale,

trattandosi di materia estranea alle attribuzioni regionali; né vale

ad alterare l'anzidetta estraneità l'"avvalimento" anche da parte

della Regione per realizzare i compiti ad essa trasferiti con il

d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.

Non sussiste, dunque, omogeneità delle situazioni poste a

raffronto e, conseguentemente, la lamentata violazione dell'art. 3,

primo comma, Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme

sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione

regionale"), questione proposta con l'ordinanza 9 giugno 1987 (R.O.

n. 250 del 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento all'art. 3, primo comma,

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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